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Circolare: produttori e obblighi FIR

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Messaggio  zesec Mar Ott 01, 2013 10:35 am

Provo a incollare qui sotto un estratto di un post che non ha avuto seguito su una lettura (forse frettolosa) della circolare Sistri di ieri.

Capisco che i soggetti che partono il 1° ottobre 2013 sono obbligati a FIR e registri per un mese. Quelli che partono a marzo 2014 (enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi) fino a inizio aprile 2014.
Bene. A partire da novembre 2013, il trasportatore quindi potrebbe sbattersene del formulario. Perché avrà obblighi (e sanzioni) solo per gli adempimenti Sistri (fine del suo doppio binario). Giusto? Se sì e se sarà ancora vivo (lui o il Sistema), immagino che ne avrà a sufficienza e se ne sbatterà.
A questo punto il produttore dovrà darsi da fare per emettere formulario (e non attendere, come di solito accade, di usare quello acquistato e vidimato dal trasportatore).
Bisogna avvisare i produttori che è il caso di comprare, vidimare, e soprattutto imparare a compilare il formulario secondo voi? "Quella carta che mi lascia il trasportatore", per dirla nel gergo del produttore medio?
Perché qualche trasportatore (sopravvissuto) potrebbe anche considerarlo un servizio e continuare a fare questa cortesia al produttore. Ma ho come idea che sarà sufficientemente adirato per decidere che anche gli altri debbano avere le loro difficoltà.
No?
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Messaggio  luanap Mar Ott 01, 2013 11:00 am

Bella domanda! E la risposta mi fa correre un brivido lungo la schiena al pensiero dei "produttori medi" che si compilano il formulario affraid 
In effetti è il dubbio che è sorto anche a me stamattina leggendo la circolare.
Prima davo per scontato, con un po' troppa fiducia, che i trasportatori compilassero scheda SISTRI e formulario fino a marzo (anzi aprile), ma se per loro non è più un obbligo a partire da novembre non credo che per "bontà" continuino ad acquistare formulari e tanto meno a compilarli!!!
Io penso che contatterò i principali trasportatori che servono le ditte per le quali la mia associazione di categoria fa da consulente per vedere come si comporteranno e poi mi regolerò di conseguenza.... bam
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Messaggio  zesec Mar Ott 01, 2013 3:38 pm

He!
Provo a mettere alcune cose scritte nella circolare, una dietro l'altra.

Paragrafo 4.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
Commento: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi continuano ad usare il FIR fino a inizio aprile 2014. Se non lo fanno, sono sanzionati.

Paragrafo 3.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.

Commento: ma come? Non si era detto che devono usare il  FIR a pena di sanzione? Risposta: Sarà che devono usare il FIR e anche partecipare da "esterni" alla tragedia del Sistri. Quindi, ricapitolando: sempre FIR (altrimenti il produttore è sanzionato) e anche partecipazione (collaborazione?) per gli sfigati del Sistri che devono partire a ottobre (in particolare trasportatori e impianti di speciali pericolosi). Sanzioni se non collaboro? Ad esempio se conservo il FIR ma non la scheda Sistri per 5 anni... Sanzione o amici come prima perché me lo dice la circolare (nota: "Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza"? Ma allora perché la circolare mi dice quali sono i miei obblighi? Perché sarebbe un bel paradosso:
- sanzione per irregolarità nei formulari (che sembra l'obbligazione principale): da 1.600 a 9.300 (art. 258 comma 4).
- sanzione per omessa conservazione delle schede sistri di rifiuti pericolosi: da 15.500 a 93.000 (art. 260-bis comma5).

Paragrafo 3, poco più avanti.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Commento: perché viene specificata questa cosa? Non si è detto forse (paragrafo 4) che il FIR è sempre obbligatorio (addirittura per i trasporti effettuati da soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio) fino ad aprile 2014? E perché allora specificarlo?
Secondo me, solo per dire che nel trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi il FIR è un obbligo sia per il produttore (interpretazione del contesto normativo da parte della circolare al paragrafo 4) che per il trasportatore (qui lo dice il comma 1 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006). Nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi, invece, passato ottobre 2013, l'obbligo resta solo in capo ai produttori (mentre i trasportatori assolvono l'obbligo esclusivamente con la scheda Sistri).

Se è così, è confermata la corsa all'acquisto e vidimazione dei formulari per i produttori. Ma probabilmente non ci avrò ancora capito un bel niente...
Riflessioni forse inutili, ma comunque le ho fatte.

E in più mi domando: da novembre 2013 a marzo 2014, cosa deve attendere il produttore? La copia della scheda Sistri? Il FIR? Entrambi? Sempre entro 90 giorni dalla data di trasporto? E se non riceve il formulario deve avvisare la provincia? Ma c'è scritta ancora sta roba da qualche parte? Nell'art. 188 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 152/2006 nella versione precedente alla novella del D.Lgs. 205/2010? E si applica ancora, almeno per i produttori, per i quali il Sistri si considera non ancora operativo?
Quindi se non mi  arriva la copia della scheda Sistri non avviso nessuno? E chi mi aiuta se non me la danno? Perché io devo conservarla per 5 anni. Altrimenti mi sanzionano con una cosuccia tra 15.500 euro e 93.000 euro.
Ma si può andare avanti così?
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Messaggio  Redox Mar Ott 01, 2013 4:11 pm

zesec ha scritto:He!

Ma si può andare avanti così?
No.

Comunque nel dubbio....io mi do al porno. Rolling Eyes
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Messaggio  isamonfroni Mar Ott 01, 2013 5:25 pm

Ciao amico Zesec, è bello leggerti ogni tanto.

Sai dovresti prendere il tuo intervento e preciso preciso, parola per parola inviarlo alla mail del ministro dell'ambiente.

Anzi, per la verità dovremmo farlo tutti.......... Urge una tua esplicita autorizzazione al copia /incolla
Very Happy 

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Messaggio  zesec Mar Ott 01, 2013 7:25 pm

Redox ha scritto:
zesec ha scritto:He!

Ma si può andare avanti così?
No.

Comunque nel dubbio....io mi do al porno. Rolling Eyes
Con quel nome poi... certo che anche con il mio...
Redox & Zesec. Roba da far soldi.

@Isa: la roba che metto sul forum è di tutti, ovviamente. Quindi non c'è bisogno di autorizzazioni. Ma io non sono mica sicuro di quello che ho scritto (probabilmente nemmeno il ministero, però). Era una mia prima considerazione su quello che ho cominciato a leggere. Un dubbio, o poco più. Magari qualcuno trova il mio ragionamento strampalato, o addirittura errato. Discutiamone.
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Messaggio  marcosperandio Mar Ott 01, 2013 7:36 pm

Purtroppo ancora una volta non posso che concordare in toto con l'amico zesec, ben più preparato e fine intenditore di norme del sottoscritto.
Immagino che per l'ultima questione (periodo tra novembre a marzo) la risposta verrà eventualmente nell'approvazione del decreto, cosa tra l'altro non così pacifica vista l'indecisisone del pdl.

Ps. Bentornato Andrea

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Messaggio  zesec Mar Ott 01, 2013 8:06 pm

Il "purtroppo" è per la confusione che sembra emergere, o perché speravi di contraddirmi?
Vatti a fidare degli amici...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Ott 01, 2013 8:33 pm

zesec ha scritto:He!
Provo a mettere alcune cose scritte nella circolare, una dietro l'altra.
[...]
Paragrafo 3, poco più avanti.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Commento: perché viene specificata questa cosa? Non si è detto forse (paragrafo 4) che il FIR è sempre obbligatorio (addirittura per i trasporti effettuati da soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio) fino ad aprile 2014? E perché allora specificarlo?
 Vabbuò, questo è semplice: quella frase è un cappello a quella successiva dove ci appioppano un altro adempimento non previsto da alcuna norma attiva e cioé in soldoni:  <<Visto che c'è un FIR -obbligatorio- il destinatario DEVE RIPORTARE il codice del FIR nelle annotazioni del Reg. Crono >> [Grazie, perchè se no mi annoiavo in pesa] pernacchia 

zesec ha scritto:
E in più mi domando: da novembre 2013 a marzo 2014, cosa deve attendere il produttore? La copia della scheda Sistri? Il FIR? Entrambi?
una PEC dal destinatario sulla PEC -Sistri che il produttore non potrà leggere se non è iscritto Razz  ed una copia cartacea SISTRI datata, orariata e firmata e la IV copia di FIR (??)  No 

zesec ha scritto:Sempre entro 90 giorni dalla data di trasporto? E se non riceve il formulario deve avvisare la provincia? Ma c'è scritta ancora sta roba da qualche parte?
art. 20 DM 52/10: 30 gg per i produttori iscritti;  
purtroppo il c. 3/b 1 dell'art. 188 nuova versione post 205 ed i suoi 90 gg per inoltrare la segnalazione alla Provincia è relativo SOLO ai trasportatori comma 8 .  Il Ministro nella Nota odierna richiama le sanzioni relative all'art. 193 come previgente al 205 ma avrebbe fatto bene a richiamare anche i precetti di cui all'art. 188 c. 3/b previgente e le relative sanzioni  (ma non so dove stanno/stavano ?? .... ANZI DOVE STANNO LE SANZIONI previgenti per mancata comunicazione alla Provincia dopo i 90 gg ????? )

zesec ha scritto:Quindi se non mi  arriva la copia della scheda Sistri non avviso nessuno? E chi mi aiuta se non me la danno? Perché io devo conservarla per 5 anni.
ostreghéta. a xé vero, ciò Sad    domanda retorica ma senza risposta .  Sad Sad Shocked
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Messaggio  marcosperandio Mar Ott 01, 2013 8:47 pm

Czesec ha scritto:Il "purtroppo" è per la confusione che sembra emergere, o perché speravi di contraddirmi?
Vatti a fidare degli amici...
Purtroppo è riferito a questo pressapochismo legislativo!
Ciao amico.
Ps anche per vaghe: anche oggi la pec non fa nulla. Quasi quasi domani mando una mail o chiamo il call center. Tra l'altro oggi rispondevano subito e come ai bei tempi lunghe attese musicali?

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Messaggio  zesec Mar Ott 01, 2013 10:02 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
zesec ha scritto:Sempre entro 90 giorni dalla data di trasporto? E se non riceve il formulario deve avvisare la provincia? Ma c'è scritta ancora sta roba da qualche parte?
art. 20 DM 52/10: 30 gg per i produttori iscritti;  
purtroppo il c. 3/b 1 dell'art. 188 nuova versione post 205 ed i suoi 90 gg per inoltrare la segnalazione alla Provincia è relativo SOLO ai trasportatori comma 8 .  Il Ministro nella Nota odierna richiama le sanzioni relative all'art. 193 come previgente al 205 ma avrebbe fatto bene a richiamare anche i precetti di cui all'art. 188 c. 3/b previgente e le relative sanzioni  (ma non so dove stanno/stavano ?? .... ANZI DOVE STANNO LE SANZIONI previgenti per mancata comunicazione alla Provincia dopo i 90 gg ????? )
Dal momento che l'art. 188, nella nuova versione stabilita dal 205, entra in vigore alla data di operatività del Sistri, si potrebbe dire che per gli sfigati del 1° ottobre è entrato in vigore, mentre per gli altri miracolati di marzo 2014 è ancora in vigore la versione precedente.
Una schifezza, lo ammetto.

Però cercavo di rileggere (e faccio fatica) l'art. 20 del DM 52/2011 che citavi tu. I trenta giorni sembrano essere un termine previsto solo per la mancata comunicazione telematica (PEC), ed in ogni caso "Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica". Non mi sembra che sia applicabile al nostro produttore di pericolosi che, nel periodo transitorio, non è tenuto alla compilazione telematica.

Poi ammetto che nel primo periodo dell'art. 20 non capisco con che modalità "verrà comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto". Mail? A che indirizzo se il produttore potrebbe anche non essere iscritto? Posta cartacea? Non credo che "il sistema" lo faccia... Piccione viaggaitore?

Veramente è dura ricostruire il puzzle. Almeno per me.
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Messaggio  ceresio18 Mer Ott 02, 2013 8:42 am


".... ANZI DOVE STANNO LE SANZIONI previgenti per mancata comunicazione alla Provincia dopo i 90 gg ????? )"

....NON CI STANNO......però se fai la comunicazione alla Provincia e te la archivi non ti possono contestare la mancata conservazione della 4a copia del FIR che è andata smarrita..... altrimenti si.
Ciao
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