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conto proprio o conto terzi

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Messaggio  antonio1980 Sab Ago 10, 2013 11:08 am

buongiorno la mia società si occupata di raccolta trasporto e recupero codici cer 20010 20011 tessili tramite raccolte di cassonetti stradali in convenzione o con enti o con gestori del servizio igiene urbana il rifiuto prelevato lo porto solo ed esclusivamente nel mio impianto autorizzato R13 e r3 la mia domanda ho bisogno di mezzi conto proprio o conto terzi trattasi produttore un terzo comune di ecc grazie
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Messaggio  rem77 Dom Ago 11, 2013 5:18 pm

penso proprio conto terzi...fai un servizio per terzi dietro un corrispettivo
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Messaggio  Admin Lun Ago 12, 2013 3:44 pm

Per quello che riguarda la normativa sul trasporto dei rifiuti, devi certamente acquisire l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in cat. 1. Certamente non ricorrono i presupposti per l'iscrizione ex art. 212, c.8.
Nella situazione illustrata, e limitatamente ai trasporti verso il tuo impianto, l'Albo rilascia l'iscrizione anche per veicoli immatricolati in conto proprio.
Normalmente per la categoria 4, per la 1 non saprei.

http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/001-Circ8595_16.10.1995.pdf
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Messaggio  alessiog Mar Ago 13, 2013 11:35 pm

Il conto proprio va bene..ma solo per quanto riguarda la licenza di trasporto merci... se hai un impianto autorizzato in R13 per tutti quei CER presenti nell'autorizzazionei, l'Albo Gestori Ambientali ti può autorizzare tipo in cat. 4 o cat. 1, MA SOLO PER I CODICI AUTORIZZATI IN IMPIANTO... almeno io so così Very Happy 
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Messaggio  mauro.sanciolo Ven Ago 16, 2013 10:40 am

Riassumo quanto mi è stato detto in un corso che ho seguito.
Il riferimento per il conto proprio è l'art. 31 della L. 298/1974, che prevede le condizioni in merito a:

[*]proprietà/disponibilità dei mezzi e appartenenza dell'equipaggio all'impresa

[*]accessorietà dell'attività di trasporto

[*]legame con le cose trasportate

Nel caso specifico, mi sembra di capire che la prima condizione sia soddisfatta. La seconda condizione vale se l'attività di trasporto è accessoria (ovvero non è economicamente prevalente) e  bisogna capire se la struttura del contratto giustifichi una tale interpretazione.
Il legame con la cosa trasportata nella dispensa del corso che ho seguito è riportato così:

"le cose trasportate devono appartenere all’impresa o devono essere dalla stessa prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere: elaborate; trasformate; riparate; migliorate e simili; tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere".

Nel caso specifico, le cose trasportate saranno elaborate/trasformate dal soggetto che effettua il trasporto, quindi questa condizione potrebbe essere soddisfatta (uso il condizionale perché occorre vedere giurisprudenza e prassi, che non conosco).

Spero che quanto sopra possa essere utile se non a dirimere la questione almeno a fornire qualche informazione in più.
Saluti.
mauro.sanciolo
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Messaggio  armando77 Sab Ago 17, 2013 6:26 pm

mauro.sanciolo ha scritto:Riassumo quanto mi è stato detto in un corso che ho seguito.
Il riferimento per il conto proprio è l'art. 31 della L. 298/1974, che prevede le condizioni in merito a:

[*]proprietà/disponibilità dei mezzi e appartenenza dell'equipaggio all'impresa


[*]accessorietà dell'attività di trasporto


[*]legame con le cose trasportate

Nel caso specifico, mi sembra di capire che la prima condizione sia soddisfatta. La seconda condizione vale se l'attività di trasporto è accessoria (ovvero non è economicamente prevalente) e  bisogna capire se la struttura del contratto giustifichi una tale interpretazione.
Il legame con la cosa trasportata nella dispensa del corso che ho seguito è riportato così:

"le cose trasportate devono appartenere all’impresa o devono essere dalla stessa prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere: elaborate; trasformate; riparate; migliorate e simili; tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere".

Nel caso specifico, le cose trasportate saranno elaborate/trasformate dal soggetto che effettua il trasporto, quindi questa condizione potrebbe essere soddisfatta (uso il condizionale perché occorre vedere giurisprudenza e prassi, che non conosco).

Spero che quanto sopra possa essere utile se non a dirimere la questione almeno a fornire qualche informazione in più.
Saluti.
[*]

Mauro perdonami...parlano di autorizzazioni al trasporto rifiuti art 212 comma 5 o 8 del d.lgs. 152/06
armando77
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Messaggio  mauro.sanciolo Lun Ago 19, 2013 10:39 am

Scusate, ho frainteso. Per i rifiuti nel caso specifico si tratta certamente di conto terzi. Infatti l'art. 212 c.8 recita:

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. [...]

Il comma 8 parla di "produttori iniziali", classificazione in cui non rientra l'impianto di destino, ancorché i rifiuti potrebbero essere forse considerati "propri" ai fini della normativa trasporti. Quindi l'iscrizione non potrebbe essere nella c.d. categoria "light" prevista per il comma 8.

Salvo che non vi siano disposizioni di segno opposto (es. circolari dell'Albo), credo sia da ritenersi necessaria l'iscrizione ordinaria (ex comma 5) in categoria 1.
Peraltro è la stessa conclusione a cui sono giunti anche gli altri che hanno scritto prima.

Saluti
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Messaggio  rem77 Mar Ago 27, 2013 1:03 pm

il servizio viene svolto per conto del comune produttore iniziale del rifiuto dietro un corrispettivo??? in tal caso è sicuramente conto terzi.

Penso diversamente se il rifiuto uscisse del tuo impianto come scarto di lavorazione ecc vada bene anche il conto proprio sempre se soddisfa le caratteristiche del conto proprio.

comunque per essere sicuri il conto terzi è sempre meglio è una garanzia maggiore riconosciuta anche dall'albo se non sbaglio qualche tempo fa è uscita un' apposita circolare in merito la trovi sul sito dell'albo.
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