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Gestione amianto: figure coinvolte

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Messaggio  adalgisa Gio Mag 09, 2013 9:46 am

Buongiorno,

chiedo il vostro aiuto per chiarire un dubbio che nasce dalla mia scarsa conoscenza in materia di Attività di bonifica di beni contenenti amianto...

se iscrivo una ditta all'Albo Gestori Ambientali in categoria 10 nominando un Responsabile Tecnico

tale Responsabile Tecnico potrà poi essere la stessa persona che in cantiere ricoprirà la funzione di dirigente (così come inteso nel DPR 08.08.1994)??

oppure devo assegnare i due ruoli a due persone diverse??

grazie!
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Mag 09, 2013 9:55 am

gianna71 ha scritto:Buongiorno,

chiedo il vostro aiuto per chiarire un dubbio che nasce dalla mia scarsa conoscenza in materia di Attività di bonifica di beni contenenti amianto...

se iscrivo una ditta all'Albo Gestori Ambientali in categoria 10 nominando un Responsabile Tecnico

tale Responsabile Tecnico potrà poi essere la stessa persona che in cantiere ricoprirà la funzione di dirigente (così come inteso nel DPR 08.08.1994)??

oppure devo assegnare i due ruoli a due persone diverse??

grazie!

se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.
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Messaggio  cirillo Gio Mag 09, 2013 9:59 am

se ne ha requisiti non si capisce perchè no

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Messaggio  cirillo Gio Mag 09, 2013 10:03 am

CROCIDOLITE ha scritto:se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.
cirillo ha scritto:se ne ha requisiti non si capisce perchè no
ma batti il 5! Very Happy

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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Mag 09, 2013 10:04 am

cirillo ha scritto:
CROCIDOLITE ha scritto:se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.
cirillo ha scritto:se ne ha requisiti non si capisce perchè no
ma batti il 5! Very Happy

... saremo fratelli per qualcosa!!
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Messaggio  adalgisa Gio Mag 09, 2013 10:19 am

[quote="CROCIDOLITE"]
cirillo ha scritto:
CROCIDOLITE ha scritto:se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.
cirillo ha scritto:se ne ha requisiti non si capisce perchè no
ma batti il 5! Very Happy

beh, ad esempio mi viene da pensare che se il Responsabile tecnico ha seguito un corso costituito da:

modulo base +
"corso diall'art. 10 c.1 lett. b) del DPR 08.08.1994 (quest'ultimo al posto del modulo di specializzazione "F")....

ha i requisiti giusti per poter gestire e dirigere un cantiere...
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Messaggio  adalgisa Gio Mag 09, 2013 10:42 am

p.s.

ma sul cantiere "coordinatore amianto" è equivalente a "dirigente"?

(ho letto in una presentazione che gira in rete di "coordinatore amianto" oltre che a "coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 T.U.")

grazie!
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Messaggio  isamonfroni Gio Mag 09, 2013 2:14 pm

Allora Gianna 71, la risposta alla tua domanda è questa:

Il soggetto che ha il "patentino" da coordinatore amianto o "dirigente dell'attività di bonifica d'amianto ai sensi del DPR 08.08.94 ha fatto un corso da 50 ore ed è il soggetto che in un cantiere di bonifica coordina e dirige le attività di bonifica di amianto. Per dirigere le attività di cui sopra il soggetto è obbligato ad avere questo "patentino" che non è sostituibile con nessun altro titolo di studio.

Se costui oltre al patentino dispone anche dei requisiti minimi per fare il RT della cat 10 dell'albo, lo può fare, altrimenti no

I requisiti minimi sono:
*) un titolo di studio adeguato (laurea in ingegneria, architettura, chimica, biologia, geologia, titolo di perito) + un certo numero di anni di esperienza in base alla classe dimensionale
o in alternativa
*) il corso di formazione (modulo base + modulo F - eventualmente sostituibile con il corso "patentino")+ un certo numero di anni di esperienza in base alla classe dimensionale

Nelle aziende più strutturate di solito c'è un tizio che fa il RT di tutta l'azienda + un certo numero di tizi in possesso di "patentino" che fanno i dirigenti della bonifica nei singoli cantieri

Quel che ti si vuole dire è che le due figure non sono automaticamente sovrapponibili, perchè il RT deve possedere requisiti maggiori rispetto al semplice coordinatore/dirigente della bonifica.

Comunque trovi tutte le spiegazioni qui:
www.albogestoririfiuti.it

attenzione che "coordinatore amianto" e coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 TU" sono due cose diverse.

Oltre alle presentazioni che girano in rete, è bene conoscere anche la normativa, specifica.

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Messaggio  adalgisa Gio Mag 09, 2013 2:20 pm

risposta chiara ed esaustiva.

grazie mille
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Mag 09, 2013 11:07 pm

isamonfroni ha scritto:
attenzione che "coordinatore amianto" e coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 TU" sono due cose diverse.

Oltre alle presentazioni che girano in rete, è bene conoscere anche la normativa, specifica.
A sostegno di quanto appena sottolineato, il coordinatore ex art. 89 TU è la figura giuridica, di garanzia peraltro ossia è uno che va in galera se sgarra, per la quale la norma che è il D.Lgs. 81/08 e si riferisce in quel titolo SOLO ai cantieri edili o di ingegneria civile e quindi non necessariamente alle bonifiche da amianto, dice letteralmente:
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, (etc.)
Sono spesso indicati come CSP e CSE, in sigla, e il loro compito non è interessarsi delle lavorazioni, quali che esse siano, ma del coordinamento dei lavori (e NON dei lavoratori...) in modo che i rischi professionali dovuti alle attività dell'Impresa esecutrice A non ricadano sui lavoratori del'impresa esecutrice B e viceversa.
E' un titolo a sè stante, cui si accede con dei titoli di studio, dei titoli professionali e dei particolari corsi abilitanti di 120 ore che hanno tutt'altro oggetto formativo.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  gsamuelli Mar Gen 21, 2014 7:00 pm

Non mi è chiara la definizione di "produttore" e "detentore" nel processo di bonifica dell'amianto.
Un committente incarica la Ditta A (abilitata a farlo) di provvedere alla rimozione e smaltimento dell'eternit in copertura e la ditta A si appoggia a un trasportatore (ditta B) per il conferimento alla discarica:
- il "produttore" del rifiuto è la Ditta A?
- il committente resta comunque il "detentore" del rifiuto o è escluso da responsabilità ai sensi del Dlgs 205 del 3 dicembre 2010?

Grazie in anticipo
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Messaggio  Hope Mar Gen 21, 2014 11:46 pm

In merito al Detentore prova a guardare il punto 4 a) del D.M. 6 settembre 1994.
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Messaggio  ceresio18 Mer Gen 22, 2014 10:39 am

Buongiorno Hope, il punto 4a del DM parla di programma di controllo. Non mi sembra che dia risposte esaustive sulla figura del detentore e del produttore del rifiuto.
Anche per me potrebbe essere utile un confronto sul tema.

Il rifiuto è sicuramente prodotto dall'attività di bonifica.... ma il committente della bonifica è il proprietario che è colui che secondo me decide di disfarsi del "manufatto in amianto" e senza questa decisione il manufatto se ne starebbe tranquillamente ancora al suo posto....
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Messaggio  Hope Mer Gen 22, 2014 11:22 am

Quando fai la relazione annuale art. 9 L. 257/92 trovi la sezione DETENTORE nella quale devi indicare la quantità MCA in opera compatto o friabile e il nominativo di riferimento per l'amianto nell'azienda (per i compiti indicati dal D.M. 6 settembre 1994 punto 4a). Ho citato tutto ciò perché lo stesso termine (detentore) lo troviamo sia nella gestione dei rifiuti (152/06) che nella gestione dell'amianto.
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