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trasportatori in c/o proprio e MUD

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Messaggio  Ricardo Ven Mar 01, 2013 12:38 pm

Promemoria primo messaggio :

Scusate signori riporto una quesito con relativa risposta inserito sulla faq di ecocerved, mi piacerebbe avere un vs commento
I trasportatori conto proprio devono presentare la dichiarazione Mud?

Risposta:
I soggetti che trasportano i rifiuti pericolosi da essi stessi prodotti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione MUD e devono indicare, oltre alla quantità prodotta anche la quantità da essi trasportata.
I soggetti che trasportano i rifiuti non pericolosi da essi stessi prodotti saranno tenuti alla presentazione del MUD in quanto produttori se ricadono nelle condizioni di legge (ovvero se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o di trattamento acque e fumi) ma non devono compilare i dati relativi alla quantità trasportata.

Il D.Lgs. n. 4/2008 ha stabilito che le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, non sono tenute nè alla presentazione del MUD, nè alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Se invece le imprese sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi al di sotto dei 30 chilogrammi o litri al giorno, dovranno adempiere ad entrambi gli obblighi (MUD e registro di carico e scarico dei rifiuti).
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Messaggio  isamonfroni Ven Mar 01, 2013 8:16 pm

Ricardo ha scritto: e questo che c'entra con l'errata affermazione di isamanfroni
I rifiuti propri non possono essere altro che "da essi stessi prodotti"

sempre @cirillo ... ma tu non eri quello che non faceva fare i registri per i rifiuti trasportati in c/o proprio prodotti da terzi ? Wink

I rifiuti PROPRI considerati nella dissertazione nella quale ci stiamo dilungando, sono i PROPRI RIFIUTI definiti dalla norma ovvero quelli che il PRODUTTORE si può trasportare con una iscrizione all'albo in art. 212, c. 8 (attività che è esente da MUD)

I rifiuti che TU consideri Propri perchè te li sei comprati, nella normativa ambientale non esistono, perchè sono sempre rifiuti prodotti da terzi e la normativa ambientale se ne sbatte del concetto di proprietà in senso civilistico.

Tant'è vero che per trasportare questi PROPRI rifiuti serve la cat. 4 che non è affatto semplificata e che, quest'anno, è di nuovo soggetta all'obbligo del MUD

Nel contesto della normativa ambientale la mia affermazione non è per nulla errata, e visto che qui si disquisisce di questioni ambientali e non civilistiche........

PS mi chiamo Monfroni e detesto quelli che storpiano il mio cognome!

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Messaggio  Ricardo Sab Mar 02, 2013 9:48 am

I rifiuti PROPRI considerati nella dissertazione nella quale ci stiamo dilungando, sono i PROPRI RIFIUTI definiti dalla norma ovvero quelli che il PRODUTTORE si può trasportare con una iscrizione all'albo in art. 212, c. 8
i rifiuti propri ... sono i propri rifiuti, però interessante; e pensare che leggendolo tutto il comma avevo capito altro Laughing
I rifiuti che TU consideri Propri perchè te li sei comprati, nella normativa ambientale non esistono
bè altro concetto interessante Very Happy

mi fermo non vorrei che ci fosse accanimento terapeutico, se però qualcunaltro più bravo di me vuole potrebbe anche farlo
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Messaggio  cirillo Sab Mar 02, 2013 10:46 am

Mi fermo anch'io perchè ti vedo convinto ed è giusto che uno convinto tenga la sua linea. Si sà "errare è umano, perdonare è divino, perseverare, in questo caso, non è diabilico, diventa un'altra cosa"
Quindi, semplicemente, se ne sei convinto, fallo e tanti auguri....
Lascio solo un consiglio e un alert, prima di chiuderere con questa discussione oramai divenuta, per quanto mi riguarda, abbastanza stucchevole:
1) consiglio: "leggi con la massima attenzione il co. 8 dell'art 212";
2) alert: fallo pure ma attento, garantisco che con queste tue modalità, il fallo è dietro l'angolo.... e non solo.


Ultima modifica di cirillo il Sab Mar 02, 2013 5:47 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  CROCIDOLITE Sab Mar 02, 2013 5:07 pm

Eg. Sig. Ricardo, ma il suo nome si scrive proprio così? ... sa, il correttore automatico me lo segnala come errore.

Analogamente mi segnala in errore anche la Sua dotta interpretazione di "rifiuto proprio".

Infine vorrei segnalarle, che le sezioni dell'Albo Gestori Rifiuti, iscrivono in procedura semplificata solo i produttori iniziali. Iscrivono in cat. 4 i produttori non iniziali, ad esempio le aziende titolari di autorizzazione in D o in R, che vogliono trasportare i rifiuti di stoccaggio, di cui hanno titolarità ma non sono i produttori iniziali.
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Mar 02, 2013 6:37 pm

credo che la questione sollevata inizialmente dal Ricardo origini dal fatto che egli si sia limitato a leggere le FAQ di ecocerved senza essersi mai dato la pena di dare una sbiciatina al d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
E infatti, lui continua a riferirsi all'espressione "propri rifiuti", alla quale giustamente oppone che l'espressioni grammaticale "propri" è compiutamente riferibile anche a rifiuti acquistati, come se fosse un abito o un veicolo: io lo compero, quindi è mio, anche se non l'ho certo prodotto io.
E tuttavia, se avesse letto il 152/06 e in particolare l'art. 212 c.8 segnalato già da cirillo, avrebbe scoperto che ciò che ecocerved chiama sinteticamente "trasporto rifiuti in conto proprio" è riferito al trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito dal produttore iniziale.
Per comodità, copioncollo l'incipit del suddetto comma:
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente
etc. etc. etc.
Poichè inoltre tale versione dell'art. 212 è stata introdotta dal d.lgs. 205/2010, sono solo 2 anni che il MUD è nuovamente obbligo di tali "trasportatori facilitati" con i limiti di riferibilità all'obbligo di adesione al sistri.

Se ho ben afferrato il senso del quesito inizialmente postato da ricardo, quindi, ho buoni motivi di pensare che stiate facendo un dialogo tra sordi, perchè ricardo trova delle illogicità tra l'esenzione del MUD per i trasportatori dei "propri rifiuti non pericolosi" e la esenzione relativa alla dichiarazione della sola quantità trasportata per quelli con più di 10 dipendenti etc., mentre cirillo, isa, admin e crocidolite danno per scontato che il quesito sia posto da soggetto a conoscenza sia della norma che regola il tutto sia delle successive modifiche normative.
Il che, evidentemente, non è il nostro caso.
Ricardo, cerco di riassumerti "facile": se il rifiuto lo hai prodotto tu e lo hai trasportato da te sino alla destinazione finale, non devi dichiarare alcunchè se hai meno di 10 dipendenti e produci sono rifiuti non pericolosi o anche dei pericolosi ma meno di 30 kg per volta per max 100 kg/anno, e devi invece dichiarare anche di averli trasportati tu se superi i 10 dipendenti della tua attività che NON è il trasporto di rifiuti, ma non è necessario indicarne la quantità perchè ne hai già compilato il modulo come produttore e quindi è a quel dato che ecocerved farà riferimento.
Se invece hai trasportato dei rifiuti "tuoi" che sono tuoi solo perchè li hai comperati, non potrai mai parlare di trasporto in conto proprio ma sempre di trasporto in conto terzi perchè non sei tu il "produttore iniziale" dei rifiuti, e se li hai trasportati senza averne l'autorizzazione ti conviene non fare del tutto il MUD altrimenti stai autodenunciandoti di avere eseguito come minimo una "gestione illecita" di rifiuti, sia pure non pericolosi: non puoi infatti "comperare rifiuti" se non sei autorizzato a farlo, in genere dalla Provincia in R13 o al più anche in R12. Le modifiche introdotte dal 205/2010 infatti riguardano l'iscrizione all'Albo in cat. 8 per i soli "intermediari senza detenzione", perchè le preesistenti cat. 2 e 3, trasporto dei propri rifiuti rispettivamente non pericolosi e pericolosi però solo se avviati a recupero, sono molto morte ed al loro posto oggi come oggi c'è solo l'iscrizione "agevolata" per 212 c.8 per i NP prodotti da sè che però l'attività principale non è la gestione rifiuti, oppure la cat. 4 per i NP e la 5 per i pericolosi per tutti gli altri.
La cosa risulta piuttosto chiara leggendo l'art. 183 c.1 del 152 come rimaneggiato dal 205/2010 , relativamente alle lettere i), l) e n):
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti
....
n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
Sperando di aver sgombrato il campo da ulteriori equivoci, adesso tocca a me chiedere: caro Ricardo, tutto ciò premesso, che cosa intendevi chiedere a proposito dei trasportatori in conto proprio?

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Ricardo Sab Mar 02, 2013 7:29 pm

credo che la questione sollevata inizialmente dal Ricardo origini dal fatto che egli si sia limitato a leggere le FAQ di ecocerved senza essersi mai dato la pena di dare una sbiciatina al d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
questi passaggi sono spocchiosi e ti si possono ritorcere contro...... già mi hai dovuto chiedere scusa in passato non vorrei che la cosa si ripetesse, lo dico per la tua reputazione
Se ho ben afferrato il senso del quesito inizialmente postato da ricardo, quindi, ho buoni motivi di pensare che stiate facendo un dialogo tra sordi, perchè ricardo trova delle illogicità tra l'esenzione del MUD per i trasportatori dei "propri rifiuti non pericolosi" e la esenzione relativa alla dichiarazione della sola quantità trasportata per quelli con più di 10 dipendenti etc., mentre cirillo, isa, admin e crocidolite danno per scontato che il quesito sia posto da soggetto a conoscenza sia della norma che regola il tutto sia delle successive modifiche normative
No non c'entra nulla, leggi con attenzione quello che scrivo; nella risposta Ecocerved c'è scritto
Il D.Lgs. n. 4/2008 - come mi sembra di capire tu abbia compreso nelle tue varie e logorroiche dissertazioni - ha stabilito che le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, non sono tenute nè alla presentazione del MUD, nè alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti
questo passaggio è errato perchè non sono soggetti a MUD e registro le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (quest potrebbe lasciare intendere 212 c.8 e 212 c.5) invece va aggiunto + da loro stessi prodotti (212 c.Cool

ah comunque isamonfroni, cirillo e cricidolite avete capito ora la differenza tra rifiuti propri e da loro stessi prodotti , non ve lo dico io ve lo dice la vs amica! quindi potete dire anche di SI
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Messaggio  Admin Sab Mar 02, 2013 7:46 pm

Scusa Ricardo, con tutta la simpatia di questo mondo: si e' sprecata una pagina di discussioni intorno alla definizione di "propri rifiuti", che al comma 3 dell'articolo 189 non compare nemmeno.
Premesso che fare un MUD da trasportatore richiede mezza giornata e che in caso di contestazione chi e' tenuto a giudicare andra' dritto a guardarsi la legge (e cioe' l'art. 189, che definisce il novero dei soggetti obbligati), non vorrei mai trovarmi a difendermi con una faq di Ecocerved ed un dizionario in mano.
Poi ognuno e' libero di agire come ritiene opportuno.
Questa discussione puo' essere chiusa.
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