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Rivenditore batterie al piombo: sanzione per mancato ritiro dal cliente

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Messaggio  Fabio Quirici Mer Feb 20, 2013 10:48 pm

Salve a tutti, avrei bisogno di:un parere.
Oggi un ente di controllo e' andato da un autoricambi, volendolo sanzionare per non aver ritirato la batteria esausta che il privato cittadino, dopo aver comprato il nuovo, ha riportato indietro.
Secondo il vostro parere e' una sanzione giusta o è possibile fare ricorso? ??
Secondo l'ente doveva rispettare l'art. 7 del D.lgs 188/2008
Grazie in anticipo
Fabio Quirici
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Feb 21, 2013 12:50 am

Ho motivo di ritenere che gli ispettori ignorino che il decreto da loro citato abbia subito un paio di grossi rimaneggiamenti (i giuristi dicono che "è stato novellato"), l'ultimo dei quali in ordine di tempo (d.lgs 21/2011) dice
L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli).
- 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori
industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.
2. L'attivita' di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli puo' essere svolta anche da terzi indipendenti, purche' senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e' obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per
veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresi' a stabilire le modalita' di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione
dei rifiuti urbani e le modalita' di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti
di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».
Ho grassettato il commillo che ritengo di fattispecie.
Ora, precindendo dal fatto che si può fare ricorso anche se si ha torto, che purtroppo o per fortuna non c' è sanzione per questo introppicare la A.G. (ma -a volte- anche della A.G...), la differenza è tra "che estremi ho per difendere le mie buone ragioni" e "su quali vetri mi devo arrampicare?".
Quindi, è facile: se il rivenditore di autoricambi è soggetto identificato dai un produttore come centro di raccolta, anche se il cliente non comperava una batteria nuova comunque lui era tenuto a prendersi gratuitamente quella vecchia. Altrimenti ha fatto benissimo a non prendersela, se l'avesse presa avrebbe commesso una contravvenzione decisamente peggiore.

Così a naso, è la classica causa che uno degli avvocati con cui collaboro per la parte tecnica mia ci si sfegherebbe le mani dicendo benebene, se quello che ha fatto l'esposto e che ci ha procurato ste rogne ci ha i soldi tanti, e gli ispettori non ritirano la sanzione, ci siamo risolti il problema delle vacanze almeno sino al 2018.
Lo so, frequento per dovere di lavoro degli avvocati un po' banditi... ma sono così simpatici e viscerali!


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Messaggio  Fabio Quirici Gio Feb 21, 2013 9:05 am

Grazie mille ...
Vi faccio sapere come andrà a finire. .. celebrate
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Messaggio  gianfranco bardella Gio Feb 21, 2013 1:12 pm

Esprimo solo il mio parere.
Quando la normativa parla di organizzare un sistema di raccolta o di agevolare la raccolta, penso,
intenda che l'utente finale (colui che ha identificato come rifiuto il prodotto) debba essere messo in
condizione di disfarsene nel miglior modo possibile senza ulteriori costi (già riconosciuti al momento
dell'acquisto); ovvero, il rivenditore, inteso come fornitore del prodotto in oggetto) deve organizzarsi
per assolvere tale adempimento.
Che si doti di contenitore apposito con apposita convenzione con qualche raccoglitore.
Che faccia apposita convenzione con il proprio grossista o fornitore.
Che si doti di un bel cartello: " le batterie al piombo devono essere conferite presso l'Ecocentro...."
Ma che, in ogni modo, metta in condizione il cliente di rispettare al meglio, il corretto processo di
smaltimento/recupero di rifiuti cui ha già contribuito alla copertura dei suoi costi.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Feb 21, 2013 7:23 pm

beh, per andare sul precisino, la norma prevede che
Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano...
Qui stiamo parlando genericamente, per ora visto che altro non ci è stato detto, di un autoricambi, che non so lì da dove scrive fabio quirici ma qui a napoli significa solo "commerciante di componentistica per autotrazione".
Quindi, se è un puro "commerciante" e non è ad esempio concessionario di una qualunque casa produttrice di batterie per auto, nel qual caso sarebbe un terzo che agisce in nome della casa produttrice sempre che questa clausola sia nel contratto di concessionaria, non è certo lui "obbligato" né a ritirare la batteria né a prendersi cura di dover informare il cittadino.
Teniamo infatti sempre presente che quando alla fine di una norma pubblicata in GURI c'è scritto "La presente Legge/ Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare", ex jure ci se ne può fottere straimpipare di mettere cartelli che non ci azzeccano con i propri eventuali obblighi, perchè una volta pubblicata in gazzetta si assume come "nota a chiunque (spetti di osservarla e farla osservare)".
Non capirò mai perchè il Legislatore, storicamente, abbia creduto che la gente tutte le mattine passi un'oretta a leggersi la GURI o i BUR del giorno prima, ed ancora meno credo riuscirò a capire come si giustifichino -qualora citati innanzi la magistratura di competenza (nel senso di civile, amministrativa o penale)- i funzionari della P.A. o della A.G. che magari hanno per mestiere proprio l'obbligo di farle osservare e invece non ne conoscono nemmeno l'esistenza.

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Messaggio  Fabio Quirici Ven Feb 22, 2013 7:45 pm

Scusa la mancata chiarezza, ma si sta parlando esattamente di un puro venditore di parti di ricambio per auto e moto, quindi un puro commerciante.
Siamo ancora in attesa ......
Grazie
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Feb 22, 2013 8:35 pm

fabio quirici ha scritto:Scusa la mancata chiarezza, ma si sta parlando esattamente di un puro venditore di parti di ricambio per auto e moto, quindi un puro commerciante.
Siamo ancora in attesa ......
Grazie
E allora, come ti ho detto già l'altro ieri, non ci sono gli estremi per sanzionare, a meno che non ci sia un regolamento comunale specifico; ma -se ci fosse stato- non aveva senso citare quel decreto lì, che a mio parere non è applicabile alla fattispecie.

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