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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  CJM Gio Apr 07, 2011 3:22 pm

ciao a tutti
ho un dubbio :
Il trasportatore occasionale di propri rifiuti non pericolosi non deve iscriversi al sistri e non deve compilare il formulario - art 193 comma 5 del 152/06 così come modificato dal D.Lgs 205/2010
Il trasportatore occasionale si deve iscrivere all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8?
se si dove è scritto o, meglio, si legge fra le righe
se no dove è scritto o, meglio, si legge fra le righe
a buon senso no però volevo conferma
grazie
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Messaggio  lauramantova Gio Apr 07, 2011 4:55 pm

Ciao,
nel art.193 comma 5 parla di trasporto occasionale esente da iscrizione Albo,formulario:

Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani
nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188bis,
comma 2, lett. a), nonché
per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione
Campania di cui all’articolo 188ter,
comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma1non si
applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta
chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono
considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per
non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al
giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno
.
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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  CJM Gio Apr 07, 2011 5:04 pm

letto e straletto
ma il comma 1 inizia così :
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
che non si iscrivono al sistri
devono fare il formulario
quindi il mio dubbio è : sicuramente gli occasionali non devono fare il formulario, perchè è scritto a chiare lettere, ma , a mio avviso, non è scritto a tutt'altre chiare lettere che non si devono iscrivere come trasportatori di rifuti conto proprio
logicamente no, ma se nell'art 212 comma 8 mettevano due parole con scritto "tranne i tarsportatori occasionali" era sicuramente più chiaro
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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  S.T.A. s.a.s. Ven Apr 08, 2011 8:18 am

Buongirono! sul sito dell'Albo Gestori di Milano c'è questa nota
"In evidenza
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto Legislativo 205/2010 ha modificato l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, riguardante gli obblighi delle imprese che trasportano i propri rifiuti.
A tal proposito il decreto così modificato dispone che dal 25 dicembre 2010:

•Le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 devono essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011.
Pertanto il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha predisposto un facsimile di domanda di aggiornamento ( allegato "A" , circolare n. 432 del 15 marzo 2011. La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2011.
Per le domande presentate oltre tale data la Sezione non garantisce il rispetto dei termini previsti.
•le iscrizioni hanno durata decennale. Il Comitato Nazionale dell'Albo ha specificato i termini di decorrenza della validità dell'iscrizione (circolare n. 432/2011)
•non è più previsto l'esonero dall'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti per le imprese il cui trasporto è esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale hanno stipulato una convenzione
Spero vi sia utile!Ciao!
S.T.A. s.a.s.
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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty ALBO GESTORI: informazioni 212 c.8

Messaggio  ECOSICUR SRL Gio Giu 28, 2012 2:01 pm

GENTILE S.T.A. sas
lei dice che sul sito dell'Albo Gestori di Milano c'è questa nota
"In evidenza
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto Legislativo 205/2010 ha ...................
A tal proposito il decreto così modificato dispone che dal 25 dicembre 2010:
.........
•non è più previsto l'esonero dall'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti per le imprese il cui trasporto è esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale hanno stipulato una convenzione.

CHIEDEVO SE POTESSE INDICARMI L'ESATTO PERCORSO, SONO ANDATA SUL SITO DELL'ALBO MA NON L'HO TROVATA.
RINGRAZIO PER TUTTE LE INDICAZIONI PER ME D'ORO IN PRECEDENZA FORNITE SUL FORUM E PER QUESTA SE POSSIBILE.
SALUTI GABRIELLA[/color]
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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  cirillo Gio Giu 28, 2012 3:34 pm

Ho dato un'occhiata al sito dell'Albo presso la CCIAA di Milano perchè la cosa è anche di mio interesse ma non ho trovato nulla nemmeno io.
Però, per questa fattispecie, faccio un semplice ragionamento:
- si tratta comunque di un trasporto di propri rifiuti. La destinazione del rifiuto, ai fini dell'iscrizione o meno ritengo abbia poca importanza. Quello che dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che stiamo trasportando "con regolarità" i nostri rifiuti altrimenti non si giustificherebbe l'aver stipulato apposita convenzione col centro.
Pertanto, a mio avviso, anche in questo caso è necessaria l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 co otto, indipendentemente dal tipo di autorizzazione in possesso del destinatario.
A meno che il nostro trasporto non possa ricadere nella fattispecie di "trasporto occasionale" così come definita dall'art. 193 co 5 del DLgs 152/2006

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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Conferma.

Messaggio  ECOSICUR SRL Gio Giu 28, 2012 4:01 pm

Si, la penso allo stesso modo.
Permettendomi di darTi del Tu scritto, Ti ringrazio e complimentarmi con Te per le risposte ragionate e preziose che mi necessitano e vedo toccano parecchi argomenti.
Cordiali saluti.
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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  ceresio18 Gio Giu 28, 2012 4:13 pm

Ciao,
sono anche io del parere di Cirillo.
Ciao
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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  CJM Lun Mar 18, 2013 12:58 pm

Buongiorno

Riprendo questo topic.

Il 193 dice che sono esenti da FIR i trasporti occasionali
mentre nel 212 c. 8 non c'è l'esplicita esenzione per l'iscrizione.
Cercando nel forum ho trovato anche questa discussione :

https://www.sistriforum.com/t4469-trasporto-occasionale-rif-non-per?highlight=tarsporto+occasionale

Non capisco la ratio della norma.

Sinceramente non capsico perchè un produttore debba iscriversi al comma 8 per un trasporto occasionale che forse mai farà,
mentre non debba redigere il FIR senza lasciare alcuna traccia del trasporto effettuato.
Se sottoposto ad un controllo su strada fa fede la copia autenticata dell'iscrizione all'Albo e come lo accompagna il rifiuto?

Per me l'esclusione al trasporto occasionale si desumeva dalla frase "a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti" considerando la fase di trasporto un'attività continuativa della ditta (più di 4 volte l'anno).
L'aggettivo accessorio mi mette un pò in crisi però, secondo me, un accessorio è funzionale ad un'attività con soluzione di continuità.

In mattinata ho mandato una e-mail all'Albo Gestori territorialmente competente. Per tutta risposta ho ricevuto una telefonata dall'Albo (logicamente nulla di scritto, verba volant e scripta manent ecc.. ecc..) che mi ha fatto presente il comma 1 del 193:

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dat

L'albo diceva che se sono iscritto al c. 8 devo fare il FIR quindi l'esclusione dal FIR + definizione di "operazione integrante ed accessoria" mi permette di poter credere che i trasporti occasionali siano esentati dall'iscrizione c. 8

Ringrazio se qualcuno ha commenti
chi la pensa in modo assolutamente contrario mi può spiegare la ratio ?


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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  cirillo Lun Mar 18, 2013 1:39 pm

@CJM
In effeti la norma si presta a "creare un pò di .... dubbi".
Di fronte a queste situazioni, quindi, la mia interpretazione cerca di essere sempre la più restrittiva.
Io la interpreto così: "qualora il trasporto sia relativo a rifiuti che normalmente sono prodotti dalla ditta, ancorchè in quantitavi "ridicoli" non rientriamo nella defizione di "occasionale".
Quindi, se sono una torneria e devo conferire i 60 kg di trucioli di bronzo che produco annualmente, NON posso fare 2 viaggi da 30 kg senza FIR e senza iscrizione art. 212 co 8.
Posso invece rientrare nella defizione di "occasionale" qualora produca un rifiuto, per una questione imprevista e imprevedibile, che non rientri tra quelli che hanno attinenza con la mia attività.
Solo in questo caso mi sentirei di proporre questa (remota) possibilità.
Spero di non aver fatto più confusione...

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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  CJM Lun Mar 18, 2013 1:55 pm

Ho capito il tuo punto di vista ma non sono d'accordo sull'art 212 c. 8 :
2 viaggi l'anno di 30 kg di rifiuti non pericolosi sono occasionali

2 viaggi l'anno di 30 kg di rifiuti da torneria di cui non si conosce il contenuto d'olio
e quindi bisognerebbe prenderne un campione significativo, farci l'analisi e venirne a capo anche con l'attribuzione del CER, mi sentirei in prima battuta di farglieli portare via da qualcuno, se ciò non fosse possibile iscrizione art 212 c.8 + FIR

In ogni caso, se li classificano 12 01 01, vengono fermati per strada
e il controllore un filo più attento verifica il rifiuto e li trova sgrondanti d'olio sono comunque attaccabili...



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Messaggio  cirillo Lun Mar 18, 2013 6:11 pm

CJM ha scritto:Ho capito il tuo punto di vista ma non sono d'accordo sull'art 212 c. 8 :
2 viaggi l'anno di 30 kg di rifiuti non pericolosi sono occasionali

2 viaggi l'anno di 30 kg di rifiuti da torneria di cui non si conosce il contenuto d'olio
e quindi bisognerebbe prenderne un campione significativo, farci l'analisi e venirne a capo anche con l'attribuzione del CER, mi sentirei in prima battuta di farglieli portare via da qualcuno, se ciò non fosse possibile iscrizione art 212 c.8 + FIR

In ogni caso, se li classificano 12 01 01, vengono fermati per strada
e il controllore un filo più attento verifica il rifiuto e li trova sgrondanti d'olio sono comunque attaccabili...
Vero CJM, ed è per questo che per me sta possibilità offerta dagli "occasionali" la ritengo "pericolosa" e la sconsiglio. Poi se la cosa è ben definita come nel caso di trasporto art 193 co 4-bis allora ok ma, per tutto il resto (tranne gli urbani ovviamente) mi spiace ma, per quanto mi riguarda, "non si muove foglia che FIR non voglia"

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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  CJM Lun Mar 18, 2013 6:15 pm

cirillo ha scritto:
CJM ha scritto:Ho capito il tuo punto di vista ma non sono d'accordo sull'art 212 c. 8 :
2 viaggi l'anno di 30 kg di rifiuti non pericolosi sono occasionali

2 viaggi l'anno di 30 kg di rifiuti da torneria di cui non si conosce il contenuto d'olio
e quindi bisognerebbe prenderne un campione significativo, farci l'analisi e venirne a capo anche con l'attribuzione del CER, mi sentirei in prima battuta di farglieli portare via da qualcuno, se ciò non fosse possibile iscrizione art 212 c.8 + FIR

In ogni caso, se li classificano 12 01 01, vengono fermati per strada
e il controllore un filo più attento verifica il rifiuto e li trova sgrondanti d'olio sono comunque attaccabili...
Vero CJM, ed è per questo che per me sta possibilità offerta dagli "occasionali" la ritengo "pericolosa" e la sconsiglio. Poi se la cosa è ben definita come nel caso di trasporto art 193 co 4-bis allora ok ma, per tutto il resto (tranne gli urbani ovviamente) mi spiace ma, per quanto mi riguarda, "non si muove foglia che FIR non voglia"

e qui ti straquoto (anzi non capisco proprio perchè li abbiano esentati) .. è l'iscrizione che mi incupisce

grazie Very Happy
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Messaggio  magonero Lun Mar 18, 2013 9:32 pm

http://www.albogestoririfiuti.it/IscrizioneTrasportoCP.aspx
qui però si erano espressi...
saluti.
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Messaggio  cirillo Lun Mar 18, 2013 9:49 pm

magonero ha scritto:http://www.albogestoririfiuti.it/IscrizioneTrasportoCP.aspx
qui però si erano espressi...saluti.
mago, grazie ma, non sta qui il "busillis"

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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 19, 2013 1:07 pm

CJM ha scritto:Ho capito il tuo punto di vista ma non sono d'accordo sull'art 212 c. 8 :
2 viaggi l'anno di 30 kg di rifiuti non pericolosi sono occasionali

No, CIM, nell'esempio fatto da Cirillo i trucioli da torneria, anche con 2 viaggi l'anno (ma pure solo con uno) non possono essere intesi come occasionali nel senso di esenti FIR ex art. 193

Se uno fa la torneria i trucioli li produce con regolarità, quindi il trasporto di questi rifiuti è
integrante l'attività proncipale - infatti il trasporto del truciolo integra il ciclo produttivo: tornitura pezzo-deposito truciolo-raccolta e smaltimento truciolo), anche perchè se non lo trasportassi via prima o poi saresti sommersa dal truciolo
accessoria all'attività proncipale: significa che è un "di più", appunto un "accessorio" all'attività principale, che non è dotato di un proprio valore economico ma che rientra nel contesto dell'oggetto principale dell'Azienda

Quindi in questo caso sì all'iscrizione all'art. 212, c. 8 e sì al FIR.

Poniamo per comodità di ragionamento che un bel giorno questo tornitore decida di fare pulizia in cantina, dove trova 2 latte di vernice (circa 30 kg) che non gli interessano più e che si vuole smaltire come rifiuto: queste 2 latte sarebbero giustappunto "occasionali" - certamente sono rifiuti da lui prodotti, ma di sicuro non hanno nulla a che vedere con il suo ciclo produttivo, nè pulirà la stessa cantina tutte le settimane buttando via ogni volta 2 latte di vernice (quindi il trasporto di questi rifiuti non costituisce parte integrante ed accessoria dell'attività di torneria, che si può svolgere benissimo anche senza pulire la cantina)
In questo caso "potrebbe non iscriversi al 212, c.8 e potrebbe trasportare senza FIR"
Ho scritto potrebbe col condizionale perchè tanto il tornitore dell'esempio sarebbe già stato iscritto e quindi che gli costa?

Per riassumere: se uno fa davvero un'occasionale niente albo (212, c.8 ) e niente FIR

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Messaggio  CJM Mar Mar 19, 2013 1:14 pm

quindi occasionale si lega con l'attività
questo mi va bene


grazie ... ci speravo Very Happy


Ultima modifica di CJM il Mar Mar 19, 2013 1:19 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  cirillo Mar Mar 19, 2013 1:19 pm

Isa è riuscita a spiegarsi decisamente molto meglio di me.
E' esattamente così che la vedo


Ultima modifica di cirillo il Mar Mar 19, 2013 1:20 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  CJM Mar Mar 19, 2013 1:20 pm

no ciri
è che sono dura di comprendonio Very Happy
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Messaggio  cirillo Mar Mar 19, 2013 1:27 pm

CJM ha scritto:no ciri
è che sono dura di comprendonio Very Happy
seee, avercene.... kiss

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Messaggio  CJM Mar Mar 19, 2013 4:50 pm

Sto discutendo del mio post di ieri con una perosna che è al di fuori del Forum

lui sostiene che anche per i trasporti occasionali (le latte del secondo esempio di Isa)
le imprese debbano iscriversi all'art. 212 comma 8 e non redigere il FIR

Ad avvalorare la sua tesi mi ha inviato questa Sentenza della corte di Cassazione

http://www.reteambiente.it/news/18128/trasporto-non-autorizzato-di-rifiuti-anche-se-occ/

Ora, io gli ho risposto (c'ho provato perlomeno) in questo modo :

Da quel che so, la Corte di Cassazione giudica la modalità con cui si sono svolti i processi.
L’avvocato del tipo che è stato condannato ha fatto ricorso alla Corte di cassazione.

Quindi la prima cosa che mi chiedo è : per cosa è stato condannato il tipo?

all'imputato (è stato contestato) di aver effettuato la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi quali sette o otto quintali di tubi e di lastre di ferro arrugginiti, due scaldabagni e una lavatrice a mezzo di un autocarro senza alcuna autorizzazione,

cos’ha fatto il suo avvocato?

Primo ha attaccato il verdetto sulla pericolosità dei rifiuti, sapendo bene (dico io) che non era stata ordinata nessuna prova in tal senso (e infatti gliel’hanno passata e hanno scritto ai giudici di chiedere di far valutare la pericolosità dei rifiuti)

Secondo ha attaccato il verdetto sull’autorizzazione difendendosi sull’occasionalità del trasporto.
E questa no che gliel’hanno passata.
Perché? Perché se la norma mi dice che occasionale può essere un trasporto di rifiuti prodotti da me stesso, speciali non pericolosi, o urbani ma comunque entro i trenta kg al giorno, e questo va in giro con 700-800 kg di lastre + due scaldabagni e 1 lavatrice senza autorizzazione, questo non faceva un trasporto definibile come occasionale.
Quindi anche se si sono difesi dicendo che il trasporto era “occasionale”, non è la definizione di occasionale riportata dalla legge.
Non mi sembra infatti che da nessuna parte facciano riferimento al comma 193 comma 5.

Terzo l’avvocato se l’è presa con le pene che sono state attribuite al tizio, ma alla fine gli hanno respinto il ricorso su questo punto in quanto la Corte del Processo ha valutato bene e dettagliatamente il caso (che peraltro aveva anche altri precedenti).

..... se avete voglia e tempo ....
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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 19, 2013 5:43 pm

CJM ha scritto: ..... se avete voglia e tempo ....

CJM, conosco la sentenza e l'hai sintetizzata magnificamente. clap
Il tipo portava un sacco di robaccia quindi del tutto fuori dalla definizione di "occasionale" normativamente definita (massimo 4 viaggi, massimo 100 kg/anno), e per tale motivo la Cassazione ha stabilito che doveva essere autorizzato.

Devi dire al tipo con cui hai discusso, che le sentenze (ancorchè della cassazione e quindi inclini a costituire giurisprudenza) debbono essere sempre interpretate alla luce dello specifico fatto in discussione.

Non siamo nel diritto anglosassone nel quale le sentenze automaticamente costituiscono precedente normativo!

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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  CJM Mar Mar 19, 2013 6:11 pm

Grazie Isa .. per tutto!
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Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo? Empty Re: Dubbio su trasporto occasionale: deve iscriversi all'Albo?

Messaggio  cirillo Mar Mar 19, 2013 6:21 pm

CJM & Isa,
ho riletto con attenzione i due articoli che interessano; il 193, inerente il trasporto dei rifiuti e il 212 inerente la costituzione dell'Albo Gestori Ambientali e i relativi obblighi connessi.
Ora, di trasporto occasionale e salutuario se ne parla al co. 4 dell'art. 193 che esenta dall'emissione di FIR in caso di appunto trasporto occasionale e saltuario di:
a) rifiuti non pericolosi;
b) per un quantitativo non eccedente i 30 kg/litri.
Ulteriore passaggio relativo alla questio "occasionale e saltuario" lo troviamo al successivo c. 4-bis ma è relativo al conferimento di rifiuti al gestore del servizio urbano col quale sia stata stipulata apposita convenzione e sempre nel limite di 30 kg/litri.
Quindi, rimanendo in questa fattispecie NIENTE FIR.
L'art. 212, al co. 8 (che è quello che ci interessa in questa discussione) non si fa alcun accenno alla possibilità di non essere iscritti all'Albo nel caso si effettui un trasporto "occasionale e saltuario"; la cona non è proprio assolutamente considerata.
Quindi, dalla lettura dei due articoli si comprende anche la logica della sentenza da te citata che và al di la del fatto che i rifiuti trasportati siano stati pericolosi o meno o che siano stati in un quantitativo nettamente superiuore ai 30 kg.
Pertanto, da tutto questo mettiamo 2 paletti (il terzo lo metto io alla fine)
PALETTO 1) il trasporto di propri rifiuti può essere fatto, in ogni caso, solo ed esclusivamente in seguito all'avvenuta iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ex art. 212 co. 8;
PALETTO 2) il trasporto, effettuato in modo "occasionale e saltuario" di rifiuti" che non siano direttamente riconducibili all'attività [(in effetti quando ci si iscrive vengono valutati e concessi solo i CER attinenti all'attività cioè (anche se la descrizione nel co. 8 è riferita al trasporto, io la allargo come lettura) che costitutiscano (integralmente) parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti] PUO' essere fatto senza FIR.

Quindi: trasporto sempre con iscrizione all'Albo e ne caso di "occasionale" per rifiuti che non hanno attinenza con al mia attività, posso omettere il FIR.

A questo punto la ratio dovrebbe essere: "se non hanno attinenzo con l'attività non li carico nemmeno nel registro e conseguentemente nemmenop li devo scaricare e festa finita.
Ma è a questo punto che metto il mio di paletto; il 3° ed è quello del mio post iniziale
PALETTO 3) il rifiuto non và sul camion caricato se prima il FIR non è compilato.

E non m'interessa nulla dell'art. 193 co 4, così:
a) imparano ad essere più chiari quando scrivono le norme;
b) non mi devo preoccupare del vigile zelante che mi ferma per strada e mi fa un verbale perchè, per lui, tutti i rifiuti devono viaggiare col FIR



Ultima modifica di cirillo il Mar Mar 19, 2013 6:48 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  CJM Mar Mar 19, 2013 6:46 pm

Io invece, dopo i vostri interventi, la vedo così :


Art 193 Comma 1 : Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione

Quindi se sono iscritto all’art 212 comma 8 DEVO avere il FIR durante il trasporto

Chi sono questi iscritti?

Art 212 comma 8.
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,


Quindi sono produttori iniziale di rifiuti non pericolosi e pericolosi per max 30 kg giorno che hanno deciso di trasportare i loro rifiuti …

non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti

Se un’impresa produce rifiuti con regolarità, il trasporto di questi rifiuti è

integrante l'attività principale : il trasporto del rifiuto integra il ciclo produttivo

accessoria all'attività principale: significa che è un "di più", appunto un "accessorio" all'attività principale, che non è dotato di un proprio valore economico ma che rientra nel contesto dell'oggetto principale dell'Azienda

(grazie Isa e grazie Cirillo)

Questi sono i soggetti che devono compilare il FIR durante il trasporto.

Chi è escluso?

Art 193 comma 5
Fatto salvo quanto previsto per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nonché per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in Regioni diverse dalla Regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.



Il tizio delle latte di cui sopra, non rientrando nei soggetti obbligati, non deve redigere il FIR.
Il fatto che non rientri fra i soggetti obbligati, e visto che i soggetti obbligati sono i trasportatori art. 212 c. 8 = non è un iscritto al comma 8.

Poi sicuramente se fossero più chiari sarebbe meglio.

Mi sembra sia 205/2010 art. 39 comma 9
ma perchè dici che non è più valido?
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