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Messaggio  toscano Gio Gen 14, 2010 11:15 am

Non cambia nulla, a meno che un pazzo non aderisca volontariamente.

O no?
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Messaggio  Admin Gio Gen 14, 2010 1:15 pm

ATTENZIONE!
Parliamo di rifiuti non pericolosi, naturalmente.
Per i pericolosi c'è l'obbligo, anche se sono previste delle semplificazioni.
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Messaggio  Jack L. Gio Gen 28, 2010 4:18 pm

Admin ha scritto:ATTENZIONE!
Parliamo di rifiuti non pericolosi, naturalmente.
Per i pericolosi c'è l'obbligo, anche se sono previste delle semplificazioni.

posso chiedere che tipo di semplificazioni?

ad esempio per le attività di manutenzione c'è qualche semplificazione?
se io cambio dei neon in una scuola e li voglio trasportare nella mia azienda dove tengo uno spazio adibito a deposito temporaneo devo avere la balck box?
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Messaggio  Stefano R Gio Gen 28, 2010 5:49 pm

Jack L. ha scritto:
Admin ha scritto:ATTENZIONE!
Parliamo di rifiuti non pericolosi, naturalmente.
Per i pericolosi c'è l'obbligo, anche se sono previste delle semplificazioni.

posso chiedere che tipo di semplificazioni?

ad esempio per le attività di manutenzione c'è qualche semplificazione?
se io cambio dei neon in una scuola e li voglio trasportare nella mia azienda dove tengo uno spazio adibito a deposito temporaneo devo avere la balck box?

Secondo me si, ma figuri tu come produttore/trasportatore/destinatario.
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Messaggio  Jack L. Gio Gen 28, 2010 5:54 pm

Stefano R ha scritto:
Jack L. ha scritto:
Admin ha scritto:ATTENZIONE!
Parliamo di rifiuti non pericolosi, naturalmente.
Per i pericolosi c'è l'obbligo, anche se sono previste delle semplificazioni.

posso chiedere che tipo di semplificazioni?

ad esempio per le attività di manutenzione c'è qualche semplificazione?
se io cambio dei neon in una scuola e li voglio trasportare nella mia azienda dove tengo uno spazio adibito a deposito temporaneo devo avere la balck box?

Secondo me si, ma figuri tu come produttore/trasportatore/destinatario.

e nel momento che i miei neon sono nella mia azienda (deposito temporaneo) li devo caricare ancora sul SISTRI in qualità di produttore in attesa del trasportatore che viene a prendermeli e portarli allo smaltitore? Crying or Very sad
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Messaggio  andreasenorio Gio Gen 28, 2010 6:00 pm

Per i rifiuti da manutenzione si applica l'art. 6, c.7:
"Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, il
registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva".
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Messaggio  Admin Gio Gen 28, 2010 6:06 pm

Quoto.
E aggiungo che, fino a diversa disposizione normativa, continua a valere l'art. 266, c.4, del TUA: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Dunque, ti devi preoccupare del dopo.
Di quando, cioè, affiderai quei rifiuti ad un trasportatore. Oppure li trasporterai tu, nel limite di 30kg al giorno.
Non dimenticare, infatti, che sono pericolosi e, dunque, sei soggetto a Sistri come produttore ed, eventualmente, come trasportatore c.p.
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Messaggio  giampy Ven Gen 29, 2010 7:14 pm

Admin ha scritto:Quoto.
E aggiungo che, fino a diversa disposizione normativa, continua a valere l'art. 266, c.4, del TUA: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Dunque, ti devi preoccupare del dopo.
Di quando, cioè, affiderai quei rifiuti ad un trasportatore. Oppure li trasporterai tu, nel limite di 30kg al giorno.
Non dimenticare, infatti, che sono pericolosi e, dunque, sei soggetto a Sistri come produttore ed, eventualmente, come trasportatore c.p.
secondo me li puoi trasportare alla tua azienda (dove li caricherai con la USB) senza che il mezzo (autorizzato) abbia la BB, poi nel momento in cui porti i rifiuti al conferimento dovrai avere il mezzo (autorizzato) con la BB montata.
infatti tu non compili il FIR per trasportare i rifiuti da manutenzione alla tua sede.
condividete il mio pensiero?
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Messaggio  BISEBISE Sab Gen 30, 2010 2:27 am

giampy ha scritto:
Admin ha scritto:Quoto.
E aggiungo che, fino a diversa disposizione normativa, continua a valere l'art. 266, c.4, del TUA: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Dunque, ti devi preoccupare del dopo.
Di quando, cioè, affiderai quei rifiuti ad un trasportatore. Oppure li trasporterai tu, nel limite di 30kg al giorno.
Non dimenticare, infatti, che sono pericolosi e, dunque, sei soggetto a Sistri come produttore ed, eventualmente, come trasportatore c.p.
secondo me li puoi trasportare alla tua azienda (dove li caricherai con la USB) senza che il mezzo (autorizzato) abbia la BB, poi nel momento in cui porti i rifiuti al conferimento dovrai avere il mezzo (autorizzato) con la BB montata.
infatti tu non compili il FIR per trasportare i rifiuti da manutenzione alla tua sede.
condividete il mio pensiero?
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Messaggio  Jack L. Lun Feb 01, 2010 11:19 am

giampy ha scritto:
Admin ha scritto:Quoto.
E aggiungo che, fino a diversa disposizione normativa, continua a valere l'art. 266, c.4, del TUA: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Dunque, ti devi preoccupare del dopo.
Di quando, cioè, affiderai quei rifiuti ad un trasportatore. Oppure li trasporterai tu, nel limite di 30kg al giorno.
Non dimenticare, infatti, che sono pericolosi e, dunque, sei soggetto a Sistri come produttore ed, eventualmente, come trasportatore c.p.
secondo me li puoi trasportare alla tua azienda (dove li caricherai con la USB) senza che il mezzo (autorizzato) abbia la BB, poi nel momento in cui porti i rifiuti al conferimento dovrai avere il mezzo (autorizzato) con la BB montata.
infatti tu non compili il FIR per trasportare i rifiuti da manutenzione alla tua sede.
condividete il mio pensiero?

grazie per le preziose risposte.
quindi io "carico" (come produttore) i miei rifiuti una volta che arrivo nella mia azienda.
E se il trasporto dalla mia azienda allo smaltitore lo faccio fare ad un'azienda di trasporto autorizzata e io non mi occupassi più di andare direttamente dallo smaltitore?..potrei iscrivermi al SISTRI solo come produttore e non trasportatore in c.p.?
quasi quasi...visti i costi mi conviene di più cessare l'attività di trasporto in c.p. e chiamare un trasportatore quando ho bisogno.
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Messaggio  Admin Lun Feb 01, 2010 1:14 pm

Sì,
Puoi fare anche così, valuta un pò costi/benefici...
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Messaggio  Jack L. Lun Feb 01, 2010 3:24 pm

Admin ha scritto:Sì,
Puoi fare anche così, valuta un pò costi/benefici...

Dovrò farmi due conti sì...costi di black box, annuali d'iscrizione, montaggio black box, abbonamenti gps, ecc...

se rinuncio ad andare direttamente dallo smaltitore posso anche rinunciare all'iscrizione all'albo come trasportatore in c.p. giusto? o devo mantenerla per portare i miei materiali di risulta alla mia azienda? ...
grazie mille per l'aiuto preziosisissimo...
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Messaggio  Admin Lun Feb 01, 2010 3:27 pm

No.
Per portarli in azienda non occorre l'iscrizione all'Albo, in quanto si intendono prodotti presso la sede dell'impresa.
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Messaggio  giampy Mar Feb 02, 2010 12:25 pm

Admin ha scritto:No.
Per portarli in azienda non occorre l'iscrizione all'Albo, in quanto si intendono prodotti presso la sede dell'impresa.
quoto.
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Messaggio  Jack L. Mer Feb 10, 2010 5:39 pm

giampy ha scritto:
Admin ha scritto:Quoto.
E aggiungo che, fino a diversa disposizione normativa, continua a valere l'art. 266, c.4, del TUA: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Dunque, ti devi preoccupare del dopo.
Di quando, cioè, affiderai quei rifiuti ad un trasportatore. Oppure li trasporterai tu, nel limite di 30kg al giorno.
Non dimenticare, infatti, che sono pericolosi e, dunque, sei soggetto a Sistri come produttore ed, eventualmente, come trasportatore c.p.
secondo me li puoi trasportare alla tua azienda (dove li caricherai con la USB) senza che il mezzo (autorizzato) abbia la BB, poi nel momento in cui porti i rifiuti al conferimento dovrai avere il mezzo (autorizzato) con la BB montata.
infatti tu non compili il FIR per trasportare i rifiuti da manutenzione alla tua sede.
condividete il mio pensiero?

però mi viene un dubbio rileggendo il decreto...
all'art. 6 comma 8 si dice: qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda SISTRI - Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione

quindi in verità io devo fare la mia scheda area movimentazione comunque?
è una sorta di formulario di accompagnamento dal luogo di effettiva produzione alla mia sede legale?
..ma allora decade tutto il ragionamento dell'art 266 comma 4 del 152...
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Messaggio  Stefano R Mer Feb 10, 2010 5:46 pm

A questo punto serve un chiarimento su entrambi gli articoli; oggi come funziona?
Se io faccio manutenzione presso il mio cliente X, il rifiuto lo produco io e risulta prodotto presso il mio impianto Y; ma il trasporto NON deve essere accompagnato da formulario?
Se si, io figuro come produttore nell'impianto Y e destinatario sempre nell'impianto Y.
Dove scrivo che in realtà col mio furgone ho caricato dal cliente X?

Mi rendo conto che prescinde dal SISTRI, però urge chiarimento....
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Messaggio  Admin Mer Feb 10, 2010 5:56 pm

L'ho spostato qui in attesa di aprire una sezione dedicata.
Le cose stanno nei termini da te espressi.
X, ai fini della gestione del rifiuto, non c'entra nulla.
Il rifiuto è prodotto da Y e, precisamente, nel momento in cui fa rientro alla sede.
Secondo la "fictio juris" introdotta dal legislatore fino a quel momento il rifiuto non si intende ancora prodotto.
Dunque: niente rifiuto, niente fir.
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Messaggio  riccetto Mer Feb 10, 2010 6:43 pm

Concordo pienamente. L'art. 266 c.4 è una deroga alla norma. Quindi il rifiuto si considera prodotto presso la sede della ditta che effettua la manutenzione. E nel tragitto fino alla sede non serve formulario e neppure paradossalmente l'iscrizione all'Albo e neppure, mi verrebbe da dire, il SISTRI L'unico aspetto da tenere ben presente è che essendo una deroga alla norma l'onere di dimostrare di poter usufruire di questo comma spetta alla ditta. Insomma deve essere la ditta a dimostrare che sta effettivamente facendo attività di manutenzione ed in questo senso può aiutare molto avere un contratto di manutenzione cartaceo.
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Messaggio  Jack L. Mer Feb 10, 2010 6:53 pm

però il comma 8 dell'art. 6 sembra andare esattamente in direzione opposta a quanto sostenete.

e mi sembra strano che dedichino due articoli alla manutenzione e vadano anche controcorrente.

chi vince tra i 2 decreti? quello del SISTRI o il 152?
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Messaggio  kolax Gio Feb 11, 2010 12:30 am

Admin ha scritto:L'ho spostato qui in attesa di aprire una sezione dedicata.
Le cose stanno nei termini da te espressi.
X, ai fini della gestione del rifiuto, non c'entra nulla.
Il rifiuto è prodotto da Y e, precisamente, nel momento in cui fa rientro alla sede.
Secondo la "fictio juris" introdotta dal legislatore fino a quel momento il rifiuto non si intende ancora prodotto.
Dunque: niente rifiuto, niente fir.

Seguendo la discussione, mi chiedo: se trasporto rifiuto pericoloso fino a 30kg dal cliente (X) alla sede (Y), devo accompagnare il rifiuto con un formulario o con un altro documento? E se nel tragitto mi ferma la Guardia di Finanza che si fa?
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Messaggio  giampy Gio Feb 11, 2010 10:03 am

kolax ha scritto:
Admin ha scritto:L'ho spostato qui in attesa di aprire una sezione dedicata.
Le cose stanno nei termini da te espressi.
X, ai fini della gestione del rifiuto, non c'entra nulla.
Il rifiuto è prodotto da Y e, precisamente, nel momento in cui fa rientro alla sede.
Secondo la "fictio juris" introdotta dal legislatore fino a quel momento il rifiuto non si intende ancora prodotto.
Dunque: niente rifiuto, niente fir.

Seguendo la discussione, mi chiedo: se trasporto rifiuto pericoloso fino a 30kg dal cliente (X) alla sede (Y), devo accompagnare il rifiuto con un formulario o con un altro documento? E se nel tragitto mi ferma la Guardia di Finanza che si fa?
non credo sia logico accompagnare il rifiuto presso la mia sede con un formulario, perchè la mia sede non è centro di recupero e/o smaltimento, e quindi il formulario non si chiude.
è sufficiente un semplice documento di trasporto.
poi dalla mia sede al centro di smaltimento il mio rifiuto sarà accompagnato dal formulario.
questa la mia interpretazione.
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Messaggio  Jack L. Ven Feb 12, 2010 12:45 pm

[quote="giampy"]
kolax ha scritto:
Admin ha scritto:L'ho spostato qui in attesa di aprire una sezione dedicata.
Le cose stanno nei termini da te espressi.
X, ai fini della gestione del rifiuto, non c'entra nulla.
Il rifiuto è prodotto da Y e, precisamente, nel momento in cui fa rientro alla sede.
Secondo la "fictio juris" introdotta dal legislatore fino a quel momento il rifiuto non si intende ancora prodotto.
Dunque: niente rifiuto, niente fir.


quindi è come se trasportassi del materiale che, una volta arrivato in sede, decido che è rifiuto, quindi faccio la debita registrazione...ho inteso bene?
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Messaggio  Mary Mar Apr 20, 2010 4:37 pm

Buongiorno a tutti!
Lavoro per un'associazione di categoria Sad

Un nostro associato, manutentore, senza dipendenti, è produttore di rifiuti pericolosi derivanti dall'attività di manutenzione ed è iscritto all'ANGA. Trasporta i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione presso la sua sede, qui vengono correttamente gestiti. E' obbligato ad iscriversi al SISTRI in quanto produttore di rifiuti pericolosi.
Domanda:
E' obbligato ad iscriversi come trasportatore in conto proprio di rifiuti pericolosi? E quindi deve installare la BB?

Da quanto detto sopra il materiale diventa rifiuto arrivando a destinazione. Quindi non sarebbe necessaria l’iscrizione all’ANGA come traportatore in conto proprio, il materiale prodotto durante l’attività di manutenzione dovrebbe essere trasportato presso la sede viaggiando con un DDT, il manutentore dovrebbe iscriversi al SISTRI come produttore di rifiuto pericoloso ma non come trasportatore in conto proprio. E’ corretto?
Ma il call center SISTRI mi dice che se il manutentore non è iscritto all'ANGA non deve iscriversi e non deve installare la BB, essendo il mio associato iscritto all'ANGA allora deve installare la BB.
Che faccio? Visto che il mio associato non ha interesse a svolgere attività di trasporto in conto proprio, lo iscrivo come produttore e quindi verrà automaticamente cancellato dall’albo?
Aiuto …Embarassed
…. E grazie infinite!
Very Happy
Mary
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Messaggio  Mary Ven Apr 23, 2010 9:52 am

Sad Sad Sad
non sono ancora uscita dal tunnel drunken
... e siamo già al 23 aprile!!!!!!!!!!!!! Acc...............
Scusate lo sfogo, ma davvero le imprese, soprattutto quelle piccole piccole, non hanno la più pallida idea di quello che in passato hanno fatto, richiesto, firmato, speso...affidandosi al primo bravo "venditore" che si è inventato di tutto per prendersi un cliente!!!!
Questo forum è davvero un angolo di paradiso in questa giungla di rifiuti Laughing

Vabbé.... il we è alle porte cheers
Felice we a tutti!
Very Happy
Mary
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Messaggio  cinzia79 Ven Apr 23, 2010 10:21 am

Bene vedo con piacere che non sono l'unica ad avere ancora a che fare con situazioni "dubbie"..
Qui avete fatto il caso di un manutentore..ma se si trattase ad esempio di un intonacatore le latte di vernice all'acqua (rifiuto pericoloso?) come devono essere trattate? Devono avere l'iscrizione all'albo per il trasporto dei loro rifiuti? Però come dicevate..non è rifiuto finchè non decido che lo sia, quindi ad esempio dalla sede aziendale in poi e non dal cliente alla sede?? Interpretazione troppo forzata?
Grazieeeee
cinzia79
cinzia79
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