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TRASPORTO CONTESTUALE CER DIVERSI

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Messaggio  ALESSIA74 Mer Gen 16, 2013 4:46 pm

Promemoria primo messaggio :

Eccomi nel 2013 piena di dubbi Crying or Very sad sempre più nuovi Surprised ma magari stupidi Embarassed
ecco il caso:
1. ho un autocarro (quindi 1 cassone)
2. faccio la raccolta del vetro in imballaggi
3. il mio cliente tizio usa il CER 150107
4. il mio cliente Caio usa il CER 191205 (perchè ha un piccolo impianto e il vetro è una risultanza della lavorazione dei rifiuti che ritira)
5. il vetro di Tizio e di Caio, una volta nel mio impianto, verranno stoccati insieme e andranno incontro allo stesso trattamento
domanda: allora perchè non posso ritirali contestualmente? il mio consulente mi parla di miscelazione di rifiuti con cer diversi e di impossibilità di separarli tra di loro perchè sono insieme nello stesso cassone e io mi dispero affraid
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Messaggio  homer Gio Gen 17, 2013 12:48 pm

No, se il 187 potrebbe consentire la miscelazione, gli altri articoli citati non la consentono per tutti i motivi di tracciabilità già detti dagli altri, evitare di "leggere" la norma a proprio vantaggio è sempre un bene.
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Messaggio  Admin Gio Gen 17, 2013 12:50 pm

in rif. all'art 193, a mio parere, consentendo la microraccolta, di fatto il legislatore ritiene accettabile il rischio di mescolare tra loro i rifiuti oggetto dei singoli prelievi
In questo caso, non avrebbe alcun senso l'obbligo, ribadito dalla cassazione, di emettere un formulario per ogni presa
Il formulario serve ad attestare l'avvenuto corretto recupero/smaltimento dei rifiuti di ciascun produttore.
Se si fa il "mucchio" non sarà mai possibile attribuire alcuna responsabilità in caso di respingimento del rifiuto.
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Messaggio  ALESSIA74 Gio Gen 17, 2013 12:56 pm

ma il 193 è l'articolo sulla microraccolta e mi sembra sia l'unico al quale devo far riferimento per prese dello stesso rifiuto ma da produttori diversi
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Messaggio  isamonfroni Gio Gen 17, 2013 2:02 pm

Allora Alessia, penso avrai notato che sono intervenuti diversi colleghi, tra le figure più autorevoli del forum, tra l'altro, tra cui anche in prima persona ADMIN.
Tutti quanti noi, pur con parole diverse, ti abbiamo detto la stessa cosa, in sintesi: 1 produttore=1 FIR = un collo di rifiuti riconoscibile.
A questo punto dovresti farti venire il dubbio che, se tutti diciamo unanimi la stessa cosa, forse abbiamo ragione.

Dividiamo il problema in 2 parti, e partiamo dal fondo
*) quando arrivi al tuo impianto, visto che sei autorizzata a stoccare vari CER diversi relativi al mucchio, butta pure tutto insieme nel mucchio e non farti più dei problemi

*) strada facendo, ovvero tra il produttore e il tuo impianto, ogni singolo collo di rifiuti deve essere tracciabile ovvero deve essere associato in modo univoco al FIR di riferimento e al Produttore che lo ha prodotto. Se ti fermano per strada con un cassone pieno di 100 parabrezza rotti alla rinfusa, che sono prodotti: 30 dalla filiale A, 25 dalla filiale B, e 45 dalla filiale C mi spieghi come fai a spiegargli quali sono sono dell'uno e quali dell'altro? Se per caso il tizio della filiale C, ha fatto il furbetto e in mezzo al mucchio di parabrezza ci ha messo un rifiuto estraneo che ti manda a pallino tutta la lavorazione, a chi attribuisci univocamente la responsabilità

In questo caso non ci azzecca nulla nè la miscelazione, nè la microraccolta, come correttamente riportato da ADMIN, bensì l'obbligo di tracciabilità dei rifiuti per tutta la fase di trasporto.
Senza contare che, come già più volte ribadito, la Microraccolta si può fare, a patto che ciascun microproduttore emetta 1 fire che fa riferimento univoco ad un microquantitativo di rifiuti perfettamente ed univocamente identificabile.

Poi, come già detto più volte, fai un po' come preferisci, però non ti aspettare che qualcuno di noi, qui ti dica che hai ragione.

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Messaggio  Admin Gio Gen 17, 2013 3:16 pm

Che la norma possa, in alcuni punti, dare luogo a letture diverse è all'ordine del giorno. Così come si sono riscontrate, non di rado, disposizioni concorrenti o difficilmente conciliabili.
La garanzia della tracciabilità, però, resta un principio cardine del sistema di gestione dei rifiuti come pure quello della responsabilizzazione del produttore fino all'avvenuto recupero/smaltimento.
Ogni procedura che se ne discosti si presta a censure, a mio modesto avviso.

In questa vecchia discussione ho recuperato un contributo di Isa, nel quale viene descritta la procedura di raccolta del COOU, redatta da un ufficiale dei NOE, ispirata al medesimo principio: deve essere sempre possibile attribuire le responsabilità al produttore: https://www.sistriforum.com/t8638p15-microraccolta-di-rifiuti-liquidi-da-piu-produttori-e-consentita-la-miscelazione-in-cisterna
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Messaggio  ALESSIA74 Gio Gen 17, 2013 3:22 pm

grazie mille penso che sia il caso di fare una belkla riunione aziendale. grazie
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