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Materiali omogenei nella Dir. 2011/65/UE
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Materiali omogenei nella Dir. 2011/65/UE
Salve,
in merito alla Dir. 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE, il legislatore comunitario ha introdotto una novità nell'articolo 4.
Confermato il divieto già contenuto nella precedente Dir. 2002/95/CE (in vigore, ma per pochi giorni ancora) di immettere sul mercato AEE contenenti le sostanze indicate nell'allegato II (Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, Bifenili polibromurati, Eteri di difenile polibromurato), al secondo paragrafo riporta:
Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II.[...]
Ai sensi della stessa direttiva per "materiali omogenei" s'intende un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi.
Mi chiedo allora se tali sostanze pericolose non siano ammesse mai oppure siano ammesse, ma entro i limiti di concentrazione indicati. Quale delle due interpretazioni è corretta?
Grazie
Antonio.
in merito alla Dir. 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE, il legislatore comunitario ha introdotto una novità nell'articolo 4.
Confermato il divieto già contenuto nella precedente Dir. 2002/95/CE (in vigore, ma per pochi giorni ancora) di immettere sul mercato AEE contenenti le sostanze indicate nell'allegato II (Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, Bifenili polibromurati, Eteri di difenile polibromurato), al secondo paragrafo riporta:
Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II.[...]
Ai sensi della stessa direttiva per "materiali omogenei" s'intende un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi.
Mi chiedo allora se tali sostanze pericolose non siano ammesse mai oppure siano ammesse, ma entro i limiti di concentrazione indicati. Quale delle due interpretazioni è corretta?
Grazie
Antonio.
tonio81- Nuovo Utente
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