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Rinnovo autorizzazione DM 05.02.98: espunta attività di recupero R3

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Messaggio  armando77 Mer Dic 12, 2012 5:40 pm

Oggi propongo questa chicca:
Un impianto autorizzato con procedure semplificate che tratta la carta (tipologia 1.1) chiede il rinnovo dell'autorizzazione.
L'impianto è da sempre autorizzato al trattamento R13 e R3, dispone di un nastro trasportatore dove avviene la selezione manuale della carta e di una pressa compattatrice.Effettua la selezione, la pressatura, carica e manda in cartiera. tutte le schede tecniche inviate per l'ennesima volta in fase di richiesta rinnovo.
Dopo lunga attesa arriva il rinnovo e.... Shocked  Shocked  Shocked ... scompare l'R3.
Chiamo la provincia per segnalare l'errore e mi rispondono che non c'è nessun errore, la provincia reputa che la selezione su nastro e la compattatrice non sono mezzi idonei per fare R3 ma solo R13 perchè con quei macchinari non possono garantire che il materiale esca secondo le norme UNI EN 643.
Al che faccio notare che le cartiere non prenderebbero un prodotto non idoneo (provincia risponde che ciò non certifica nulla), che non ci sono macchinari che scannerizzano la carta per verificare che non siano presenti PCB/PCT> 1% o altro (provincia risponde che non possono farci niente), che l'impianto ha quell'autorizzazione da 15 anni con quei macchinari (provincia risponde che per 15 anni hanno sbagliato).
Chiedo di mettermi per iscritto che la compattatura possono farla col solo R13 (provincia risponde che è insito nella legge ... quando arriva il NOE che gli racconto?).
Chiedo di poter scrivere per far valere le mie ragioni ( provincia risponde che non si può fare opposizione se non al TAR).
Stesse ragioni per il ferro nelle tipologie 3.1 3.2 : la cesoiatrice e la cernita non bastano.
Ora, prima di far partire una lunga lotta contro i mulini a vento, mi dite nelle vostre provincie come è la situazione?
Grato a tutti per le risposte che vorrete darmi.


Ultima modifica di armando77 il Mer Dic 12, 2012 7:36 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  armando77 Mer Dic 12, 2012 5:43 pm

scusate aggiungo un'ultima cosa: chiedo alla provincia di mettermi una prescrizione che dica che nel caso in cui a seguito di un controllo vengano trovate balle di carta fuori specifica l'azienda verrà sanzionata, pregiudicata, frustata e data al rogo...risposta scontata: NO
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Messaggio  isamonfroni Mer Dic 12, 2012 5:53 pm

armando77 ha scritto:scusate aggiungo un'ultima cosa: chiedo alla provincia di mettermi una prescrizione che dica che nel caso in cui a seguito di un controllo vengano trovate balle di carta fuori specifica l'azienda verrà sanzionata, pregiudicata, frustata e data al rogo...risposta scontata: NO

In effetti questa sarebbe proprio una grande idea.......il combustibile già c'è....a meno che essendo fuori specifica sia carta incombustibile...... bapho

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Messaggio  armando77 Mer Dic 12, 2012 6:33 pm

Isa la ditta ha già tanica di benzina e cerini in mano: ma secondo te la selezione su nastro e la riduzione volumetrica della carta costituiscono trattamento R3 o solo R13?
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Messaggio  isamonfroni Mer Dic 12, 2012 6:43 pm

armando77 ha scritto:Isa la ditta ha già tanica di benzina e cerini in mano: ma secondo te la selezione su nastro e la riduzione volumetrica della carta costituiscono trattamento R3 o solo R13?
Tanica di benzina e cerini riservateli ai funzionari della Provincia. (anche se con il costo della benzina è meglio la carta riciclata, ce ne vuole un po' di più ma l'effetto poi è lo stesso)

Per me è R3, ma lascia il tempo che trova perchè:
- io sul recupero di NP sono scarsissima (sono molto più ferrata sui pericolosi industriali)
- purtroppo non sono la tua provincia

Ciao

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Messaggio  tfrab Mer Dic 12, 2012 6:49 pm

temo non ci sia alternativa al ricorso al TAR.

a quanto comincio a sentire in giro la tendenza di molte province è di dare prescrizioni sempre più rigide e cautelative, perché i vari funzionari non vogliono avere nessun tipo di problema, delegando di fatto i punti più controversi proprio al TAR

inutile dire che è l'ennesima follia di questo paese
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Messaggio  armando77 Mer Dic 12, 2012 6:55 pm

tfrab ha scritto:temo non ci sia alternativa al ricorso al TAR.

a quanto comincio a sentire in giro la tendenza di molte province è di dare prescrizioni sempre più rigide e cautelative, perché i vari funzionari non vogliono avere nessun tipo di problema, delegando di fatto i punti più controversi proprio al TAR

inutile dire che è l'ennesima follia di questo paese

Le prescrizioni le posso accettare ma scrivere genericamente su un'autorizzazione "rilevato che ci sono alcune difformità con le procedure contenute nel Dm 05.02.98" senza specificare quali siano le difformità...mi sembra incauto.
Se l'azienda fa ricorso al TAR e lo vince chiaramente poi denuncerà la provincia per il danno subito e il responsabile del procedimento .... è il responsabile di questo probabile ulteriore danno alla collettività: non so se fino a che punto gli conviene.
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Messaggio  CJM Mer Dic 12, 2012 7:17 pm

Da noi un'iscrizione del genere la danno, magari ti fano diventare matto
ma la danno.
vogliono le analisi sulle MPS rispondenti alle UNI EN da te citate, ma
è scritto a caratteri cubitali nel DM 5/02/98
...non vedo il motivo

L'unica cosa che mi vien da dire è che l'azienda deve rispettare
il DM alla lettera, articoli prima e Allegati dopo compresi
però nell'attività di recupero è scritto
"messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l’industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]"
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Dic 12, 2012 8:22 pm

armando77, se è come penso io c'è una sola possibilità che tu possa capire cosa intendo, quindi rispondimi solo sì o no: ravo?

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  armando77 Gio Dic 13, 2012 10:52 am

Aurora Brancia ha scritto:armando77, se è come penso io c'è una sola possibilità che tu possa capire cosa intendo, quindi rispondimi solo sì o no: ravo?

direi di no, non ho capito "ravo" quindi .... no.
è successo anche a te una cosa simile?
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Dic 13, 2012 12:31 pm

Very Happy
Beh, la parola che non capisci è collegata in qualche modo al comportamento di una provincia che, storicamente, sostiene posizioni analoghe, ossia quando autorizzano un R13 vi prevedono praticamente tutto ciò che non è trattamento "riciclante", per esempio escludono la 2^fusione che è puramente R4 o la produzione di cemento/laterizi che resta puramente R5 o , come nel tuo caso, produzione di carta, cartone e affini che sono puramente R3. Anche loro sostengono, ed io non mi sento di dargli completamente torto, anzi sono sulla medesima posizione concettuale ! , che da un R13 comunque deve uscire un qualcosa "recuperato" in materia da inviare a successiva ulteriore lavorazione che dia un prodotto finito del tutto assimilabile a quello ottenuto con materie prime vergini, e ciò che non è ulteriormente recuperabile con altri processi è il solo rifiuto che esce con codice 19.
Infatti, loro escludono tassativamente che si possa fare un successivo passaggio da R13 ad un altro R13, e quando vanno in giro i loro OdV se scoprono un FIR dove per puro caso c'è scritto "Destino del rifiuto R13-R4" (o altri R di pertinenza) sanzionano.
La loro posizione è che il materiale che ha subito un trattamento di selezione, cernita ed eventuale adeguamento debba uscire con il codice particolare derivante dalla scomposizione del rifiuto iniziale, per esempio da un 17 09 04 escano dei 17 01 xx e/o i vari 17 02 xx, 17 04 xx ma anche ad esempio un 17 09 03. Ne abbiamo parlato a lungo, e sinceramente non mi sento di dissentire dal fatto che se io recuperatore R13 so, e lo vedo anche, che quei rifiuti sono da costruzione o meglio a dirsi più spesso demolizione, so quale sia l'origine del rifiuto, oltre tutto certificata dal produttore originario con il FIR, e quindi posso a buona ragione assegnare quel "nuovo codice" in base alla selezione che ho fatto.
L'inconveniente serio è che nel medesimo ambito territoriale-geografico vi sono almeno 2 procure che invece sono sulla posizione più comune, ossia che mettere in riserva significhi limitarsi ad accantonare senza alcun tipo di cernita qualitativa e/o adattamento dimensionale ai successivi trattamenti produttivi, e quindi pe queste procure scomporre i codici equivale ad un giro bolla...
Mi farebbe assai piacere che si parlassero, procura e provincia, e possibilmente che tutti assieme interloquissero anche con la locale ARPA, che invece continua a pretendere di decidere che codice si dà ad un rifiuto in base all'esito analitico...

Vi renderete conto che, in queste condizioni pratiche, impiantare una incredibile serie di procedimenti penali per presunta "gestione illecita di rifiuti" è il minimo che possa succedere. E lo dico senza intenzione di difendere nulla e nessuno in particolare, ma solo per portare all'attenzione di tutti come la normativa sia scritta e soprattutto letta in modo da poter consentire tutte queste varie interpretazioni.

Nel caso della carta tuttavia, obiettivamente, dalla lettura pedissequa del 5 febbraio 1998 nella versione cogente il punto b) di 1.1.3. prevede come R13 esattamente tutte le attività che ci fate voi, perchè R3 da solo è al punto a) di 1.1.3 e dice molto chiaramente "riutilizzo diretto nell'industria cartaria". Il fatto è che, a mio avviso, non hanno ben capito che il punto b) significa di défault R13 + R3...
Quindi, dovendo fare ricorso, e lo si può fare, ciò su cui occorre battere è che quel particolare tipo di R13 "semplificato" comporta in sè che ci si produca una MPS (immagino, adesso EoW...) e quindi sia contestuale il recupero R3 che dia prodotti conformi alle specifiche UNI: ciò è provabile molto banalmente con la vs. "certificazione" che ritengo apponiate sulle fatture di vendita dei materiali alle cartiere.

Idem dicasi per le tipologie di recupero 3.1 e 3.2: le modalità di recupero 3.1.3.c) e 3.2.3.c) prevedono un R13+R4 contestuali.

E non rompessero che voi non avete nulla che vi assicuri che i PCB sono "al di sotto di..." e menate del genere: quella è una caratteristica iniziale del rifiuto accettabile in semplificata, ed è quindi uno dei rari casi in cui ha senso che, pur se inviato a recupero, il rifiuto giunga all'impianto provvisto di relativa certificazione.

Spero di essere risultata chiara, e magari un pochetto anche utile.

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Messaggio  zorba Gio Dic 13, 2012 1:31 pm

L’argomento è interessante e vorrei proporre il mio punto di vista.

In alcuni casi (tra cui proprio quello in oggetto), l’allegato 1 al DM 5/2/98 parla di «messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l’industria cartaria (vetraria, metallurgica, delle materie plastiche, per l’edilizia, ecc. ecc.) mediante selezione, eliminazione di impurezze e materiali contaminati, ..., ecc. ecc. [R3/R4/R5…]», lasciando quindi intendere che la “messa in riserva” sia finalizzata all’esecuzione di successive operazioni di trattamento che evidentemente sono da eseguirsi in altro luogo o comunque (se nello stesso impianto) come fase successiva, autonoma e distinta delle operazioni di recupero.

In altri casi, invece, l’allegato parla di «messa in riserva [R13] con …», alla quale segue un elenco di varie operazioni di trattamento, di volta in volta specificamente individuate.

Credo che l'utilizzo differenziato delle preposizioni “per” e “con” non sia stato casuale e che le stesse non siano intercambiabili nella lingua italiana. Con quanto ne consegue ai fini dell’individuazione delle operazioni che – caso per caso – possono rientrare in R13 secondo le procedure semplificate previste dal DM.
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Messaggio  CJM Gio Dic 13, 2012 1:43 pm

quindi, secondo zorba, una ditta deve avere
1 sito per la pura R13 autorizzato
per me pura R13 è : arriva il rifiuto, non gli si fa nulla,
si mette in riserva, si prende lo stesso rifiuto che esce con stesso codice CER
e si porta ad un
2 sito dove viene messo sopra un nastro trasportatore per la cernita manuale della carta

con due iscrizioni sito specifiche

spero che il legislatore con "per" e "con" abbia voluto dare delle sfumature diverse da questa interpretazione
altrimenti alla faccia dell'economia, della praticità e, purtroppo, della tutela dell'ambiente

sconsolante
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Dic 13, 2012 1:52 pm

Fermo restando il fatto che anche secondo me tutto ciò è "sconsolante" (e tu, cara CJM utilizzi un francesismo, io parlerei molto più volgare), credo che Zorba abbia ragione.
La lingua italiana è precisa, anche io attribuisco a "per" e a "con" la stessa interpretazione di Zorba.


Ultima modifica di CROCIDOLITE il Gio Dic 13, 2012 3:34 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  zorba Gio Dic 13, 2012 1:53 pm

CJM ha scritto:quindi, secondo zorba, una ditta deve avere
1 sito per la pura R13 autorizzato
per me pura R13 è : arriva il rifiuto, non gli si fa nulla,
si mette in riserva, si prende lo stesso rifiuto che esce con stesso codice CER
e si porta ad un
2 sito dove viene messo sopra un nastro trasportatore per la cernita manuale della carta

con due iscrizioni sito specifiche
No.
Se per quella tipologia il DM prevede "messa in riserva [R13] per.... mediante.... [R3]" e l'impianto vuole operare in semplificata eseguendo anche - nel medesimo sito - le operazioni di trattamento sui rifiuti successive al "mediante...", presenterà una comunicazione anche per l' R3 (ovviamente adeguando le sue strutture).
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Dic 13, 2012 2:32 pm

ok, quindi ci troviamo: le tipologie che ho citato io e per cui ritengo sia stato autorizzato armando infatti dicono tutte "per...".
Sono peraltro andata a dare un'occhiata, sai che sono peggio di san tommaso, e ad esempio per la tipologia 7.4 relativa agli sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa per il recupero R13, =7.4.3.a), dice "con frantumazione, macinazione, vagliatura per sotto porre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero : etc. etc." e i relativi R5 compresa l'eventuale integrazione con materia prima inerte di natura lapidea sono specificati dopo.
Similmente, per la tipologia 5.8, gli spezzoni di cavi di rame ricoperti, il relativo R13 prevede "con lavorazione meccanica etc.etc.".

Ummammasanta delle pumitrozzolecomplesse ... forse all'improviso, dopo 15 anni, metto bene a fuoco una cosa che... che può fare molto, ma molto, comodo ad un cliente che sto iniziando a seguire: datemi lumi !

Zorba, ascolta: a questo punto di lettura pura e pedissequa, gli R13 "secchi" per le tipologie di recupero che prevedono il "con" non sono autorizzabili in semplificata se non appunto con le attività da farsi... quindi, se uno ha avuto un R13 per gli spezzoni di cavi ricoperti DEVE fare anche cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) e quant'altro necessario per asportare il rivestimento, nonché macinare le varie frazioni ottenute per avviarle ai loro R3 ed R4.
Se non c'è tutto questo, la R13 non va in semplificata ma in ordinaria, dedurrei.

Come la vedete?
Uah, guagliù, se è così il mio nuovo amichetto di lavoro ha risolto all'origine il suo problema, basta una relazione tecnica che metta in evidenza questa cosetta da niente...

Ma, se è così, come la mettiamo con tutti gli R13 autorizzati in semplificata che non hanno le attrezzature per fare "con" o a maggior ragione per fare "per" se non hanno avuto anche l'altro R di pertinenza ?? Quelle autorizzazioni sono atti nulli o annullabili? What a Face

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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 13, 2012 3:02 pm

Mah........chissà perchè, io avevo sempre pensato che l'invenzione delle procedure semplificate discendesse dal fatto che oggettivamente la carta si recupera nelle cartiere, i rottami di metallo nelle fonderie, il vetro nelle vetrerie ecc.....
E che il legislatore avesse inteso favorire con le semplificate impianti produttivi di altro genere (leggi non nati per gestire i rifiuti) che utilizzavano un po' di rifiuti come materia prima, favorirli nel senso che, rispettando alla lettera tutte le previsioni della norma tecnica (DM 5/02/98 e DM 161/2002), se la potevano cavare senza passare per le ordinarie.

In questa lettura, è ovvio che l'R13 è soltanto la fase di "magazzinaggio" di questo materiale, prima di sottoporlo alle lavorazioni specifiche per tramutarlo in una materia prima.

Ma poi tutti hanno incominciato ad interpretarlo estensivamente e credo che ormai la ratio della norma si sia persa.....

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Messaggio  zorba Gio Dic 13, 2012 3:53 pm

Aurora Brancia ha scritto:Ma, se è così, come la mettiamo con tutti gli R13 autorizzati in semplificata che non hanno le attrezzature per fare "con" o a maggior ragione per fare "per" se non hanno avuto anche l'altro R di pertinenza ?? Quelle autorizzazioni sono atti nulli o annullabili? What a Face
E’ solo il mio punto di vista e non sono responsabile né della redazione del DM 5/2/98, né della grammatica della lingua italiana (che tra l’altro mi è infinitamente più cara del DM) e tanto meno dell’eterogenea applicazione del DM da parte delle Province... Very Happy

Su una cosa sono d’accordo con Isa: credo che ormai, in mancanza di direttive univoche e precise da parte del ministero, un po’ tutti abbiano preso ad interpretare come pare loro e la ratio della norma si sia persa...
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Messaggio  CJM Gio Dic 13, 2012 3:58 pm

isamonfroni ha scritto:
Ma poi tutti hanno incominciato ad interpretarlo estensivamente e credo che ormai la ratio della norma si sia persa.....

beh hanno provato a dare una ratio con il D.M.186/06
quello che ha introdotto l'allegato 4 relativo alle quantità,
ma anche le attività collegate alle tipologie

e l'R13 funzionale al recupero?
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Messaggio  cirillo Gio Dic 13, 2012 4:06 pm

Mah, personalmente sulla cosa sono "abbastanza talebano" e l'interpreterei così esattamente com'è scritta.
Caso 1) "PER"
- messa in riserva [R13] - per la produzione di materie prime secondarie per l'industria del cristallo mediante riscaldamento a 400 ·C in forno rotativo per l'eliminazione di oli e grassi; vagliatura e selezione delle frazioni di rottami di cristallo bonificato privo di piombo. [R5].

Caso 2) "CON"

- messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione dei componenti riutilizzabili, separazione dei componenti pericolosi, selezione delle frazioni metalliche recuperabili - per sottoporli all'operazione
di recupero nell'industria metallurgica [R4]

nel caso 1) "PER" l'attività di R13 si deve intendere quale mero stoccaggio. Da lì il rifiuto andrà poi trasferito in altro impianto autorizzato in R5 "PER" la produzione di materie prime....

nel caso 2) "CON" l'attività di R13 esercita (in questo caso) lo stoccaggio e la (mera) separazione

Quindi, tutto quello che è indicato prima del "fatidico PER", può essere esercitato in R13 considerando però che a mio avviso, (e perdonatemi l'esempio) una persona in possesso di patente "C" (CON) può, volendo, limitarsi a guidare solo l'auto (VOLENDO PUO' fare solo la messa in riserva) mentre una in possesso di patente "B" (PER) non può guidare anche un autoarticolato (DEVE fare SOLO la messa in riserva)

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Rinnovo autorizzazione DM 05.02.98: espunta attività di recupero R3 Empty Re: Rinnovo autorizzazione DM 05.02.98: espunta attività di recupero R3

Messaggio  CJM Gio Dic 13, 2012 4:22 pm

ma scusate
supponiamo che l'attività sia una cartiera
che vuole portarsi a casa la carta straccia
da stoccare, selezionare e riutilizzare
secondo alcuni deve presentare due comunicazioni una per R3 e una per R13
secondo altri deve iscrivere un sito in R13, uno in R3 e poi portarsi a casa l'MPS
(che manco esiste più)
...non so , lo vedo un filo macchinoso
in ogni caso in allegato 4 è prevista l'attività di Produzione di materie per l'industria cartaria

in ogni caso tornando al caso di armando 77
la provincia non doveva essere un pò più precisa sul motivo
del diniego dell'R3?

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Messaggio  zorba Gio Dic 13, 2012 4:36 pm

@cirillo:
beh..., se prendiamo attività di recupero molto elementari il tuo ragionamento - che tra l'altro rispecchia in pieno il mio punto di vista - fila e tutto appare logico, quanto meno sotto il profilo letterale della norma.

Qualche problema subentra però quando ci addentriamo in situazioni un pochino più complesse: cito ad esempio quello che era il punto 5.20.3 (ora soppresso, ma ce ne sono parecchi altri ancora vigenti).

Per di più, in diversi di questi casi più complessi l'elenco dei trattamenti correlati alla locuzione "messa in riserva [R13] con..." ad un certo momento viene interrotto da un punto e virgola.
I trattamenti che seguono al punto e virgola sono ancora da correlare alla locuzione di partenza "messa in riserva [R13] con..."?

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Ultima modifica di zorba il Gio Dic 13, 2012 4:39 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  cirillo Gio Dic 13, 2012 4:38 pm

@CJM
la cosa è degna dei gironi dell'inferno della Divina Commedia.
In Provincia di Venezia, per le procedure di cui al DM 5/02/98, si presenta un'unica domanda indicando tutte le "R" che si faranno

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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 13, 2012 4:44 pm

CJM ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
Ma poi tutti hanno incominciato ad interpretarlo estensivamente e credo che ormai la ratio della norma si sia persa.....

beh hanno provato a dare una ratio con il D.M.186/06
quello che ha introdotto l'allegato 4 relativo alle quantità,
ma anche le attività collegate alle tipologie

e l'R13 funzionale al recupero?
Scusami CJM ma qui ti contraddico.
Il 186/06, siamo stati obbligati ad emanarlo perchè la CE ci ha enormemente cazziato per il fatto che nel vecchio 5 febbraio 98 le quantità non c'erano e ciò era in contrasto con le norme comunitarie.....

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Messaggio  cirillo Gio Dic 13, 2012 4:49 pm

zorba ha scritto:Per di più, in diversi di questi casi più complessi l'elenco dei trattamenti correlati alla locuzione "messa in riserva [R13] con..." ad un certo momento viene interrotto da un punto e virgola.
I trattamenti che seguono al punto e virgola sono ancora da correlare alla locuzione di partenza "messa in riserva [R13] con..."?
il punto e virgola, per la mia lettura và interpretato così:

5.20.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con:
- bonifica dal fluido refrigerante;
- smontaggio dei componenti riutilizzabili e recuperabili, compreso il compressore; bonifica del gruppo di compressione con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 in atmosfera;
- demolizione controllata delle carcasse in apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio dei gas espandenti, di polveri e altre emissioni in atmosfera;
- separazione delle componeneti di plastica, gomma, ecc. laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura;
- frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione di gomma e della frazione plastica
fin qui R13
per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria della gomma e delle materie plastiche [R3]
e
per sottoporre la frazione metallica all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

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