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CER 150106, questo sconosciuto...

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Messaggio  chrisbin Mar Lug 10, 2018 10:15 am

Buongiorno a tutti! E' da un po' che non bazzico in questo forum, con mio rammarico...
Volevo sottoporre a chi se la sente un caso che ritengo sia frequentissimo nelle realtà imprenditoriali.

Cosa ne pensate dell'utilizzo del CER 150106?

Non prendetemi in giro: non sono i postumi di una serata brava, ma ritengo che la cosa sia da tempo sfuggita di mano e mi spiego meglio.

Nella mia carriera, prima come addetto e responsabile ambiente, poi come consulente ambientale, ho avuto a che fare con persone che la pensano in svariati modi: uno dei migliori è senz'altro il parere di chi pensa che sia il CER dove si possono raggruppare tutti gli imballaggi non pericolosi, di qualsiasi natura o composizione.
Addirittura, senza voler offendere o criticare alcuna categoria, produttori che, chiedendo istruzioni a fornitori abituali di trasporto o di intermediazione, si vedono indicare (con la consegna a noleggio di un bel contenitore...) l'obbligo di gestire tutti i rifiuti (o quasi...) all'interno di questo CER...

Per fortuna, o purtroppo, ho avuto esperienza personale di come la pensano gli organi ispettivi: ma vi pare che possa esserci una linea unica e comune? Macché...
Sono perciò abbastanza amareggiato, soprattutto perché la penso in maniera diversa e mi piacerebbe confrontarmi con i colleghi che mi leggeranno.
Ho anche appreso, a seguito di una verifica come OdV, di un verbale dei NOE di un paio di anni fa con sanzione amministrativa: ho voluto vederlo ma... faccio fatica a crederci. Ve lo posterò più avanti, se ci riuscirò...

Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete prestarmi: per me è molto importante, anche se ho scritto di getto e magari non sembra...

Buon proseguimento a tutti!

Christian
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Messaggio  isamonfroni Mar Lug 10, 2018 10:21 am

Per me il 15.01.06 è quello che dice la declaratoria: imballaggi in materiali misti per esempio una damigiana o un fiasco (c'è vetro e paglia), un secchio di plastica con il manico di metallo e legno, una cisternetta cubitank vuota e pallettizzata (c'è plastica di due tipi diversi, metallo e legno) e così via...

Sarei veramente ansiosa di vedere il verbale e di scoprire se si sono inventati il reato di "errata attribuzione del codice CER" Shocked

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Messaggio  chrisbin Mar Lug 10, 2018 10:47 am

Grazie Isamonfroni e piacere di leggerti nuovamente.
Anch'io concordo con la Tua descrizione.
Inoltre, due ispettori dell'ARPA Veneto, hanno sentenziato durante una piacevole visita, che il 150106 deve essere considerato come il risultato di una corretta differenziata, tolti tutti quegli imballaggi già identificati con nome e cognome (carta e cartone, plastica, vetro, legno, ecc.).
Quello che rimane (un secchiello di materiale che dubito possa essere ancora considerato imballaggi...), allora potrebbe essere il 150106, salvo quegli imballaggi costituiti da più materiali, come da Te riportato.

Il verbale dei carabinieri del NOE riporta violazione di cui all'art. 193 sanzionato dall'art. 258 comma 4 (sanzione amministrativa di 3.100 euro)...

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CER 150106, questo sconosciuto... Empty VERBALE DEI NOE DI GENNAIO 2016 PER ISPEZIONE DI NOVEMBRE 2015

Messaggio  chrisbin Mar Lug 10, 2018 11:01 am

Durante il sopralluogo è stato accertato che: XXX, azienda produttrice di rifiuti speciali non pericolosi, ha conferito in data YYY, con un unico cassone e utilizzando due formulari aventi nr. ZZZ1 e ZZZ2, rifiuti classificati come imballaggi in plastica (CER 150102) frammisti a rifiuti di carta e cartone (CER 150101), alla ditta HHH. Il trasporto è avvenuto con unico mezzo targato H725 senza rimorchio (segno che è stato utilizzato un unico cassone) e in entrambi i formulari citati sono indicati gli stessi orari di partenza e di arrivo ovvero partenza ore 14.00 e arrivo ore 14.45. Inoltre, agli atti della ditta, vi era allegato ai formulari, anche il relativo bindello di pesata riferito al viaggio in questione che attestava un'unica pesata con indicazione manoscritta del peso della “carta” e “plastica”. Viste le modalità gestionali predette, dal punto di vista documentale (un unico mezzo che viaggia con due diversi formulari relativi a rifiuti miscelati tra loro), le modalità di stoccaggio indistinta degli imballaggi predetti (carta e plastica), in un unico cassone verde dotato di pressa riportante le effige della KKK notato durante l’ispezione ed infine, considerata la responsabilità del produttore di rifiuti quale persona giuridica deputata alla corretta classificazione dei rifiuti da essa prodotti, si provvedeva a contestare la violazione amministrativa per errata attribuzione del codice CER sul formulario in quanto il codice appropriato da attribuire nel caso di specie è il CER 150106 (imballaggi in materiali misti) da apporre su un unico formulario. Inoltre, l’errata modalità di gestione dei rifiuti e l’inesatta classificazione degli stessi, non è sporadica ma ripetuta nel tempo atteso che la ditta dispone di un unico cassone ove stocca promiscuamente le due tipologie di rifiuti sopra citati. Durante il controllo, è stato appurato che agli atti della ditta vi erano altri formulari che riportavano la stessa errata attribuzione del codice CER, gli stessi bindelli di pesata e le medesime modalità gestionali non conformi alla normativa vigente.


Ultima modifica di chrisbin il Mar Lug 10, 2018 3:45 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  isamonfroni Mar Lug 10, 2018 11:26 am

si provvedeva a contestare la violazione amministrativa per errata attribuzione del codice CER sul formulario in quanto il codice appropriato da attribuire nel caso di specie è il CER 150106 (imballaggi in materiali misti) da apporre su un unico formulario.

Posto che questa se la sono inventata di sana pianta, dato che nel TUA la fattispecie di reato di "errata attribuzione del codice CER" non esiste e non può esistere, concordo invece sulla sanzione per avere "mischiato" due tipologie diverse di rifiuti nello stesso cassone.
Questo NON SI FA, lo sanno anche i bambini...

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Messaggio  chrisbin Mar Lug 10, 2018 11:29 am

isamonfroni ha scritto:si provvedeva a contestare la violazione amministrativa per errata attribuzione del codice CER sul formulario in quanto il codice appropriato da attribuire nel caso di specie è il CER 150106 (imballaggi in materiali misti) da apporre su un unico formulario.

Posto che questa se la sono inventata di sana pianta, dato che nel TUA la fattispecie di reato di "errata attribuzione del codice CER" non esiste e non può esistere, concordo invece sulla sanzione per avere "mischiato" due tipologie diverse di rifiuti nello stesso cassone.
Questo NON SI FA, lo sanno anche i bambini...

lol!

Hai perfettamente ragione e concordo che non si devono mescolare i rifiuti celebrate

E sul codice CER appropriato? Ne vogliamo parlare???
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Messaggio  TITONA Mer Lug 11, 2018 8:54 am

Non sono d'accordo...il 150106 è di norma usato anche per la raccolta urbana del multimateriale...inoltre leggete questa sentenza della Corte di Giustizia Europea

RIFIUTI - Nozione di "imballaggi in materiali misti" - Possibilità di commistione di rifiuti
riconducibili a diversi codici - Decisione 2000/532/CE. Poiché la normativa nazionale
riprende l’elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente
agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da
imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 11/12/2008, causa C-387/07
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Messaggio  matteorossi Mer Lug 11, 2018 1:36 pm

TITONA ha scritto:Non sono d'accordo...il 150106 è di norma usato anche per la raccolta urbana del multimateriale...inoltre leggete questa sentenza della Corte di Giustizia Europea

RIFIUTI - Nozione di "imballaggi in materiali misti" - Possibilità di commistione di rifiuti
riconducibili a diversi codici - Decisione 2000/532/CE. Poiché la normativa nazionale
riprende l’elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente
agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da
imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 11/12/2008, causa C-387/07

Ottima osservazione.
Tra l'altro il caso di specie è la fotocopia di quello presentato da chrisbin

http://www.mercipericolose.it/approfondimenti-mp/rifiuti/158-miscelare-in-deposito-rifiuti-di-imballaggi-con-diverso-codice-cer-per-la-corte-ue-il-produttore-puo-farlo

Ormai si è capito che nel campo della normativa sui rifiuti non vi è certezza alcuna.
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Messaggio  chrisbin Gio Lug 12, 2018 5:07 pm

Grazie infinite a chi è intervenuto.

Ho letto quanto rimandato ai collegamenti: parrebbe che avessero ragione i Carabinieri indicando il 150106 come il CER corretto.
Ho letto anche che il CER idoneo per gli imballaggi composti da multimateriali che non sono separabili manualmente (come per gli esempi fatti da isamonfroni) sarebbe individuato nel 150105...

Sono anni che lotto perché alcuni trasportatori ed alcuni intermediari celano spudoratamente l'opportunità di non utilizzare il 150106 per questioni economiche, a discapito dei produttori, visto il risparmio che se ne trarrebbe nel differenziare puntualmente gli imballaggi (anche se dentro il 150106 vengono raggruppati un sacco di altre schifezze, non solo imballaggi, tanto da etichettare il rifiuto come "SECCO")!!!

Voi vi comportate in maniera diversa?

Vi ringrazio ancora...
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 13, 2018 11:35 am

chrisbin ha scritto:
Ho letto anche che il CER idoneo per gli imballaggi composti da multimateriali che non sono separabili manualmente (come per gli esempi fatti da isamonfroni) sarebbe individuato nel 150105...

.
Veramente il 15.01.05 identifica gli imballaggi in materiali "compositi" i materiali compositi non sono "materiali diversi" almeno se la lingua italiana ha ancora lo stesso significato.

Materiali compositi sono, ad esempio i poliaccoppiati come il Tetrapack dei cartoni del latte (che è un poliaccoppiato di carta/plastica/alluminio), le vaschette del prosciutto che son fatte di due plastiche diverse, certi sacchi impermeabili (tipo quelli della calce) che fuori sono di carta e dentro di plastica ecc.. ecc..

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Messaggio  Aurora Brancia Sab Lug 14, 2018 2:45 pm

Mad Mad Mad
a me, era rimasto quasi solo questo forum da riuscire a leggere senza farmi il sangue amaro di bile.

dopo quella sul 15 01 06 di cui parlate, forse anche leggere e/o commentare qualcosa qui comincia a diventarmi difficoltoso.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  matteorossi Lun Lug 16, 2018 2:07 pm

Aurora Brancia ha scritto:Mad Mad Mad
a me, era rimasto quasi solo questo forum da riuscire a leggere senza farmi il sangue amaro di bile.

dopo quella sul 15 01 06 di cui parlate, forse anche leggere e/o commentare qualcosa qui comincia a diventarmi difficoltoso.

Beh Aurora, almeno su questo forum, a differenza di altri, siamo concordi nel ritenere allucinanti certe interpretazioni
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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 18, 2018 2:43 pm

matteorossi ha scritto:
Aurora Brancia ha scritto:Mad Mad Mad
a me, era rimasto quasi solo questo forum da riuscire a leggere senza farmi il sangue amaro di bile.

dopo quella sul 15 01 06 di cui parlate, forse anche leggere e/o commentare qualcosa qui comincia a diventarmi difficoltoso.

Beh Aurora, almeno su questo forum, a differenza di altri, siamo concordi nel ritenere allucinanti certe interpretazioni

clapclap clapclap

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Messaggio  Admin Gio Lug 19, 2018 11:40 pm

Posso confermare che, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, il CER 150106 è pacificamente utilizzato in Italia per codificare rifiuti di imballaggio di materiali diversi
In pratica (e molto ha pesato la già citata sentenza) la lettura è:

- Misto di imballaggi (monomateriale)

Cioè 150106=150101+150102+...

E non, come suggerirebbe il tenore letterale della voce dell'EER:

- Imballaggi composti da materiali misti

Dirò di più: con questo codice del capitolo relativo ai rifiuti di imballaggio vengono trasportati e gestiti rifiuti che imballaggi non sono. E cioè le cosiddette frazioni merceologiche similari, contemplate dagli accordi ANCI-Conai.
Questa la prassi in qualsiasi impianto di selezione del "multimateriale".
Ho notizia, però, anche di sequestri operati dai Carabinieri sulla base dell'opposta interpretazione.
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Messaggio  Admin Gio Lug 19, 2018 11:52 pm

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Messaggio  Introzzi Gio Ago 30, 2018 12:27 pm

Admin ha scritto:
Ho notizia, però, anche di sequestri operati dai Carabinieri sulla base dell'opposta interpretazione.

Se non vado errato non molto tempo fa uscì una sentenza (?) che affermava che se un produttore voleva mischiare imballaggi differenti all'origine per fare il 150106 aveva necessità di essere autorizzato alle miscelazioni.
Se invece l'imballaggio era già misto all'origine o non facilmente separabile allora andava bene un unico cassone.
C'era poi, sempre se la memoria non mi inganna, un discorso legato alla logistica del sito.
Sbancalo e metto gli scarti tutti insieme in un cassone -> ok 150106
Ho un cassonetto della plastica e uno del legno, li porto nella mia area rifiuti e li metto in unico cassone -> necessaria autorizzazione

Però al momento non trovo il riferimento, quindi può anche darsi che mi confonda io
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