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codice cer 070612 da annotare sul registro?

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codice cer 070612 da annotare sul registro? Empty codice cer 070612 da annotare sul registro?

Messaggio  giselle Mer Giu 20, 2012 5:08 pm

ciao a tutti
chiedo un aiuto
hanno sanzionato un azienda, distributore di carburante con lavaggio annesso, per non aver registrato sul registro di carico e scarico, pur avendo regolare formulario con codice cer 070612 ( non pericoloso ), " i fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da 070611".
L'organo preposto ha fatto appello alla 152/2006 art. 190 comma 1 e art. 184 - comma 3 - lett.g). Io l'ho letto più di una volta ma non riesco a trovare l'aggancio tra la definizione presente nell' art. 184 - comma 3 - lett.g) e la denominazione del rifiuto indicata nel formulario.
Insomma questi fanghi vanno annotati sul registro c/s oppure no?
........mi sento sola in tutto questo marasma!!!
Amanda


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codice cer 070612 da annotare sul registro? Empty Re: codice cer 070612 da annotare sul registro?

Messaggio  cirillo Mer Giu 20, 2012 5:28 pm

Quel codice mi dice che è stato prodotto un fango derivante da un processo di trattamento (depurazione) di effluenti (acque reflue) derivanti da qualche attività che viene svolta nell'ambito del distributore.
Qua possono sorgere 2 questioni:
1) il codice è corretto e quindi ho effettivamente trattato un refluo derivante dall'attività ma, l'acqua, dov'è finita? Siamo in possesso dell'autorizzazione allo scarico (in fognatura, in acque superficiali, in ...) rilasciata dall'Ente competente? (se manca sono guai ulteriori)
2) il fango NON è derivato da trattamento di acque reflue ma, magari, dalla pulizia di vasche settiche e quindi il codice potrebbe essere non corretto (e se derivante dalla pulizia di vasche settiche si potrebbe anche discutere sulla non obbligatorietà della registrazione).
In ogni caso, avendo attribuito "quel" codice, si, la produzione e lo scarico dovevano essere annotati nel registro.
Ovviamente non conosco i dettaggli ma una possibilità di "appiglio", in caso di presentazione di ricorso, esiste se l'attività è commerciale (come può essere) e quindi non obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico se non per i rifiuti classificati come pericolosi.
Attendo conferme o smentite
p.s.
Amanda, non sarebbe male alla prima "apparizione" in un Forum, un minimo di presentazione; e chi è questa azienda per te?


Ultima modifica di cirillo il Mer Giu 20, 2012 5:40 pm - modificato 1 volta.

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codice cer 070612 da annotare sul registro? Empty Re: codice cer 070612 da annotare sul registro?

Messaggio  isamonfroni Mer Giu 20, 2012 5:36 pm

Il motivo per cui hanno elevato la sanzione non è legato alla denominazione del rifiuto ma all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Il rifiuto 07.06.12 è un rifiuto derivante da impianti di trattamento delle acque (e infatti sono i fanghi da autolavaggio), pertanto è un rifiuto di cui all'art. 184, comma 3, lettera g).

I produttori di tali rifiuti non pericolosi, che abbiano più di 10 dipendenti, sono tenuti ad annotarli sul registro di carico e scarico (art. 190, comma 1 nella versione vigente ante d.lgs. 205/2010).

Questa questione, al momento è assai controversa, stante la contemporanea vigenza di 2 diversi regimi normativi (ante sistri e post sistri) che rendono estremamente complesso (soprattutto per gli organi di controllo) individuare il corretto comportamento.

Tieni presente inoltre che sull'obbligo di registrazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti non pericolosi da parte di produttori con meno di 10 dipendenti ci sono 2 diverse scuole di pensiero, anche qui sul forum.
Io personalmente sono del parere che se c'è l'obbligo di tenuta del registro per i rifiuti pericolosi eventualmente prodotti, tanto vale registrarci sopra tutti i rifiuti, ma moltri altri colleghi qui non sono della stessa idea.

Per darti risposte più precise sono comunque necessari ulteriori dettagli.

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Giu 20, 2012 5:45 pm

Il CER 07 06 12 è stato attribuito per l'uso di detergenti (07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici).

Sono tenuti alla registrazione su registro di c/s:

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

A mio avviso, se l'azienda ha meno di 10 dipendenti non è soggetta a registrazione.

E' Assurdo considerare il depuratore di un autolavaggio nel 184 comma 3 lettera g di " rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti", i fanghi prodotti dalla potabilizzazione", in quanto non vengono depurati "rifiuti" ma reflui.


Lasciato dall'effetto del caldo torrido, e preso atto di aver a mente una 152 non aggiornata, riconosco di aver scritto una "cazzata".
Quoto Isa e Cirillo, e riconosco che la nostra Amanda avrà poche chance di uscire dal cul de sac in cui si è trovato il suo cliente.
Temo che anche se l'attività del cliente di amanda rientra tra quelli non soggetti agli adempimenti amministrativi (es registri C/S), il fatto di rientrare nel punto "g" (OT pig fine OT), ovvero di depurare le proprie acque reflue renda obbligatoria la tenuta del registro.




Ultima modifica di CROCIDOLITE il Mer Giu 20, 2012 7:23 pm - modificato 2 volte.
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Messaggio  giselle Mer Giu 20, 2012 5:49 pm

isamonfroni ha scritto:Il motivo per cui hanno elevato la sanzione non è legato alla denominazione del rifiuto ma all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Il rifiuto 07.06.12 è un rifiuto derivante da impianti di trattamento delle acque (e infatti sono i fanghi da autolavaggio), pertanto è un rifiuto di cui all'art. 184, comma 3, lettera g).

I produttori di tali rifiuti non pericolosi, che abbiano più di 10 dipendenti, sono tenuti ad annotarli sul registro di carico e scarico (art. 190, comma 1 nella versione vigente ante d.lgs. 205/2010).

Questa questione, al momento è assai controversa, stante la contemporanea vigenza di 2 diversi regimi normativi (ante sistri e post sistri) che rendono estremamente complesso (soprattutto per gli organi di controllo) individuare il corretto comportamento.

Tieni presente inoltre che sull'obbligo di registrazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti non pericolosi da parte di produttori con meno di 10 dipendenti ci sono 2 diverse scuole di pensiero, anche qui sul forum.
Io personalmente sono del parere che se c'è l'obbligo di tenuta del registro per i rifiuti pericolosi eventualmente prodotti, tanto vale registrarci sopra tutti i rifiuti, ma moltri altri colleghi qui non sono della stessa idea.

Per darti risposte più precise sono comunque necessari ulteriori dettagli.

Grazie mille raccolgo dati più precisi e a presto
amanda
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 20, 2012 5:55 pm

CROCIDOLITE ha scritto: E' Assurdo considerare il depuratore di un autolavaggio nel 184 comma 3 lettera g di " rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti", i fanghi prodotti dalla potabilizzazione", in quanto non vengono depurati "rifiuti" ma reflui.

Però il comma 3, lettera g dice testualmente:
g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi

Il depuratore di un autolavaggio non è un impianto di depurazione di acque reflue?

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Messaggio  cirillo Mer Giu 20, 2012 6:08 pm

Scusami Crox ma dissento.
190. Registri di carico e scarico
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. .....ecc

pertanto se un'azienda rientra tra queste 3 fattispecie deve tenere il registro indipendentemente dal nr. di dipendenti
(se ha solo N.P. ma ha più di 10 dipendenti allora s'iscrive al Sistri, altrimenti tiene il registro)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
Quindi, a mio avviso, nel caso esposto, Amanda può sperare di "cavarsela" solo con una "svista" dell'ufficio sanzioni, presentandosi come attività commerciale e quindi come lettera e) attività commerciale, e quindi non soggetta.

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Messaggio  RMP_RT Lun Nov 03, 2014 12:23 pm

nonno cirillo ha scritto:
Quindi, a mio avviso, nel caso esposto, Amanda può sperare di "cavarsela" solo con una "svista" dell'ufficio sanzioni, presentandosi come attività commerciale e quindi come lettera e) attività commerciale, e quindi non soggetta.

Non la vedo facile in quanto Amanda ha sottolineato che si tratta di un distributore carburanti con autolavaggio annesso e far passare un'autolavaggio come attività commerciale la vedo dura ma questo è un discorso differente...A mio parere i fanghi in oggetto DOVEVANO essere annotati sul registro in quanto provenienti da un impianto di depurazione delle acque provvisto di filtri il cui contenuto va obbligatoriamente smaltito come un qualsiasi altro rifiuto e come tale annotato sul registro di carico e scarico...
Riassumendo, una contestazione del genere a mio modesto parere rischierebbe di diventare più onerosa della sanzione stessa

Ops mi sono reso conto che la conversazìone è leggermente vecchiotta Embarassed
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Messaggio  beltrale Mar Nov 04, 2014 10:51 pm

[quote="RMP_RT"]
nonno cirillo ha scritto:
...

Ops mi sono reso conto che la conversazìone è leggermente vecchiotta Embarassed
Perdonate la disattenzione


ma ti stai leggendo tutti i quesiti del forum??

comunque mi ha fatto pensare questo articolo.. che, spesso, nelle autorizzazione degli impianti di autolavaggio, il gestore applica questa simpatica frasetta "il gestore è tenuto ad adottare un registro di manutenzione dell'impianto e a registrare gli interventi di manutenzione e a dotarsi di un registro di carico e scarico rifiuti dove annotare lo smaltimento dei rifiuti " (che deduco esser fanghi)

calcoliamo che magari il distributore potrebbe avere anche un impianto chi.fi per l'acqua di prima pioggia e quindi di certo rifiuti da attività commerciali non si può trattare..

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codice cer 070612 da annotare sul registro? Empty Re: codice cer 070612 da annotare sul registro?

Messaggio  RMP_RT Mer Nov 05, 2014 10:06 am

beltrale ha scritto:
RMP_RT ha scritto:
nonno cirillo ha scritto:
...

Ops mi sono reso conto che la conversazìone è leggermente vecchiotta Embarassed
Perdonate la disattenzione


ma ti stai leggendo tutti i quesiti del forum??



no beltrale ho fatto una ricerca perchè mi è capitato in mano quel CER Laughing
Il fatto che tu veda spesso miei post ultimamente e solo indice di sete di conoscenza Laughing

Comunque sono d'accordo sulla tua considerazione, se l'impianto di autolavaggio ha un depuratore acqua (ovvio che lo DEVE avere) produce un rifiuto di depurazione e quindi il registro è necessario come l'annotazione del rifiuto stesso...il tipo di attività poco c'entra in questo


Ultima modifica di RMP_RT il Mer Nov 05, 2014 12:29 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  beltrale Mer Nov 05, 2014 12:16 pm

cmq io sono beltrale
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Messaggio  RMP_RT Mer Nov 05, 2014 12:28 pm

beltrale ha scritto:cmq io sono beltrale

Laughing mi spiace Embarassed
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