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Quiz impianti - recupero in ordinaria

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Messaggio  zesec Mer Set 19, 2012 5:05 pm

Un po' per gioco, un po' per curiosità a sentire le risposte del forum, un po' per mia effettiva utilità, provo a porre due quesiti con risposta multipla (ma ovviamente sono ben accette anche risposte articolate e/o diverse da quelle proposte).

Grazie per la partecipazione, soprattutto all'amica "impiantista" Isa.

Quesito 1
In un'autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria, quanto l'amministrazione provinciale può discostarsi dai criteri stabiliti dal DM 5.2.1998?
a) quanto vuole;
b) poco, magari motivando le scelte;
c) per nulla, poiché il richiamo contenuto nell'art. 184-ter comma 3 ha valenza generale per ogni operazione di recupero.

Quesito 2
Come vedete un'autorizzaizone al recupero in ordinaria diversa da R13 (diciamo una qualsiasi R3 o R5) dove non sono previsti trattamenti meccanici/termici/chimici/biologici ma esclusivamente un controllo dei rifiuti per verificare se sussistono i criteri stabiliti dall'autorizzazione affinché i rifiuti cessino di essere tali?
a) bizzarra, ma formalmente regolare;
b) ineccepibile, anche in considerazione dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
c) irregolare, poiché non prevede alcun vero trattamento di recupero.


Ultima modifica di zesec il Mer Set 19, 2012 5:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eeeehh... avevo scritto "pore" invece di "porre"...)
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Messaggio  zesec Mer Set 19, 2012 5:24 pm

Ah, sì: non sto partecipando ad un esame in cerca di suggerimenti prima di consegnare... li ho creati io in questa forma per divertimento e praticità per chi deve rispondere... giuro!
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Set 19, 2012 5:29 pm

Quesito 1
In un'autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria, quanto l'amministrazione provinciale può discostarsi dai criteri stabiliti dal DM 5.2.1998?

a) quanto vuole;
b) poco, magari motivando le scelte;
c) per nulla, poiché il richiamo contenuto nell'art. 184-ter comma 3 ha valenza generale per ogni operazione di recupero.

Quesito 2
Come vedete un'autorizzaizone al recupero in ordinaria diversa da R13 (diciamo una qualsiasi R3 o R5) dove non sono previsti trattamenti meccanici/termici/chimici/biologici ma esclusivamente un controllo dei rifiuti per verificare se sussistono i criteri stabiliti dall'autorizzazione affinché i rifiuti cessino di essere tali?
a) bizzarra, ma formalmente regolare;
b) ineccepibile, anche in considerazione dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
c) irregolare, poiché non prevede alcun vero trattamento di recupero
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Messaggio  gianfranco bardella Mer Set 19, 2012 5:39 pm

Quoto Crocidolite,
magari non si parla di controllo ma di "cernita" per soddisfare il trattamento come R3 o R5.
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Messaggio  isamonfroni Mer Set 19, 2012 5:43 pm

Amico Zesec!! Tu si che sai come corteggiare la tua amica Isa... Very Happy
Potevo sottrarmi?
E potevo dubitare che questo simpatico quiz rispecchiasse situazioni reali?

Rispondo prima al quesito 2
La risposta esatta sarebbe b) e l'operazione in sè dovrebbe essere rubricata come R12, però sono assolutamente certa che tutti gli eventuali Enti coinvolti si trincerano dietro il formale "mancano i decreti applicativi". Questa è anche la posizione della Ficco (da cui io però dissento).

QUESITO 1
nessuna delle tre. In un'ordinaria, tocca al proponente descrivere il suo progetto di trattamento e dimostrare che funziona (per funziona intendo che ciò che esce è ex MPS, che le operazioni sono condotte nel rispetto di tutte le questioni ambientali ecc..)
Sulla base del progetto l'Ente dovrebbe fare le sue valutazioni tecniche (discutere con il proponente, discuterne in CdS, farsi proprie valutazioni tecniche) e poi approvare con o senza prescrizioni (o negare l'autorizzazione se il progetto per qualche motivo non sta in piedi).
Se così non fosse e ai funzionari ARPA/Provincia toccasse solo di applicare pedissequamente linee guida tecniche a spron battuto, qualcuno poi mi deve spiegare perchè gli uffici provinciali sono pieni di ingegneri/chimici/geologi pagati come tali quando basterebbe uno che sa fare copia/incolla dalla Gazzetta Ufficiale?
Capisco di essere nel regno di Utopia, ma finchè avrò fiato, tenterò in tutte le sedi di difendere la ratio della norma (confesso che, nella maggior parte dei casi, ci sono riuscita) che è la seguente: esistono delle linee guida operative (BAT o DM 5/02/98) che sono ultimative per certi casi di favore (cfr DM 5/02/98 per le semplificate) ma che negli altri casi sono appunto Linee guida il che tradotto vuol dire:
se il proponente applica pedissequamente quello che c'è scritto nelle linee guida (per filo e per segno fino all'ultima virgola) è più o meno sicuro che gli danno l'autorizzazione (soprattutto perchè non obbliga i funzionari tecnici degli Enti a ragionare), se invece se ne discosta, tocca al proponente dimostrare in modo inequivocabile che il processo funziona con performance ambientali per lo meno pari o superiori a quelle delle linee guida.


Scusami Zesec......ma la domanda sorge spontanea, se in un'ordinaria sono assolutamente obbligata a rispettare il DM 5/02/98, per quale misterioso e masochistico motivo dovrei proporre istanza per un'ordinaria?
E se tutto il compito del consulente ambientale, è limitarsi ad applicare in modo pedissequo le "linee guida" anche dove non è obbligatorio farlo, che bisogno c'è del consulente ambientale? e dove va a finire la sua professionalità?

In un recupero in ordinaria di sicuro si deroga da:
*) quantitativi max recuperabili
*) provenienza rifiuti
*) CER recuperabili
*) caratteristiche chimico/fisiche rifiuti
*) tecnologie di trattamento applicate

Quel che invece va dimostrato e non ci si può derogare è:
*) qualità del prodotto ottenuto
*) rispetto dei limiti per emissioni/scarichi ecc...
*) gestione risorse/tutela ambientale

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Set 19, 2012 5:53 pm

isamonfroni ha scritto:Amico Zesec!! Tu si che sai come corteggiare la tua amica Isa... Very Happy
Potevo sottrarmi?
E potevo dubitare che questo simpatico quiz rispecchiasse situazioni reali?

Rispondo prima al quesito 2
La risposta esatta sarebbe b) e l'operazione in sè dovrebbe essere rubricata come R12, però sono assolutamente certa che tutti gli eventuali Enti coinvolti si trincerano dietro il formale "mancano i decreti applicativi". Questa è anche la posizione della Ficco (da cui io però dissento).

QUESITO 1
nessuna delle tre. In un'ordinaria, tocca al proponente descrivere il suo progetto di trattamento e dimostrare che funziona (per funziona intendo che ciò che esce è ex MPS, che le operazioni sono condotte nel rispetto di tutte le questioni ambientali ecc..)
Sulla base del progetto l'Ente dovrebbe fare le sue valutazioni tecniche (discutere con il proponente, discuterne in CdS, farsi proprie valutazioni tecniche) e poi approvare con o senza prescrizioni (o negare l'autorizzazione se il progetto per qualche motivo non sta in piedi).
Se così non fosse e ai funzionari ARPA/Provincia toccasse solo di applicare pedissequamente linee guida tecniche a spron battuto, qualcuno poi mi deve spiegare perchè gli uffici provinciali sono pieni di ingegneri/chimici/geologi pagati come tali quando basterebbe uno che sa fare copia/incolla dalla Gazzetta Ufficiale?
Capisco di essere nel regno di Utopia, ma finchè avrò fiato, tenterò in tutte le sedi di difendere la ratio della norma (confesso che, nella maggior parte dei casi, ci sono riuscita) che è la seguente: esistono delle linee guida operative (BAT o DM 5/02/98) che sono ultimative per certi casi di favore (cfr DM 5/02/98 per le semplificate) ma che negli altri casi sono appunto Linee guida il che tradotto vuol dire:
se il proponente applica pedissequamente quello che c'è scritto nelle linee guida (per filo e per segno fino all'ultima virgola) è più o meno sicuro che gli danno l'autorizzazione (soprattutto perchè non obbliga i funzionari tecnici degli Enti a ragionare), se invece se ne discosta, tocca al proponente dimostrare in modo inequivocabile che il processo funziona con performance ambientali per lo meno pari o superiori a quelle delle linee guida.


Scusami Zesec......ma la domanda sorge spontanea, se in un'ordinaria sono assolutamente obbligata a rispettare il DM 5/02/98, per quale misterioso e masochistico motivo dovrei proporre istanza per un'ordinaria?
E se tutto il compito del consulente ambientale, è limitarsi ad applicare in modo pedissequo le "linee guida" anche dove non è obbligatorio farlo, che bisogno c'è del consulente ambientale? e dove va a finire la sua professionalità?

In un recupero in ordinaria di sicuro si deroga da:
*) quantitativi max recuperabili
*) provenienza rifiuti
*) CER recuperabili
*) caratteristiche chimico/fisiche rifiuti
*) tecnologie di trattamento applicate

Quel che invece va dimostrato e non ci si può derogare è:
*) qualità del prodotto ottenuto
*) rispetto dei limiti per emissioni/scarichi ecc...
*) gestione risorse/tutela ambientale

Urca che romanzo!!

cara Isa, nel dettaglio diciamo le stesse cose:

L'autorizzando chiede (ovviamente suffragato da fatti) qualunque cosa voglia e la provincia, autorizzando, si discosta quanto vuole dal D.M 05/02/98

In un R5, posso prendere un rifiuto e mandarlo a riutilizzo dopo averlo controllato, miscelate le varie partite, ricontrollato, per cui la cosa potrebbe essere bizzarra ma formalmente corretta. Inoltre, mi sarebbe più facile, in futuro installare un impianto.(esempio una triturazione o altro trattamento.)

che ne pensi?? e che ne pensano gli altri utenti del forum?
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Messaggio  isamonfroni Mer Set 19, 2012 7:00 pm

CROCIDOLITE ha scritto: cara Isa, nel dettaglio diciamo le stesse cose:

esatto, solo che tu hai postato mentre scrivevo il romanzo........ ka

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Messaggio  cabbinato Gio Set 20, 2012 12:04 pm

Mi scuso se ho pasticciato con le varie funzioni del forum (quote, corsivi, ...).
Ametto di non essere pratico e chiedo cortesemente ad Admin se potrà sistemare eventuali e probabili miei errori di redazione del messaggio.
Grazie.

Per carenza di tempo, e perchè preferisco leggere, scrivo e partecipo di rado alle discussioni.
Ma questo post è interessante perchè, proprio come scrive Isamonfroni, rispecchia casi reali e, aggiungo, per nulla inconsueti.

isamonfroni ha scritto:
Rispondo prima al quesito 2
La risposta esatta sarebbe b) e l'operazione in sè dovrebbe essere rubricata come R12, però sono assolutamente certa che tutti gli eventuali Enti coinvolti si trincerano dietro il formale "mancano i decreti applicativi". Questa è anche la posizione della Ficco (da cui io però dissento).

Mi è capitato che non è molto di partecipare al progetto di autorizzazione in procedura ordinaria di un impianto di recupero rifiuti cer 16.01.03 (pneumatici).
E' stato accettato senza problemi dalla Provincia competente che pneumatici in ingresso (rifiuti) assumessero la connotazione di MPS previo mero controllo (superato con esito positivo), se del caso anche solamente visivo (pur da parte di personale dotato di competenze tecniche documentabili).
Ci sarebbe da spendere pagine sui vari aspetti della questione.

isamonfroni ha scritto:
Scusami Zesec......ma la domanda sorge spontanea, se in un'ordinaria sono assolutamente obbligata a rispettare il DM 5/02/98, per quale misterioso e masochistico motivo dovrei proporre istanza per un'ordinaria?

Per vari motivi.
Ad esempio perchè l'approvazione del progetto in procedura ordinaria "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico" (art. 208 c. 6 D.Lgs. 152/06).

Complimenti all'ideatore della discussione e ai partecipanti.
Sono queste le considerazioni che dovrebbero emergere nei vari convegni a cui spesso capita di partecipare che, purtroppo, finiscono invece con l'essere una poco utile recita di articoli.
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