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prescrizioni dell'albo - divieto di trasporto contemporaneo di rifiuti pericolosi

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Messaggio  luckyluke Mer Ago 29, 2012 12:55 pm

Un mio collega mi ha fatto notare una particolare prescrizione presente sul documento di iscrizione all'albo per le cat 4 e 5. La prescrizione dice:
"fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del d.Lgs. 152/2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi".
Ad un prima lettura mi è sembrata una prescrizione MOLTO restrittiva, in quanto viene "vietato" il trasporto e non la miscelazione di rifiuti in un unico contenitore/comparto; e soprattutto l'aver aggiunto "su uno stesso veicolo" crea ancora più confusione: significa che su un veicolo motrice+rimorchio con cisterne non posso caricare un rifiuto fortemente acido (motrice) e uno fortemente basico (rimorchio)?
Ho fatto alcune ricerche ed alcune telefonate; tale prescrizione è presente sul documento di rinnovo di quest'anno, così come sul documento precedente del 2007, così come (leggermente modificato) sul documento ancora precedente del 2002.
L'addetto dell'Albo, telefonicamente, mi ha detto che le prescrizioni fanno parte di un modello delberato dal Ministero che loro hanno recepito; il documento di iscrizione viene stampato in automatico dal loro software (realizzato da ecocerved) con quelle prescrizioni lì.
Cosa ne pensate voi, amici del forum?
Ci sono state contestazioni e/o sanzioni in merito a questa prescrizione dell'Albo?
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Messaggio  benassaisergio Mer Ago 29, 2012 2:58 pm

Solo per segnalare che, dal punto di vista dell'ADR, il divieto di carico in comune è dettagliato nella sezione 7.5.2 dell'ADR stesso.
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Messaggio  luckyluke Mer Ago 29, 2012 3:19 pm

benassaisergio ha scritto:Solo per segnalare che, dal punto di vista dell'ADR, il divieto di carico in comune è dettagliato nella sezione 7.5.2 dell'ADR stesso.
chiedo scusa, ma non sono molto pratico di sezioni dell'ADR: significa che non si possono fare trasporti combinati di diversi merci/rifiuti sottoposti a normativa ADR?
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Messaggio  benassaisergio Mer Ago 29, 2012 4:57 pm

Significa che si possono fare se coerenti con la tabella della sezione 7.5.2.

Purtroppo per trasportare in ADR ... bisogna conoscere l'ADR !
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Messaggio  luckyluke Mer Ago 29, 2012 5:41 pm

benassaisergio ha scritto:Significa che si possono fare se coerenti con la tabella della sezione 7.5.2.

Purtroppo per trasportare in ADR ... bisogna conoscere l'ADR !
Mi sembra più che giusto.
Ok, ho capito.

Tuttavia questa prescrizione prevista nell'iscrizione all'Albo Gestori (tra l'altro sia della categoria 4 che della 5) non tira in ballo l'ADR; e secondo me è stata scritta male, o almeno è stata scritta in maniera troppo sintetica tanto da risultare esageratamente restrittiva.
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Messaggio  Hope Mer Ago 29, 2012 7:16 pm

In tutti i decreti di iscrizione all’Albo viene richiamato (di solito al punto 12) l’obbligo di osservare e di rispettare norme in materia di igiene, ambiente e trasporto (quindi anche l’ADR).
Tornando al tuo esempio (motrice con acidi – rimorchi con sostanze basiche) dalla lettura del punto 9.1.1.2 dell’ADR (Ai fini della Parte 9, si intende per: “Veicolo”: ogni veicolo, che sia completo, incompleto o completato, destinato al trasporto di merci pericolose per strada) essendo motrice e rimorchi due distinti veicoli ritengo che si possa non applicare il divieto di carico in comune citato da Benassai.
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Messaggio  benassaisergio Mer Ago 29, 2012 9:33 pm

Per prima cosa chiedo scusa: ho fatto riferimento al 7.5.2 dell’ADR, che si riferisce SOLO al trasporto di colli e NON al trasporto in cisterne. Quindi ho dato una risposta fuorviante (non avevo letto attentamente e mi era sfuggito che si parlasse di cisterne: cosa volete … l’età!).

Quanto alla definizione di veicolo … ecco qua

L’art. 1 dell’accordo ADR (il testo dell’accordo, non gli allegati A e B che siamo abituati a chiamare ADR) definisce un veicolo come:
ogni veicolo a motore, ogni veicolo articolato, ogni rimorchio, ogni semirimorchio, come definito nell’articolo 4 della Convenzione sul traffico stradale del 19 settembre 1949, diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente

La seguente definizione che trovate, ad esempio nella traduzione di Orangeproject dell’accordo:
ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili
è stata adottata col Protocollo di emendamento del 1993, ma, dovendo essere approvata da tutte le Parti contraenti, NON è ancora in vigore

Nella 2^ definizione (non ancora in vigore) sembrerebbe che il veicolo comprenda anche i rimorchi, mentre nella 1^ definizione (tuttora in vigore) sembrerebbe che il rimorchio sia considerato un veicolo a se stante.

Tornando però un attimo al 7.5.2 (che, ripeto, si applica ai colli e non alle cisterne), al 7.5.2.3 si afferma che: “per l’applicazione dei divieti di carico in comune in uno stesso veicolo, non sarà tenuto conto delle materie contenute nei container chiusi a pareti piene”.

La conseguenza che ne trarrei è che per due cisterne separate (quella del trattore e quella del rimorchio) non ci sia un problema di carico in comune. Insomma tenderei ad essere d’accordo con Hope.
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Messaggio  luckyluke Lun Set 03, 2012 3:07 pm

Intanto grazie degli approfondimenti sul tema ADR.
Ho girato la questione anche ad un'associazione di categoria di cui facciamo parte; se ci saranno sviluppi, vi terro' informati.
Smile
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