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imballaggi in legno - CER 150103

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 imballaggi in legno - CER 150103 Empty imballaggi in legno - CER 150103

Messaggio  ceresio18 Gio Set 06, 2012 11:45 am

....giusto per non complicarmi la vita...sulla scorta del quesito di ieri mi è venuto un altro dubbio.
I pallet in legno rotti e pertanto gestiti come rifiuto col CER 150103 possono essere ceduti a qualsiasi impianto autorizzato per il recupero di tale codice CER, e così è sempre stato fatto senza porsi ulteriori domande....
ma se tale impianto non è iscritto al consorzio di filiera dedicato (Rilegno nello specifico), sono sanzionabile ai sensi dell'art. 261 del 152/06 che sanziona gli utilizzatori che non ottemperano al comma 4 dell'art. 221 ( che riporto di seguito)?

art 261- imballaggi
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all' all'articolo 221, comma 4.

art 221 commi 3 e 4
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente [....] la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

grazie come sempre...
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). [....]..
ceresio18
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