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Messaggio  trasportatore1 Mer Set 05, 2012 7:07 pm

Salve a tutti, io mi occupo sia di Trasporto rifiuti categoria 1F e 4E e sia di intermediazione senza detenzione cat 8F.
per il trasporto rifiuti ero gia a conoscenza della maggior parte delle cose, ,ma per quanto riguarda l'intermediazinoe avrei bisogo di TANTE delucidazioni, ad esempio:
*Se mi chiamano per lo smaltimento di un rifiuto che non posso trasportare e quindi intermediare, sono io che poi fatturerò al cliente e il traportatore che caricherà il rifiuto dovrà fatturare a me??? cioè io come intermediatore devo fatturare al cliente giusto??? ed il trasportatore fatturerà a me giusto??
*Per quanto riguarda il formulario invece il mio nome (intermediatore) dove compare???
Scusate le troppe domande ma spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi!
Grazie anticipatamente a chi risponderà e un plauso allo staff degli amministratori di questo sito!
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Messaggio  Gabriele Stefani Mer Set 05, 2012 8:26 pm

Tu, in qualità di intermediario, operi come un agente di commercio. Ti avvali dell'opera altrui (il trasportatore) per fornire un servizio a terzi (il tuo cliente): di conseguenza, tu fatturi al cliente, il trasportatore fattura a te.
I tuoi estremi (ragione sociale, cod. fisc., estremi iscrizione in car. 8 compaiono nel campo annotazioni del FIR: occhio che in tal caso .. devi sicerarti che trasportatore e destinatario siano in regola con le autorizzazioni.

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Messaggio  Bottins Gio Set 06, 2012 8:52 am

Da intermediario confermo quanto scritto da ilGabri.

Il controllo delle autorizzazioni (CER e targhe) è essenziale (vedi sudate fredde in passato).
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Set 06, 2012 11:51 am

trasportatore1 ha scritto:Salve a tutti, io mi occupo sia di Trasporto rifiuti categoria 1F e 4E e sia di intermediazione senza detenzione cat 8F.
per il trasporto rifiuti ero gia a conoscenza della maggior parte delle cose, ,ma per quanto riguarda l'intermediazinoe avrei bisogo di TANTE delucidazioni, ad esempio:
*Se mi chiamano per lo smaltimento di un rifiuto che non posso trasportare e quindi intermediare, sono io che poi fatturerò al cliente e il traportatore che caricherà il rifiuto dovrà fatturare a me??? cioè io come intermediatore devo fatturare al cliente giusto??? ed il trasportatore fatturerà a me giusto??
*Per quanto riguarda il formulario invece il mio nome (intermediatore) dove compare???
Scusate le troppe domande ma spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi!
Grazie anticipatamente a chi risponderà e un plauso allo staff degli amministratori di questo sito!

Non capisco quale attività svolgi:

se fai il trasportatore, non sei intermediario, ed il problema non sussiste;
se affidi a trasportatore terzo un trasporto richiesto a te, (perchè tu non lo puoi o non lo vuoi fare) non è intermediazione ai sensi del 406,

solo se tu intermedi tra produttore e smaltitore la fase di smaltimento, e di conseguenza fatturi lo smaltimento, sei intermediario senza detenzione, obbligato ad essere iscritto alla cat. 8.

come già detto dai colleghi, i tuoi dati vanno riportati nel campo annotazioni, ma devi inserirti con la qualifica "intermediario" solo se lo sei a tutti gli effetti.
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Messaggio  trasportatore1 Gio Set 06, 2012 11:58 am

svolgo sia trasporto rifiuti non pericolosi, che intermediazione di tutti i rifiuti anche i pericolosi
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Messaggio  Bottins Gio Set 06, 2012 12:29 pm

CROCIDOLITE cosa intendi "ai sensi del 406"? Che articolo è?
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Set 06, 2012 12:54 pm

Aposao ha scritto:CROCIDOLITE cosa intendi "ai sensi del 406"? Che articolo è?

DECRETO 28 aprile 1998, n. 406. Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
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Messaggio  Bottins Ven Set 07, 2012 12:17 pm

Grazie!
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Messaggio  cirillo Mer Set 12, 2012 11:32 pm

Ciao a tutti,
sto valutando lo possibilità di iscrivere all'albo g. a. in cat. 8 (intermedizione senza detenzione) l'azienda nella quale lavoro.
Non ho trovato nel T.U.A. sanzioni per responsabilità del Legale Rappresentate della società di intermediazione non essendo questa figura riconducibile nè alla fase di produzione nè alla fase di gestione del rifiuto.
Le uniche sanzioni possibili sono legate ovviamente allo svolgimento dell'attività senza l'iscrizione, le false dichiarazioni in fase d'iscrizione oppure le mancate o errate scritture nei registri o l'omessa o infedele dichiarazione (MUD).
Lasciamo perdere in questa fase il Sistri.
Voi avete visto qualcosa in merito che mi è sfuggito?
Grazie mille a chi vorrà rispondere.

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Messaggio  luckyluke Gio Set 13, 2012 10:31 am

cirillo ha scritto:non essendo questa figura riconducibile nè alla fase di produzione nè alla fase di gestione del rifiuto.
sei sicuro d questa affermazione?
L'art. 183 della 152/2006, al comma 1, lettera n, dice:
"gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o
intermediario
;

quindi l'attività di intermediazione senza detenzione rientra a tutti gli effetti nella "attività di gestione", con tutto quello che ne segue.
Mi sbaglio?
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Set 13, 2012 1:07 pm

concordo con quanto scritto da luckyluke.
inoltre, esiste l'art. 416 del CPP sull'associazione a delinquere, dove l'intermediario ci si può trovare invischiato nel caso di indagini della magistratura su fatti perseguibili penalmente.
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Messaggio  alessiog Dom Set 16, 2012 2:44 pm

cirillo ha scritto:Ciao a tutti,
sto valutando lo possibilità di iscrivere all'albo g. a. in cat. 8 (intermedizione senza detenzione) l'azienda nella quale lavoro.
Non ho trovato nel T.U.A. sanzioni per responsabilità del Legale Rappresentate della società di intermediazione non essendo questa figura riconducibile nè alla fase di produzione nè alla fase di gestione del rifiuto.
Le uniche sanzioni possibili sono legate ovviamente allo svolgimento dell'attività senza l'iscrizione, le false dichiarazioni in fase d'iscrizione oppure le mancate o errate scritture nei registri o l'omessa o infedele dichiarazione (MUD).
Lasciamo perdere in questa fase il Sistri.
Voi avete visto qualcosa in merito che mi è sfuggito?
Grazie mille a chi vorrà rispondere.

Scusa non vorrei sbagliarmi ma da intermediario so che per gli iscritti alla cat 8 niente MUD...quindi un problema in meno....
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Messaggio  CJM Ven Feb 22, 2013 12:21 pm

Buongiorno a tutti

Da "echi* di un Corso di Formazione per Responsabili Tecnici"

Il docente n.1 dice che l'intermediario senza detenzione non può essere nessuno
dei soggetti della filiera di smaltimento/recupero, in particolare non può essere il trasportatore.
L'intermediario senza detenzione è la figura che organizza lo smaltimento senza apparire nei classici campi del FIR neppure nelle annotazioni.

Il docente n. 2 asserisce che il trasportatore non detiene mai il rifiuto, questo
si desume dalla definizione di "detenzione" data dal codice civile**.
Quindi il trasportatore, quando organizza lo smaltimento, è anche la figura di intermediario senza detenzione e, nel campo annotazioni, va annotato con la sua iscrizione.

**Parole riportate. Andando a cercare sbrigativamente nel c.c. ho trovato solo l'art. 1140 che definisce il possesso.

I miei "echi" mi hanno chiesto : ho due trasportatori entrambi intermediari uno si annota sempre come intermediario, e quindi lo inserisco nel registro, l'altro, quando fa il trasportatore e basta no, però la fattura la faccio a lui. Cosa faccio?


Ora
Se devo ragionare con la mia testa sono d'accordo con il docente uno (scritture a parte), cercando anche degli articoli sulla definizione di detenzione. In ogni caso l'art. 188, comma 1, che definisce la responsabilità del produttore descrive più soggetti a cui, il produttore iniziale, può consegnare il rifiuto.

Però, mi sembra che l'orientamento dell'Albo sia quello di responsabilizzare di più l'intermediario rispetto al trasportatore (mi sembra che le GF per gli intermediari siano per tutti i rifiuti, mentre per i trasportatori solo per rif pericolosi).

Cosa ne pensate?

Ai miei "echi" sinceramente ho risposto : se c'è l'intermediario annotato nel FIR lo scrivi nel registro, altrimenti no .. almeno le due scritture sono simili.
Lo so che è una risposta terra terra ma pazienza.

Piccolo sfogo : ma come fanno due docenti di un corso di formazione dire due cose così diverse a due giorni di distanza? capisco le interpretazioni diverse ma, purtroppo, c'è pure qualcuno che deve confrontarsi quotidianamente con delle applicazioni pratiche e sanzionabili.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 22, 2013 1:12 pm

Ciao Cjm, la questione è annosa e stradibattuta dalle Alpi alle piramidi.

Prima di tutto concordo con te sul fatto che 2 docenti dello stesso corso dovrebbero dire le stesse cose, tant'è vero che ai corsi da Resp. Tecnico che ho tenuto io, mi sono sparata da sola 120 ore di lezione, così, giuste o sbagliate che fossero, se ne sono sentite dire una versione sola.

Intanto ti giro un commento di uno studio legale sulla distinzione tra possesso e detenzione
http://www.studiocataldi.it/guide_legali/possesso_e_proprieta/distinzione-tra-possesso-e-detenzione.asp

Tale interpretazione giuridica è in linea con la posizione dell'Albo Gestori (per lo meno la sez. qui del Lazio) secondo la quale (e anche secondo me):

Intermediario senza detenzione = intermediario puro, uno che il rifiuto non lo vede mai ma si limita a organizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da A, presso il destinatario B, mediante il trasportatore C. Questo soggetto è obbligato alla cat. 8 e, se c'è, io personalmente sul FIR lo scriverei (nelle annotazioni)

Intermediario con detenzione = questo è tipicamente il caso di quasi tutti i trasportatori, visto che infatti sono loro che, normalmente hanno rapporti commerciali con gli impianti e, sempre normalmente vendono al produttore A sial il servizio di trasporto (C) che il servizio di smaltimento (B). Nel momento in cui ce l'hanno a bordo del camion, è ovvio che il rifiuto lo "detengono", ovverossia lo possono toccare, pur non avendone giuridicamente il possesso. In questo caso niente iscrizione in cat.8, e quindi niente annotazioni varie sul FIR.

Comunque la ratio della norma è chiarissima: tutti i soggetti che gestiscono i rifiuti devono essere autorizzati, fino al 2010 gli intermediari puri, formalmente, non lo erano e ciò non era affatto giusto, mentre invece i trasportatori già lo sono e quindi che senso avrebbe una doppia autorizzazione?

Se il trasportatore C entra in una filiera (trasportando appunto quel CER) non è intermediario perchè appunto già autorizzato al trasporto di quel CER.

Logicamente nulla vieta che un trasportatore C si occupi anche di gestire un diverso rifiuto (per cui non è autorizzato) in questo caso allora ne diventa intermediario, quindi in questo caso deve essere iscritto in cat. 8 e va annotato sul FIR.

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Messaggio  CJM Ven Feb 22, 2013 1:15 pm

grazie Isa
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Messaggio  giuse Mer Giu 05, 2013 4:22 pm

Tale interpretazione giuridica è in linea con la posizione dell'Albo Gestori (per lo meno la sez. qui del Lazio) secondo la quale (e anche secondo me):

Intermediario senza detenzione = intermediario puro, uno che il rifiuto non lo vede mai ma si limita a organizzare lo smaltimento dei rifiuti prodotti da A, presso il destinatario B, mediante il trasportatore C. Questo soggetto è obbligato alla cat. 8 e, se c'è, io personalmente sul FIR lo scriverei (nelle annotazioni)

Intermediario con detenzione = questo è tipicamente il caso di quasi tutti i trasportatori, visto che infatti sono loro che, normalmente hanno rapporti commerciali con gli impianti e, sempre normalmente vendono al produttore A sial il servizio di trasporto (C) che il servizio di smaltimento (B). Nel momento in cui ce l'hanno a bordo del camion, è ovvio che il rifiuto lo "detengono", ovverossia lo possono toccare, pur non avendone giuridicamente il possesso. In questo caso niente iscrizione in cat.8, e quindi niente annotazioni varie sul FIR.

Comunque la ratio della norma è chiarissima: tutti i soggetti che gestiscono i rifiuti devono essere autorizzati, fino al 2010 gli intermediari puri, formalmente, non lo erano e ciò non era affatto giusto, mentre invece i trasportatori già lo sono e quindi che senso avrebbe una doppia autorizzazione?

Se il trasportatore C entra in una filiera (trasportando appunto quel CER) non è intermediario perchè appunto già autorizzato al trasporto di quel CER.

Logicamente nulla vieta che un trasportatore C si occupi anche di gestire un diverso rifiuto (per cui non è autorizzato) in questo caso allora ne diventa intermediario, quindi in questo caso deve essere iscritto in cat. 8 e va annotato sul FIR.[/quote]



Ultima modifica di giuse il Mer Giu 05, 2013 4:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Questa interpretazione giuridica è in linea con la posizione dell'Albo Gestori anche per la sez. del Piemonte però ho alcuni clienti che mi fanno delle storie richiedendomi l'iscrizione alla cat. 8 anche se sono un autotrasportatore autorizzato iscrit)
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Messaggio  giuse Mer Giu 05, 2013 5:12 pm

Scusatemi ho fatto un macello con la mia domanda e con copia e incolla.
Quello che vorrei sapere è dove posso trovare la splendida spiegazione data da isamonfroni da poter consegnare ai clienti che mi richiedono l'iscrizione alla cat. 8 anche se per ogni operazione io risulto essere il trasportatore autorizzato (cat. 4 e 5) e perciò compaio nel FIR.
Grazie
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Messaggio  annariri Mer Giu 05, 2013 5:55 pm

non so se ho capito bene quello che hai chiesto...
Il post di Isa è comunque a pag. 1
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Messaggio  giuse Mer Giu 05, 2013 6:22 pm

Ho visto benissimo dove è il post. Quello che chiedo è un documento che abbia un minimo di valore legale da dare ai clienti che mi richiedono l'iscrizione alla categoria 8 (che farò) anche se non è necessaria perché compaio già sul FIR come trasportatore autorizzato. Ho provato a mostrare il post di Isa ma mi rispondono che il loro consulente vuole l'intermediario autorizzato.
Grazie
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Messaggio  basel64 Mer Giu 05, 2013 6:44 pm

l'unico documento che mi accerta un intermediario di rifiuti è l'autorizzazione albo nazionale gestori ambientali, al massimo mi accontento del numero di iscrizione che mi permette di fare una ricerca degli iscritti, per quanto riguarda il trasporto: un trasportatore è autorizzato al trasporto dei codici cer autorizzati relativi all'autorizzazione che possiede, se è anche intermediario non può trasportare codici cer non presenti nell'autorizzazione al trasporto rifiuti.
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 06, 2013 10:51 am

giuse ha scritto:Ho visto benissimo dove è il post. Quello che chiedo è un documento che abbia un minimo di valore legale da dare ai clienti che mi richiedono l'iscrizione alla categoria 8 (che farò) anche se non è necessaria perché compaio già sul FIR come trasportatore autorizzato. Ho provato a mostrare il post di Isa ma mi rispondono che il loro consulente vuole l'intermediario autorizzato.
Grazie
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Giuse, cosa vuoi che ti dica........questo problema ce l'ho avuto anch'io, più volte, perchè non basta avere mezza laurea per fare il consulente ambientale, bisogna anche leggere le norme e comprenderle alla luce del buonsenso prima di tutto.
Poi magari bisgna conoscere tutto il quadro normativo e non solo 3 o 4 righe (che interessano) di un articolo.

Comunque, se la tua sezione dell'Albo è di questo orientamento. chiedi un parere scritto.
Meglio ancora chiedilo (con domanda in carta bollata) al presidente del comitato centrale.
Rispondono sempre e anche piuttosto in fretta.

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Messaggio  giuse Lun Giu 10, 2013 10:05 am

Grazie, Isa mi hai dato un ottimo suggerimento oltre ad aver perfettamente compreso la mia sconclusionata richiesta.
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Messaggio  gric Ven Lug 12, 2013 4:15 pm

Ciao,
pongo un quesito su una situazione contorta di intermediari:
un Gruppo internazionale (per il quale lavoro) ha una serie di unità locali in giro per l'Italia sotto un'unica ragione sociale, chiamiamola A, + un deposito gestito da una società B sempre del Gruppo (autorizzato anche per messa in riserva di un rifiuto da imballaggio) + una società all'estero C.
Le unità A inviano al deposito B dei rifiuti. B, oltre a gestire il deposito, coordina anche la logisitica affidandola a trasportatori terzi autorizzati. Il contratto di questi trasportatori è però con la società C del Gruppo, che semplicemente paga.
B, coordinando i trasportatori, potrebbe essere un intermediario, essendo però anche il destinatario non deve iscriversi all'albo come intermediario, avendo anche la detenzione del rifiuto. Corretto?
La società C, che non fa altro che pagare il trasporto, è intermediario e deve comparire da qualche parte (registri e formulari)? credo di no, ma si sa mai...
.. un po' complicato.. Question
Grazie!!
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Messaggio  geo.baroni@alice.it Sab Gen 18, 2014 6:44 am

Buongiorno a tutti.
Mi si presenta il seguente problema, su due situazioni diverse... vedrò di essere chiaro e sintetico

SITUAZIONE 1:
- vengono prodotti dei rifiuti da attività X;
- il sottoscritto, quale inermediario, carica i rifiuti e con mezzi propri li porta a deposito temporaneo presso un sito di stoccaggio (non di mia proprietà, ma di un'altro che mi da supporto per lo stoccaggio temporaneo) presso un'azenda mia partner, in attesa di eesere poi allontanato e mandato a recupero:
LEGALMENTE E' FATTIBILE ?
QUALE ITER GESTIONALE INTRAPRENDERE PER POTERLO FARE?

SITUAZIONE 2:
- il sottoscritto, sempre con propri automezzi, si carica merce che, a seguito di opportuno e legale permesso e dopo trattamento chimico meccanico da parte di altra azienda competente e chiaramente autorizzata, la rende NON RIFIUTO, MA PRODOTTO DI RECUPERO.
A questo punto TALE NON RIFUTO, PRONTO PER ESSERE RIEMESSO SUL MERCATO, PUO' ALL'OCCORRENZA ESSERE STOCCATO TEMPORANEAMENTE PRESSO UN SITO DI PROPRIETA' DI UN'ALTRA AZIENDA NOSTRA PARTNER, PRONTO PER ESSERE POI RICARICATO E ALLONTANATO A DESTINAZIONE FINALE?

Attendo riscontri in merito e anticipatamente ringrazio.

Alessandro
geo.baroni@alice.it
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intermediazione rifiuti senza detenzione. Empty Re: intermediazione rifiuti senza detenzione.

Messaggio  cirillo Sab Gen 18, 2014 10:55 am

geo.baroni@alice.it ha scritto:Buongiorno a tutti.
Mi si presenta il seguente problema, su due situazioni diverse... vedrò di essere chiaro e sintetico
Alessandro
Caro Alessandro "geo.baroni@...." vedrò di essere chiaro e sintetico pure io: "quando, per la prima volta, si accede in un forum, è buona prassi effettuare una, seppur breve, presentazione di se e porgere un saluto.
C'è una apposita sezione dove poterlo fare e, a questo t'invito.

Poi, per quanto concerne i quesiti posti, a mio avviso, ma attendo i pareri anche di altri:
caso 1)
Non vedo dove tu sia (in questa situazione) "intermediario" visto che effettui anche il trasporto con mezzi di tua proprietà. Certamente, per poterlo fare, avrai una autorizzazione al trasporto di rifiuti di terzi in cat 4^ e/o 5^. Quindi, semplicemente, effettui un trasporto dal luogo di produzione ad un sito autorizzato allo stoccaggio provvisorio (R13 visto che parli di recupero).
Da come leggo ii tuo post, non capisco dove possa stare il problema.
caso 2)
Dici che carichi "merce" e non "rifiuti" quindi, trattandosi di merce, che c'entra il 152? Una volta fatti i trattamenti previsti e trasformata in merce il rifiuto, questa segue la normativa delle merci e, per la cosa (in questo si), più che a un consulente ambientale è opportuno che ti rivolga al tuo consulente fiscale.

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