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Cer Cartucce per stampanti
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Cer Cartucce per stampanti
Ciao ! ho un problema da risolvere inerente ad un codice cer.
Abbiamo sempre smaltito le cartucce per stampanti con il cer 08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17.
Da quest'anno abbiamo quasi tutte tutte le stampanti a noleggio e tutte le fotocopiatrici a noleggio ed entrambi perfettamente funzionanti.
la ditta che ce le noleggia si occupa anche dello smaltimento delle cartucce.
Al primo conferimento sono arrivati con formulario già compilato usando il cer 16.02.16.Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15.
Noi quale produttore del rifiuto ritiene non corretta l'assegnazione di tale codice, in quanto non rispondente alla realtà.
Tale sottolineatura trova motivazione da sanzione amministrativa comminata a nostro carico da ARPA competente in situazione similare a questa (errata assegnazione del codice CER).
La risposta della ditta noleggiatrice è l, la seguente.
Con piacere rispondo alla sua richiesta, non sorprendente vista la poca chiarezza della normativa e l’esperienza che avete avuto, ma come ha visto dai documenti che abbiamo allegato, la nostra posizione dipende solo dall’adeguamento alla decisione presa a Bruxelles, e che applichiamo in tutti i Paesi Europei.
La decisione della ‘correspondents guidelines’ non rappresenta un accordo sulle cartucce destinate alla ricostruzione o riempimento, ma solo sui rifiuti (nota 1: These correspondents' guidelines do not reflect any agreement by correspondents on the classification of empty cartridges destined for re-use (refill and/or upgrading). Le cartucce raccolte sono rifiuti (perche’ HP non prevede ri-riempimento o ricostruzione), e vengono spedite nei centri di trattamento in Germania, Francia o Olanda per il recupero delle materie prime.
Come avra’ letto si fa esplicito riferimento al CER 160216 anche nel caso che (le cartucce) siano state rimosse da dispositivi elettronici ancora in uso.
1. Moreover, it has been agreed that whenever reference to the European list of wastes is required, the following codes are considered relevant for waste cartridges, also in cases where these have been removed from electronic equipment still in use:
a) Waste cartridges classified under entry GC020:
16 02 16 components removed from discarded equipment other than those mentioned in 16 02 15
Nel caso in parola riteniamo che ci si debba attenere a quanto la apposita commissione, convocata per rispondere ai dubbi sulle cartucce da stampa, ha deciso. Per sua informazione, di detta commissione fa parte naturalmente anche l’Italia.Come sa il programma HP Planet Partners, offerto gratuitamente ai nostri Clienti in oltre 50 Paesi nel mondo, ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti, senza compromettere la qualita’ e rispettando scrupolosamente o superando le normative applicabili. Si tratta di un programma gestito centralmente per l’EMEA (Europa Meddle East and Africa). Dopo di che hanno allegato 2 files :correspondents guideline 8 e i nominativi delle persone presenti alla commissione. Citando la convenzione di Basilea.
A fronte comunque anche di un controllo, non abbiamo stampanti a libro cespite, e ne tantomeno le accquistiamo.

misterya- Membro della community
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Re: Cer Cartucce per stampanti
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VdT- Moderatore
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Re: Cer Cartucce per stampanti
VdT ha scritto:ma se applicassimo la regola commerciale del noleggiatore anche ad altri tipi di rifiuti, ad esempio le vernici, cosa accadrebbe?
Piano: sostenere di aver utilizzato una vernice "a noleggio" mi pare una tesi alquanto complicata da sostenere.
Che l'imprinting commerciale sia andato a condizionare il mondo di alcune tipologie di rifiuto è assolutamente vero .. ma non dimentichiamoci che il core business di una azienda non è quella di compilare registri di carico/scarico; comprendo benissimo (e ho modo di constatare quotidianamente) la piccola azienda che, a fronte di due proposte commerciali, si orienta verso quella che gli risolve il maggior numero di grattacapi (logicamente .. nel rispetto della norma).
Che poi ci siano strateghi della comunicazione, abili anche in giochi di prestigio con la gestione dei rifiuti, è altrettanto vero: sempre ci sono stati, e sempre ci saranno (fino a quando la normativa non identificherà univocamente quello che è giusto e quello che è sbagliato).
PS: facciamo fatica noi "esperti" ad interpretare correttamente la norma, figuriamoci il piccolo artigiano se è disposto a perdere tempo (e soldi) nel risolvere queste faccende .. molto più semplice ed economico (ed in questo il SISTRI è stato un incentivo .. alla faccia della lotta alle ecomafie) abbandonare i propri pochi rifiuti nel primo fosso.
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: Cer Cartucce per stampanti
VdT ha scritto:io avrei fatto valutare il tuo contratto a chi potrebbe eventualmente comminarti sanzioni no a chi fa l'auditor.
vado leggermente in OT e mi ricollego al post di prima: l'ottimo sarebbe quello di interpellare un legale, esperto in materie ambientali .. che però ha un costo .. che io personalmente non ho mai saputo giustificare al mio cliente (e di sobbarcarmi 400 - 500 € per un parere .. no grazie). avendo molti dei miei clienti un contratto in essere con degli enti di certificazione (che già pagano) mi rivolgo a loro .. che dispongono di un servizio legale (compreso nel prezzo).
VdT ha scritto: Se come dici tu basta aggiungere una postilla nel contratto per determinare chi è il produttore del rifiuto allora mandiamo a mare molte delle basi che definiscono chi è il produttore del rifiuto
Non facciamo di tutta un'erba un fascio: stiamo parlando di toner e non di acidi, o di altri prodotti/rifiuti. Qualora la conformazione del rifiuto lo consenta (nel rispetto della legge), qualora nel contratto siano definiti in modo chiaro e preciso ruoli e responsabilità .. non vedo perchè non poter "fare economia" (soprattutto di questi tempi, e con questa situazione economica).
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: Cer Cartucce per stampanti
"...per la specifica tipologia di rifiuti costituita da toner di cui al codice CER 08.03.18, [puo'] essere sufficiente per la classificazione la sola scheda tecnica del prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose e l'autodichiarazione del produttore di non aver alterato il normale ciclo di produzione del rifiuto. E' responsabilita' del produttore (attraverso la scheda tecnica) di dare la certezza che nel toner non siano state utilizzate o siano presenti sostanze pericolose. Tale orientamento risulta avvalorato dalla Linea Guida emanata dalla Commissione Europea "Corrispondents Guidelines n.8 - Classification of waste cartridges containing toner or ink, according to Regulation (EC) n. 1013/2006 on shipments of waste" e [...]. In proposito, come indicato nella nota dell'Istituto Superiore di Sanita' n. 877 del 12/01/2009 vige l'obbligo del rispetto delle norme di divieto o di restrizione per i toner contenenti sostanze riportate dalla direttiva 76/769/CE e successivi aggiornamenti. Tale normativa vieta l'immissione sul mercato di preparati, destinati alla vendita al pubblico, contenenti più dello 0,1% delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e di categoria 2 (ad esempio il monossido di nichel e il triossido di cromo). La lista delle sostanze soggette a restrizione e' riportata in allegato alla direttiva succitata. In base alla normativa vigente i toner immessi sul mercato devono essere classificati ed etichettati in modo tale che per i toner che si classificano come pericolosi deve essere fornita la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza deve essere fornita, su richiesta, anche per quelli che non si classificano come pericolosi che contengono più' di 1% di un componente classificato come pericoloso, oppure più di 0,1% di una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in base al contenuto, il toner puo' essere classificato come rifiuto pericoloso (CER 08 03 17* "toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose") oppure come rifiuto non pericoloso (CER 08 03 18 "toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17). Poiche' il toner e' generalmente un preparato formato da una miscela di più sostanze, nel caso in cui tale preparato non sia classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi, o del Regolamento (CE) n. 1278/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolosi, allora il toner esausto potra' essere classificato come rifiuto non pericoloso. La classificazione dei toner puo' essere agevolmente reperita nelle schedee di sicurezza redatte dai fornitori. Nel caso in cui il toner sia classificato come preparato pericoloso, anche le cartucce tonr esaurite devono essere classificate come pericolose (CER 16 02 15*) mentre nel caso in cui il toner risulti essere non pericoloso il CER più pertinente da attribuire si ritiene debba essere il 16 02 16. Tali CER si ritengono congrui anche nei casi in cui le cartucce toner siano state rimosse da apparecchiatue elettroniche ancora in uso (cfr. punto 6 "Corrispondents Guidelines n.8 - Classification of waste cartridges containing toner or ink, according to Regulation (EC) n. 1013/2006 on shipments of waste"). Nel caso delle cartucce di toner le schede di sicurezza devono escludere la presenza di sostanze pericolose (es. ftalati) anche nella parte in plastica. [...] le possibili codifiche sono le seguenti: 1. gruppi cartuccia esauriti, contenenti toner residuo, nero o colorato: CER 16 02 15* o 16 02 16; 2. barattoli, contenitori vuoti (contenenti in origine il toner nuovo, dopo svuotamento per gravita' nella fotocopiatrice): CER 15 01 10* o 15 01 02; 3. toner in polvere esaurito, contenuto nei serbatoi di raccolta delle fotocopiatrici, che vengono allontanati tal quali: CER 08 03 17* o 08 03 18; 4. imballaggi cartacei o plastici (contenenti in origine i ricambi nuovi sostituiti) ove vengono racchiuse le cartucce esaurite: CER 15 01 01, 15 01 02."

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Re: Cer Cartucce per stampanti
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Re: Cer Cartucce per stampanti
Argomento estremamente interessante, più volte affrontato e mai (ahimè) risolto.
Porto la mia (modesta) esperienza.
Poco tempo fa (alcuni mesi) una multinazionale che tratta, tra le altre cose, anche il solvente ha dato incarico ad un noto studio legale capitolino di richiedere un parere al Minambiente in merito all'individuazione del produttore del rifiuto "solvente esausto" CER 140602/603 quando gli operatori della multinazionale si recano dai propri clienti (nello specifico: carrozzerie) per sostituire il liquido esausto da un'attrezzatura di loro proprietà fornita a noleggio.
Ebbene, un caso simile (con le dovute proporzioni) a quello della sostituzione del toner esausto da una stampante/fotocopiatore a noleggio.
Per farla breve: il ministero ha risposto che, in questo caso, si può invocare il famoso art.266 comma 4 e quindi il produttore del rifiuto è l'operatore della multinazionale che sostituisce il solvente esausto in regime di manutenzione escludendo il cliente.
Ovvio, che è l'azione indentificata come "sostituzione del solvente esausto con quello nuovo" che determina chi produce il rifiuto: se ad aprire lo sportello della stampante ed a sostituire il toner sono io, io sono il produttore del rifiuto.
E questo con buona pace di qualsivoglia clausola contrattuale che, ricordiamolo, è nulla se contra legem

Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Cer Cartucce per stampanti
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Re: Cer Cartucce per stampanti
VdT ha scritto:Non hai per caso il testo del parere ministeriale da postare vero? Perchè la similitudine calza a pennello.
Ovviamente si.
Tieni d'occhio la tua casella personale: lasciami un po' di tempo per recuperarla.

Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Cer Cartucce per stampanti
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VdT- Moderatore
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Re: Cer Cartucce per stampanti
Alla fine della lettura, secondo voi, gli aspetti da tenere in considerazione sono: le imposizioni di legge, gli accordi commerciali .. o gli interessi di pochi potenti?
http://www.dirittoelegge.it/index.php?option=com_content&view=article&id=204:i-panni-tecnici-o-stracci-sporchi-a-noleggio-un-caso-evidente-di-strabismo-divergente&catid=62:diritto-dellambiente&Itemid=37
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: Cer Cartucce per stampanti
ilGabri ha scritto:Posto un link OT rispetto al tema cartucce, ma è un altro esempio della non uniformità interpretativa della legislazione.
Alla fine della lettura, secondo voi, gli aspetti da tenere in considerazione sono: le imposizioni di legge, gli accordi commerciali .. o gli interessi di pochi potenti?
http://www.dirittoelegge.it/index.php?option=com_content&view=article&id=204:i-panni-tecnici-o-stracci-sporchi-a-noleggio-un-caso-evidente-di-strabismo-divergente&catid=62:diritto-dellambiente&Itemid=37
Perdonami, ma l'esempio non è strettamente attinente al caso dei toner, in quanto la ditta che noleggiava (noleggia) i panni non li considerava come rifiuti, ma come beni, e come beni per il loro trasporto e trattamento non è necessaria nessuna autorizzazione afferente al campo dei rifiuti.
Caso estremamente diverso dalle cartucce toner.

Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Cer Cartucce per stampanti
ilGabri ha scritto:Posto un link OT rispetto al tema cartucce
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: Cer Cartucce per stampanti
ilGabri ha scritto:ilGabri ha scritto:Posto un link OT rispetto al tema cartucce
Scusa ma non capisco.

Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Cer Cartucce per stampanti
Supremoanziano ha scritto:Scusa ma non capisco.
IlGabri ha premesso che l'esempio da lui riportato era Off Topic rispetto all'argomento toner, ma attinente al discorso relativo alla mancanza di univocità per quanto riguarda l'applicazione e l'interpretazione della normativa (uno dei "mali" più grandi in questo settore, a mio parere).

Mar23- Utente Attivo
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Re: Cer Cartucce per stampanti

Supremoanziano- Utente Attivo
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