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Nuove regole per i RAEE nella direttiva 2012/19/UE
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Nuove regole per i RAEE nella direttiva 2012/19/UE
A cura dell'ing. Vito La Forgia Link da www.ambienterifiuti.wordpress.com La politica ambientale dell’Unione europea è sempre più volta alla salvaguardia e alla tutela nonché al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla protezione della salute umana e all’uso attento delle risorse naturali. Il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell’andamento attuale dello sviluppo tecnologico, della produzione, del consumo e del comportamento dei cittadini e delle aziende. Il programma Europeo auspica che si possa ridurre lo spreco delle risorse naturali, in favore di quelle ottenute dai processi di trattamento, prevenendo in tal modo non solo l’inquinamento, e quindi un danno per la salute umana e dell’ambiente stesso, ma anche il depauperamento delle risorse naturali. Il focus della direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sono i rifiuti elettrici ed elettronici, RAEE. Considerato l’attuale andamento del mercato e il sempre più accorciarsi dei tempi di innovazione dei prodotti tecnologici e di rinnovo degli stessi da parte degli utilizzatori, la Comunità Europea ha previsto per i prossimi anni, un incremento dei rifiuti provenienti dalle AEE. Sebbene la direttiva 2002/95/CE abbia contribuito in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove AEE, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. La presenza di componenti pericolose nelle AEE solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose. I destinatari della direttiva in esame sono gli Stati membri e in particolare i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A cascata le disposizioni ricadono sui distributori e sugli utilizzatori finali come vedremo. Le AEE considerate dalla direttiva sono sia quelle domestiche, nella loro accezione più ampia, che quelle non domestiche. Vedremo come per ognuna delle due tipologie variano i sistemi di finanziamento delle operazioni di raccolta e trattamento quando giungono a fine vita. Gli obiettivi della direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d’applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparecchiature che non sono progettate e installate specificatamente per essere parte di detti impianti, e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva. Ciò riguarda ad esempio i pannelli fotovoltaici,che come già anticipato nei mesi scorsi sono entrate a far parte della famiglia dei RAEE. In breve si esaminano ora le disposizioni più importanti della direttiva europea. Le disposizioni della direttiva vengono scaglionate in termini temporali nella loro applicazione. A partire dal 13 Agosto 2012, fino al 14 Agosto 2018, le disposizioni si applicano alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dell’allegato I rispettando le condizioni del paragrafo 3. A partire dal 15 Agosto 2018 le disposizioni vengono applicate a tutte le AEE. La direttiva incentiva ulteriormente gli stati membri a dotarsi di idonei sistemi per effettuare la raccolta differenziata, permettendone l’accesso agli utilizzatori, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti. Vengono promossi tutti i sistemi, che gli stati membri riterranno opportuni per il conferimento presso centri di raccolta e presso i distributori dei RAEE da parte degli utilizzatori finali. Ogni Stato membro potrà adottare i sistemi che riterrà opportuni, come già anticipato, con l’unica condizione che non si renda il tal modo il conferimento dei RAEE più difficoltoso, e che quest’ultimo resti gratuito. Ritorna nuovamente in auge l’argomento dell’uno contro uno che vede coinvolti i distributori. Infatti quei distributori che dispongono di una superficie di vendita almeno pari a 400 mq, potranno ritirare i RAEE dagli utilizzatori senza che essi siano vincolati all’acquisto di una nuova apparecchiatura. Attendiamo ovviamente i risvolti del recepimento della direttiva nella normativa italiana considerato lo scarso successo del DM 65 riguardante proprio l’uno contro uno che ha creato non solo confusione, ma laddove i distributori erano interessati ad applicare la norma, hanno riscontrato non poche difficoltà. La direttiva, nell’ambito dell’ottimizzazione della raccolta dei RAEE, incentiva nuovamente i sistemi collettivi affinché raccolgano ed avviino a trattamento i RAEE, sui quali vige il divieto di avviarli a smaltimento. Affinché gli Stati Membri siano “ispirati” e coinvolti nell’ottimizzazione dei sistemi di raccolta dei RAEE, la direttiva stabilisce i nuovi obiettivi di raccolta differenziata. - 2016: 45 % calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti - 2019: 65 % calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti Fino al 2016, viene mantenuto l’obiettivo minimo di raccolta dei 4 Kg procapite. La sezione riguardante il finanziamento delle operazioni di raccolta e trattamento dei RAEE, demanda ai produttori ogni responsabilità. Solo per i RAEE professionali vengono fatte alcune distinzioni. Per i RAEE storici sostituiti con una nuova AEE equivalente per funzioni e dimensioni, nel rispetto della normativa vigente, spetta al produttore finanziare ogni operazione finalizzata al recupero del RAEE. Gli Stati membri potranno, eventualmente, prevedere una compartecipazione dell’utilizzatore finale nel sistema di finanziamento. Per tutti gli altri RAEE storici, la responsabilità del finanziamento è in capo all’utilizzatore. Infine, le disposizioni della direttiva, prevedono che agli utilizzatori vengano fornite tutte le informazioni necessarie per una corretta raccolta differenziata dei RAEE. Infatti: Gli stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. Allo stesso modo, gli stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti: - L’obbligo di smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE; - I sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dai produttori o a altro operatore che gli ha istituiti; - Il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE. La comunità europea, nell’ambito della sua politica di risparmio delle risorse naturali, ostacola l’esportazione illegale dei rifiuti elettronici verso gli stati non membri. Il provvedimento entra in vigore il 13 Agosto 2012. Ogni stato membro ha tempo fino al 14 Febbraio 2014 per recepire la direttiva in esame. |
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