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Interessante sentenza relativa al trasporto in container

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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 18, 2012 12:52 pm

Immagino che i "big" del transfrontaliero ne saranno già a conoscenza, in ogni caso vi segnalo la seguente sentenza:

Sentenza Corte di Cassazione 12 giugno 2012, n. 23112
Rifiuti - Spedizioni ex regolamento 1013/2006 - Sequestro container - Vettore - Ruolo di garanzia - Prescrizioni in sede di dissequestro - Legittime

Il vettore non può essere escluso a priori dal novero dei soggetti che, alla luce del regolamento 1013/2006, devono sostenere le spese di ripresa o smaltimento di una spedizione illegale di rifiuti.
Rimane naturalmente fermo il diritto di rivalsa del vettore nei confronti degli altri soggetti responsabili, precisa la Corte di Cassazione nella sentenza 23112/2012.
Con riferimento al provvedimento del Gip che ha legittimamente subordinato il dissequestro del container (contenente rifiuti speciali invece che ricambi per auto) alla previa bonifica dello stesso, sentenzia poi la Suprema Corte, il vettore proprietario dello stesso non può invocare la non consapevolezza del contenuto.
Tali prescrizioni sono infatti tese a evitare il protrarsi dell’utilizzo illegale del container, e rispettose dell’articolo 84 delle disposizioni attuative al C.p.p. che, in materia di prescrizioni in sede di dissequestro, non fa distinzioni in base all’appartenenza del bene.


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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Lug 18, 2012 5:07 pm

isamonfroni ha scritto:Immagino che i "big" del transfrontaliero ne saranno già a conoscenza, in ogni caso vi segnalo la seguente sentenza:

Sentenza Corte di Cassazione 12 giugno 2012, n. 23112
Rifiuti - Spedizioni ex regolamento 1013/2006 - Sequestro container - Vettore - Ruolo di garanzia - Prescrizioni in sede di dissequestro - Legittime

...
sentenza mitika: il "notificatore di fatto" che si sono inventati, di fatto svuota il contratto ex art. 18 o art. 5 del 1013 della sua valenza . mah! una vera pig
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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 18, 2012 6:11 pm

Mah....Vaghe la sentenza io l'ho letta tutta e, fermo restando che di transfrontalieri non so niente, in questo caso non so dargli torto.

La realtà è che questi spedivano un container pieno di monnezza spacciandolo per ricambi auto, quindi credo che nessuno avesse mai attivato alcuna procedura di notifica di alcunchè, ma che tentassero una normalissima esportazione di beni e che del reg 1013 non ne conoscessero neppure l'esistenza (o l'avevano volontariamente ignorata?)

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Lug 18, 2012 6:35 pm

isamonfroni ha scritto:Mah....Vaghe la sentenza io l'ho letta tutta e, fermo restando che di transfrontalieri non so niente, in questo caso non so dargli torto ...
Certo, quoto (per il caso specifico)
Il problema che sollevavo è l'estrema libertà con cui il Palazzaccio si inventa una figura che nel 1013 nn c'è e che rimane lì a fare juris ... fino al momento in cui a qche giudice fa comodo richiamarla Evil or Very Mad

Il Capo 4° del 1013 è TUTTO dedicato "a chi deve riprendersi i rifuti" e prima di arrivare al trasportatore come mero detentore (insomma lo sfigatone che è rimasto col cerino in mano rendeer ) ne devono passare di soggetti (di cui all'art. 2 pt. 15)
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