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D.L. n. 74/2012 rifiuti da demolizione

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200612

Messaggio 

D.L. n. 74/2012 rifiuti da demolizione Empty D.L. n. 74/2012 rifiuti da demolizione




Il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 all’art. 17 dispone che “ I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Non rientrano nella deroga i rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit), per fortuna!!!!

Con tale provvedimento di urgenza si prevede una deroga che trasforma le macerie in "rifiuti urbani". Ed è chiaro che ci si interessi alle macerie giacenti su aree private, altrimenti classificate “rifiuti speciali”. Le macerie giacenti sulle pubbliche vie, infatti, sono nel Codice ambientale equiparate ai rifiuti urbani. L'art. 184, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 152/2006 definisce come rifiuti urbani "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

Il trasporto dei materiali da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti, direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati.

Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188 - ter del D.Lgsn. 152/06.

Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

Il trasporto delle macerie giacenti in pubbliche vie ed in aree private dei rifiuti da demolizione e abbattimento di edifici può avvenire, quindi, ad opera dei soggetti che svolgono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, anche attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. E si abolisce, al comma 7, la tracciabilità dei rifiuti, come del resto già si era disposto per l’emergenza sismica in Abruzzo. Ma questa volta si va ancora oltre. Si prevede addirittura la deroga all'obbligo di iscrizione all'albo gestori ambientali! E, tanto per completare il quadro, si eliminano anche le analisi!
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D.L. n. 74/2012 rifiuti da demolizione :: Commenti

Aurora Brancia

Messaggio Mer Giu 20, 2012 1:23 pm  Aurora Brancia

di grazia, ambiente legale, quali analisi vorresti eseguire su macerie derivanti da un crollo (e quindi non da intenzionale demolizione che renderebbe oggettivamente speciale il rifiuto) di uno stabile?
Soprattutto, che tipo di risultato "dirimente" credi di poterne ottenere?
Hai mai pensato che cosa significherebbe sancire ed accertare la eventuale "rappresentatività" del campione da sottoporre ad analisi?
Infine, che tu sappia e per illuminare noi poveri ignoranti, quale sostanza o composto potrebbero rendere pericolosi come rifiuti i mattoni, il cemento, le piastrelle i davanzali, le ringhiere, più in genere gli arredi fissi e mobili di un posto dove per definizione si campa "al sicuro" ?
Capisco che tutte queste "deroghe" eliminino ab origine un bel po' di contenziosi che gli spiriti lieti (cito isa, nello specifico) sono sempre pronti a instaurare, ma ti pare che per aumentarti il lavoro di studio mo' ci mettiamo a far spendere milioni in analisi assolutamente stupide e prive di senso?
Francamente, da uno studioso di cose giuridiche presumibilmente esperto in rifiuti mi sarei anche attesa un plauso ad una delle pochissime azioni condivisibili in tema ambientale. O magari mi sarei aspettata anche che tu auspicassi che il tutto non debba andare in stupidissime disariche come in abruzzo ma piuttosto a recupero di inerti con modalità [R5] dopo eventuale [R13], tipologia di recupero 7.1 del DM 5 febbraio 1998, fosse solo per evitare che in fase della ricostruzione, che ci auguriamo si avvii quanto prima, al danno si aggiunga la beffa di dover sfettare altre colline e dragare altri fiumi per recuperare calce e sabbia e da quelli cemento, malta, intonaci, mattoni etc. etc.

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Mar23

Messaggio Mer Giu 20, 2012 2:54 pm  Mar23

Aurora Brancia ha scritto:di grazia, ambiente legale, quali analisi vorresti eseguire su macerie derivanti da un crollo (e quindi non da intenzionale demolizione che renderebbe oggettivamente speciale il rifiuto) di uno stabile?
Soprattutto, che tipo di risultato "dirimente" credi di poterne ottenere?
Hai mai pensato che cosa significherebbe sancire ed accertare la eventuale "rappresentatività" del campione da sottoporre ad analisi?
Infine, che tu sappia e per illuminare noi poveri ignoranti, quale sostanza o composto potrebbero rendere pericolosi come rifiuti i mattoni, il cemento, le piastrelle i davanzali, le ringhiere, più in genere gli arredi fissi e mobili di un posto dove per definizione si campa "al sicuro" ?
Capisco che tutte queste "deroghe" eliminino ab origine un bel po' di contenziosi che gli spiriti lieti (cito isa, nello specifico) sono sempre pronti a instaurare, ma ti pare che per aumentarti il lavoro di studio mo' ci mettiamo a far spendere milioni in analisi assolutamente stupide e prive di senso?
Francamente, da uno studioso di cose giuridiche presumibilmente esperto in rifiuti mi sarei anche attesa un plauso ad una delle pochissime azioni condivisibili in tema ambientale. O magari mi sarei aspettata anche che tu auspicassi che il tutto non debba andare in stupidissime disariche come in abruzzo ma piuttosto a recupero di inerti con modalità [R5] dopo eventuale [R13], tipologia di recupero 7.1 del DM 5 febbraio 1998, fosse solo per evitare che in fase della ricostruzione, che ci auguriamo si avvii quanto prima, al danno si aggiunga la beffa di dover sfettare altre colline e dragare altri fiumi per recuperare calce e sabbia e da quelli cemento, malta, intonaci, mattoni etc. etc.

Non ho altro da aggiungere.
clap

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vaghestelledellorsa

Messaggio Mer Giu 20, 2012 3:07 pm  vaghestelledellorsa

Aurora Brancia ha scritto: ma ti pare che per aumentarti il lavoro di studio mo' ci mettiamo a ....
[........] studioso di cose giuridiche presumibilmente esperto in rifiuti ......
perfidicus-perfidicus: della IV Razz Razz I love you
ma grazie al "carissimo" AL della segnalatione ma

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