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Messaggio  CINZIA85 Gio Giu 14, 2012 10:30 am

SALVE A TUTTI.
QUALCUNO SA DIRMI PER CERTO SE UN PRIVATO CHE CONFERISCE DEL ROTTAME FERROSO/NN FERROSO A UN IMPIANTO IN PROCEDURA ORDINARIA PUO' EMETTERE (OVVIAMENTE FATTO DALL'IMPIANTO) UN FORMULARIO? O SE TRASPORTATORE AUTORIZZATO RITIRA DA UN PRIVATO, PUO' FARLO IL FORMULARIO?

GRAZIE
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Messaggio  Admin Gio Giu 14, 2012 10:44 am

Intendi privato cittadino?

P.S. Scrivere in maiuscolo equivale ad URLARE affraid .
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 14, 2012 10:55 am

Ciao, per cortesia non scrivere in maiuscolo che in forum equivale ad urlare.
Dunque:
1) Per certo nel mondo dei rifiuti è un termine un po' velleitario. Tra l'altro non è certamente indicato per un forum pubblico e gratuito dove chiunque interviene lo fa esprimendo una propria libera opinione e null'altro. Per certo non sono neppure le sentenze di Cassazione visto che spesso anche la Suprema Corte contraddice sè stessa.

2) un privato cittadino non può conferire rottame in un impianto in ordinaria, per il semplice fatto che un privato cittadino non può e non deve emettere il formulario, ed un impianto in ordinaria ma anche in semplificata non può accettare rifiuti senza formulario

3) il formulario è emesso dal produttore del rifiuto e tassativamente non può essere emesso nè dal trasportatore nè, meno che mai, dall'impianto. Il fatto che spesso siano i trasportatori a scrivere i formulari non significa affatto che lo stiano emettendo che è cosa ben diversa

4) il privato cittadino dovrebbe portare il suo rottame all'isola ecologica.


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Messaggio  CINZIA85 Gio Giu 14, 2012 11:01 am

grazie!

scusate se ho urlato allora...

non scrivo mai nei forum
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Messaggio  Jerod-il-camaleonte Ven Giu 15, 2012 11:46 am

non sono del tutto d'accordo con la risposta di Isa.
Nel caso il privato cittadino, per motivi leciti, si ritrovi con un quantitativo "grosso" di materiale ferroso di cui si disfa, può benissimo conferire ad un trasportatore autorizzato che porterà a sua volta il materiale in un impianto autorizzato. Il trasportatore emetterà il fir per conto del privato. Il privato avrà l'obbligho di custodire la prima e IV copia per il tempo di 5 anni dall'emissione.

Ciao
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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 15, 2012 12:31 pm

Faccio un po' fatica a pensare al privato cittadino (tipo casalinga di voghera per intenderci) che per motivi leciti abbia prodotto quantitativi così grossi di rottame ferroso da dover ricorrere alla gestione nell'ambito del regime dei rifiuti speciali.
A maggior ragione se pensiamo che praticamente tutte le municipalizzate sono ben disposte a venirtelo a prendere a casa il rottame (e ci mancherebbe!) gestendolo come urbano.

Certo, se mi ritrovassi ad ereditare una cantina con dentro qualche tonnellata di ferro, e me la svuotassi personalmente dentro il cassone di un trasportatore autorizzato, sarebbe corretto gestirlo con il formulario.

Però poi qualcuno mi potrebbe anche domandare se, putacaso, questa cantina così "ricca" non poteva configurare un deposito incontrollato = non autorizzato di rifiuti

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Messaggio  REPRINTER Ven Giu 15, 2012 12:42 pm

isamonfroni ha scritto:

3) il formulario è emesso dal produttore del rifiuto e tassativamente non può essere emesso nè dal trasportatore nè, meno che mai, dall'impianto. Il fatto che spesso siano i trasportatori a scrivere i formulari non significa affatto che lo stiano emettendo che è cosa ben diversa




E' cambiato qualche cosa? A me è sfuggita questa norma?

Io ero rimasto che il Formulario può essere emesso o dal produttore o dal trasportatore.

Guarda che non sono pochi i trasportatori che "compilano il formulario su moduli di loro proprietà, precompilati".

Saluti
Stefano
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Messaggio  CJM Ven Giu 15, 2012 12:45 pm

si ma la responsabilità di quello che c'è scritto è del produttore

...forse è quello che intende Isa
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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 15, 2012 12:55 pm

REPRINTER ha scritto:
isamonfroni ha scritto:

3) il formulario è emesso dal produttore del rifiuto e tassativamente non può essere emesso nè dal trasportatore nè, meno che mai, dall'impianto. Il fatto che spesso siano i trasportatori a scrivere i formulari non significa affatto che lo stiano emettendo che è cosa ben diversa




E' cambiato qualche cosa? A me è sfuggita questa norma?

Io ero rimasto che il Formulario può essere emesso o dal produttore o dal trasportatore.

Guarda che non sono pochi i trasportatori che "compilano il formulario su moduli di loro proprietà, precompilati".

Saluti
Stefano
Il formulario è emesso dal produttore in base all'art. 193, comma 2, nel testo sottoriportato, ancora vigente fino a che non si decide del SISTRI

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il fatto che, per comodità, venga scritto su moduli prestampati di proprietà del trasportatore, non significa che sia lui ad emetterlo.

La ratio della norma prevede che il formulario sia emesso da produttore perchè è certamente lui a conoscere il proprio ciclo produttivo e quindi a descrivere il suo rifiuto e a sceglierne i criteri di smaltimento.
Che poi il legislatore abbia concesso al produttore la possibilità di utilizzare moduli, vidimati, di proprietà del trasportatore, per evitare che chi fa uno smaltimento l'anno si debba comprare e vidimare un intero pacco di FIR che gli dureranno 25 anni, non significa che non sia il produttore ad emetterlo

So bene che non son pochi i trasportatori con i FIR di proprietà stampati........anche noi li abbiamo Embarassed

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Messaggio  luckyluke Ven Giu 15, 2012 12:55 pm

REPRINTER ha scritto:
isamonfroni ha scritto:

3) il formulario è emesso dal produttore del rifiuto e tassativamente non può essere emesso nè dal trasportatore nè, meno che mai, dall'impianto. Il fatto che spesso siano i trasportatori a scrivere i formulari non significa affatto che lo stiano emettendo che è cosa ben diversa




E' cambiato qualche cosa? A me è sfuggita questa norma?

Io ero rimasto che il Formulario può essere emesso o dal produttore o dal trasportatore.

Guarda che non sono pochi i trasportatori che "compilano il formulario su moduli di loro proprietà, precompilati".

Saluti
Stefano

credo che in questo caso l'uso delle parole giuste sia più che importante.
L'art. 193, comma 2 dice:
Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario
deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni.


non c'è più l'esplicita indicazione di chi deve fornire il formulario. Ma la "redazione" e la "compilazione" rimangono formalmente a carico del produttore, a cui compete la responsabilità del rifiuto e dei dati inseriti, responsabilità confermata dalla firma.
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Messaggio  luckyluke Ven Giu 15, 2012 12:57 pm

scusa isa, mi sono accorto solo adesso che anche tu avevi scritto le stesse cose.
Wink
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Messaggio  Ambiente Legale Ven Giu 15, 2012 12:58 pm

A parte le difficoltà ad immaginare le casalinghe alle prese con grandi quantità di rottami, può accadere che il privato cittadino abbia a che fare con rottami metallici ingombranti lasciati in giardino, ad esempio. Allora, può con la sua auto trasportarli personalemnte alla ecopiazzola o contattare il servizio della sua città a questo adibito.

Qualora, invece, si rivolga ad una azienda autorizzata a smaltimento o recupero, la questione è anche teorica...I rifiuti, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06, sono classificati in base alla provenienza in urbani e speciali e in base alle caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi. Sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, mentre, sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione. Inoltre, il legislatore stabilisce che i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, possano essere, per qualità e quantità, assimilati ai rifiuti urbani, mediante apposita previsione contenuta nel regolamento comunale. Essendo i rifiuti in questione prodotti da un privato cittadino e trovandosi su un terreno di sua proprietà, potrebbero intendersi quali rifiuti urbani o assimilati agli urbani e dovrebbero, nel caso, essere obbligatoriamente prelevati dal Comune, qualora destinati a smaltimento. Conseguentemente, ciò comporterebbe l’inesistenza degli oneri relativi alla tenuta del formulario, ai sensi dell’ art. 193, comma 4 del D.Lgs. 152/06.

Qualora, invece, si intendano rifiuti da demolizione non assimilabili agli urbani ‐ sia destinati al recupero che allo smaltimento ‐ ovvero rifiuti che, per quanto assimilabili agli urbani, siano destinati al recupero, il conferimento ad un soggetto autorizzato diverso dall’operatore comunale comporterebbe anche la necessità di produrre un formulario, attestante la gestione nonché la destinazione finale. Il formulario sarà emesso dal trasportatore autorizzato, che ritirerà i rifiuti medesimi presso l’abitazione dell’utente domestico.
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Messaggio  Mariangela Ven Giu 15, 2012 1:00 pm

Secondo me Isa intendeva chi emette il formulario inteso come produttore del rifiuto, non chi fisicamente procura il fromulario per essere compilato, questo lo può fare sia il produttore che il trasportatore.
flower
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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 15, 2012 1:03 pm

Ambiente Legale ha scritto: Qualora, invece, si intendano rifiuti da demolizione non assimilabili agli urbani ‐ sia destinati al recupero che allo smaltimento ‐ ovvero rifiuti che, per quanto assimilabili agli urbani, siano destinati al recupero, il conferimento ad un soggetto autorizzato diverso dall’operatore comunale comporterebbe anche la necessità di produrre un formulario, attestante la gestione nonché la destinazione finale. Il formulario sarà emesso dal trasportatore autorizzato, che ritirerà i rifiuti medesimi presso l’abitazione dell’utente domestico.

correttissimo, ma la casalinga di Voghera se li deve demolire personalmente, diversamente il produttore del rifiuto sarebbe l'impresa che effettua la demolizione e, pertanto, il problema urbani/speciali non sussisterebbe.

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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 15, 2012 1:04 pm

luckyluke ha scritto:scusa isa, mi sono accorto solo adesso che anche tu avevi scritto le stesse cose.
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Messaggio  PiazzaPulita Ven Giu 15, 2012 2:03 pm

atteso che il Formulario ex art. 193 altro non è che un Documento di trasporto (molto particolare se vogliamo):

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
ecc.ecc


e che può essere emesso indifferentemente o dal produttore/detentore di rifiuti o dal trasportatore di rifiuti ex art 2 c.1 del DM 145/98:

Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto

non comprendo perchè la "casalinga di voghera" non possa essere produttore/detentore di rifiuti
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