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Messaggio  cornetto Mar Giu 12, 2012 10:14 pm

Buonasera,

la mia azienda esegue la manutenzione del verde autostradale. Siamo iscritti all'albo come trasportatori c/p. Avrei due domande da sottoporvi:

- Durante i nostri lavori di manutenzione ci è capitato di dover demolire delle coperture in ferro di canalette di scolo. Credo che il codice CER più appropriato per questo tipo di rifiuto sia il 170405. Siete d'accordo? Noi non siamo autorizzati al trasporto di questo CER (saremmo però autorizzati al CER 200140). Dunque generalmente raccogliamo il rifiuto e lo trasportiamo fino al deposito temporaneo del gestore autostradale sito presso il centro servizi più vicino. Il trasporto avviene senza FIR basandosi sul fatto che il centro servizi (e dunque il deposito temporaneo) è incluso nel tratto autostradale (=cantiere) lungo il quale noi effettuiamo la manutenzione e sull'art. 266, comma 4. Secondo voi la nostra procedura è corretta?

- Durante l'aggiornamento della nostra autorizzazione c/p dovuta al D.lgs. 205/2010 non ci sono stati autorizzati, tra gli altri, i CER 200301 e 160103 perché non compatibili con l'attività esercitata dall'impresa. Il primo lo usavamo per il trasporto dei rifiuti gettati dal finestrino dagli incivili utenti della strada. Il secondo per il trasporto dei pneumatici fuori uso lasciati dai camionisti nelle piazzole di sosta o lungo le scarpate. Il nostro impianto di destinazione (autorizzato in D15 e R13) è pure autorizzato alla gestione di questi codici. L'attività di pulizia delle pertinenze autostradali è regolata da un contratto di manutenzione con il gestore autostradale. Secondo Voi l'albo ha agito correttamente? Su quali basi?

Attendo i Vs. pareri. Grazie.
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Messaggio  Mar23 Mer Giu 13, 2012 9:36 am

cornetto ha scritto:Buonasera,

la mia azienda esegue la manutenzione del verde autostradale. Siamo iscritti all'albo come trasportatori c/p. Avrei due domande da sottoporvi:

- Durante i nostri lavori di manutenzione ci è capitato di dover demolire delle coperture in ferro di canalette di scolo. Il trasporto avviene senza FIR basandosi sul fatto che il centro servizi (e dunque il deposito temporaneo) è incluso nel tratto autostradale (=cantiere) lungo il quale noi effettuiamo la manutenzione e sull'art. 266, comma 4. Secondo voi la nostra procedura è corretta?

E'una delle questioni più dibattute, anche su questo forum. A mio modestissmo parere, la procedura cui vi attenete è corretta: applicando il concetto della "fictio iuris" insito nel comma 4 dell'art. 266, ciò che voi effettuate dal cantiere alla sede (o unità locale) del gestore non è identificabile come un'attività di trasporto di rifiuti; ne consegue che non vi è obbligo di eseguire i consueti adempimenti (formulario dei rifuti in primis).

- Durante l'aggiornamento della nostra autorizzazione c/p dovuta al D.lgs. 205/2010 non ci sono stati autorizzati, tra gli altri, i CER 200301 e 160103 perché non compatibili con l'attività esercitata dall'impresa. Il primo lo usavamo per il trasporto dei rifiuti gettati dal finestrino dagli incivili utenti della strada. Il secondo per il trasporto dei pneumatici fuori uso lasciati dai camionisti nelle piazzole di sosta o lungo le scarpate. Il nostro impianto di destinazione (autorizzato in D15 e R13) è pure autorizzato alla gestione di questi codici. L'attività di pulizia delle pertinenze autostradali è regolata da un contratto di manutenzione con il gestore autostradale. Secondo Voi l'albo ha agito correttamente? Su quali basi?

Mi limito ad un'osservazione, lasciando il campo a chi è più ferrato del sottoscritto in materia: molto probabilmente, l'Albo ha negato l'inserimento dei CER succitati tra quelli autorizzabili in quanto trattasi di iscrizione in conto proprio, vale dire il trasporto dei rifiuti da voi prodotti: nel caso da te citato, si concretizza un trasporto di rifiuti prodotti da terzi.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Giu 13, 2012 9:44 am

cornetto ha scritto:- Durante i nostri lavori di manutenzione ci è capitato di dover demolire delle coperture in ferro di canalette di scolo. Credo che il codice CER più appropriato per questo tipo di rifiuto sia il 170405. Siete d'accordo?

Si. Direi, in linea di massima, che è corretto

cornetto ha scritto:Noi non siamo autorizzati al trasporto di questo CER (saremmo però autorizzati al CER 200140)

Mah... il 200140 lo lascerei stare.

cornetto ha scritto:Dunque generalmente raccogliamo il rifiuto e lo trasportiamo fino al deposito temporaneo del gestore autostradale sito presso il centro servizi più vicino. Il trasporto avviene senza FIR basandosi sul fatto che il centro servizi (e dunque il deposito temporaneo) è incluso nel tratto autostradale (=cantiere) lungo il quale noi effettuiamo la manutenzione e sull'art. 266, comma 4. Secondo voi la nostra procedura è corretta?

No, direi proprio di no. Il centro servizi, per raccogliere i rifiuti provenienti dal tratto autostradale, dovrebbe essere autorizzato almeno in R13 e l'articolo 266 comma 4 recita che il rifiuto proveniente da manutenzione si intende prodotto presso la sede di chi effettua la manutenzione, e chi effettua la manutenzione siete voi e non la concessionaria stradale.

cornetto ha scritto:Durante l'aggiornamento della nostra autorizzazione c/p dovuta al D.lgs. 205/2010 non ci sono stati autorizzati, tra gli altri, i CER 200301 e 160103 perché non compatibili con l'attività esercitata dall'impresa.

Corretto. A meno che non abbiate l'autorizzazione in categoria 1 è molto difficile che vi autorizzino.

cornetto ha scritto:Il primo lo usavamo per il trasporto dei rifiuti gettati dal finestrino dagli incivili utenti della strada. Il secondo per il trasporto dei pneumatici fuori uso lasciati dai camionisti nelle piazzole di sosta o lungo le scarpate. Il nostro impianto di destinazione (autorizzato in D15 e R13) è pure autorizzato alla gestione di questi codici. L'attività di pulizia delle pertinenze autostradali è regolata da un contratto di manutenzione con il gestore autostradale. Secondo Voi l'albo ha agito correttamente? Su quali basi?

Attendo i Vs. pareri. Grazie.

La pulizia delle autostrade è un argomento piuttosto delicato.

Personalmente ho fatto un quesito al Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture per capire quali autorizzazioni servono per questo tipo di attività. Non dobbiamo dimenticare che molte imprese di autoriparazione e/o carrozzeria si occupano della rimozione e della pulizia della/e carreggiata/e a seguito di sinistro hanno il 212 comma 8 (quando va bene) oppure non hanno niente.
Posso dirvi che i due ministeri non mi hanno mai risposto.
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Messaggio  annariri Mer Giu 13, 2012 10:06 am

Supremoanziano ha scritto:
cornetto ha scritto:- Durante i nostri lavori di manutenzione ci è capitato di dover demolire delle coperture in ferro di canalette di scolo. Credo che il codice CER più appropriato per questo tipo di rifiuto sia il 170405. Siete d'accordo?

Si. Direi, in linea di massima, che è corretto

cornetto ha scritto:Noi non siamo autorizzati al trasporto di questo CER (saremmo però autorizzati al CER 200140)

Mah... il 200140 lo lascerei stare.

cornetto ha scritto:Dunque generalmente raccogliamo il rifiuto e lo trasportiamo fino al deposito temporaneo del gestore autostradale sito presso il centro servizi più vicino. Il trasporto avviene senza FIR basandosi sul fatto che il centro servizi (e dunque il deposito temporaneo) è incluso nel tratto autostradale (=cantiere) lungo il quale noi effettuiamo la manutenzione e sull'art. 266, comma 4. Secondo voi la nostra procedura è corretta?

No, direi proprio di no. Il centro servizi, per raccogliere i rifiuti provenienti dal tratto autostradale, dovrebbe essere autorizzato almeno in R13 e l'articolo 266 comma 4 recita che il rifiuto proveniente da manutenzione si intende prodotto presso la sede di chi effettua la manutenzione, e chi effettua la manutenzione siete voi e non la concessionaria stradale.

cornetto ha scritto:Durante l'aggiornamento della nostra autorizzazione c/p dovuta al D.lgs. 205/2010 non ci sono stati autorizzati, tra gli altri, i CER 200301 e 160103 perché non compatibili con l'attività esercitata dall'impresa.

Corretto. A meno che non abbiate l'autorizzazione in categoria 1 è molto difficile che vi autorizzino.

cornetto ha scritto:Il primo lo usavamo per il trasporto dei rifiuti gettati dal finestrino dagli incivili utenti della strada. Il secondo per il trasporto dei pneumatici fuori uso lasciati dai camionisti nelle piazzole di sosta o lungo le scarpate. Il nostro impianto di destinazione (autorizzato in D15 e R13) è pure autorizzato alla gestione di questi codici. L'attività di pulizia delle pertinenze autostradali è regolata da un contratto di manutenzione con il gestore autostradale. Secondo Voi l'albo ha agito correttamente? Su quali basi?

Attendo i Vs. pareri. Grazie.

La pulizia delle autostrade è un argomento piuttosto delicato.

Personalmente ho fatto un quesito al Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture per capire quali autorizzazioni servono per questo tipo di attività. Non dobbiamo dimenticare che molte imprese di autoriparazione e/o carrozzeria si occupano della rimozione e della pulizia della/e carreggiata/e a seguito di sinistro hanno il 212 comma 8 (quando va bene) oppure non hanno niente.
Posso dirvi che i due ministeri non mi hanno mai risposto.
due imprese mie clienti che svolgono questa attività sono ambedue iscritte in cat. 5 (spesso dagli incidenti residuano pericolosi, vedi liquidi batterie ecc.) e ne conosco altre di altre province che hanno la medesima iscrizione. Lavorano con veicoli ad uso speciale, quindi esenti sia da autorizzazione c/terzi che licenza c/proprio. L'albo Emilia R. li configura in cat. 5
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Messaggio  Supremoanziano Mer Giu 13, 2012 10:19 am

Assolutamente interessante.

Parlando con alcuni funzionari dell'Albo Gestori, ho notato la loro tendenza a considerare questo tipo di rifiuti "urbani" e quindi iscrizione in categoria 1.

Ma non è universalmente accettato da tutti (come prova l'Emilia Romagna).

Da qui il mio quesito, ahimè senza risposta
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Messaggio  cornetto Mer Giu 13, 2012 7:49 pm

Grazie delle numerose risposte, anche se non univoche ahimè.

Mar23 ha scritto:
Mi limito ad un'osservazione, lasciando il campo a chi è più ferrato del sottoscritto in materia: molto probabilmente, l'Albo ha negato l'inserimento dei CER succitati tra quelli autorizzabili in quanto trattasi di iscrizione in conto proprio, vale dire il trasporto dei rifiuti da voi prodotti: nel caso da te citato, si concretizza un trasporto di rifiuti prodotti da terzi.
Il nostro contratto in essere con il gestore autostradale prevede espressamente che siamo noi i produttori di tali rifiuti (cita l'art. 230 del TUA).

Supremoanziano ha scritto:
No, direi proprio di no. Il centro servizi, per raccogliere i rifiuti provenienti dal tratto autostradale, dovrebbe essere autorizzato almeno in R13 e l'articolo 266 comma 4 recita che il rifiuto proveniente da manutenzione si intende prodotto presso la sede di chi effettua la manutenzione, e chi effettua la manutenzione siete voi e non la concessionaria stradale.
Però quello che tu dici non sarebbe in contraddizione con quello che dice l'art. 230? **Confused**. Non è che il centro servizi raccoglie il rifiuto...lo raccogliamo noi e lo portiamo al nostro deposito temporaneo presso il centro servizi. Qua poi decidiamo di farcelo portare via, se non siamo autorizzati, o lo gestiamo noi stessi.

Supremoanziano ha scritto:
Corretto. A meno che non abbiate l'autorizzazione in categoria 1 è molto difficile che vi autorizzino.
Abbiamo la cat. 1F e 4F.....

annariri ha scritto:
due imprese mie clienti che svolgono questa attività sono ambedue iscritte in cat. 5 (spesso dagli incidenti residuano pericolosi, vedi liquidi batterie ecc.) e ne conosco altre di altre province che hanno la medesima iscrizione. Lavorano con veicoli ad uso speciale, quindi esenti sia da autorizzazione c/terzi che licenza c/proprio. L'albo Emilia R. li configura in cat. 5
Io pensavo che per poter eseguire la bonifica a seguito di incidenti di autoveicoli servisse l'iscrizione all'albo in cat. 9. Sbaglio? Noi infatti siamo interessati a iscriverci, ma non abbiamo le referenze richieste e un responsabile tecnico con i requisiti...
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 14, 2012 11:11 am

cornetto ha scritto:Il nostro contratto in essere con il gestore autostradale prevede espressamente che siamo noi i produttori di tali rifiuti (cita l'art. 230 del TUA).

L'art.230 al comma 1-bis dice:
I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

Per caso siete voi i gestori del tratto di autostrada? Quando si usa il termine "direttamente" si esclude qualsiasi appalto, o subappalto o affidamento.
Al vostro posto farei vedere quel contratto ad un avvocato.

cornetto ha scritto:Però quello che tu dici non sarebbe in contraddizione con quello che dice l'art. 230? **Confused**. Non è che il centro servizi raccoglie il rifiuto...lo raccogliamo noi e lo portiamo al nostro deposito temporaneo presso il centro servizi. Qua poi decidiamo di farcelo portare via, se non siamo autorizzati, o lo gestiamo noi stessi.

Come dicevo prima l'art.230 parla di manutenzione effettuata direttamente dal gestore


cornetto ha scritto:Io pensavo che per poter eseguire la bonifica a seguito di incidenti di autoveicoli servisse l'iscrizione all'albo in cat. 9. Sbaglio? Noi infatti siamo interessati a iscriverci, ma non abbiamo le referenze richieste e un responsabile tecnico con i requisiti...

Categoria 9? Bonifica di siti?
No. Direi proprio che siamo (oltretutto) fuori strada. Razz Razz

Bonificare un sito è tutt'altra cosa che raccattare pezzi di fanalini o paraurti.
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Messaggio  annariri Gio Giu 14, 2012 11:39 am

annariri ha scritto:
Supremoanziano ha scritto:
cornetto ha scritto:- Durante i nostri lavori di manutenzione ci è capitato di dover demolire delle coperture in ferro di canalette di scolo. Credo che il codice CER più appropriato per questo tipo di rifiuto sia il 170405. Siete d'accordo?

Si. Direi, in linea di massima, che è corretto

cornetto ha scritto:Noi non siamo autorizzati al trasporto di questo CER (saremmo però autorizzati al CER 200140)

Mah... il 200140 lo lascerei stare.

cornetto ha scritto:Dunque generalmente raccogliamo il rifiuto e lo trasportiamo fino al deposito temporaneo del gestore autostradale sito presso il centro servizi più vicino. Il trasporto avviene senza FIR basandosi sul fatto che il centro servizi (e dunque il deposito temporaneo) è incluso nel tratto autostradale (=cantiere) lungo il quale noi effettuiamo la manutenzione e sull'art. 266, comma 4. Secondo voi la nostra procedura è corretta?

No, direi proprio di no. Il centro servizi, per raccogliere i rifiuti provenienti dal tratto autostradale, dovrebbe essere autorizzato almeno in R13 e l'articolo 266 comma 4 recita che il rifiuto proveniente da manutenzione si intende prodotto presso la sede di chi effettua la manutenzione, e chi effettua la manutenzione siete voi e non la concessionaria stradale.

cornetto ha scritto:Durante l'aggiornamento della nostra autorizzazione c/p dovuta al D.lgs. 205/2010 non ci sono stati autorizzati, tra gli altri, i CER 200301 e 160103 perché non compatibili con l'attività esercitata dall'impresa.

Corretto. A meno che non abbiate l'autorizzazione in categoria 1 è molto difficile che vi autorizzino.

cornetto ha scritto:Il primo lo usavamo per il trasporto dei rifiuti gettati dal finestrino dagli incivili utenti della strada. Il secondo per il trasporto dei pneumatici fuori uso lasciati dai camionisti nelle piazzole di sosta o lungo le scarpate. Il nostro impianto di destinazione (autorizzato in D15 e R13) è pure autorizzato alla gestione di questi codici. L'attività di pulizia delle pertinenze autostradali è regolata da un contratto di manutenzione con il gestore autostradale. Secondo Voi l'albo ha agito correttamente? Su quali basi?

Attendo i Vs. pareri. Grazie.

La pulizia delle autostrade è un argomento piuttosto delicato.

Personalmente ho fatto un quesito al Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture per capire quali autorizzazioni servono per questo tipo di attività. Non dobbiamo dimenticare che molte imprese di autoriparazione e/o carrozzeria si occupano della rimozione e della pulizia della/e carreggiata/e a seguito di sinistro hanno il 212 comma 8 (quando va bene) oppure non hanno niente.
Posso dirvi che i due ministeri non mi hanno mai risposto.
due imprese mie clienti che svolgono questa attività sono ambedue iscritte in cat. 5 (spesso dagli incidenti residuano pericolosi, vedi liquidi batterie ecc.) e ne conosco altre di altre province che hanno la medesima iscrizione. Lavorano con veicoli ad uso speciale, quindi esenti sia da autorizzazione c/terzi che licenza c/proprio. L'albo Emilia R. li configura in cat. 5
Chiarisco che queste imprese non hanno alcun contratto (appalto, subappalto ecc) con autostrade, anas ecc.: sono chiamati direttamente dalle forze dell'ordine che svolgono i rilevamenti degli incidenti ed il loro servizio è pagato dalle compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 14, 2012 12:18 pm

Ecco, appunto.

Questo era il fine del mio quesito:

Atto primo:
sinistro stradale

Atto secondo:
la polizia stradale fa i rilievi

Atto terzo:
la polizia stradale finiti i rilievi chiama il "soccorso stradale" (una carrozzeria di solito)

Atto quarto:
il soccorso stradale carica il/i mezzo/i, raccoglie un vetri rotti, sparge del materiale assorbente (la coppa dell'olio è andata) e poi lo tira su e parte.

Atto quinto:
dopo dieci metri, la stessa polizia stradale lo ferma chiedendogli le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, che non ha.
Verbale.
Ricorso.
E il povero giudice che fa?

Bella questa commedia in cinque atti eh?
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Messaggio  annariri Gio Giu 14, 2012 12:23 pm

Supremoanziano ha scritto:Ecco, appunto.

Questo era il fine del mio quesito:

Atto primo:
sinistro stradale

Atto secondo:
la polizia stradale fa i rilievi

Atto terzo:
la polizia stradale finiti i rilievi chiama il "soccorso stradale" (una carrozzeria di solito)

Atto quarto:
il soccorso stradale carica il/i mezzo/i, raccoglie un vetri rotti, sparge del materiale assorbente (la coppa dell'olio è andata) e poi lo tira su e parte.

Atto quinto:
dopo dieci metri, la stessa polizia stradale lo ferma chiedendogli le autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, che non ha.
Verbale.
Ricorso.
E il povero giudice che fa?

Bella questa commedia in cinque atti eh?
Forse hai sbagliato il genere teatrale. Questa non è una commedia, ma una farsa.
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Messaggio  Mar23 Gio Giu 14, 2012 12:46 pm

Supremoanziano ha scritto:Per caso siete voi i gestori del tratto di autostrada? Quando si usa il termine "direttamente" si esclude qualsiasi appalto, o subappalto o affidamento.
Al vostro posto farei vedere quel contratto ad un avvocato.

Questa tipologia di accordi contrattuali è molto diffusa, per non dire "la norma".
Il gestore dell'infrastruttura obbliga il manutentore a farsi carico in prima persona di tutto ciò che concerne la gestione rifuti.
O così, o avanti il prossimo...
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Messaggio  Supremoanziano Gio Giu 14, 2012 12:56 pm

Mar23 ha scritto:
Supremoanziano ha scritto:Per caso siete voi i gestori del tratto di autostrada? Quando si usa il termine "direttamente" si esclude qualsiasi appalto, o subappalto o affidamento.
Al vostro posto farei vedere quel contratto ad un avvocato.

Questa tipologia di accordi contrattuali è molto diffusa, per non dire "la norma".
Il gestore dell'infrastruttura obbliga il manutentore a farsi carico in prima persona di tutto ciò che concerne la gestione rifuti.
O così, o avanti il prossimo...

Purtroppo è così.

Fermo restando che quella volta che arriva un controllo, chi rimane con il cerino in mano è...
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Messaggio  cornetto Ven Giu 15, 2012 8:38 pm

Art. 230 ha scritto:Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1 bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

Io questi articoli li interpreto diversamente. Nel Capitolato Speciale il gestore autostradale dice chiaramente che i rifiuti derivanti dai servizi svolti dall'impresa si intendo prodotti dall'Impresa stessa. Lo stesso art. 230 prevede al comma 1 che l'attività di manutenzione delle infrastrutture possa essere svolta tramite terzi. E anche il comma 1 bis dice "con esclusione di quelli prodotti da altre attività economiche". L'attività di manutenzione svolta da un impresa in piena autonomia credo si possa interpretare come "altra attività economica". Ergo: il produttore dei rifiuti siamo effettivamente noi.
L'unico dubbio che mi rimane è se posso considerare i rifiuti urbani non differenziati CER 200301 un rifiuto che abbia le caratteristiche di "effettiva ed oggettiva riutilizzabilità". Se ciò non fosse non potrei neppure concentrare il "materiale tolto d'opera" in un luogo di concentramento (p.e. ns. deposito temporaneo presso centro servizi autostradale) senza dover iniziare una gestione di rifiuto con compilazione del FIR a partire dal carico del primo sacco nero raccolto sull'autocarro.
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Messaggio  Supremoanziano Sab Giu 16, 2012 6:44 pm

A questo punto credo sia importante capire quale sia la vostra attività.

Questo perchè:

Nel capitolato d'appalto si può scrivere di tutto, ma non implica che sia automaticamente rispettata la legge.

Quando avete raccolto i rifiuti nel tratto e li portate nel luogo di deposito che fate? Fate un'analisi di quello che si può riutilizzare e di quello no?

Prova a spiegare un po' più precisamente ciò che fate
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Messaggio  cornetto Dom Mag 05, 2013 7:30 pm

Riprendo questo topic a distanza di qualche tempo per chiarire la nostra attività:

Noi facciamo la raccolta dei rifiuti, corpi estranei e altri oggetti rinvenuti nelle aiuole delle stazioni autostradali e aree di servizio, lungo le scarpate e banchine dell'asse autostradale e nelle piazzole di sosta. Raccogliamo i rifiuti in sacchi neri che una volta pieni disponiamo sul ciglio della strada o, se possibile carichiamo direttamente sul furgone. A fine giornata lavorativa raccogliamo eventuali sacchi rimasti e trasportiamo il tutto presso un nostro container situato presso il centro servizi del gestore autostradale. A partire da questo momento compiliamo il FIR come produttori facciamo trasportare i rifiuti il CER 20 03 01 in R12 da un trasportatore autorizzato.
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Messaggio  cornetto Sab Giu 21, 2014 6:56 pm

Dopo più di un anno non sono ancora sicuro al 100% che il nostro modo di operare in merito alla gestione dei rifiuti rasia corretto. Ripropongo la discussione, magari qualcuno più esperto può dire la sua.

Rileggendo oggi l'art. 230 mi è poi sorto un altro dubbio
Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La locuzione "materiale tolto d'opera" (dunque non rifiuto) secondo me si rifersce soltanto alla terza proposizione (colore rosso sottolineato) e cioè solo a "luogo di concentramento". Nel nostro caso il materiale raccolto si configura a priori come rifiuto e noi lo trasportiamo all'interno del cantiere (tratto autostradale) fino al piazzale del centro servizi autostradale (=sede locale del gestore della infrastruttura) dove sono presenti nostri container. A partire da qui parte la gestione del rifiuto.

Che ne pensate?


Ultima modifica di cornetto il Sab Giu 21, 2014 7:21 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  Admin Sab Giu 21, 2014 7:14 pm

Per come la vedo, non e' proprio applicabile l'art. 230.

Va esclusa la possibilità di applicazione della disciplina ex art. 230 del d. Igs. n. 152 del 2006 riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture posto che, a prescindere dalla possibilità di ricomprendere o meno nella nozione di infrastruttura cittadina le aree comunali adibite a verde pubblico, difetta in ogni caso il presupposto, cui è condizionata la equiparabllità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato, che in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l’individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l'effettuazione di alcun trattamento. (CASS. PEN. SEZ. III, 1 LUGLIO 2013, N. 28350)
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Messaggio  cornetto Sab Giu 21, 2014 7:20 pm

Infatti, come fatto notare, io non dico che il piazzale del centro servizi autostradali, dove sono disposti i nostri container, sia "luogo di concentramento" bensì sede locale del gestore della infrastruttura.
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Messaggio  Admin Sab Giu 21, 2014 9:41 pm

E siamo nelle ipotesi di cui all'art. 266, c.
Qual'e' il tuo dubbio?
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Messaggio  cornetto Sab Giu 21, 2014 11:09 pm

Art. 266? No!
Noi siamo appaltatori che eseguono i lavori di pulizia per l'ente gestore dell'autostrada. La nostra sede legale non coincide con la sede locale del gestore. Nella sede locale del gestore (Centro servizi autostradale - CSA) io ho piazzato dei container miei dove raccolgo i rifiuti raccolti lungo il tratto autostradale di nostra competenza. Mi sono spiegato?


Il mio dubbio è cosa succede se mi ferma la Polstrada nel tragitto in autostrada dal km xy dove ho raccolto i rifiuti fino al piazzale del CSA, dove c'è il mio deposito temporaneo. Per suddetto percorso io non compilo nessun FIR. La gestione dei rifiuti per me inizia a partire dal container del CSA.
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Messaggio  Supremoanziano Lun Giu 23, 2014 9:48 am

Non per augurare del male a qualcuno, ma sarebbe opportuno che ci fosse una causa "pilota" specifica del caso.
Ma sono altrettanto certo che non ci sarà mai. Nessuno ha interesse a colpire chi va a pulire le autostrade.
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