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Sent. Cass. 17460/12 - trasporto di rifiuti da manutenzione

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Messaggio  cferrulli Gio Mag 31, 2012 10:51 am

Promemoria primo messaggio :

Riprendo questo argomento per segnalare la recente sentenza (17460/12) della Cassazione che ha trattato il caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrattrutture (art. 230 D.lgs 152/06) nel quale ha evidenziato che l'instradamento del rifiuto dal luogo fisico di produzione (cantiere stradale) a quello giuridico di produzione va considerato già attività di gestione rifiuti (trasporto di rifiuti)

http://lexambiente.it/rifiuti/155/8104-rifiuti-deposito-temporaneo-trasporto-e-movimentazione.html

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Messaggio  zorba Gio Mar 27, 2014 12:17 pm

@zesec
Cosa dirti?  Rolling Eyes 
In materia di rifiuti sanitari occorre ovviamente anche vedere cosa dice la norma speciale, cioè il regolamento di cui al DPR 254/03.
Sull'uso o meno del formulario in ordine al trasporto di rifiuti prodotti nel corso di prestazioni effettuate da personale sanitario all'esterno delle strutture pubbliche o private, non è che sia molto chiaro. Ma neppure esclude l'applicazione dell'art. 193 che invece - finché rimane com'è - secondo me è molto chiaro su quelli che sono i trasporti esclusi dalla compilazione del FIR.

Certo, nel caso dell'infermiera che magari con la sua auto personale trasporta una siringa utilizzata per l'iniezione effettuata al domicilio del paziente la cosa può sembrare assurda ed eccessiva.
Ma se nel baule dell'auto della gentile signora fosse rinvenuto un imballaggio rigido recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo», qualche dubbio me lo farei e la cosa mi sembrerebbe un po' meno assurda.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Mar 27, 2014 1:27 pm

Mah... non so nemmeno io cosa dire.
Se utilizzo un FIR (così come previsto dalla Cassazione) anche per i rifiuti 266 comma 4 (che, attenzione, non sono solo quelli sanitari) con spazi non compilati o addirittura errati solo perchè un Dlgs ha forza normativa superiore ad un Dm, ci troveremmo con montagne di FIR compilati alla "valà che vai ben" ed aziende che girano per l'Italia con rifiuti la cui destinazione è la propria sede (!).
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Messaggio  zesec Gio Mar 27, 2014 1:40 pm

Supremoanziano ha scritto:Se utilizzo un FIR (così come previsto dalla Cassazione)
Attenzione solo al fatto che la Cassazione dice che quel trasporto deve essere considerato attività di gestione rifiuti (e quindi effettuato con mezzo iscritto all'Albo).
La considerazione sull'obbligo di formulario è un corollario che ho aggiunto io, evidenziando che se si nega la differenza tra movimentazione e trasporto (così ha fatto al Cassazione) e quello è un trasporto a tutti gli effetti, allora c'è anche bisogno di formulario.
Solo per correttezza.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Mar 27, 2014 1:55 pm

Ovvio. La Cassazione non lo dice esplicitamente ma come "combinato disposto"
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Messaggio  marcos79 Gio Mar 27, 2014 8:08 pm

al di là di questa sentenza della Cassazione, credo che in merito all'art. 266 comma 4 la tesi che sostiene la validità del trasporto senza fir dal luogo di effettiva produzione alla sede della ditta sia anche supportata dal paragrafo del manuale sistri relativo ai rifiuti di manutenzione (per i rifiuti non pericolosi NO scheda sistri, per i pericolosi scheda sistri in bianco da compilare a mano senza poi ricongiungerla)
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Messaggio  cirillo Gio Mar 27, 2014 8:24 pm

marcos79 ha scritto:al di là di questa sentenza della Cassazione, credo che in merito all'art. 266 comma 4 la tesi che sostiene la validità del trasporto senza fir dal luogo di effettiva produzione alla sede della ditta sia anche supportata dal paragrafo del manuale sistri relativo ai rifiuti di manutenzione (per i rifiuti non pericolosi NO scheda sistri, per i pericolosi scheda sistri in bianco da compilare a mano senza poi ricongiungerla)
Al di la del manuale Sistri (che proprio non ritengo essere "la Bibbia") a questo proposito esiste un interessante contributo del Dott. Maurizio Santonoci, pubblicato nel sito "Dirittoall'ambiente", nel quale, dopo attenta analisi, afferma che nel caso di applicazione dell'art. 266 co. 4, il FIR non và compilato (e se lo sostiene un Talebanambientalista come lui...)

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Messaggio  Admin Gio Mar 27, 2014 8:38 pm

Quell'articolo contiene una serie di argomentazioni condivise da molti, anche su questo Forum.
Ma e' antecedente alla sentenza in oggetto.
Le considerazioni svolte continuano a valere, naturalmente, ma il precedente giurisprudenziale pesa tanto, come hanno avuto modo di spiegare quelli che mi hanno preceduto.
Fino ad eventuale diversa pronuncia, occorre tenerla necessariamente in debito conto.
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Messaggio  cirillo Gio Mar 27, 2014 8:53 pm

Admin ha scritto:Fino ad eventuale diversa pronuncia, occorre tenerla necessariamente in debito conto.
Hai perfettamente ragione, e così sarà ma "quella" sentenza fa riferimento ad uno specifico caso dove, a mio avviso, l'art. 266 co. 4 è inapplicabile.
Forse avrebbero dovuto/potuto ricorrere all'art 230 ma la ditta s'è tagliata le gambe da sola nel momento in cui ha dichiarato che, dal sito, poi li avrebbero movimentati con FIR e, quindi, già "sapevano" che erano destinati ad essere considerati rifiuti e non "valutati" per il reimpiego (come prevede appunto l'art. 230).

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Messaggio  ceresio18 Ven Mar 28, 2014 11:03 am

Ciao, concordo con Cirillo, ma...per tagliare la testa al toro, in questo come in mille altri casi in cui la normativa ambientale risulta a dir poco "interpretabile" come si potrebbe fare?

Dato che fioriscono le modifiche al TUA (basti vedere l'ultima apportata con il D.Lgs 46/2014)....il Ministero non potrebbe fare una bella correzione all'art. 266 nella quale scrivere....
"in caso di trasporto secondo il presente articolo è/non è necessario l'utilizzo del FIR e è/non è necessaria l'autorizzazione al trasporto di rifiuti secondo l'art. 212 comma 8"

In quali sedi si potrebbero avanzare tali richieste? le associazioni di categoria forse potrebbero avere il peso e le conoscenze giuste per farlo?....io povero consulente di provincia di certo no....

è vero che la Cassazione ha il suo bel peso, ma a mio avviso rimangono ad oggi ancora aperte tutte le questioni interpretative esposte negli interventi precedenti...
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Messaggio  zorba Ven Mar 28, 2014 1:44 pm

Posso fare per una volta un piccolo e parziale commento OT?

Scusatemi anche per il paragone forse un po' grossolano che andrò a fare, ma credo possa rendere la mia idea di fondo.

Dopo parecchi anni di lavoro a contatto con queste problematiche, sono arrivato alla conclusione (del tutto personale, per carità...) che probabilmente nell’attività legislativa è un po’ come nelle opere letterarie o in altre produzioni della “creatività umana”: a parte l’uso di formule di stile più o meno standard, chi scrive le norme scrive quello che gli viene meglio al momento, usando cioè le locuzioni che in quel momento gli sembrano più adatte per esprimere un concetto, sovente dimenticandosi che lo stesso concetto era stato magari formulato in modo differente in una delle tante altre norme sulle quali avevano lavorato altri legislatori.
Sono poi i lettori (di quelle pagine, di quelle norme, ecc.) che cominciano a vederci sfumature differenti, significati nascosti, concetti presupposti o conseguenti; e chi più ne ha (di capacità esegetica), più ne mette...

Facciamo uno dei tantissimi esempi possibili? Ok.
Nell’art. 266/4° comma del TUA il legislatore scrive che «I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti PRESSO la sede o il domicilio del soggetto ecc. ecc.».
Nel primo comma dell’art. 260, che «Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture [...] può coincidere ecc. ecc. »
Nel quinto comma del medesimo articolo, invece, «I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie [...] si considerano prodotti DAL soggetto ecc. ecc. » e si introduce poi anche il concetto del tutto irrituale (se confrontato con le definizioni ufficiali indicate dall’art. 183) di “raggruppamento temporaneo”.

E su questo piccole differenze sono stati scritti fiumi di articoli di dottrina e si sono aperte discussioni infinite, sia nel sommo empireo dei soliti Autorevoli Autori che nel più pragmatico mondo di chi si sporca materialmente le mani con queste cose  ...

Ebbene, quello che mi domando nei miei sempre più frequenti momenti di scoramento professionale è:
Ma veramente il legislatore ha deliberatamente voluto dire cose sostanzialmente differenti nei tre casi sopra citati? Ma soprattutto, perché? (come direbbe l’indimenticato Quelo di Corrado Guzzanti)
Quale sarebbe stata la ragione logica che avrebbe indotto il legislatore a ritenere necessarie queste distinzioni?
E se questa ragione logica esiste, che cosa gli costerebbe dircela, così tutte le discussioni avrebbero fine o avrebbero almeno qualcosa di concreto su cui fondarsi?

Niente, non c'è nulla da fare; come un dio che si esprima una volta sola e poi si ritiri nell’alto dei cieli a lasciarci quaggiù a litigare sul “cosa voleva dire”.
E lui, che probabilmente non aveva neanche mai messo in conto che dietro le sue parole ci potesse stare tutto ‘sto bailamme scatenato dai “commentatori”, del tutto indifferente alle nostre misere vicende quotidiane...
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Messaggio  isamonfroni Ven Mar 28, 2014 2:01 pm

zorba ha scritto:Posso fare per una volta un piccolo e parziale commento OT?

Scusatemi anche per il paragone forse un po' grossolano che andrò a fare, ma credo possa rendere la mia idea di fondo.

Dopo parecchi anni di lavoro a contatto con queste problematiche, sono arrivato alla conclusione (del tutto personale, per carità...) che probabilmente nell’attività legislativa è un po’ come nelle opere letterarie o in altre produzioni della “creatività umana”: a parte l’uso di formule di stile più o meno standard, chi scrive le norme scrive quello che gli viene meglio al momento, usando cioè le locuzioni che in quel momento gli sembrano più adatte per esprimere un concetto, sovente dimenticandosi che lo stesso concetto era stato magari formulato in modo differente in una delle tante altre norme sulle quali avevano lavorato altri legislatori.
Sono poi i lettori (di quelle pagine, di quelle norme, ecc.) che cominciano a vederci sfumature differenti, significati nascosti, concetti presupposti o conseguenti; e chi più ne ha (di capacità esegetica), più ne mette...

Facciamo uno dei tantissimi esempi possibili? Ok.
Nell’art. 266/4° comma del TUA il legislatore scrive che «I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti PRESSO la sede o il domicilio del soggetto ecc. ecc.».
Nel primo comma dell’art. 260, che «Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture [...] può coincidere ecc. ecc. »
Nel quinto comma del medesimo articolo, invece, «I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie [...] si considerano prodotti DAL soggetto ecc. ecc. » e si introduce poi anche il concetto del tutto irrituale (se confrontato con le definizioni ufficiali indicate dall’art. 183) di “raggruppamento temporaneo”.

E su questo piccole differenze sono stati scritti fiumi di articoli di dottrina e si sono aperte discussioni infinite, sia nel sommo empireo dei soliti Autorevoli Autori che nel più pragmatico mondo di chi si sporca materialmente le mani con queste cose  ...

Ebbene, quello che mi domando nei miei sempre più frequenti momenti di scoramento professionale è:
Ma veramente il legislatore ha deliberatamente voluto dire cose sostanzialmente differenti nei tre casi sopra citati? Ma soprattutto, perché? (come direbbe l’indimenticato Quelo di Corrado Guzzanti)
Quale sarebbe stata la ragione logica che avrebbe indotto il legislatore a ritenere necessarie queste distinzioni?
E se questa ragione logica esiste, che cosa gli costerebbe dircela, così tutte le discussioni avrebbero fine o avrebbero almeno qualcosa di concreto su cui fondarsi?

Niente, non c'è nulla da fare; come un dio che si esprima una volta sola e poi si ritiri nell’alto dei cieli a lasciarci quaggiù a litigare sul “cosa voleva dire”.
E lui, che probabilmente non aveva neanche mai messo in conto che dietro le sue parole ci potesse stare tutto ‘sto bailamme scatenato dai “commentatori”, del tutto indifferente alle nostre misere vicende quotidiane...

Ti quoto integralmente e aggiungo:
dietro questo fiume di dottrina spesso c'è il fatto che si vogliono tirare per i capelli comportamenti illeciti sperando di poterli coprire con uno scampolo di disciplina derogatoria.

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Messaggio  cirillo Ven Mar 28, 2014 2:31 pm

... è un pò come la "sottile" differenza che c'è tra "attività di demolizioni e costruzioni" (art. 184 c. 2 lettera b)) e "operazioni di demolizioni e costruzioni" (declaratoria CER gruppo 17). Da questa "sottile" differenza nascono tante cose....

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Mar 28, 2014 6:35 pm

zesec ha scritto:Grazie Aurora, come al solito non ti risparmi.
Non posso però condividere (purtroppo, perché mi farebbe comodo farlo) la tua personale  lettura della funzione della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione non giudica nel merito, questo è noto, ma non si limita a un giudizio di "correttezza procedurale": dà un pieno giudizio di legittimità, che è cosa diversa. Quindi assicura l'esatta e uniforme interpretazione della legge (e non solo delle procedure) sul territorio nazionale (ha funzione nomofilattica).
E quando il giudice fa quel pistolotto con richiamo alla dottrina che vede la differenza tra trasporto e movimentazione, mette un macigno su questa discussione. Purtroppo, aggiungo io.

 Embarassed  vedo che non ho per nulla ben chiarito cosa intendevo per "giudizio di correttezza procedurale", e nemmeno per "fattispecie". Il che porta a fraintendere pure da "Jamm... " in poi.
ci  ritento:
1) la fattispecie giuridica di questo caso è il ricorso in cassazione adversus il sequestro per art. 260-ter per presunta violazione  dell'art. 256  da parte del proprietario di un mezzo di trasporto beccato con del materiale dentro e senza alcun tipo di documento accompagnatorio, quindi non è una sentenza di cassazione verso una sentenza di primo e/o secondo grado ma verso un atto cautelare procedimentale ex art. 321 CPP, cioè si applica non al "trasporto di rifiuti" dentro, fuori, attraverso un cantiere bensì all'ordinanza di sequestro.
2) per correttezza procedurale io intendo il fatto che il richiedente il dissequestro  si è limitato ad opporre un presunto regime di art. 266, contraddicendosi di fatto da se stesso nel momento in cui dichiara che il luogo di destinazione non è la "sede", quindi con quella opposizione e con quella dichiarazione oggettivamente il GIP ed il riesame non hanno avuto dal richiedente/accusato stesso alcuna prova (anzi!) della applicabilità  della norma invocata per il dissequestro. DUNQUE a me pare corretto che vista la documentazione ( meglio a dirsi la mancanza di documentazione anzi addirittura la autosconfessione intrinseca del richiedente) la Cassazione abbia ritenuto addirittura non accettabile l'istanza di revisione: significa "ma, con queste carte qui, cosa non ti convince?" ed infatti censura in pratica il non aver fatto richiamo al ben più pertinente art. 230, nel cui ambito sarebbe stata in teoria accettabile la dichiarazione  vado a portarli al luogo di "raggruppamento temporaneo".

3) Jamm..., quindi, intendeva sia esprimere le perplessità di Isa sulle menate di dottrina miranti a

isamonfroni ha scritto:tirare per i capelli comportamenti illeciti sperando di poterli coprire con uno scampolo di disciplina derogatoria.
sia l'accoratissima malinconia espressa da zorba nella (ineccepibile) disamina sulle origini della interpretabilità  intrinsecamente antinomica tra art. 266 c.4 + 230 c.4 da un lato e art. 230 sempre ma c. 5. + art. 183 dall'altro.

... e poi,  quando lo dico io che li scrivono imbriacati apposta, mi sento dire che sono io, quella polemica...

La mia opinione personalissima è che addirittura la III sez. si sia voluta togliere lo sfizio di dire al richiedente -tra le righe ma non troppo - "guagliò, cagn l'avvucat, ca chist nun ' bbuon..." quando fa il richiamo all'art. 230.

SE il richiedente ha letto questa sentenza e l'ha capita, e quindi ha "cagnato l'avvucàt", SE e dico SE ci sono le indispensabili pezze d'appoggio documental-procedurali tra il committente e l'appaltatore dei lavori e tra questo e il sub-appaltatore cui appartiene il mezzo sulla identificazione e modalità d'utilizzo del sito di raggruppamento temporaneo, dovrebbe essere stata ripetuta l'istanza di dissequestro ex novo, appellandosi stavolta all'art. 230, ed in quel caso magari lo ha finalmente avuto restituito;e se c'è la docuentazione  opportuna può anche essere assolto con formula pienissima perchè "il fatto non sussiste". Se invece non ha cambiato l'avvocato, e/o magari pensa di proseguire sulla strada della difesa con il solo supporto dell'art. 266 cc. 1 e 4, oggettivamente vista la propria dichiarazione che erano (suoi o altrui conta nulla) rifiuti per certo e che li portava senza FIR con un proprio mezzo - non autorizzato a quella tipologia di rifiuto- verso un pizzo privo dei requisiti almeno documentali di gestione rifiuti, rischia anche di essere condannato per attività illecita di gestione dei rifiuti.  E dirò di più: giustamente, dal punto di vista puramente giuridico.

Ed ecco che non si può non associarsi al larvato appello di zorba al ministero: ma che cacchio vi costa, fare una circolare di chiarimento, senza bisogno di cambiare il dettato normativo...: "tra la sede del cantiere manutentivo ed il luogo di deposito temporaneo ex art. 183 commillo 1 letterilla bb) o il raggruppamento  ex art. 230 c.5 il materiale deve comunque essere tracciabile conun DdT".
Certo, questo non ci dice come deve girare l'infermiere dell'asl con le sue siringhe usate nelle terapie domiciliari, e il bello è che - per quanto attiene la documentazione accompagnatoria nel "tragitto"- non ce lo dice neppure l'art. 8 del 254/03.  
Partendo dal principio che quod lex voluit dixit, ritengo che già il trasporto in condizioni di sicurezza per volumi < 40 lt (i contenitori gialli appositi) possa andare bene dal punto di vista pratico, e immagino che sia in base a tale considerazione che le ASL che erogano tali attività esterne adottino le prassi documentali che ho raccontato.

P.S.: ci ho  messo 4 puntate a scriverla spizzichi e bocconi, ma l'ho finita!

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Messaggio  SA82 Mar Apr 15, 2014 11:25 am

E ritornando alla discussione relativa ai rifiuti da manutenzione..
Se i rifiuti da manutenzione non rientrano in
_attività di manutenzione o assistenza sanitaria (art. 266 comma 4 del Tua)
_attività di manutenzione alle infrastrutture a rete (art. 230 del Tua) - che poi cosa definisce una manutenzione di infrastruttura a rete?
le altre attività di manutenzione come le gestiamo nella movimentazione del rifiuto?
dal luogo di produzione direttamente al recupero/smaltimento senza deposito temporaneo presso la sede legale dell'azienda manutentrice?
E il singolo neon che l'azienda di destinazione non accetta al conferimento vista l'esigua quantità come lo gestisco?
Ma nell'uno contro zero io azienda posso conferire direttamente presso rivenditore raee?
Grazie per eventuali confronti..

isamonfroni ha scritto:
zorba ha scritto:Posso fare per una volta un piccolo e parziale commento OT?

Scusatemi anche per il paragone forse un po' grossolano che andrò a fare, ma credo possa rendere la mia idea di fondo.

Dopo parecchi anni di lavoro a contatto con queste problematiche, sono arrivato alla conclusione (del tutto personale, per carità...) che probabilmente nell’attività legislativa è un po’ come nelle opere letterarie o in altre produzioni della “creatività umana”: a parte l’uso di formule di stile più o meno standard, chi scrive le norme scrive quello che gli viene meglio al momento, usando cioè le locuzioni che in quel momento gli sembrano più adatte per esprimere un concetto, sovente dimenticandosi che lo stesso concetto era stato magari formulato in modo differente in una delle tante altre norme sulle quali avevano lavorato altri legislatori.
Sono poi i lettori (di quelle pagine, di quelle norme, ecc.) che cominciano a vederci sfumature differenti, significati nascosti, concetti presupposti o conseguenti; e chi più ne ha (di capacità esegetica), più ne mette...

Facciamo uno dei tantissimi esempi possibili? Ok.
Nell’art. 266/4° comma del TUA il legislatore scrive che «I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti PRESSO la sede o il domicilio del soggetto ecc. ecc.».
Nel primo comma dell’art. 260, che «Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture [...] può coincidere ecc. ecc. »
Nel quinto comma del medesimo articolo, invece, «I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie [...] si considerano prodotti DAL soggetto ecc. ecc. » e si introduce poi anche il concetto del tutto irrituale (se confrontato con le definizioni ufficiali indicate dall’art. 183) di “raggruppamento temporaneo”.

E su questo piccole differenze sono stati scritti fiumi di articoli di dottrina e si sono aperte discussioni infinite, sia nel sommo empireo dei soliti Autorevoli Autori che nel più pragmatico mondo di chi si sporca materialmente le mani con queste cose  ...

Ebbene, quello che mi domando nei miei sempre più frequenti momenti di scoramento professionale è:
Ma veramente il legislatore ha deliberatamente voluto dire cose sostanzialmente differenti nei tre casi sopra citati? Ma soprattutto, perché? (come direbbe l’indimenticato Quelo di Corrado Guzzanti)
Quale sarebbe stata la ragione logica che avrebbe indotto il legislatore a ritenere necessarie queste distinzioni?
E se questa ragione logica esiste, che cosa gli costerebbe dircela, così tutte le discussioni avrebbero fine o avrebbero almeno qualcosa di concreto su cui fondarsi?

Niente, non c'è nulla da fare; come un dio che si esprima una volta sola e poi si ritiri nell’alto dei cieli a lasciarci quaggiù a litigare sul “cosa voleva dire”.
E lui, che probabilmente non aveva neanche mai messo in conto che dietro le sue parole ci potesse stare tutto ‘sto bailamme scatenato dai “commentatori”, del tutto indifferente alle nostre misere vicende quotidiane...

Ti quoto integralmente e aggiungo:
dietro questo fiume di dottrina spesso c'è il fatto che si vogliono tirare per i capelli comportamenti illeciti sperando di poterli coprire con uno scampolo di disciplina derogatoria.
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Sent. Cass. 17460/12 - trasporto di rifiuti da manutenzione - Pagina 2 Empty Re: Sent. Cass. 17460/12 - trasporto di rifiuti da manutenzione

Messaggio  isamonfroni Mar Apr 15, 2014 2:20 pm

La manutenzione di infrastrutture "a rete" PER ESEMPIO IDENTIFICA:

* manutenzione della rete elettrica/telefonica ecc..
* manutenzione delle condotte idriche/del gas/fibre ottiche ecc..
* manutenzione della rete distribuzione carburanti
* manutenzione rete viaria/stradale/autostradale
* manutenzione rete ferroviaria
*ecc
*ecc


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Messaggio  SA82 Mar Apr 15, 2014 3:07 pm

Perfetto noi effettuiamo manutenzione della rete distribuzione carburanti
Il nostro legale ci ha detto che però non viene identificata una manutenzione di infrastruttere a rete perchè non si riscontrano i volumi e gli introiti che in realtà sottointendono tale lavorazione.
La nostra gestione, in queste circostanze, relativamente alla movimentazione di rifiuti dovrebbe essere quella della raccolta-trasporto da cantiere presso impianto atto al recupero/smaltimento.
Il problema è nella varietà e nei piccoli quantitativi che, quotidianamente, produco.
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Sent. Cass. 17460/12 - trasporto di rifiuti da manutenzione - Pagina 2 Empty Re: Sent. Cass. 17460/12 - trasporto di rifiuti da manutenzione

Messaggio  isamonfroni Mar Apr 15, 2014 3:50 pm

SA82 ha scritto:Perfetto noi effettuiamo manutenzione della rete distribuzione carburanti
Il nostro legale ci ha detto che però non viene identificata una manutenzione di infrastruttere a rete perchè non si riscontrano i volumi e gli introiti che in realtà sottointendono tale lavorazione.
La nostra gestione, in queste circostanze, relativamente alla movimentazione di rifiuti dovrebbe essere quella della raccolta-trasporto da cantiere presso impianto atto al recupero/smaltimento.
Il problema è nella varietà e nei piccoli quantitativi che, quotidianamente, produco.

Se te l'ha detto il legale non metto bocca........ (anche se vorrei)
vedi qui
http://it.wikipedia.org/wiki/Infrastruttura

certo se fai manutenzione ad 1 distributore son d'accordo, ma se putacaso avessi un contratto con ENI/Esso/Q8/ecc. ec..........

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Sent. Cass. 17460/12 - trasporto di rifiuti da manutenzione - Pagina 2 Empty Re: Sent. Cass. 17460/12 - trasporto di rifiuti da manutenzione

Messaggio  SA82 Mer Apr 16, 2014 10:26 am

Noi quei contratti ce li abbiamo pure il problema è la definizione di infrastrutture a rete.. è quella che manca. Gli impianti sui quali facciamo manutenzione non costituiscono una rete di infrastrutture bensì sono spot sul territorio.. sarebbe questo il motivo per il quale non si configurerebbe la circostanza evidenziata nell'art. 230 del tua.
Di fatto la norma non mi aiuta.
Sono costretta a far rientrare la piccola quantità di materiale e gestirlo in deposito temporaneo in sede e questo sperando di non trovore un agente fiscale su strada e coinvincendomi che il materiale in ingresso sia tutto da revisionare e non rifiuto tal quale. Ma con 10 kg di misti di costruzioni che ho prodotto scavando una canalina come faccio a dimostrare quanto suddetto???
bha..
speriamo bene..
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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 16, 2014 3:14 pm

Per definire un'infrastruttura hai provato a dare un occhio la Testo Unico LL.PP.?
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