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Messaggio  stedos Mar Mag 01, 2012 9:54 pm

Buongiorno a tutti,
ho un dubbio, forse dettato anche da un po' di ignoranza. Sono alle prese con una procedura semplificata per l'apertura di un'azienda di stoccaggio e lavorazione materie cartacee di scarto.

La provincia incaricata mi ha detto che posso fare la semplificata, premetto che i miei rifiuti sono 20.01.01 e 19.12.01, a me paiono R13; loro dicono R5. Preferirei fossero R5 perchè la semplificata è molto più comoda, ma preferisco come tutti credo fare le cose bene senza rischi.

Chi dei due ha ragione?

Grazie a tutti in anticipo!!!
stedos
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Messaggio  isamonfroni Mer Mag 02, 2012 8:27 pm

stedos ha scritto:Buongiorno a tutti,
ho un dubbio, forse dettato anche da un po' di ignoranza. Sono alle prese con una procedura semplificata per l'apertura di un'azienda di stoccaggio e lavorazione materie cartacee di scarto.

La provincia incaricata mi ha detto che posso fare la semplificata, premetto che i miei rifiuti sono 20.01.01 e 19.12.01, a me paiono R13; loro dicono R5. Preferirei fossero R5 perchè la semplificata è molto più comoda, ma preferisco come tutti credo fare le cose bene senza rischi.

Chi dei due ha ragione?

Grazie a tutti in anticipo!!!
Sei alle prese perchè ne sei il titolare? e allora hai una minimo di scusante..........
Se sei alle prese perchè sei un consulente............. affraid aaargghh........
Sarà bene andarsi a rivedere un po' la normativa......

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Messaggio  stedos Gio Mag 03, 2012 1:05 am

isamonfroni ha scritto:
stedos ha scritto: Sono alle prese con una procedura semplificata per l'apertura di un'azienda di stoccaggio e lavorazione materie cartacee di scarto.

La provincia incaricata mi ha detto che posso fare la semplificata,

Sei alle prese perchè ne sei il titolare? e allora hai una minimo di scusante..........
Se sei alle prese perchè sei un consulente............. affraid aaargghh........
Sarà bene andarsi a rivedere un po' la normativa......

Non so se sia fortuna o sfortuna, ma ne sono il titolare.

Purtroppo la persona che mi aiuta a trovare un capo in tutti questi documenti e richieste mi ha detto che la semplificata non si può fare, dice R13.

La provincia mi dice R5.

Io che faccio? Semplificata o no? Chi dei due a torto?
stedos
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Messaggio  REPRINTER Gio Mag 03, 2012 7:58 am

stedos ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
stedos ha scritto: Sono alle prese con una procedura semplificata per l'apertura di un'azienda di stoccaggio e lavorazione materie cartacee di scarto.

La provincia incaricata mi ha detto che posso fare la semplificata,

Sei alle prese perchè ne sei il titolare? e allora hai una minimo di scusante..........
Se sei alle prese perchè sei un consulente............. affraid aaargghh........
Sarà bene andarsi a rivedere un po' la normativa......

Non so se sia fortuna o sfortuna, ma ne sono il titolare.

Purtroppo la persona che mi aiuta a trovare un capo in tutti questi documenti e richieste mi ha detto che la semplificata non si può fare, dice R13.

La provincia mi dice R5.

Io che faccio? Semplificata o no? Chi dei due a torto?




Semplificata e Ordinaria sono "autorizzazioni differenti"

In entrambe puoi fare R5-R13

Solo che nell'ordinaria puoi fare quello che ti pare ed è molto più complicata (la gestione e l'ottenimento dell'autorizzazione)

La semplificata è più facile da ottenere ma ti devi attenere in tutto e per tutto a quelle che sono le direttive del DM. 05.02.1998 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la R13 si tratta di una messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 a R12

Per la R5 invece tutto quello che entra "DEVE" essere subito ed immediatamente sottoposto ad una procedura di "recupero" tipo la R5


Te l'ho detto in forma molto ma molto semplicistica e forse non corretta ma per renderti l'idea.

Le autorizzazioni sono una cosa le procedure di recupero (R1-R2....R5...) sono un'altra.

Ciao
SDR
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Messaggio  Admin Gio Mag 03, 2012 9:35 am

Quoto.
Il riferimento è il punto 1.1, allegato I, sub-allegato I del DM 5 febbraio 1998.
Se la tua attività si conforma, in tutto e per tutto, a quanto ivi indicato, puoi procedere all'attività di recupero agevolato di quei rifiuti.
Ma non credo sia possibile perchè già il CER 19 12 01 non è previsto.
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Messaggio  stedos Lun Mag 07, 2012 12:02 am

Admin ha scritto:
Il riferimento è il punto 1.1, allegato I, sub-allegato I del DM 5 febbraio 1998.
Se la tua attività si conforma [...] puoi procedere all'attività di recupero agevolato di quei rifiuti.

Cito ciò che ho trovato:

"ALLEGATO 1
SubAllegato 1

Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino [...] (150101, 150102, 150106, 200101)
[...]"

Da quello che leggo, se è corretto (?), la procedura semplificata si applica al 200101.

Forse non mi ero spiegato bene, ma la mia impresa raccoglierebbe il 200101, che dopo la lavorazione diventerebbe 191201. è possibile o dico tavanate?
stedos
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Mag 07, 2012 9:08 am

stedos ha scritto:
Cito ciò che ho trovato:

"ALLEGATO 1
SubAllegato 1

Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino [...] (150101, 150102, 150106, 200101)
[...]"

Da quello che leggo, se è corretto (?), la procedura semplificata si applica al 200101.

Forse non mi ero spiegato bene, ma la mia impresa raccoglierebbe il 200101, che dopo la lavorazione diventerebbe 191201. è possibile o dico tavanate?
Credo che tu abbia poche idee però piuttosto ben confuse.
Cerco di essere essenziale, perchè a quanto percepisco non sei il solo ad avere "idee confuse" in materia di gestione dei rifiuti.
Innanzi tutto, leggi l'intera voce 1.1 del dm 5/2/98, perchè le leggi si leggono per intero e non a pezzetti: vedrai che per i rifiuti cartacei da raccolta differenziata di [R5] non se ne parla mai, il che è anche giusto considerando che [R5] sta per Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche e la carta di inorganico non ha praticamente nulla. Questa parte del D.Lgs. 152/06 andrebbe secondo me fotocopiata e portata alla provincia di competenza, anche se sono quasi certa vi siate fraintesi e che loro dicessero in realtà [R3] , che è la modalità corretta di riutilizzo dei materiali cartacei, e non certo [R5] come ci riporti.
Poi, ancora, R sta per recupero, riciclo, riutilizzo: se ritieni che dal tuo impianto escano soltanto ancora dei rifiuti da identificare con il codice CER 191201 allora il tuo impianto non recupera nulla, al più raccoglie un rifiuto e ne produce un diverso tipo di rifiuto e quindi non sarebbe da autorizzare in procedure [R] bensì in procedure [D].
Però, da quello che dici tu intendi gestire "un'azienda di stoccaggio e lavorazione materie cartacee di scarto", immagino che la lavorazione consista nella cernita delle diverse frazioni merceologicamente differenti e successivi trattamenti dimensionali per ottenere qualcosa da rivendere alle cartiere, perchè credo che nessuno spenda soldi per lavorare rifiuti senza ottenerne alcun prodotto e per spendere altri soldi per eliminazione rifiuti appena diversi da quelli acquisiti.
Ebbene, in questo caso da te non uscirebbero più "rifiuti" bensì ex M.P.S. ed attualmente "materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto" come da art 184-ter che ti suggerisco caldamente di leggere, ma anche di farlo leggere alla persona che ti aiuta a trovare un capo in tutti questi documenti giusto per intendervi se lui per R13 intendeva esattamente questo o meno.
E, a titolo puramente indicativo, tieni presente che nessun codice di famiglia 19 xx xx è ammesso in impianti autorizzati in procedura semplificata.

Aurora Brancia
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