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Messaggio  MareBlu Lun Apr 16, 2012 6:53 pm

buonasera, mi rivolgo a voi sperando di avere delucidazioni in merito ad una questione.
è la prima volta che ci capita di lavorare con un autodemolitore. Siamo ancora nella fase di valutazione e studio dell'attuale gestione del centro di raccolta (non è ancora un nostro cliente).

attualmente il lavoro viene svolto come segue:

1) la ditta riceve i veicoli da destinare a demolizione - direttamente dai proprietari (privati) o dalle concessionarie;
1.1) capita che la ditta, autorizzata anche al trasporto, si rechi personalmente presso il privato o la concessionaria per il ritiro del veicolo. in questo caso emette il formulario;
2) tutti i veicoli ricevuti vengono registrati sul c.d. "registro dell' autodemolitore" opportunamente vidimato dalla P.S.
3) i veicoli sono sottoposti alla bonifica per la messa in sicurezza.
4) i rifiuti prodotti dalla bonifica del veicolo sono registrati nel registro di carico e scarico e successivamente inviati a recupero
5) viene eseguito un adeguamento volumetrico delle carcasse che vengono stoccate in attesa dell'invio a recupero

secondo voi è tutto in ordine o c'è qualcosa che mi sfugge?

grazie anticipatamente a chi vorrà supportarmi
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Messaggio  Hope Lun Apr 16, 2012 10:17 pm

Potrebbe capitare di prendere in carico veicoli già radiati dal PRA e quindi da registrare (e contabilizzare per il MUD dell’anno successivo) soltanto su registro c/s.
Ovviamente andranno riportati sul registro oltre ai rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza anche tutti gli altri rifiuti come ad esempio il 160117 e 160118.
Insomma del 160104* in entrata (non ti consiglio di ritirare con il 160106) devi poter dimostrare che cosa ne hai fatto e come lo hai gestito a livello quali-quantitativo.
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Messaggio  MareBlu Mar Apr 17, 2012 1:02 pm

Hope ha scritto:Potrebbe capitare di prendere in carico veicoli già radiati dal PRA e quindi da registrare (e contabilizzare per il MUD dell’anno successivo) soltanto su registro c/s.
Ovviamente andranno riportati sul registro oltre ai rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza anche tutti gli altri rifiuti come ad esempio il 160117 e 160118.
Insomma del 160104* in entrata (non ti consiglio di ritirare con il 160106) devi poter dimostrare che cosa ne hai fatto e come lo hai gestito a livello quali-quantitativo.

grazie per la risposta Hope, continuando ti chiedo se, quindi, ritieni che le auto che entrano nel centro debbano essere registrate (caricate) sul registro c/s?!? tutte? mi sembra strano ed infatti non ne ho trovato traccia.

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Messaggio  PiazzaPulita Mar Apr 17, 2012 2:21 pm

se puo' aiutare, Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212):

g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali caso il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione.
In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998.
Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285;

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Messaggio  MareBlu Gio Apr 19, 2012 10:47 am

PiazzaPulita ha scritto:se puo' aiutare, Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212):

g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali caso il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione.
In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998.
Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285;


perfetto, grazie mille! infatti ho comprato un pò di pubblicazioni specifiche e studiandoci su sono arrivato a questa conclusione.
grazie ancora

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Messaggio  MareBlu Gio Apr 19, 2012 12:01 pm

anzi se posso ne approfitterei per un altro piccolo aiutino/conforto/informazione
i mud che negli anni hanno presentato, a mio parere, riportano delle anomalie.
ovvero fino allo scorso anno c'era la seguente situazione:
scheda aut - riporta i rifiuti ricevuti (160104), quelli derivanti dalla messa in sicurezza (prodotti nell'unità locale), ovviamente la destinazione con l'eventuale vettore e, per quanto riguarda l'attività di gestione, un unico modulo per il 160104 con operazioni r13/r4.

quello di quest'anno invece riporta diversi moduli di gestione (esattamente 10) ovvero sia per il 160103 che 160106 oltre ai filtri ed ai liquidi freni etc. etc.

a me sinceramente sembra un pò strano!

cosa ne pensate?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Lug 06, 2012 5:03 pm

MareBlu ha scritto:
perfetto, grazie mille! infatti ho comprato un pò di pubblicazioni specifiche e studiandoci su sono arrivato a questa conclusione.
potresti dare gli estremi dei libri di cui parlavi ? se pensi sia pubblicità alle case editrici (ma nn credo ?!) me li segnali in privato, per favore ? ciao
cheers
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Nov 16, 2012 9:08 am

MareBlu ha scritto:
2) tutti i veicoli ricevuti vengono registrati sul c.d. "registro dell' autodemolitore" opportunamente vidimato dalla P.S.
....
eccolo qua 'sto maledetto registro .... qualcuno mi spiega perchè qs registro era previsto dal CdS (codice della strada) al suo art. 103 c. 3 che però è stato abrogato (il comma 3 intendo !) dal dlgs 22 (ronchi) che però si è dimenticato che nel regolame di attuaz del codice della strada (dlgs. 495/929) all' art. 264 comma 3 ancora si cita l'obbligo di registrare i veicoli fuori uso in entrata al centro di trattamento ........... Evil or Very Mad Evil or Very Mad

Miiiiii ... ma allora è obbligatorio o no 'sto registro vidimato dalla Questura ??? confused
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Messaggio  nistico Ven Apr 19, 2013 5:38 pm

si che è obbligatorio ragazzi!
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Apr 19, 2013 5:57 pm

nistico ha scritto:si che è obbligatorio ragazzi!
puoi citare qualche articolo o comma a sostegno normativo ? Sad
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Messaggio  nistico Ven Apr 19, 2013 6:06 pm

ART. 5 d.l. 209/03

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.


aggiungo anche di leggere l'art. 103 del D.Lgs 285/92 Wink
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Apr 19, 2013 6:12 pm

nistico ha scritto:ART. 5 d.l. 209/03

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.


aggiungo anche di leggere l'art. 103 del D.Lgs 285/92 Wink
molto bene . peccato che come facevo notare qualche msg indietro qs registro era previsto dal CdS (codice della strada) al suo art. 103 c. 3 che però è stato abrogato (il comma 3 intendo !) dal dlgs 22 (ronchi) vedere per credere : http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dlg28592.htm
e quindi il rimando dell'art. 5 del Dlgs 209/03 è inefficace
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Messaggio  nistico Ven Apr 19, 2013 6:17 pm

ma guarda che il decreto ronchi che è del 97 è stato superato dalla direttiva europea adottata in italia con il d.l. 209/03....
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Messaggio  nistico Ven Apr 19, 2013 6:20 pm

in sostanza tutti i veicoli a motore sono disciplinati dal D.L. 209/03 e dal D.L. 152/06 (art. 231)
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Apr 19, 2013 6:45 pm

nistico ha scritto:ma guarda che il decreto ronchi che è del 97 è stato superato dalla direttiva europea adottata in italia con il d.l. 209/03....
purtroppo sono daccordo con te ma non posso far finta che l'art. 103 c.3 non esista più e quindi di fatto inapplicabile (del resto è proprio qs il dubbio all'origine del thread, no?)

te lo sei guardato l'art. 103 al link ? http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dlg28592.htm
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Messaggio  nistico Sab Apr 20, 2013 12:38 pm

a mio avviso è un'errata interpretazione la tua perchè successivamente al decreto ronchi è stata emessa una circolare regolamento per la gestione dei registri e formulari ... non ricordo la tempistica ma è importante la cronologia delle lleggi pubblicate ....

Art. 264 (Art. 103 Cod. str.)
(Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione)
L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita' di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalita'. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del Codice, conformi al modello approvato dal ministro dei Trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15ø giorno dalla data di scadenza. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:
generalita', indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonche' della persona da questi incaricata ove ricorra;
data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
data di effettiva demolizione, smontaggio e vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalita' e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.


in ogni caso l'autorizzazione di un centro di raccolta viene rilasciata in conformità con il decreto 209/03 e non in base al decreto ronchi che è appunto superato da questa direttiva ... ma toglimi una curiosità tu i dati dell'annotata cessazione al pra dove li segni se non tieni il registro?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Dom Apr 21, 2013 8:11 am

nistico ha scritto:...Art. 264 (Art. 103 Cod. str.)
(Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione)
....I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del Codice, conformi al modello approvato dal ministro dei Trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della questura territorialmente competente.......
ecco esatto come dicevo nel msg col quale ho esordito: il regolamento di attuaz del codice della strada (dlgs. 495/929) all' art. 264 comma 3 ancora cita l'obbligo di registrare i veicoli fuori uso in entrata al centro di trattamento peccato che questo articolo richiami l'art. 103 c. 3 che come sappiamo non esiste più e quindi evoca uno zombie affraid il che -di fatto- lo rende inapplicabile.

nistico ha scritto: ma toglimi una curiosità tu i dati dell'annotata cessazione al pra dove li segni se non tieni il registro?
pacifico. li segno sul "maledetto" registro ma sto qui a discutere che quel registro non esiste più e per non avere rogne -visto che siamo itaGliani - continuiamo ad usarlo rendeer
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Messaggio  nistico Mar Apr 23, 2013 12:06 pm

eheheheh concordo con te sul fatto di continuare ad usarlo e non ci piove che la speranza è molto vana di avere chiarimenti sulle procedure e/o abrogazioni di norme ...
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Messaggio  mariacarla Dom Apr 28, 2013 9:05 am

buongiorno , vorrei ricollegarmi al problema sollevato da Mare Blu a proposito della compilazione del modello gestione , io l ho compilato senza dubbi per il 160104 che ho mandato in R13/ R4, ma per altre tipologie provenienti dalla bonifica dei veicoli pensavo di compilarlo indicando solo la giacenza , vi sarei grata se dareste delle indicazioni in merito per non fare errori pesantemente sanzionati, ringrazio fin dora chi vorra' darmi preziose indicazioni
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Messaggio  vaghestelledellorsa Dom Apr 28, 2013 11:47 am

mariacarla ha scritto: per non fare errori pesantemente sanzionati, ringrazio fin dora chi vorra' darmi preziose indicazioni
lo sai vero che per una gaboletta normativa quest'anno non ci sono sanzioni ????
questo non esclude il fatto che possiamo fare un esercizio retorico nel compilare correttamente il nostro mood
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Messaggio  mariacarla Dom Apr 28, 2013 2:53 pm

Si ho letto , ma dal momento che lo si fa, meglio farlo bene , io resto con il dubbio se inserire le tipologie di rifiuto prodotte dalla bonifica dei veicoli nella scheda gestione , per ora indico le giacenze ; del resto allora anche l autoriparatore sarebbe un gestore per l olio batterie e filtri che produce nello svolgimento della sua attivita' non condividete ?
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Messaggio  nistico Gio Mag 02, 2013 9:44 am

si vanno indicate nel rigo r13 anche le altre tipologie di rifiuto ... perchè effettivamente le metti in riserva prima di una delle operazioni da R1 a R12 tranne quelle destinate a smaltimento che invece segniamo nelle apposite caselle D .... (es. tipo antigelo nel rigo D15)
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Messaggio  mariacarla Gio Mag 02, 2013 10:37 am

ok , ho fatto così ,in R13 la quantità gestita nell'anno e la giacenza al 31/12 nell'apposita sezione ; mi solleva avere qualcuno con cui confrontarmi
mille grazie a tutti
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Procedure Autodemolitori Empty Autodemolitori: prima il registro di questura e poi il registro c/s o viceversa?

Messaggio  Gisella76 Ven Set 04, 2015 8:56 am

Ciao a tutti.
Mi aggancio ad un post sulla corretta procedura degli autodemolitori.
Sappiamo tutti che l'autodemolitore che riceve un'auto da un privato o va a prenderla con formulario, la deve caricare sul registro di rifiuti come operazione di carico.
Parallelamente deve emettere il certificato di rottamazione cui seguirà la compilazione del registro di questura.
Ho dubbi sulle tempistiche della compilazione dei 3 documenti.
Posso ad esempio fare subito il carico sul registro rifiuti ed emetter eil certificato di demolizione e solo successivamente compilare il registro di questura,
o il carico sul registro rifiuti e subordinato (quindi sempre successivo) alla compilazione del registro di questura?

Grazie
Gisella76
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Messaggio  Giuliggia Ven Set 04, 2015 10:49 am

Bisogna distinguere i due casi:
1. ricevo l'auto da un privato
- compilo il certificato di rottamazione
- compilo il registro della questura
- effettuo, tramite PRA, la radiazione del mezzo
- compilo il registro di carico e scarico
- a seguire bonifica auto ecc. ecc.
2. vado a ritirare una macchina già rottamata (quindi vado con formulario, mezzo autorizzato a Cat.4 e/o Cat.5 secondo i casi)
- il mezzo è già stato rottamato e radiato dal concessionario (quindi non ha targa)
- compilo il registro di carico e scarico
- a seguire bonifica auto ecc. ecc.

Spero di non aver commesso errori...
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