Il Wiki di SistriForum
Accumulatori al piombo esausti
Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione
Assimilazione dei rifiuti speciali
Classificazione dei rifiuti
Codice CER
Esumazione ed estumulazione, rifiuti da
Etichettatura dei rifiuti
Formulario di identificazione del rifiuto
Imballaggio
Lampade fluorescenti
Perizia dei mezzi di trasporto
Registro di carico e scarico
Responsabile tecnico della gestione rifiuti
Sottoprodotti di origine animale
Spazzamento stradale, rifiuti da
Da cirillo Oggi a 1:05 pm
» analisi olio esausto
Da angel Oggi a 12:27 pm
» Ricorso al TAR contro riavvio SISTRI
Da DavideM Oggi a 11:39 am
» aggiunta Cer su mezzi già autorizzati
Da erusservice Oggi a 8:04 am
» Trasporto su strada acido peracetico
Da giovanni gatti Oggi a 7:58 am
» [TOP] Registro di carico e scarico
Da INPUT Oggi a 7:52 am
» adempimenti per impresa edile
Da Aposao Oggi a 7:51 am
» ferro in discarica
Da tfrab Oggi a 7:48 am
» [TOP] Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione
Da Hope Ieri a 10:43 pm
» Privato che vuole riciclare rifiuti edilizia
Da cirillo Ieri a 10:33 pm
» emissioni taglio metalli con fiamma ossiacetilenica
Da cescal64 Ieri a 1:53 pm
» carico parzialmente respinto
Da LauraB Sab Mag 18, 2013 11:24 am
» Inserimento codice Cer e integrazione mezzo
Da isamonfroni Sab Mag 18, 2013 11:14 am
» sistri si riparte
Da silvia79 Ven Mag 17, 2013 7:12 pm
» RIFIUTI CONFERITI NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE
Da Aurora Brancia Ven Mag 17, 2013 7:03 pm
» verbale per 3 secchi di macerie
Da Admin Ven Mag 17, 2013 1:12 pm
» D.d.g. 19 marzo 2013 - n. 2530 Determinazioni in ordine alle procedure di autorizzazione preventiva all'importazione di rifiuti
Da espodav Ven Mag 17, 2013 8:52 am
» Categoria 1, rifermento per il valore della fidejussione
Da Spigola Ven Mag 17, 2013 7:41 am
» D15 operazioni ammesse
Da Ricardo Ven Mag 17, 2013 6:14 am
» Trasporto mobili usati
Da mauroscuba Gio Mag 16, 2013 11:21 pm
Conserva e condividi l'indirizzo di SISTRI - Forum e tracciabilità rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
Conserva e condividi l'indirizzo di SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
SISTRI: si parte? Facciamo ordine...
SISTRI: si parte? Facciamo ordine...
| A 79 giorni dalla prevista partenza del sistema, è forse opportuno, con una breve nota, tentare di rimettere ordine nel caos dei provvedimenti che il legislatore ci ha inflitto negli ultimi tormentati mesi. Avvio dell'operatività Vanno valutate, in separata sede, due distinte fattispecie: Produttori di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti Il riferimento è l'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e modificato dall'art. 13, comma 3-bis del DL 29 dicembre 2011, 216 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14: “f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 30 giugno 2012”. Per definire il quadro di riferimento, il Ministero avrebbe dovuto emanare, entro l’11 settembre 2011, il previsto decreto. Per effetto della situazione venutasi a creare, il Ministero dell’ambiente ha facoltà di differire, attraverso un provvedimento autonomo da adottarsi entro il 30 giugno 2012, la data di partenza del sistema per tali soggetti. Altri soggetti tenuti ad aderire al Sistri Il riferimento è l'art. 6, comma 2, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente modificato dal DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14: “2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale termine, attualmente fissato al 30 giugno 2012, può essere modificato solo attraverso una norma di rango primario e non con decreto ministeriale. Iscrizione al sistema Imprenditori agricoli – casi particolari Il riferimento è l'art. 39, comma 9, del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, come modificato dall'art. 13, comma 4 del DL 29 dicembre 2011, 216 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14: “9. Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno; b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno”. Tale termine può essere modificato solo attraverso una norma di rango primario. |

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4992
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Argomenti simili» ordine di servizio per sostituzioni colleghi assenti
» Concorso a tema per le scuole di ogni ordine e grado sul tema della disabilità intellettiva
» SISTRI: si parte? Facciamo ordine...
» il sistri parte il 1 gennaio