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SISTRI: si parte? Facciamo ordine...

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A 79 giorni dalla prevista partenza del sistema, è forse opportuno, con una breve nota, tentare di rimettere ordine nel caos dei provvedimenti che il legislatore ci ha inflitto negli ultimi tormentati mesi.

Avvio dell'operatività
Vanno valutate, in separata sede, due distinte fattispecie:

Produttori di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti
Il riferimento è l'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e modificato dall'art. 13, comma 3-bis del DL 29 dicembre 2011, 216 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14:

“f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 30 giugno 2012”.
Per definire il quadro di riferimento, il Ministero avrebbe dovuto emanare, entro l’11 settembre 2011, il previsto decreto. Per effetto della situazione venutasi a creare, il Ministero dell’ambiente ha facoltà di differire, attraverso un provvedimento autonomo da adottarsi entro il 30 giugno 2012, la data di partenza del sistema per tali soggetti.


Altri soggetti tenuti ad aderire al Sistri
Il riferimento è l'art. 6, comma 2, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente modificato dal DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14:

“2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Tale termine, attualmente fissato al 30 giugno 2012, può essere modificato solo attraverso una norma di rango primario e non con decreto ministeriale.

Iscrizione al sistema

Imprenditori agricoli – casi particolari
Il riferimento è l'art. 39, comma 9, del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, come modificato dall'art. 13, comma 4 del DL 29 dicembre 2011, 216 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14:

“9. Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno”
.

Tale termine può essere modificato solo attraverso una norma di rango primario.
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