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Fogli di alluminio e cartone proveniente da cantiere edile.

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Messaggio  Zelia87 Mar Apr 03, 2012 3:19 pm

Ciao a tutti,

Vorrei chiedervi un consiglio:

Mi è stato chiesto di trasportare un rifiuto composto da fogli di alluminio e cartone, derivato da operazioni di costruzione.
Per intenederci sarebbero i rivestimenti, o meglio le armature, necessari a realizzare i pilastri tondi.
A detta del committente questi materiali sono composti da fogli di alluminio e cartone.

A questo punto vi chiedo , l'alluminio potrebbe essere trasportato sotto il codice 17.04.02?
Ma per il cartone? devo inserire come codice il 17.09.04?
E se i due materialia non sono Divisibili??

Inoltre vi chiedo conferma, avendo un iscrizione 2-f, posso solo trasportare il materiale presso un centro di recupero e non di smaltimento vero??

Vi ringrazio già in anticipo
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Messaggio  isamonfroni Mar Apr 03, 2012 5:02 pm

Avendo la 2f puoi trasportare i rifiuti esclusivamente in un impianto autorizzato con procedura semplificata quindi, ovviamente, solo di recupero, ma controlla anche che sia autorizzato in semplificata.
PS che cosa aspetti a tramutare la 2f in 4f?

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Messaggio  Admin Mar Apr 03, 2012 5:07 pm

Quoto Isa.
Verifica se questi rifiuti, per tipologia, provenienza e caratteristiche, possono essere avviati ad operazioni di recupero agevolato codificate nel DM 5 febbraio 1998.
Ho qualche dubbio.


Ultima modifica di Admin il Mar Apr 03, 2012 6:16 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Apr 03, 2012 5:43 pm

quoto al 100% gli interventi di Isa ed Admin.
Aggiungo che il CER 170402, che se ho capito bene si riferisce a fogli di alluminio di spessore simile a quello utilizzato in cucina, accoppiato a cartone, io non lo utilizzerei (a mio avviso come alluminio si intende profilati e affini) propendendo per il 170904. con questo cer però non lo avviì a recupero
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Messaggio  Zelia87 Mer Apr 04, 2012 8:23 am

Grazie mielle delle risposte.

In effetti ieri sono stato dal cliente e il materiale va trasportato in 170904 perchè e cartone con un sottile foglio di alluminio, comunque sporco e derviante dalla costruzione, ma non puro alluminio.

Da isamonfroni il Mar Apr 03, 2012 5:02 pm

PS che cosa aspetti a tramutare la 2f in 4f?

Per ora non ne ho avuto la necessità, ma per fare il passaggio devo rifare tutte le perizie ecc? L 4 f non ha mica richieste più gravose?Mi puoi dare maggiori informazioni?

Da CROCIDOLITE il Mar Apr 03, 2012 5:43 pm
quoto al 100% gli interventi di Isa ed Admin.
Aggiungo che il CER 170402, che se ho capito bene si riferisce a fogli di alluminio di spessore simile a quello utilizzato in cucina, accoppiato a cartone, io non lo utilizzerei (a mio avviso come alluminio si intende profilati e affini) propendendo per il 170904. con questo cer però non lo avviì a recupero

Come detto prima, hai ragione tu, il materiale va rasportato in 170904, maperchè non è recuperabile?? Visto che come codice lo posso trasportare, penso sia considerato recuperabile, o almeno dovrebbero ritiramelo in R13.

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Apr 04, 2012 9:07 am

Perché nelle procedure semplificate, per il 170904 è previsto il recupero solo per i rifiuti aventi caratteristiche conformi al 7.1.2 e l'accoppiato carta-alluminio non è prevista.
Diverso sarebbe l' impianto fosse autorizzato al recupero in ordinaria,


7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904][200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o
RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di
frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 Attività di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per
l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,
selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato
del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente
decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali
industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per
l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 04, 2012 9:43 am

@zelia
visto che il rifiuto non è recuperabile in procedure semplificate non lo puoi trrasportare con la 2F.
Per il recupero in semplificata non è sufficiente il CER ma devono essere rispettate tutte le prescrizioni del DM 5/02/1998 (tipologia del rifiuto, provenienza, caratteristiche ecc...).

Per il passaggio alla 4 f non ci sono particolari incombenze che possano aggravare la procedura (è stata anche eliminata la fidejussione).
comunque dai un'occhiata qua
http://www.albogestoririfiuti.it/IscrizioneDomanda.aspx

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Messaggio  Zelia87 Mer Apr 04, 2012 9:55 am

Adesso ne ho capito di più,
Ma ho ancora due dubbi:

con il cer 17.09.04 posso trasportare rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, ecc che pero siano conformi con la tiipologia:

rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

E se per errore, andassi a scaricare in un centro recupero con autorizzazione al recupero in ordinaria, cosa rischio? Nel senso di chi è l'onere di controllare?

A questo punto mi converrebbe passare alla 4f, così da non avere di queste limitazioni giusto?
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 04, 2012 9:59 am

Che ti convenga passare alla 4 F è ovvio, senza contare che fra un po' sarà obbligatorio dato che le 2 e la 3 sono state abrogate.

L'onere del corretto smaltimento è ovviamente del produttore che deve controllare che l'intera filiera Prod/trasp/destinatario sia corretta.

Se porti in un impianto in ordinaria, ma soprattutto se trasporti un CER che non corrisponde per tutte le caratteristiche a quanto previsto dal DM 05/02/98, semplicemente fai un trasporto non autorizzato, è semplice.

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Messaggio  Zelia87 Mer Apr 04, 2012 10:08 am

Ok.. adesso inizi a essermi tutto più chiaro.

A questo punto facciamo un esempio, supponiamo che io debba trasportare dei rifiuti a base di cemento derivati dalla produzione , con codice quindi 10.13.11, ma secondo il DM 05/02/98, teoricamente posso trasportarli perchè rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904][200301], giusto?
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 04, 2012 10:19 am

Dato che il DM 5 febbraio 1998 (come modificato dal DM 186/2006) è piuttosto chiaro e semplice da consultare, ti consiglio di darci un'occhiata.

negli allegati I suballegato 1 e 2 suballegato 1, troverai elencate tutte le tipologie di rifiuti trasportabili in semplificata.
Perchp il trasporto sia legalmente corretto devono coincidere:
*) la tipologia ed i relativi CER%
*) l'attività di provenienza del rifiuto
*) le caratteristiche del rifiuto
*) il tipo di attività di recupero a cui lo avvii

Scusa la domanda ma non ce lo avete un RT che sarebbe pure obbligatorio, queste cose sono veramente l'ABC dell'attività??

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Messaggio  Zelia87 Mer Apr 04, 2012 10:52 am

L'RT, dovrei poi farlo io, visto che chi fin ora ci ha seguito, non ci seguira più.

Però sto cercando di capirne qualcosa in più.

Ora mi guardo i sub allegati, però solo per capire se il ragionamento corretto che ho fatto e giusto, nell'esempio che ti ho fatto farei un trasporto corretto giusto?

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Messaggio  Admin Mer Apr 04, 2012 3:51 pm

Puoi trasportarli ad un impianto che effettua le attività di recupero agevolato di cui al punto 7.1.3 del DM 5 febbraio 1998.
Non puoi trasportarli ad altri impianti.
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Apr 04, 2012 4:30 pm

non mi sembra che il rifiuto costituito da cartone+alluminio(+foglio PLT?) identificato 17.09.04 rientri nelle previsioni del 7.1, ovvero:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5];
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche della CCIAA di Milano.

non vedo cartone/alluminio recuperato... accetto volentieri contestazioni
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Messaggio  Admin Mer Apr 04, 2012 4:41 pm

Certo.
Mi riferivo a quest'esempio precedente di Zelia (che immagino sia solo teorico).

A questo punto facciamo un esempio, supponiamo che io debba trasportare dei rifiuti a base di cemento derivati dalla produzione , con codice quindi 10.13.11,
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Messaggio  Zelia87 Mer Apr 04, 2012 4:42 pm

Piazza Pulita, infatti hai ragione, era una mia cavolata,

Credo che la risposta di admin fosse riferita alla mio 2 quesito:


Zelia87 ha scritto:Ok.. adesso inizi a essermi tutto più chiaro.

A questo punto facciamo un esempio, supponiamo che io debba trasportare dei rifiuti a base di cemento derivati dalla produzione e lavorazione , con codice quindi 10.13.11, ma secondo il DM 05/02/98, teoricamente posso trasportarli perchè rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee
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In questo caso, e giusto il codice 10.13.11, ma è giusto trasportarlo in semplificata, o no??
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Messaggio  Zelia87 Mer Apr 04, 2012 4:49 pm

Admin ha scritto:Certo.
Mi riferivo a quest'esempio precedente di Zelia (che immagino sia solo teorico).

A questo punto facciamo un esempio, supponiamo che io debba trasportare dei rifiuti a base di cemento derivati dalla produzione , con codice quindi 10.13.11,

Admin... visto che il caso e puramente teorico Very Happy , comunque sarebbe una cosa fattibile?

O dovrei farlo con altro codice?
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Messaggio  Admin Mer Apr 04, 2012 4:53 pm

Non ti seguo più...
Sul caso "teorico" ho detto la mia:
Puoi trasportarli ad un impianto che effettua le attività di recupero agevolato di cui al punto 7.1.3 del DM 5 febbraio 1998.
Non puoi trasportarli ad altri impianti.
Ma è una magra consolazione: nel caso "reale" (fogli compositi di alluminio/cartone) non puoi.
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Messaggio  Zelia87 Mer Apr 04, 2012 5:32 pm

Admin ti faccio un sunto:
1- Giustamente ho capito che oltre al cod Cer devo verificare che secondo il DM 5 febbraio 1998, l'origine e la destinazione siano conformi.
Per tanto In rifermento al caso teorico posso trasportare tale materiale, ovvero prodotti di cemento derivati dalla produzione e lavorazione del cemento, con codice cer 10131.

Ma perchè? visto che secondo il Dm 5 febbraio 1998, al punto 7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione selezione da RSU e/o RAU manutenzione reti
attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

2-Per alluminio invece ho capito perfettamente, in quanto nel punto 7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

non è citato cartone e alluminio, anche se deriva da operazioni di costruzione, quindi non può essere trasportato.


3- Visto che sono casi pratici che mi succederanno, se ho un trasporto da eseguire da un classico artigiano che lavora marmo e pietra.
Il materiale va portato via sotto il cer 01-04-13 è giusto far rientrare tale codice nel punto 12.03 del Dm 5 febbraio 1998, anche se non solo costituito da fanghi e polveri, ma da sfridi e pezzi di marmi e pietre? O tale prodotto dovrebbe essere posto sotto altro cod cer e non trasportato in semplificata, ma in ordinaria?
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Messaggio  Admin Gio Apr 05, 2012 2:50 pm

1) Perchè nell'esempio parlavi proprio di rifiuti derivanti dalla produzione (immagino di lasetre e manufatti in fibrocemento).
2) Non può.
3) In semplificata ex 7.2 DM 5 febbraio 1998, se destinati ad impianti di recupero agevolato.
Cosa c'entrano i fanghi, scusa?
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