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H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.

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H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.

Messaggio  matey il Mar Mar 27, 2012 8:59 am

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno,
alla luce del testo in oggetto :

"Testo coordinato del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale.».
in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71


...omissis

Art. 3

(( Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici
materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli
contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di
riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto
legislativo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici
materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come
disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione
di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali
possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «suolo» sono inserite le
seguenti: «, materiali di riporto».
5. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le integrazioni e le
modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto e'
identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o
generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso
solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad
esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in
questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le
caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si
applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la
decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che
stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la
classe 9 - M6 e M7.». ))


Scusate l'ignoranza, ma per l'attribuzione dell'H14 cosa cambia?? Question


matey
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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.

Messaggio  Aurora Brancia il Sab Lug 21, 2012 10:20 pm

tfrab ha scritto:... e come H410 sono classificati diversi composti metallici (ossido di zinco, ossido di rame, altri composti del piombo, etc)

...e dunque assegnare un H14 cercando il metallo ma non ricercandone anche la speciazione. se -come qualcuno auspica (gli pseudo-ultrambientalisti, permettetemi la divagazione)-vige il principio di precauzione tanto sbandierato, significa che dovremmo mandare in ADR anche il lamierino zincato. Dove lo zinco è rigorosamente allo stato metallico, quindi non ambientalmente tossico.
A mio parere, il ragionamento vale per qualcosa pulverulentissima o fangosissima e inodore, abbandonata e rinvenuta, ma non ha alcun senso se le analisi ed il relativo certificato sono rispettivamente eseguite e redatto non "alla cieca" come spessissimo avviene (drrriiiin... drrriiinnn.... pronto? fate analisi di rifiuti? sì. Vi posso mandare un campione? Cerrrrtoooo! quanto costa? X, più IVA. Va bene, che orario fate?) ma applicandosi a capire da che ciclo di lavorazione esce. Così magari la smettiamo anche di assegnare codici senza specchio a casaccio e per di più magari in base all'esito analitico.
Non ha alcun senso eseguire tutti i metalli, tutti gli aromatici, tutti gli alogenati, gli IPA, per principio e su tutto. Si fanno le analisi che servono a chiarire se ci sono sostanze/elementi/composti oltre soglia alla luce di come viene fuori quel rifiuto da quella produzione. Per esempio, nei bagni galvanici lo zinco residuale non è mai metallico, ma sempre un suo sale. Si chiede al signore "scusa, mi fai vedere i tuoi prodotti e dare un'occhiata alle SdS ?? così uno si rende conto di che composto sia, del peso molecolare, magari ci si fa dire anche i bagni con che altro si fanno, dosi lo zinco sì ma ti titoli anche il sale "tal quale", e incroci i dati. E ti devi trovare. Allora, puoi mettere o non mettere il tuo H14, e anche motivarlo.

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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.

Messaggio  Baseballz il Lun Ago 20, 2012 3:31 pm

Sono d'accordo su tutto!

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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.

Messaggio  robbor il Mar Ago 28, 2012 10:41 am

Buongiorno, non ho ben capito. In pratica per la classificazione del rifiuto come H14 è necessario fare riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa ADR.Giusto?!!! Ma allora quando come produttore definisco un rifiuto per indicare la classe di pericolosità h14 DEVO necessariamente fare i test definiti dalla normativa anche quando l'origine e il tipo di pericolosità e' definita?

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Re: H14 e TESTO COORDINATO, LEGGE DI CONVERSIONE 24 MARZO 2012, N. 28.

Messaggio  Aurora Brancia il Mar Ago 28, 2012 8:58 pm

robbor ha scritto:Buongiorno, non ho ben capito.

Tranquillo, nessun problema: non sei il primo, non sei l'unico e soprattutto non sarai l'ultimo.
robbor ha scritto:In pratica per la classificazione del rifiuto come H14 è necessario fare riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa ADR.Giusto?!!!

NO.
Nel post iniziale è ripresa la frase di riferimento del novellato testo del punto 5 di All. D degliAllergati alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i (sempre un pensiero iroso e malevolo a chi l'ha scritto, corretto ricorretto, ri-ricorretto etc.); Frase che dice Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.
La classe 9 è quella relativa a "Materie e oggetti pericolosi diversi", le categorie M6 e M7 sono quelle relative alla prericolosità per l'ambiente acquatico, liquide le prime e solide le seconde. Quindi, dovrai fare riferimento per la classificazione come H14 non a tutto l'ADR bensì solo a quelle categorie di quella classe, che grossissimo modo diciamo sono le sostanze con le "vecchie" frasi di rischio R50, R51, R52 e R53.

robbor ha scritto:Ma allora quando come produttore definisco un rifiuto per indicare la classe di pericolosità h14 DEVO necessariamente fare i test definiti dalla normativa anche quando l'origine e il tipo di pericolosità e' definita?


Appunto dicevo, no: se si stratta di un rifiuto "ignoto" a composizione "ignota", è un discorso, allora più si indaga e meglio è: fosse solo per capire da dove viene e chi può essere stato a produrlo, visto che se è tutto ignoto non sappiamo nemmeno chi ce l'ha messo per chiedergli dove l'ha preso... Ma se è un TUO rifiuto, ossia sai da dove viene e cosa c'è dentro perchè sai come l'hai generato, ti basterà andare a verificare sulle SdS se ci sono sostanze con quelle frasi di rischio.
Il problema serio, che anche le recenti novellazioni lasciano da definire chissà quando, è appunto "ma fino a che percentuale in peso sono ambientalmente non pericolosi e da quale in poi lo diventano?".
Teniamo presente che fin troppo spesso la famosa bozza di proposta dell'ISS-ISPRA è stata fin troppo travisata, perchè appunto troppo spesso si danno da fare le slides agli "scagnozzi", detto senza offesa per nessuno, e quindi escono tabelle che gridano vendetta persino al cielo dell'ISS.

Per come vedo io il problema, in generale, e per la mia origine culturale (igiene industriale applicata), l'equazione seria da applicare è
equazione che peraltro è presa letteralmente di peso dalla Bozza ISPRA -ISS. Nonsono invece d'accordo a priori sull'esecuzione dei test di tossicità, che se hanno un senso sul prodotto puro iniziale da commercializzare a me non pare - e parlo da biologa in questo momento - abbiano un senso compiuto in caso di rifiuti, in particolar modo se solidi e quindi da immergere in acqua per vedere se fanno male ad organismi acquatici. In un rifiuto, a meno che non sia una soluzione di una sola sostanza pura in acqua pura (e la vedo proprio difficile...), c'è sempre qualche altra cosa che necessariamente interferisce con il metabolismo delle povere bestiole, anche facendole fuori, e potremmo correre il rischio serio di dichiarare H14 ad esempio la famosa potassa, residuo delle ceneri da combustione di biomasse, che ha pH estremo, ma invece è un potentissimo e biodegradabilissimo fertilizzante naturale. Cosa che per contro non è la soda, a parità di pH estremi, che è "anche" H14 a determinate concentrazioni > 1N, ma non è per nulla classificata come R5x di niente solo come corrosivo: al pari dell'acido solforico. Che quando si sono sversati ettolitri di acido solforico in un lago, in germania mi pare, c'è stato un disastro ambientale enorme, lì per lì, e anche lunghi strascichi prima che il lago riprendesse la sua accettabilità per la vita acquatica: ma non è H14, è H8.
Poi, francamente, io non capisco in genere perché si debba far riferimento alla pericolosità in ambiente acquatico, quando i rifiuti in ambiente acquatico non ci possono andare praticamente mai, e con questo mi riferisco all'Ameno Legislatore
Concludo dicendo che siccome a pensar a male magari si fa peccato ma spesso ci si azzecca, come il Divo Giulio ci insegnò anni fa, la mia opinione su questa improvvisa revanche della pericolosità ambientale e relativo H 14 deriva dai costi improponibili per caratterizzazioni di cui non ci si copre nemmeno le spese di campionamento del rifiuto, e si tenta di "aggiustarli" con questa menata della definizione di H14 mediante prove in vivo; e stavolta ce l'ho invece con gli Ameni Certificatari.

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