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stoccaggio di reflui pericolosi prima del trattamento D8/D9

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Messaggio  marcosperandio Mar Mar 06, 2012 3:25 pm

Ciao,
vi sottopongo una questione a seguito di osservazione del valutatore IS014001 sui serbatoi di stoccaggio (ovviamenti autorizzati nell'AIA) prima del D9.
Ebbene il simpatico valutatore sostiene la necessità (peraltro non richiesta dall'AIA) di apporre sui serbatoi in cui possono essere stoccati reflui pericolosi (nella mia AIA sono identificati diverse suddivisioni tra serbatoi) le caratteristiche di pericolo dei reflui medesimi.
A parte il non sense reale (avendo diverse decine di CER pericolosi parecchie sono le H con cui mi vengono conferiti) a qualcuno è successa analoga cosa o ha prescrizioni in merito.
Il fondamento legislativo secondo lui, sarebbe articolo 183 comma bb 1 dove però si parla di deposito temporaneo ed il colelgato regolamento CE850/2004.
Thanks

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Messaggio  CJM Mar Mar 06, 2012 3:36 pm

potresti far mettere una tabellina delle H uso tombola...
scusa era un battuta
cmq mai sentita sta storia
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Messaggio  marcosperandio Mar Mar 06, 2012 3:39 pm

CJM ha scritto:potresti far mettere una tabellina delle H uso tombola...
scusa era un battuta
cmq mai sentita sta storia
tu ridi ma alla fine mi toccherà fare così per evitare una NC l'anno prossimo!

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Messaggio  CJM Mar Mar 06, 2012 3:42 pm

marcosperandio ha scritto:
CJM ha scritto:potresti far mettere una tabellina delle H uso tombola...
scusa era un battuta
cmq mai sentita sta storia
tu ridi ma alla fine mi toccherà fare così per evitare una NC l'anno prossimo!

mica tanto..
ti ho mandato un mp ma la sostanza non cambia
ciao
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Messaggio  DiegoG Mar Mar 06, 2012 4:22 pm

A noi (recuperatori - R2) è stato sollevato lo stesso problema: in questo caso il riferimento legale è il comma 1 dell'art. 187 come modificato dal D.Lgs. 205 del 2010. Ci viene chiesto di individuare chiaramente la caratteristica di pericolosità del contenuto dei serbatoi di messa in riserva per evitare di miscelare rifiuti aventi H differenti: purtroppo ci arrivano rifiuti che hanno praticamente la stessa composizione, ma ai quali i produttori hanno attribuito caratteristiche di pericolosità differenti. L'AIA, rilasciata prima della pubblicazione del D.Lgs. 205 fa riferimento solo al più blando divieto di miscelare categorie diverse.
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Messaggio  marcosperandio Mar Mar 06, 2012 4:29 pm

DiegoG ha scritto:A noi (recuperatori - R2) è stato sollevato lo stesso problema: in questo caso il riferimento legale è il comma 1 dell'art. 187 come modificato dal D.Lgs. 205 del 2010. Ci viene chiesto di individuare chiaramente la caratteristica di pericolosità del contenuto dei serbatoi di messa in riserva per evitare di miscelare rifiuti aventi H differenti: purtroppo ci arrivano rifiuti che hanno praticamente la stessa composizione, ma ai quali i produttori hanno attribuito caratteristiche di pericolosità differenti. L'AIA, rilasciata prima della pubblicazione del D.Lgs. 205 fa riferimento solo al più blando divieto di miscelare categorie diverse.
Inizialmente sembrava volesse appigliarsi a quell'articolo ma lo ho subito smontato in quanto il comma 2 del 187 stabilisce la deroga per gli impianti autorizzati in 208/209/211 e un impianto AIA è proprio autorizzato con il 208/209.
Quindi a meno di esplicite prescizioni in AIA l'obiezione non è valida. Rimane da verificare il regolamento 850 ora stampato vediamo se lì c'è qualcosa.
Grazie.

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Messaggio  DiegoG Mar Mar 06, 2012 4:50 pm

marcosperandio ha scritto:
DiegoG ha scritto:A noi (recuperatori - R2) è stato sollevato lo stesso problema: in questo caso il riferimento legale è il comma 1 dell'art. 187 come modificato dal D.Lgs. 205 del 2010. Ci viene chiesto di individuare chiaramente la caratteristica di pericolosità del contenuto dei serbatoi di messa in riserva per evitare di miscelare rifiuti aventi H differenti: purtroppo ci arrivano rifiuti che hanno praticamente la stessa composizione, ma ai quali i produttori hanno attribuito caratteristiche di pericolosità differenti. L'AIA, rilasciata prima della pubblicazione del D.Lgs. 205 fa riferimento solo al più blando divieto di miscelare categorie diverse.
Inizialmente sembrava volesse appigliarsi a quell'articolo ma lo ho subito smontato in quanto il comma 2 del 187 stabilisce la deroga per gli impianti autorizzati in 208/209/211 e un impianto AIA è proprio autorizzato con il 208/209.
Quindi a meno di esplicite prescizioni in AIA l'obiezione non è valida. Rimane da verificare il regolamento 850 ora stampato vediamo se lì c'è qualcosa.
Grazie.
Sono io che ringrazio te. Non ero stato capace di fare questa lettura del 152 che ci semplifica di molto la vita. Adesso passerò alla lettura del regolamento 850, ma dubito che potrò esserti di aiuto
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Messaggio  zesec Mar Mar 06, 2012 5:11 pm

Premesso che osservazioni di questo tenore mi sembrano talmente distanti dalla realtà con la quale deve confrontarsi chi lavora, da qualificare automaticamente i loro autori come "pazzi scatenati", ti metto in guardia dalla tua lettura della deroga prevista dal comma 2 dell'art.187. Quel comma dice che la miscelazione, a deteminate condizioni, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211. Questo vuol dire che la regola è il divieto di miscelazione e che la deroga deve essere contenuta nell'autorizzazione (in maniera espressa o implicita). Non dice invece che l'autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 (l'AIA nel tuo caso) comporti una deroga automatica al divieto.
Comunque, se l'hai smontato con la tua osservazione, tanto meglio...
Domanda: ma che inquinanti organici persistenti hai?
Poi mi verrebbe da dire: se ti passa la violazione del precetto di cui all'art. 187, a che titolo ti contesta una norma che disciplina il deposito temporaneo? Tu avrai un deposito preliminare, non un deposito temporaneo.
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Messaggio  marcosperandio Mar Mar 06, 2012 5:41 pm

zesec ha scritto:Premesso che osservazioni di questo tenore mi sembrano talmente distanti dalla realtà con la quale deve confrontarsi chi lavora, da qualificare automaticamente i loro autori come "pazzi scatenati", ti metto in guardia dalla tua lettura della deroga prevista dal comma 2 dell'art.187. Quel comma dice che la miscelazione, a deteminate condizioni, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211. Questo vuol dire che la regola è il divieto di miscelazione e che la deroga deve essere contenuta nell'autorizzazione (in maniera espressa o implicita). Non dice invece che l'autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 (l'AIA nel tuo caso) comporti una deroga automatica al divieto.
Comunque, se l'hai smontato con la tua osservazione, tanto meglio...
Domanda: ma che inquinanti organici persistenti hai?
Poi mi verrebbe da dire: se ti passa la violazione del precetto di cui all'art. 187, a che titolo ti contesta una norma che disciplina il deposito temporaneo? Tu avrai un deposito preliminare, non un deposito temporaneo.
Ho fatto una rapida sintesi e tu subito giustamente mi cucchi in fallo.
Allora: sul 187 è vero quello che dici ma io in AIA (anzi nel protocollo accettazione reflui e gestione serbatoi di stoccaggio, documenti consegnati in sede di conferenza di servizi e richeisti nell'atto a mò di prescizione) ho dichiarato la miscelazione di reflui pre chimico fisico definendo vari serbatoi con varie casistiche (P, NP, P acidi, P basici etc) e stabilendo due serbatoio di trattamento continuo in cui miscelo quello che voglio. Nessuna obiezione degli enti e quindi mi ritengo a posto fino al prossimo rinnovo dove immagino romperanno un pò di più.
Sui persistenti l'equazione del certificatore è stata pericolosi=possibile presenza di persistenti=etichettatura dei serbatoi. sicuramente mi leggerò il regolamento 850, sul deposito temporaneo in sede di visita mi era sfuggito e quindi non l'ho contestato, ora nell'atto di sistemare le osservazioni messe a verbale, in modo da evaderle per la prossima visita, mi è balzato agli occhi.
Grazie.
Ciao Andrea!! MArco

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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 06, 2012 6:09 pm

ciao Marco io ho due impianti D9 per pericolosi e uno R9 (sempre pericolosi) tutti e tre sono in AIA e tutti e tre sono certificati ISO 14001, due hanno la deroga alla miscelazione pre 205/2010 e uno ce l'ha dopo.
Ovviamente per quello che ha avuto l'AIA dopo il 205/2010 è stata un po' più complicata la documentazione da presentare in fase istruttoria.......però sui serbatoi io metto esclusivamente un cartello con scritto quali sono i CER che contengono.
In ufficio poi deteniamo delle tabelle nelle quali, per ogni CER sono associate le H attribuite dai vari produttori.
Il nostro valutatore ha trovato che questa procedura non solo gli andava benissimo, ma ci ha pure elogiato perchè lo considerava un ottimo metodo degli stoccaggi a monte dei trattamenti.

Per chiarezza va detto che noi trattiamo quasi esclusivamente rifiuti liquidi pericolosi rappresentati da miscele acqua/idrocarburi con PCB assente (oli, emulsioni oleose varie ecc...), pertanto la tipologia è quasi sempre la stessa.

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