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Perizia Mezzi e Iscrizione ALBO Gestori Ambientali

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Messaggio  Ing.Piero Lun Feb 27, 2012 6:30 pm

Promemoria primo messaggio :

Un saluto a tutto il Forum (adm e mod) ed alle persone che lo frequentano.
Ho alcune domanda da porVi.

Mi hanno chiesto di fare la perizia giurata ad alcuni mezzi per il trasrpoto di merce.

Il proprietario però vorra anche iscrivere all'albo gestori amb. questi mezzi per
avviare anche il trasporto di plastica, ferro, imballaggi, vetro, ecc... prelevato presso alcuni produttori.

A questo punto Vi chiedo:

1) La periza dei mazzi per il trasporto della marce va fatta prima dell'iscrizione all'ALBo? In questo caso la devo già predisporre per il trasporto dei rifiuti ? anche se trasportano merce ?

2) Iscrizione all'ALBO nella categoria 4 e 5 F. In questo caso i mezzi devono essere adibiti al trasporto per conto terzi ? se invece sono per il TRASPORTO di cose uso proprio ? come ci si comporta ?

Ho dato una lettura approfondita al sito dell'Albo. A questo punto avrei altre domande ma cerco di andare per ordine.

Vi ringrazio anticipatamente per la vs. attenzione.
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Messaggio  Ing.Piero Ven Mar 02, 2012 12:17 pm

Homer,
mi trovo perfettamente daccordo.
Meglio non affrontare se non competente.

Nel mio caso conosco la classifaczione e la tipologia di rifiuto il n ONU ecc.. tutte qste info mi sono state date dall'imprenditore.

A questo punto Io vorrei solamente scrivere:
"Il mezzo è idoneo al Trasporto ADR della merce in colli" però dovrei aggiungere:" come certifacato dal libretto di circolazione" in questo modo ci si para.

Magari poi aggiungere che il trasrp. verrà effettuato in contenitori omologati secondo la normativa ADR.

Di più non sò ...
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Messaggio  Ironmike Ven Mar 02, 2012 12:43 pm

isamonfroni ha scritto:
Ironmike ha scritto: se non ho capito male una ditta che effettua attività di recupero e quindi è iscritta all'elenco provinciale come recuperatore ad esempio in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) può iscriviersi all'albo come trasportatore in conto proprio (art. 212 comma 8 D.lgs.152/06) e recuperare i rifiuti prodotti da terzi purchè questi vengano avviati a recupero nel proprio impianto? Shocked
ma questo appena descritto non era il caso della ormai abolita Categoria 2?
Ditemi qualcosa perchè se non è così ho combinato un bel casino Crying or Very sad
quello descritto è il caso della sempre vigente categoria "light" (art. 212, comma 8.)
con questa iscrizione puoi fare queste cose:
a) trasportare i tuoi rifiuti (ovvero prodotti dalla tua attività) verso qualunque tipo di impianto
b) se sei anche titolare di un impianto di recupero in semplificata puoi trasportare i rifiuti prodotti da terzi, ma esclusivamente i CER che ti puoi recuperare nel tuo impianto ed esclusivamente diretti verso di te.

L'ormai defunta categoria 2 prevedeva che tu potessi trasportare qualunque tipologia di rifiuti (di quelle di cui all'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98), prodotte da chiunque verso qualunque impianto autorizzato in semplificata, ovviamente a patto che questi rifiuti fossero iscritti nell'atto diiscrizione all'Albo. Oggi la 2 è confluita nella 4.

La logica che sta alla base di questo è piuttosto semplice..............
Le categorie 1, 4 e 5, individuano trasporti eseguiti per conto di terzi, cioè casi in cui il trasporto è l'attività economicamente prevalente (o l'unica) esercitata dall'azienda.

La categoria 212,comma 8. individua trasporti eseguiti soloper proprio conto, in cui l'attività di trasporto è soltanto residuale ed accessoria e non ha una propria valenza economica nell'ambito dell'attività aziendale.

Perdonami, non è per contraddirti, ma sul fatto che per trasportare rifiuti terzi presso il proprio impianto di recupero è sufficiente il comma 8 ho molti dubbi, in quanto in quel comma si parla di PRODUTTORI INIZIALI.
La categoria 2 recitava così: "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)".
Inoltre in molte circolari (ad es. Circolare Albo n° 423 del 15.03.2011) si parla di iscrizione di "PRODUTTORI INIZIALI che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifitui............."
Attualmente la Categoria 2 è confluita nella 4, ma nonostante ciò è possibile ancora iscriversi alla 4 con i mezzi in conto proprio a patto che alla domanda si alleghi copia della comunicazione provinciale (numero di iscrizione all'elenco provinciale) e che si trasportino solo i rifiuti destinati al recupero e riportati nell'autorizzazione provinciale.
Se hai qualche evidenza invece di quello che dici tu per favore aggiornami perchè io francamente del fatto che col comma 8 posso trasportare i rifiuti terzi, se pur al mio impianto di recupero, non ho trovato niente.
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Messaggio  homer Ven Mar 02, 2012 1:00 pm

Fai come meglio credi........ scrivi quello che ritieni opportuno.........
ma ci sono rifiuti in ADR che possono andare in contenitori NON omologati, poi se applichi l'accordo M222 possono anche essere non proprio perfetti o (mi pare) anche scaduti.........
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Messaggio  Ing.Piero Ven Mar 02, 2012 1:32 pm

Scusami Homer,
cosa interndi per scaduti ??

In ogni caso,prima di scrivere, farò una visione mi accerterò che il mezo abbia le attrezzature previste dalla norma ADR e sia in qualche modo idoneo all'ADR come (rivestimento ecc)
Spero di non aver scritto cavolate...

Grazie.
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Messaggio  homer Ven Mar 02, 2012 2:48 pm

@piero
Devi leggere l'accordo M222, lo trovi da qualche parte qui nel forum;
(in generale) non serve neanche il rivestimento interno al vano di carico Non fidatevi di molte officine che fanno l'allestimento ADR dei furgoni, spessissimo fanno cose che non servono (come i cardini delle porte antiscintilla!), leggete la norma (meglio ancora studiatela).
Ultimo consiglio: diventa consulente ADR, potrai avere più potenzialità di lavoro; se studi la norma, magari fai un corso di formazione e ti alleni con i quiz, nell'arco di 4/6 mesi fai l'esame e sei abilitato.
Auguri!
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Messaggio  Ing.Piero Lun Mar 05, 2012 3:24 pm

Grazie Homer,

perdonate la mia ottusaggine, ma ho altri seri dubbi.

Finalemnte Sabato ho fotografato i mezzi sono due Furgoni Iveco con massa fino a 3,5 ton.
L'abitacolo avanti ha due posti ed è separato dal vano posteriore.

Adeso ho anche i libretti di circol. e conosco il tipo di merce (non rifiuto) che dovranno trasportare in ADR.
In particolare la merce è classificata UN3088 Solido organico autorisc., N.A.S. - 4.2, III,(E).

Il dubbio è: sul libretto di circol. non viene specificata la classe ADR e non viene riportato da nessuna parte che il veicolo è idoneo all'ADR.

A questo punto Homer sostiene che basti che la merce sia imballata in contenitori omologati ONU, predisposti per ADR e trasportiati in colli, senza che il mezzo sia idoneo all'ADR.

In verità però quando scrivo la perizia dovrò indicare l'idoneità del veicolo in ADR che in genere è dimostrata dal libretto di circolaizone. In questo caso come si fà ? Dovrei scrivere che il mezzo è idoneo a trasportare merce pericolosa in colli ed in idonei contenitori omologati ? può bastare ciò ? e poi la motorizzazione dovrà cambiare il libretto di circolazione ? se si a chi dice loro le classe ADR ?

Perdonatemi per tutte qste domande ma è la prima volta che mi trovo ad affrontare questo argomento e vorrei essere sicuro di quello che faccio.

Cordiali Saluti

Piero

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Messaggio  homer Lun Mar 05, 2012 3:51 pm

Perdona me, ma non capisco di che stai parlando: merci o rifiuti?
La perizia riguarda i rifiuti, che c'entra il fatto che trasporterà UN 3088?
Il dubbio che hai non ha ragione di essere, leggiti la parte 9 dell'ADR.
Chiedi al consulente ADR, che l'azienda DEVE avere.
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Messaggio  Ing.Piero Lun Mar 05, 2012 4:11 pm

Homer,
Ti ringrazio per iul tuo aiuto, cercherò di essere più chiaro.
Vado in ordine.

L'azienda che mi ha contattato opera esclusivamente per il trasporto di merce pericolosa.
Ha dei nuovi mezzi da dover abilitare per fare ciò.
Mi hanno chiesto di periziare i mezzi per accertarne l'idoneità al trasporto ADR...e qui che ho il dubibo !!!

Sulla carta di circolaizone dei furgoni tipo Iveco non viene riportato che il veicolo è idoneo all'ADR.
Il primo passo è quello di adibire questi nuovi mezzi al trasporto di questa merce e redo vada fatto con perizia.

Il passo successivo di questa azienda è quello di inscriversi all'albo trasportatori e poi a quello gestori per ritirare carta cartone ecc..ovvero alcuni tipi di rifiuti presso i clienti dove ritirano la merce.

Per questo mi hanno chiesto di indicare in perizia già in questa fase i codici CER che il mezzo può trasportare.

Leggerò la parte 9 dell'ADR.

la perizia la redigo secondo lo schema cche tiene conto dell’apposita deliberazione del Comitato nazionale in data 27.9.2000.
Di tale riferimento il la perizia deve attestare il possesso dell’idoneità ADR (disciplina del trasporto delle merci pericolose) da parte del veicolo; in mancanza, il veicolo sarà autorizzato solo per il trasporto di rifiuti pericolosi non soggetti a tale disciplina.

ORA che mi attesta idoneità ADR ?? Basta periziarlo ?? oppure deve essere la motorizzazione ad affermare che il veicoo è in ADR??
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Messaggio  homer Lun Mar 05, 2012 4:30 pm

Se l'azienda opera nel settore del trasporto di merci pericolose DEVE avere il consulente ADR (salvo particolari casi): parte 1.8.3 ADR e d. lgs 35 2010 art 11.
Se ti ha posto queste domande direi che il consulente non ce l'ha: i veicoli non vanno adibiti a nulla (salvo merci particolari), nulla deve essere scritto sul libretto, rileggiti i post precedenti ad altri in tema ADR che trovi qui nel forum.
Auguri
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Messaggio  Ing.Piero Mar Mar 06, 2012 1:23 pm

Ti ringrazio Homer,
Come sempre puntuale e preciso.

Hai dei riferimenti normativi dove posso attingere quanto da te sostenuto ? cioè "i veicoli non vanno adibiti a nulla (salvo merci particolari), nulla deve essere scritto sul libretto"...

Io credo che tu abbia ragione, xkè se trasporto la merce ONU 3088 in imballaggi omologati in colli il mezzo è di per se abilitato ovvero idoneo a questo tipo di trasporto in ADR.
Però vorrei avere un riferimetno normativo dove poter attingere al meglio questa cosa.

Allora nella parte 9 al punto 9.1.2 dell ADR 2011 viene riportato:

"Note: Nessun certificato speciale di omologazione sarà richiesto per i veicoli diversi dai veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e dalel MEMU, tranne quelli prescritti dai regolamenti generali di sicurezza applicabili abitualmente ai veicoli nel paese di origine."

Ma mi pare di capire che la parte 9 (che fa riferimento ai veivoli N e O) si riferisca principalmente a cisterne e altro...

Stavo dando un occhiata anche alla Direttiva 98/91/CE. Per adesso non ho travo nulla in merito.
Grazie.

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Messaggio  Ing.Piero Mar Mar 06, 2012 1:47 pm

Ps. in riferimento al mio ultimo post aggiungo che
Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al Trasporto di Merci Pericolose.
Questo lo deduco dalla lettura...anche se non è esplicitato.

A furia di leggere accordi , normative direttive eccc. mi sono un pò confuso le idee Question
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Messaggio  Lilika Mar Mar 06, 2012 3:09 pm


La parte 9.1 dell'ADR parla dell'approvazione di veicoli (cosiddetti "base") che trasportano in cisterna, cisterne smontabili, container-cisterna o batteria particolari tipi di merce. L'idoneità del veicolo dev'essere provato nella dichiarazione di conformità e pure sulla carta di circolazione e lo si fa apponendo la sigla corrispondente: FL, AT, OX, EX/II o EX/III.
Ciò detto, il riferimento normativo per questo tipo di approvazione è l'ADR, altrimenti il veicolo risponde alle normali normative nazionali.
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Messaggio  Ing.Piero Mar Mar 06, 2012 3:33 pm

Benissimo Lilika,
Per le cisterne ok.

Noi però stiamo parlando di un Fiat IVECO furgonato con massa inferiore a 3,5 t.
CHe dovrà trasportare merce classificata ONU 3088.

In tal caso sulla carta di circolazione non si evince che è abilitato al trasporto ADR.

Leggendo ADR 2011 mi pare di capire che se la merce viene trasportata in colli con imballi omologati ADR non è necessario che il mezzo abbia particolari accorgimenti, bensì è già idoneo in ADR.

Per tale motivo volevo una conferma con riferimetno alla normativa...xkè non resco atrovare questa indicaizone. Ho visionatao anche la tab. A del cap. 3 della ADR. Ma nulla.
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Messaggio  Lilika Mar Mar 06, 2012 5:02 pm

ADR 1.6.5

ADR 9.1.2 , Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e delle MEMU
Nota: Nessun certificato speciale di omologazione sarà richiesto per i veicoli diversi dai veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e dalle MEMU, tranne quelli prescritti dai regolamenti generali di sicurezza applicabili abitualmente ai veicoli nel Paese di origine.


ADR 7.2.4 V1 - disposizioni speciali per il trasporto in colli per UN 3088
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Messaggio  Ing.Piero Mer Mar 07, 2012 10:27 am

Grazie mille Lilika,
avevo visto ciò.
Cmq ho trovato anche qsta circolare che mi chiarisce ogni dubbio. Si tratta della circolare n.106/1999 del Ministero dei Trasporti con N. B58 del 18/06/1999 in cui viene scritto che:

Nel trasporto alla rinfusa o in colli di merci pericolose infiammabili, tossiche e corrosive (specificat le classi 2, 3, 4.1, 4,2 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 e 9) non è più necessario sottoporre i veicoli a collaudo presso MCTC per la conseguente autorizzazione sulla carta di circolazione.
Quindi non vi è la necessità di classifcare il veicolo in base a determ caratteristiche tecniche.
Resta ferma la verifica di idoneità per il trasporto di radioattivi ed esplosivi.

Spero di andare nella direzione giusta.
Grazie a tutti
Saluti

Piero
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