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traffico illecito rifiuti e confisca
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traffico illecito rifiuti e confisca
Non sempre viene disposta la confisca del mezzo utilizzato nella commissione del reato di attività organizzata per il traffico illecito!
Di regola viene disposta la confisca dei mezzi di trasporto impiegati nella commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. n. 152/06), sanzione aggiuntiva, obbligatoria in base alla previsione di cui all’ art. 259, che contiene un riferimento esplicito a tutte le attività di gestione non autorizzata dei rifiuti previste all’art. 256.
Tuttavia, di recente la cassazione (Cass. Sez. III, 16 maggio 2012, n. 18774) ha escluso la predisposizione della sanzione aggiuntiva nei casi di decreto penale, ove si contempla una notevole mitigazione della pena, incompatibile con l’applicazione di una tale misura. Si dice espressamente che “ è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia “.
Il decreto penale, infatti, è un procedimento che ai sensi degli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna inaudita altera parte su richiesta del PM, quando all’imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. Mancano, quindi, sia l’udienza preliminare che il dibattimento. Si tratta di un rito a carattere premiale, in quanto non comporta condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie e non ha efficacia di giudicato nei processi civili e amministrativi. Non sorprende, quindi, che a fronte di questo carattere di favore per l’imputato si giudichi “irrazionale” imporre una sanzione aggiuntiva quale la confisca del mezzo di trasporto, tanto radicale.
Di regola viene disposta la confisca dei mezzi di trasporto impiegati nella commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. n. 152/06), sanzione aggiuntiva, obbligatoria in base alla previsione di cui all’ art. 259, che contiene un riferimento esplicito a tutte le attività di gestione non autorizzata dei rifiuti previste all’art. 256.
Tuttavia, di recente la cassazione (Cass. Sez. III, 16 maggio 2012, n. 18774) ha escluso la predisposizione della sanzione aggiuntiva nei casi di decreto penale, ove si contempla una notevole mitigazione della pena, incompatibile con l’applicazione di una tale misura. Si dice espressamente che “ è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia “.
Il decreto penale, infatti, è un procedimento che ai sensi degli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna inaudita altera parte su richiesta del PM, quando all’imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. Mancano, quindi, sia l’udienza preliminare che il dibattimento. Si tratta di un rito a carattere premiale, in quanto non comporta condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie e non ha efficacia di giudicato nei processi civili e amministrativi. Non sorprende, quindi, che a fronte di questo carattere di favore per l’imputato si giudichi “irrazionale” imporre una sanzione aggiuntiva quale la confisca del mezzo di trasporto, tanto radicale.
Ambiente Legale- Partner
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Data d'iscrizione : 10.01.12
Re: traffico illecito rifiuti e confisca
Ambiente Legale ha scritto: Il decreto penale, infatti, è un procedimento che ai sensi degli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna inaudita altera parte su richiesta del PM, quando all’imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. Mancano, quindi, sia l’udienza preliminare che il dibattimento. Si tratta di un rito a carattere premiale, in quanto non comporta condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie e non ha efficacia di giudicato nei processi civili e amministrativi. Non sorprende, quindi, che a fronte di questo carattere di favore per l’imputato si giudichi “irrazionale” imporre una sanzione aggiuntiva quale la confisca del mezzo di trasporto, tanto radicale.
Sul fatto che sia, a carattere premiale o di favore, per l'imputato mi permetto di dissentire.
E' certamente premiale quando la sanzione sottintesa è comminata sulla base di una reale ed effettiva violazione e non soltanto su interpretazioni parziali della norma.
Per conto mio, considerando che, premiale o no, ti rimane sulla coscienza e ti impedisce (o limita fortemente) la possibilità di future partecipazioni a gare/appalti, ho sempre suggerito di opporsi, nelle occasioni in cui, con la ditta per cui ho lavorato, ne siamo stati destinatari.
E, guarda caso, in tribunale sono sempre stati annullati.........
Concordo, invece, in pieno sul discorso della confisca.
isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
traffico illecito-confisca
La Suprema Corte ha ritenuto che il procedimento per decreto penale, connatato da caratteri di brevità, favore per l'imputato (no spese processuali) non si raccordi con l'imposizione di una misura aggiuntiva quale la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, che oltretutto è radicale. Anzi, ha giudicato ciò "irrazionale".
Ambiente Legale- Partner
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Data d'iscrizione : 10.01.12
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