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riscelta bottiglie in vetro
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riscelta bottiglie in vetro
Un cliente che fa riscelta bottiglie in vetro, cioè riceve da diverse vetrerie delle bottiglie da controllare (quelle non fallate le restituisce, mentre le altre le mette da parte e le consegna successivamente ad una ditta che recicla il vetro) finora ha gestito gli scarti come rifiuti (registro c/s, MUD, iscrizione a SISTRI).
Ora, la ditta che gli ritira il vetro da riciclare gli ha detto che con gli altri clienti non fanno i FIR, ma semplici DDT perché non sono rifiuti, ma "semilavorati".
Io continuo a sostenere che per loro sono rifiuti in quanto "hanno l'intenzione o l'obbligo di disfarsene" e quindi come tali devono essere gestiti. Voi cosa dite?
Sottolineo il fatto che il vetro resta proprietà delle vetrerie che l'hanno portato ai miei clienti.

luanap- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Inoltre, immagino che il valore in peso del vetro mandato in seconda lavorazione sia in qualche modo decurtato dal costo delle bottiglie finali, ma in partita di giro, così facendo si altera del tutto la contabilità.
Almeno, a mio parere.

Aurora Brancia- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Comunque bisogna ricondurre il caso alla nozione di rifiuto e chi è il produttore.
Quindi: chi si disfa di un oggetto o di un materiale è il produttore del rifiuto.
Se si vuole considerarlo sottoprodotto, questo deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.

Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Perchè il tuo cliente "butta" le bottiglie fallate? E' un'azione concordata con la vetreria? Cioè: è previsto contrattualmente che il tuo cliente debba disfarsi dei fallati?
La vetreria da appositamente le bottiglie al mio cliente in modo che questo divida le fallate da quelle buone. Quelle buone sono restituite alla vetrerie, le altre, d'accordo con la vetreria stessa, sono consegnate al recuperatore il quale, presumo, ma non ne sono certa, pagherà la vetreria a seconda del vetro "buttato" o gli restituirà la stessa quantità di vetro trattato.
Se si vuole considerarlo sottoprodotto, questo deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.
Parte della definizione di sottoprodotto ("la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto") in questo caso specifico invece non mi convince, infatti, lo scopo del procedimento (che non mi sento di chiamare "processo di produzione") è proprio la scelta delle bottiglie fallate da quelle buone....
In attesa di altre opinioni, come al solito chiederò all'eminenza grigia dell'Albo Gestori e vi farò sapere la Sua risposta.

luanap- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: riscelta bottiglie in vetro
isamonfroni ha scritto:Premesso che trovo "riscelta" un neologismo orrendo........la penso come Supremo anziano
Concordo con te, ma è il cliente che la chiama così e io mi sono adeguata....
Quindi anche per te sono "rifiuti": bene!
Domani mattina, come già detto, proverò a sentire l'Albo....
Buona serata a tutti!!!!

luanap- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 18.06.10
Re: riscelta bottiglie in vetro
luanap ha scritto:"la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto"
Infatti, lo scopo primario della produzione è fare bottiglie buone e servibili. Peccato che però la fallata esca, sempre e comunque, e per trovarle prima di avere la contestazione di fornitura apposta le mandano a controllare al tuo cliente. Se fosse una cosa che succede "una tantum" non c'er bisogno di fare un applato apposta a terzi, o no? Quando la ciambella non ti riesce con il buco, non la butti: la mangi a colazione lo stesso, anche se è meno carina da vedere. E se sei un pasticciere, la vendi comunque ma a minor prezzo, dopo esserti cibato di ciambelle per una settimana.
E siccome le letterille b), c), d) del commillo 1 di art. 184-bis dicono anche che è sottoprodotto se e solo se
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
mi permetterei di far notare che
b) talmente ne è certo il riutilizzo che si rimanda in vetreria
c) e non c'è nemmeno bisogno di farci niente che non sia normalissima pratica industriale come sfrantummarlo e squagliarlo di nuovo, come di tutto il vetro
d) non solo è legale, ma è altamente raccomandato sia ambientalmente che industrialmente.

Aurora Brancia- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Ma l'attività produttiva del "risceglitore" non è quella di produrre bottiglie..........(secondo me)
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: riscelta bottiglie in vetro

Aurora Brancia- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Con i termini sfrantummarlo e squagliarlo (il vetro delle bottiglie fallate) immagino che tu intenda la frantumazione e/o macinazione delle stesse per essere pronte per la rifusione che è un'azione tipica del recupero così come previsto dal punto 2.1.3 lett.b) dell'allegato 1 sub.1 del DM 5/02/98 ss.mm.
Se la vetreria ha stabilito contrattualmente che le bottiglie fallate sono un problema del cliente di luanap, questo diventa produttore di rifiuto e lo stesso non può essere un sottoprodotto perchè il recupero non è una normale pratica industriale.

Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Credo di aver capito che tu concettualmente equipari il risceglitore al manutentore o al bonificatore, ed è questa equiparazione che ti fa pensare - per logica deduttiva - che le bottiglie "scartate" siano per lui un rifiuto.
Premetto che, sempre secondo me, è concettualmente errato anche che si considerino manutentori e bonificatori come produttori del rifiuto (è a me che non sta più bene quel pavimento e che ho intenzione di disfarmene!) pur convenendo che la cosa messa così è forse meglio gestibile nella pratica quotidiana. Tuttavia, trovo che sia il vero proprietario/detentore del "guaio" quello che deve rispondere del destino del rifiuto, così come ogni persona/famiglia lo è dei propri RSU. Inoltre, ma sempre secondo me, accollare al solo manutentore/bonificatore l'eventuale onere di rispondere come produttore del rifiuto sino alla fine del ciclo di fatto esonera il vero produttore del rifiuto (penso ad un terreno contaminato, come l'agip di milano o l'acna di cengio... ma anche a residui di demolizione contaminati ab origine) dal rispondere oltre che dell'eventuale danno ambientale, non sempre provocato dall'attuale proprietario, almeno di che fine fa questa "munnezza".
Detto ciò, a furia di bazzicare per legali e magistrati ho dovuto imparare che è la natura del possesso o meglio a dirsi in questo caso della detenzione (che non è possesso nè ancor meno proprietà) di un bene a determinarne i risvolti giuridici. Se io ho una vettura che è stata rubata, e incoccio giusto il derubato cui apparteneva, i fatti non sono molti: o provo che l'ho regolarmente acquistata ed ho fatto al più un incauto acquisto oppure l'A.G. -se non vuole o non può incriminarmi per furto - l'incriminazione per ricettazione me la ammolla sicuramente.
Quindi, ipotizzando che il contratto in virtù del quale il risceglitore deve mandare di nuovo in vetreria le bottiglie uscite male non attribuisca mai il diritto reale sul bene in parola al risceglitore ma ne conservi la proprietà ed il possesso, sia pure presso terzi, al produttore -tanto che poi il conto economico di quest'ultimo è effettuato anche su tale trattamento- ne deduco che il risceglitore non possa mai in alcun momento considerare quelle bottiglie come proprio rifiuto ma solo come merce di proprietà altrui, in quando non può disporne (per contratto appunto) a proprio piacimento.
Il bonificatore ed il manutentore, invece, al materiale di cui dispongono possono far fare la fine che vogliono (ed è anche per questo che io non sono d'accordo, per inciso), se volessero portarselo a casa dall'inizio nessuno potrebbe dir loro nulla.
Ho un cliente che -al piano terra della propria palazzina- ha un graziosissimo museo ricavato con piccole ma incredibili cose in cui si è imbattuto in anni di demolizioni sia civili che industriali. Cose che non ha "rubato" a nessuno, nè ha mai considerato rifiuti: lo erano magari per chi aveva acquisito un certo capannone di archeologia industriale, o per il nuovo armatore, o per l'immobiliare che aveva acquisito il palazzotto d'epoca mezzo diroccato per sfruttarne la volumetria catastale altrimenti.
Ecco perchè io prospetto che inviare le bottiglie uscite male al recuperatore intermedio, che ritengo sia a sua volta legato da contratto con il produttore delle bottiglie stesse, sia da farsi con DdT dove siano indicati tot kg di bottiglie imperfette provenienti dalla Pincovetri spa, ipotesi supportata anche dalla dichiarazione di quello che se lo va a ritirare.
Ahm dimenticavo di chiarire una cosa che effettivamente non ho specificato per nulla: in questa ipotesi, le bottiglie non sono un sottoprodotto del risceglitore ma del produttore. E siccome è un suo sottoprodotto il produttore ha disposto a che lo stesso venga mandato alla Sfrantumovetri snc con cui ha un altro accordo commerciale.
Insomma, chi rompe paga e i cocci sono suoi: se non paga ma è pagato, i cocci erano e restano altrui.
Ecco tutto.

Aurora Brancia- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Il signor AGIP o il sig. Acna di Cengio, o il sig. INQUINONI tal dei tali, proprietario e/o gestore di un sito contaminato è obbligato a sganciare tanti bei piccioli (ma tanti eh.....) per pagare le operazioni di bonifica, che se poi a qualcuno gli prudono le manine e si ventila pure il danno ambientale, i picciolilli da sganciare diventano pure ancora di più.
Peraltro, non va esente da concorso di responsabilità nella corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica, nonostante gli stessi risultino, correttamente ai sensi di legge, prodotti dall'attività della società BONIFICATORI&co, quanto meno in materia di "Culpa in vigilando" - sotto il profilo meramente penale, ma, sotto un profilo ben più sostanziale, per il fatto che non può rientrare legalmente e liberamente in possesso di "casa sua" finchè l'organo di controllo deputato (provincia, ARPA, Ministero ecc....) non hanno rilasciato la dichiarazione di avvenuta bonifica. E per farlo guardano anche l'iter di smaltimento dei rifiuti di bonifica. E ci guardano, oh, se ci guardano............
Ora non mi venire a dire che nel caso della bonifica di Pioltello, coinvolti Pelaggi & Company, per lo smaltimento in modalità "hurry up, hurry up" delle terre in Spagna, stavano tutti guardando dall'altra parte..........
accadono, soprattutto quando i piccioli da distribuire sono assai........._________________
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: riscelta bottiglie in vetro
IL punto fisso della questione si chiama "definizione di sottoprodotto":
Articolo 184-bis
Sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Il nostro pippovetreria consegna in conto lavorazione a ciccioselezione un numero X di bottiglie da cernire, dalla quale operazioni originano Y bottiglie di I scelta e (X-Y) bottiglie di II scelta, che cicciosezione rimanda integralmente a pippovetreria.
sin qui, si tratta di operazioni su merci al di fuori dell'ambito rifiuti, e tali merci viaggiano con DDT.
Pippovetreria si ritrova con bottiglie di I vendibili e bottiglie di II non vendibili.
Le bottiglie di I vengono introdotte sul mercato quelle di seconda rimadate alla fusione.
siccome le bottiglie di II sono lo scopo primario, riuscito male, e non sostanze o oggetti diversi dallo scopo primario , non essendo rispettate tutte le condizioni dell'art. 184 bis, tali bottigli devono essere considerate rifiuto, riutilizzabile ma sempre rifiuto soggetto alle normative suio rifiuti.

CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: riscelta bottiglie in vetro
se ciccioselezione le bottiglie di II le desse indietro a pippovetreria ancora passi, ma visto che le manda a Mimmoriciclatoredivetro (vedi primo post di Luanap) mi pare che siano rifiuti........e che mimmoriciclatoredivetro debba essere autorizzato al recupero....
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: riscelta bottiglie in vetro
Ahm dimenticavo di chiarire una cosa che effettivamente non ho specificato per nulla: in questa ipotesi, le bottiglie non sono un sottoprodotto del risceglitore ma del produttore. E siccome è un suo sottoprodotto il produttore ha disposto a che lo stesso venga mandato alla Sfrantumovetri snc con cui ha un altro accordo commerciale.
è ovvio che la figura di Mimmoriciclatore di vetro presuppone che lo stesso sia autorizzato/iscritto al recupero in conto terzi

CROCIDOLITE- Utente Attivo
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