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Messaggio  nicola veneziano Sab Nov 26, 2011 3:39 pm

Salve
l'azienda per cui lavoro ha intenzione di avviare l'attività di recupero per alcune tipologie di rifiuto prodotte nello stabilimento.

l'azienda in particolare produce polistirene espanso (comunemente polistirolo) e lo trasforma principalmente in prodotti per l'edilizia. Durante le operazioni di trasformazione lo sfrido (CER 200139)prodotto nelle intenzioni dell'azienda andrà ad essere trattato mediante un compattatore per poi essere ceduto a terzi per attività di recupero.
Per quanto riguarda invece le tipologie 200103 (legno) 200140 (metallo) si passa direttamente da eventuale deposito temporaneo alla cessione a terzi per recupero.
Nella denuncia di inizio attività come si identificano le attività di recupero sopra descritte? R12 scambio di rifiuto???

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Messaggio  Admin Sab Nov 26, 2011 5:01 pm

Ciao,

anche se non sono specificati i processi (sembrerebbe industriali) da cui si originano tali rifiuti, non mi pare pertinente il capitolo 20 per l'attribuzione dei codici CER.
Affidare i propri rifiuti ad un soggetto che provvede a smaltirli o recuperarli non e' attivita' di gestione e men che meno di recupero.
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Nov 27, 2011 12:05 am

nicola veneziano ha scritto:Salve
l'azienda per cui lavoro ha intenzione di avviare l'attività di recupero per alcune tipologie di rifiuto prodotte nello stabilimento.
Se è uno stabilimento, nessuno dei rifiuti "di produzione" può avere il codice di famiglia 20 xx xx, come già sottolineato dall' Admin, codici che al più si possono applicare ai cestini vicino alle macchinette del caffè ed ai cestini delle carte negli uffici. Il capitolo 20 è infatti riservato ai rifiuti urbani domestici ed assimilabili.
nicola veneziano ha scritto:l'azienda in particolare produce polistirene espanso (comunemente polistirolo) e lo trasforma principalmente in prodotti per l'edilizia.
Che significa " lo trasforma in prodotti per l'edilizia"? fanno pannelli termo o fonoisolanti ?
nicola veneziano ha scritto:Durante le operazioni di trasformazione lo sfrido (CER 200139)prodotto nelle intenzioni dell'azienda andrà ad essere trattato mediante un compattatore per poi essere ceduto a terzi per attività di recupero.
Per quanto riguarda invece le tipologie 200103 (legno) 200140 (metallo) si passa direttamente da eventuale deposito temporaneo alla cessione a terzi per recupero.
Nella denuncia di inizio attività come si identificano le attività di recupero sopra descritte? R12 scambio di rifiuto???
Per quanto materiale "plastico", il polistirolo è un polimero che non è recuperabile in alcun modo se non tramite R1, perchè anche sminuzzato non lo si può ad esempio ri-pressofondere come il PET o il PVC; in compenso, ha un buon PCI. Quel che fareste voi è solo una riduzione volumetrica ai fini dell'ottimizzazione degli spazi di stoccaggio, se ho ben capito.
Nel ribadire che forse anche il legno e il metallo non possano essere correttamente classificati con codice 20 xx xx, suppongo si tratti di imballaggi e quindi di famiglia 15 xx xx, ho come l'impressione che quello che intendte fare non sia per nulla una attività di autorecupero, perchè questa definizione è limitata ad riutilizzo/riuso/recupero all'interno dello stesso ciclo produttivo o altro ad esso tecnologicamente connesso. Credo che abbiate bisogno di chiarirvi un po' le idee con il Vs. consulente ambientale, se è la stessa persona che vi ha consigliato di dichiarare un Inizio Attività per recupero di materia. Soprattutto, R12 da dove verrebbe fuori, che non capisco?
Suggerisco la lettura attenta dei punti 2, 3, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'introduzione all'allegato D degli allegati alla Parte Quarta del d.lgs 152/06.

Per comodità tua, anzi, te li copioincollo, così sono certa che non ti confondi -a cercarli in rete- con qualche altro pezzo:


2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1..


Ci tengo sempre molto a ricordare che la corretta attribuzione dei codici CER non è fatta sulle loro caratteristiche merceologiche o esteriori (quindi, non servono sempre le analisi) ma in base al processo di produzione del rifiuto, e se si assegna un codice sbagliato è a tutti gli effetti una falsa attestazione. Oltre tutto, spacciare un rifiuto speciale per rifiuto domestico, specie se non assimilabile, espone a rischi non insignificanti. C'è scritto ben chiaro, e comunque questa prassi così dettagliata era già prevista prima del 152, dalla Dir. Min Am. del 9 aprile 2002: com'è accidenti mai possibile che dopo 9 anni ancora ci sia gente che pur lavorando in questo ambito non sa nemmeno di che parla ?
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Messaggio  nicola veneziano Dom Nov 27, 2011 7:10 pm

E' stata chiarissima e la ringrazio perchè mi ritrovo perfettamente con le considerazioni che io stesso avevo fatto.
in effetti penso sia molto più corretto caratterizzare i rifiuti della lavorazione del legno
con un 030105 e eventuali imballaggi in legno con il 150103
i rifiuti metallici 160117 e 160118 ed eventuali rottami ferrosi on il 160114
e il polistirolo come 160119.
Questi rifiuti a parte quelli derivanti dalle lavorazioni della nostra falegnameria non sono prodotti direttamente dal ciclo di produzione ma da attività correlate.
Identico discorso vale per gli imballaggi di carta e cartone 150101 e plastica 150102.

Mi trovo perfettamente con la sua considerazione riguardo la quale cedendo il rifiuto a terzi per il recupero la mia azienda fondamentalmente non fa alcuna attività di recupero non riutilizzando i rifiuti all'interno del suo ciclo produttivo.

Sul fatto della lavorazione preliminare di compattazione degli sfridi di polistirolo è necessario avviare qualche procedura autorizzativa???

Io avrei pensato che se proprio è necessario sarebbe più logico intraprendere l'iter autorizzativo per il deposito preliminare di tutte le tipologie di rifiuto!!!

Aspetto sue considerazioni!!!
N.B. il consulente ambientale interpellato evidentemente non capisce un granchè ma lo avevo capito da me.......sa io sono un ingegnere ambientale ma ho un ruolo che non mi porta ad occuparmi di queste problematiche.....però ho piacere a smascherare chi fa male il proprio lavoro
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Messaggio  Admin Dom Nov 27, 2011 7:38 pm

Attenzione!
Il sub capitolo 16 01 riguarda i rifiuti provenienti da veicoli fuori uso.
Da dove provengono questi rifiuti metallici e plastici?
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Messaggio  nicola veneziano Lun Nov 28, 2011 4:32 pm

Per quanto riguarda la plastica come le dicevo si tratta degli sfridi derivanti dalla trasformazione del polistirene espanso.
Il polistirolo infatti viene trasformato all'interno dello stabilimento in pannelli per isolamento termico, è durante le operazioni di taglio al pantografo che si creano tutti gli sfridi di cui stiamo parlando. In effetti sulla identificazione CER di questa tipologia di rifiuto ho qualche difficoltà!!! potrebbe essere 12 01 01????
Per quanto riguarda il metallo, ebbene alcune tipologie di pannello da noi create prevedono al loro interno l'inserimento di barre di acciaio ai fini di portanza e di facilità di rifinitura (se le può interessare la tecnologia è la Plastbau), i rifiuti in questione provengono dagli sfridi di questa operazione.
A questo punto le sarei grato se mi potesse fornire una mano per la corretta assegnazione dei codici.

Grazie
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Messaggio  Admin Lun Nov 28, 2011 5:05 pm

Il polistirolo infatti viene trasformato all'interno dello stabilimento in pannelli per isolamento termico, è durante le operazioni di taglio al pantografo che si creano tutti gli sfridi di cui stiamo parlando. In effetti sulla identificazione CER di questa tipologia di rifiuto ho qualche difficoltà!!! potrebbe essere 12 01 01????
Caso mai il 12 01 05.
E per i metalli il 12 01 01.
Questo se si tratta effettivamente di "limatura e trucioli" (derivante da operazioni di limatura, fresatura, ecc.).
Per i pezzami da taglio si deve ricorrere al generico: 12 01 99.

IMHO
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Messaggio  silvia79 Lun Nov 28, 2011 7:34 pm

ma i codici 99 non sono abbastanza codici banditi??
ormai gli impianti non li accettano + e anche l'albo li iscrive a fatica
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