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Pubblicata la Deliberazione del 26 ottobre 2011 sulla cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212 c.8
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Pubblicata la Deliberazione del 26 ottobre 2011 sulla cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212 c.8
Deliberazione del 26 ottobre 2011
Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni.
IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), n.ro 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale prevede che le iscrizioni all’Albo di cui allo stesso comma, effettuate entro il 1 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 205/10;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e
dell’articolo 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al citato articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), n.ro 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Viste le proprie direttive di cui alla circolare n. 432 del 15 marzo 2011, con la quale, tra l’altro, è stato diramato lo schema uniforme della domanda di aggiornamento delle suddette iscrizioni;
Ritenuto che la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento all’Albo entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, debba essere considerata quale mancanza d’interesse al permanere dell’iscrizione;
DELIBERA
Articolo 1
1. Le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non presentano richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono cancellate d’ufficio dall’Albo per i motivi indicati in premessa.
Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni.
IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), n.ro 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale prevede che le iscrizioni all’Albo di cui allo stesso comma, effettuate entro il 1 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 205/10;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e
dell’articolo 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al citato articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), n.ro 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Viste le proprie direttive di cui alla circolare n. 432 del 15 marzo 2011, con la quale, tra l’altro, è stato diramato lo schema uniforme della domanda di aggiornamento delle suddette iscrizioni;
Ritenuto che la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento all’Albo entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, debba essere considerata quale mancanza d’interesse al permanere dell’iscrizione;
DELIBERA
Articolo 1
1. Le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non presentano richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono cancellate d’ufficio dall’Albo per i motivi indicati in premessa.
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