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regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio

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regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio Empty regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio

Messaggio  matogrosso Mer Ott 26, 2011 12:57 pm

In riferimento al regolamento CE n. 333/2011, chiedo cortesemente informazioni relative all'applicazione del suddetto regolamento, nello specifico riguardo gli sfridi e i rottami di alluminio:

I° - un serramentista che produce nel suo ciclo produttivo scarti di alluminio, in che modo deve comportarsi non avendo un sistema di qualità e cede gli scarti di alluminio ad un'azienda del settore che effettua la raccolta gratuitamente?
II° - l'azienda che commercializza profili di alluminio ed effettua un servizio di raccolta dei rottami di alluminio presso i propri clienti (serramentisti), come deve ritirarli applicando il suddetto regolamento?
III° - l'azienda (certificata ISO-9001) che ha accumulato (rottami di alluminio dai serramentisti) e prodotto nel proprio sito rottami di alluminio come deve applicare il regolamento?
Considerato che invia il rottame di alluminio presso le fonderie?

Grazie


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regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio Empty Re: regolam. CE 333/2011: gestione di sfridi e rottami di alluminio

Messaggio  Gimi Mer Ott 26, 2011 11:05 pm


I - un produttore originario di rifiuti non puo' produrre EoW;
se cede i propri rottami ad un terzo che non li riutilizza direttamente, sono rifiuti;
II - se ritira rottami dai propri clienti deve essere autorizzata al trasporto ed allo
stoccaggio; in questo secondo caso se ottiene autorizzazione anche per il recupero
puo' fare EoW secondo il reg. 333;
III - se produce rottami dalla propria attivita' puo' cederli in fonderia come sottoprodotti;
Per i rottami provenienti da terzi vale la condizione del punto II.
sunny
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