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Messaggio  paolaperazzolo Mar Set 27, 2011 3:49 pm

Ciao a tutti...chiedo scusa in anticipo se la domanda forse è banale e forse posta male...ma non conoscendo il settore...non riesco ad inquadrare la situazione... Embarassed
Il DM 8 marzo 2010 n. 65 regolamenta le modalità semplificate per la gestione dei RAEE. Ma una ditta che commercia e poi ritira condizionatori a livello di ingrosso ci ricade o ricade in una gestione dei rifiuti "standard"?Intendo assegnazione codice CER 16.02.11* e conferimento a trasportatori/impianti autorizzati? No
Spero che qualcuno di voi mi aiuti ad inqudrare la questione...grazie in anticipo.
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Messaggio  cirillo Mar Set 27, 2011 4:27 pm

Devi vedere il "tipo" di condizionatore; alcuni ricadono, altri no.
Riproduco l'estratto da una guida:
Ricadono nel campo di applicazione RAEE e RoHS solo i condizionatori d’aria come definiti dal D.M. 2 Gennaio 2003 del Ministro delle Attività Produttive (condizionatori d'aria a espansione diretta con potenza refrigerante inferiore a 12 kW), e i deumidificatori, purché non siano installazioni fisse (combinazione di più apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti, come unità interne/esterne, assemblate o montate da un installatore/assemblatore in un dato luogo, come la struttura di un edificio, per operare insieme in un dato ambiente per svolgere un compito specifico ma non intese per essere immesse sul mercato come singola unità funzionale o commerciale).


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Messaggio  paolaperazzolo Mar Set 27, 2011 5:59 pm

Scusa...ma non ho capito bene purtroppo...porta pazienza... Embarassed
Mi sembra di capire...se i miei condizionatori ricadono nella definizione RAEE che hai scritto, allora bisogna fare l'iscrizione all'Albo gestori e seguire le procedure del DM 65/2010.....se invece non ci ricado allora attribusico il CER e mi comporto come qualsiasi altro rifiuto speciale?
Tutti i condizionatori con potenzialità refrigerante superiore ai 12 kw allora vengono classifcati come 16.02.11*?
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Messaggio  VdT Mar Set 27, 2011 6:11 pm

La ditta in questione distribuisce i condizionatori a soggetti privati o a imprese? Ed il ritiro a che titolo lo effettua? Ed inoltre tale ritiro avviene in concomitanza della vendita del nuovo?

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Messaggio  cirillo Mar Set 27, 2011 11:22 pm

paolaperazzolo ha scritto:Scusa...ma non ho capito bene purtroppo...porta pazienza... Embarassed
Mi sembra di capire...se i miei condizionatori ricadono nella definizione RAEE che hai scritto, allora bisogna fare l'iscrizione all'Albo gestori e seguire le procedure del DM 65/2010.....se invece non ci ricado allora attribusico il CER e mi comporto come qualsiasi altro rifiuto speciale?
Tutti i condizionatori con potenzialità refrigerante superiore ai 12 kw allora vengono classifcati come 16.02.11*?

Se la ditta in questione è:
A) "DISTRIBUTORE" (definizione data dal 151) e i condizionatori rientrano tra i RAEE l'iscrizione all'Albo è obbligatoria;
B) "DITTA COMMERCIALE" ma i condizionatori non sono RAEE rientri nel TUA (152/2006)
C) "CENTRO DI ASSISTENZA/INSTALLATORE" opzione facoltativa puoi scegliere di gestirli come RAEE se rientrano o, in ogni caso, come rifiuti ancorchè rientrino tra i RAEE:
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Messaggio  Supremoanziano Mer Set 28, 2011 9:29 am

Specificherei meglio dicendo che la discriminante tra una gestione "ordinaria" ed una osservante il Dlgs 151 sta nell'individuazione esatta dell'appartenenza o meno di un certo apparecchio all'ambito tecnico specificato dalla legge.

Ricordo che il suddetto Decreto all'art.3 comma 1 definisce le "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua"...
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Messaggio  VdT Mer Set 28, 2011 9:39 am

Cirillo permettimi di dissentire sull'ultimo punto. La gestione dei RAEE come tali in adempimento agli obblighi del DM 65 o come RAEE in adempimento agli obblighi della 152 non è che sia una scelta del centro di assistenza/installatore.
La legge per quanto lacunosa è abbastanza chiara, se all'atto della vendita del nuovo ritiri contestualmente il vecchio, e come tale un rifiuto, se è un RAEE esso rientra tra gli obblighi dettati dal DM 65. Se invece all'atto della vendita del nuovo no vi è un ritiro del RAEE o se al ritiro del RAEE non vi è la vendita del nuovo allora quello è un rifiuto prodotto dall'attività dell'installatore e allora andrà gestito come detta la 152 con tutti gli obblighi annessi e connessi. In quest'ultimo caso sarebbe anche opportuno dotarsi di una iscrizione all'albo ai sensi dell'ex art. 212 comma 8.

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Messaggio  cirillo Mer Set 28, 2011 10:05 am

VdT ha scritto:Cirillo permettimi di dissentire sull'ultimo punto. La gestione dei RAEE come tali in adempimento agli obblighi del DM 65 o come RAEE in adempimento agli obblighi della 152 non è che sia una scelta del centro di assistenza/installatore.
La legge per quanto lacunosa è abbastanza chiara, se all'atto della vendita del nuovo ritiri contestualmente il vecchio, e come tale un rifiuto, se è un RAEE esso rientra tra gli obblighi dettati dal DM 65. Se invece all'atto della vendita del nuovo no vi è un ritiro del RAEE o se al ritiro del RAEE non vi è la vendita del nuovo allora quello è un rifiuto prodotto dall'attività dell'installatore e allora andrà gestito come detta la 152 con tutti gli obblighi annessi e connessi. In quest'ultimo caso sarebbe anche opportuno dotarsi di una iscrizione all'albo ai sensi dell'ex art. 212 comma 8.

Forse non mi sono spiegato bene (vista l'ora del mio post) però sono del parere che l'Installatore o il centro di assistenza (non il Distributore) non hanno "obbligo" di gestire gli eventuali RAEE come tali, è una facoltà (che comunque consiglio).
L'alternativa è gestirli come rifiuti con tutti gli annessi e connessi (art 212 co 8 compreso)
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Messaggio  VdT Mer Set 28, 2011 10:11 am

continuo a non essere d'accordo e ribadisco quanto ho detto nel mio post precedente. Come può l'installatore decidere arbitrariamente come gestire i RAEE se lo stesso decreto stabilisce che tali soggetti debbano adempiere a determinati obblighi qualora vendano una nuova apparecchiatura e ne ritirino una vecchia.
LA questione io la vedrei come te qualora la impostassimo in maniera diversa, ossia se il ritiro avviene presso la sede di un privato cittadino, si adempie agli obblighi del dm 65, al contrario se il ritiro avviene presso un'utenza professionale, e non si è incaricati dal produttore di procedere al ritiro allora consiglierei di adempiere agli obblighi del 152.
Poi ovviamente tra teoria e pratica ne passa di acqua sotto i ponti. Surprised

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Messaggio  paolaperazzolo Mer Set 28, 2011 11:12 am

VdT ha scritto:La ditta in questione distribuisce i condizionatori a soggetti privati o a imprese? Ed il ritiro a che titolo lo effettua? Ed inoltre tale ritiro avviene in concomitanza della vendita del nuovo?

La Ditta in questione distribuisce condizionatori ad installatori sparsi nel territorio (sono distributori). Non ritirano i condizionatori in concomitanza alla vendita del nuovo, ma dagli installatori ritirano solo le macchine difettose, con danni dovuti al trasporto, ecc. che poi devono avviare a recupero. Le potenzialità sono varie, nel senso che hanno sia condizionatori sotto che sopra i 12 kw, sia fissi che mobili.
Allora mi sembra di capire che dovranno fare 2 gestioni separate...per i condizionatori fissi e per quelli sopra i 12Kw Cer 16.02.11* e procedura come da 152, per quelli mobili e sotto i 12 kw iscirzione all'albo. Ho capito bene?
Grazie mille a tutti per le informazioni che mi avete dato.
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Messaggio  VdT Mer Set 28, 2011 11:18 am

Ora la questione è molto più chiara. Qui parliamo di distributore inteso più che altro come grossista che rifornisce poi distributori di zona che sono l'ultimo anello della catena prima dell'utente finale.
In questo caso non rientriamo più nella gestione dei RAEE come inteso dal D.M. 65. Una volta ritirato il condizionatore malfunzionante immagino che vengano effettuate delle riparazioni e qualora l'AEE non sia riparabile quest'ultimo viene avviato a recupero.
In questo caso il soggetto in esame gestisce il rifiuto ai sensi del dlgs 152/2006 essendo lui stesso il produttore del rifiuto.
Infatti quando prende in carico l'AEE per la verifica di funzionamento e conseguente riparazione, se quest'ultimo non può essere riparato diviene un rifiuto ed è di proprietà della ditta in questione.
Spero ora sia un tantino più chiaro.

EDIT: Vorrei chiarire una cosa che con molta probabilità devo aver dato per scontato e che potrebbe generare confusione come mi è stato fatto notare. I CAT e gli installatori che non sono iscritti in camera di commercio anche per la vendita di AEE non sono obbligati ad adempiere agli obblighi dell'uno contro uno proprio perchè la vendita del nuovo non è prevista tra le loro attività ma è invece, a quanto pare, la condizione necessaria e sufficiente affinchè scatti l'obbligo dell'uno contro uno.


Ultima modifica di VdT il Mer Set 28, 2011 12:22 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  paolaperazzolo Mer Set 28, 2011 11:20 am

VdT ha scritto:Ora la questione è molto più chiara. Qui parliamo di distributore inteso più che altro come grossista che rifornisce poi distributori di zona che sono l'ultimo anello della catena prima dell'utente finale.
In questo caso non rientriamo più nella gestione dei RAEE come inteso dal D.M. 65. Una volta ritirato il condizionatore malfunzionante immagino che vengano effettuate delle riparazioni e qualora l'AEE non sia riparabile quest'ultimo viene avviato a recupero.
In questo caso il soggetto in esame gestisce il rifiuto ai sensi del dlgs 152/2006 essendo lui stesso il produttore del rifiuto.
Infatti quando prende in carico l'AEE per la verifica di funzionamento e conseguente riparazione, se quest'ultimo non può essere riparato diviene un rifiuto ed è di proprietà della ditta in questione.
Spero ora sia un tantino più chiaro.

Direi di si, grazie mille per l'aiuto!!! cheers
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Messaggio  VdT Mer Set 28, 2011 11:22 am

di niente, quando si può dare una mano perchè non farlo.

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Messaggio  Supremoanziano Mer Set 28, 2011 11:46 am

Purtroppo la faccenda non è così lineare come sembra.

Mi rivolgo a VdT che è riconosciuto come massimo esperto all'interno del forum in materia di RAEE.

Ho sentito da pù parti che i Centri di Assistenza Tecnica si trovano in grossa difficoltà per la gestione delle AEE non più funzionanti ma ancora sottoposte al regime di garanzia.

In buona sostanza prendendo ad esempio il classico phon da pochi euro ancora in garanzia, al cliente che lo restituisce il CAT ne fornisce uno nuovo, trattenendo quello guasto per un determinato periodo di tempo (di solito stabilito dal produttore) al termine del quale lo può smaltire.
Considerato che al momento dello scambio con il cliente il phon guasto non è ancora un rifiuto (il CAT potrebbe ripararlo oppure anche se non riparabile lo voglio di ritorno perchè ha un valore affettivo ecc. ecc.)
Le domande sono:
1) il produttore del RAEE è il CAT o il produttore del phon?
2) Qual'è la sua classificazione? Domestico o Professionale?

Ringrazio per l'attenzione.
Supremoanziano
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Messaggio  VdT Mer Set 28, 2011 12:12 pm

Bella domanda che mi hai posto.

Come hai già detto tu la questione non è lineare come sembra ma è molto più contorta, lacunosa, nebulosa e confusionaria.
Sulla base dell'esperienza e dei documenti che ho letto possiamo iniziare a scremare il problema.
Se l'AEE è in possesso del CAT, e quest'ultimo decide di avviarlo a recupero a mio parere è quest'ultimo il detentore del rifiuto e non potrebbe essere altrimenti. Ed io lo classificherei anche come professionale in quanto entra a far parte dei beni in suo possesso.
Al contrario il produttore del rifiuto sarebbe il produttore di AEE se quest'ultimo ha ricevuto come reso l'AEE in questione dal CAT, ed anche in questo caso il rifiuto è professionale.

Quindi io credo che il problema sia in realtà radicato nella gestione delle AEE che vengono consegnate in garanzia ai CAT.
Ma se il CAT detiene l'AEE e poi decide di avviarlo a recupero è lui stesso il produttore e ne sostiene le spese, non possiamo ingarbugliare in altro modo la gestione dei RAEE rendendo ancor più impossibile la vita degli installatori.

La questione che tu hai avanzato credo che invece debba anche riguardare gli obblighi in merito alla gestione dei RAEE professionali ed il loro finanziamento. Qui è molto diverso in quanto sappiamo che per tutti i RAEE immessi sul mercato dopo il 31 Dicembre 2010 gli obblighi di gestione (e quindi chi esce i soldini per lo smaltimento) sono a carico del produttore di AEE. Se sono immessi sul mercato prima di tale data invece l'obbligo di ritiro è in capo al produttore di AEE solo se contestualmente vende una AEE nuova, in caso contrario l'obbligo ricade sul detentore del rifiuto.

Non so se sono riuscito a rendere chiara l'idea, ma il cuore della questione è che la normativa dice alcune cose lasciandone altre scoperte e non facilmente gestibili, io dal mio canto nell'ottica di una gestione sempre ordinata chiara e trasparente cerco di applicare un percorso logico alla gestione del rifiuto evitando di complicare la vita ai soggetti in questione senza mai infrangere però la normativa.

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Messaggio  Supremoanziano Mer Set 28, 2011 3:03 pm

Condivido appieno ciò che dici, ma dal punto di vista giuridico converrai che ci sono delle evidenti falle.

Non è certamente colpa mia o tua, se la norma (nel suo insieme) è quasi totalmente slegata dalla realtà produttiva soprattutto dei piccoli CAT o installatori artigiani.

E' evidente che è stata tagliata su misura per le grandi catene distributive, ma ciò non ci deve distrarre nel cercare soluzioni praticabili per chi non fa parte del grande "giro".

Se l'AEE è in possesso del CAT, e quest'ultimo decide di avviarlo a recupero

Nella stragrande maggioranza dei casi non è il CAT che decide di disfarsene anche perchè l'AEE non è di sua proprietà. Arriverei, all'estremo, a considerarlo nemmeno un rifiuto in quanto non si riesce a capire chi è il proprietario del bene che dovrebbe diventare rifiuto.

Ed io lo classificherei anche come professionale in quanto entra a far parte dei beni in suo possesso.
Qual'è il titolo giuridico, contrattuale, che fa diventare il phon di proprietà del CAT? E' sufficiente una disposizione specifica in un contratto tra le parti per giustificare il passaggio di un bene da un soggetto ad un altro?

Se non risolviamo questo aspetto cade anche la classificazione del RAEE come "Professionale". E quindi ce lo ritroviamo come "Domestico". Infatti il cliente che ce lo ha lasciato è un "nucleo domestico".

Vorrei scusarmi se sono stato noioso e di essere uscito un po' dal taglio prettamente pratico di questo forum, ma la curiosità, nei riguardi di questo argomento, è veramente tanta.

Scusatemi ancora.
Supremoanziano
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Messaggio  VdT Mer Set 28, 2011 3:13 pm

Caro Supremo Anziano, le tue parole sembrano i miei pensieri quando inizio ad arrovellarmi su questi problemi.
Comunque io non andrei a cercare sempre il possessore del bene in sè quanto il suo detentore.
Se il CAT detiene il RAEE e lo deve avviare a recupero credo converrai con me che è egli stesso il produttore/detentore.
Come tu ben dici poi, molto spesso il passaggio da AEE a RAEE è deciso dal produttore di AEE e non dal CAT stesso il quale si ritrova però tra martello e incudine e non sa che pesci pigliare.
Io non sono un avvocato, e ben venga se qualcuno dei partecipanti al forum vuole contribuire a diramare i nostri dubbi in merito ma per il momento in assenza di ulteriori decreti,regolamenti, o semplicemente chiarimenti da parte di chi di dovere mi sento di dover dire che se il RAEE è detenuto o in possesso del CAT, quest'ultimo non solo ne sostiene le spese ma compare come produttore sul formulario.
Non possiamo nemmeno pensare di indicare come produttore del rifiuto il produttore di AEE che detiene i RAEE presso i locali del CAT perchè andremmo non solo a complicare la vita a tutti i soggetti ma anche a creare ulteriore confusione.
La soluzione logica sarebbe questa: quando il produttore comunica al CAT che il bene è diventato un raee, il CAT lo invia ai locali del produttore di AEE ritenendolo ancora un bene e non un rifiuto passando la palla delle responsabilità al produttore.
Oppure se ricadiamo in uno dei casi che ho descritto nel precedente post, il produttore si adopera per gestire e finanziare il sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai beni che lui stesso ha messo in circolazione. Però affinché ciò sia possibile è necessario che tale bene sia stato immesso sul mercato dopo il 31 Dicembre 2010.

Certo è che noi possiamo inventarci tutte le soluzioni che vogliamo lasciandole aderenti o meno alla normativa e cercando di fare le cose nella maniera più chiara possibile, ma ritengo che non sia nemmeno tanto razionale che chi legifera non si ponga di questi problemi lasciando poi tutto al caso ciò che viene dopo.
Se un soggetto deve essere sanzionato perlomeno dovrebbe sapere cosa sta violando, e non può accadere che una sanzione giunga semplicemente perchè il legislatore ha dimenticato di gestire anche la vita dei RAEE che vengono fuori dai CAT lasciando poi a loro il compito di capire cosa farne.


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Messaggio  Supremoanziano Mer Set 28, 2011 3:39 pm

Parole sante ma, ahimè, parole al vento.

Grazie per il tempo dedicato.
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Messaggio  VdT Mer Set 28, 2011 3:53 pm

Quando vuoi sono sempre disponibile al confronto e ad imparare. Molto spesso ragionando su taluni argomenti vengono fuori le soluzioni

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