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Tesi riguardante Terre e Rocce da Scavo

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Mar23
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Messaggio  rico_esote Sab Set 24, 2011 7:36 pm

Salve a tutti,sono uno studente della facoltà di ingegneria (Università di Roma - La Sapienza) e sto svolgendo una tesi sul riutilizzo delle TRS.
Il mio lavoro farà parte del progetto Mo.Re. & Mo.Re. (http://www.life-moreandmore.eu/moreandmore/)

Potete darmi delucidazioni spiegandomi l'iter procedurale (Lazio) dei seguenti casi,in modo tale che io possa correggere miei eventuali errori nell'interpretazione della normativa.

1-Scavo TRS non contaminate da sito A per semplice movimentazione all'interno del sito stesso (A)
2-Scavo TRS non contaminate da sito A per utilizzarle "tal quale" (reinterri,riempimenti, rimodellazioni e rilevati) nel sito B.
3-Scavo TRS non contaminate da sito A per utilizzarle in un processo industriale (cementificio,impianto produzione laterizi,etc.)
4-Scavo TRS da sito A per smaltimento (CER 170504).
5-Scavo TRS da sito A per recupero in un apposito impianto.



Cordiali saluti,
Matteo Esposito
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Messaggio  geofranz67 Lun Set 26, 2011 1:18 pm

Ciao
ti posso dire che i casi 4 e 5 non ricadono nella gestione delle terre e rocce da scavo, ma in quella dei Rifiuti !
In questyo caso si segue la 152/06 per la gestione degli stessi.
Qui a milano iniziano a chiedere un Piano di Gestione Rifiuti anche per il codice cer 170504.
In bocca al lupo per la tesi
Francesco
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Messaggio  rico_esote Lun Set 26, 2011 4:30 pm

geofranz67 ha scritto:Ciao
ti posso dire che i casi 4 e 5 non ricadono nella gestione delle terre e rocce da scavo, ma in quella dei Rifiuti !

Si, sono a conoscenza del fatto che i casi 4 e 5 ricadono nella gestione dei rifiuti.
Ciò non toglie che ne sia ammesso il recupero.

Tornando al discorso di un possibile impiego in un ciclo secondario(produzione laterizi,cementificio,etc.),e quindi diverso da quello d'origine(scavo e movimento terra).
A quanto ho capito se le terre e rocce da scavo possono essere immesse in un ciclo produttivo senza preventivi trattamenti;esse sono considerati "sottoprodotti".
Di contro se il materiale non è adatto a soddisfare i requisiti necessari per l'introduzione nel ciclo secondario esso deve essere considerato rifiuto destinato a recupero.A quel punto l'impianto che riceve la terra e roccia da scavo,per così dire inadatta, dovrà essere giocoforza un impianto di recupero e potrà ugualmente utilizzare le terre e rocce da scavo per cicli secondari.

Le mie conclusioni sono corrette?
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Messaggio  armando77 Lun Set 26, 2011 4:44 pm

Prima di tutto: trs da dove provengono? cantieri?
se è un cantiere quando la terra esce di li è già un rifiuto se non hai fatto il piano di scavo in fase della richiesta del titolo abilitativo.
devi leggerti bene art 186:
https://www.sistriforum.com/t1292-titolo-i-capo-i-artt-177-187-disposizioni-generali-1-di-2
se è rifiuto deve andare per forza al trattamento prima di essere riutilizzato.
PS: mi sono laurato nella tua facoltà (ormai qualche annetto fa Rolling Eyes )
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Messaggio  armando77 Lun Set 26, 2011 4:47 pm

darei una bella occhiata anche agli articoli 183 (definizione di rifiuto) e 184 !
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Messaggio  Mar23 Lun Set 26, 2011 4:47 pm

rico_esote ha scritto:Le mie conclusioni sono corrette?

L'eventuale riutilizzo delle Terre e Rocce da scavo non può prescindere dall'effettuazione di analisi chimiche secondo quanto previsto dall'allegato 5 parte IV Tabella 1 e 2 del D.Lgs 152/2006, eseguite da un laboratorio "certificato" ed abilitato.

Se non vi è possibilità di un riutilizzo come sottoprodotto, i test di laboratorio consentono di verificare se il rifiuto è pericoloso o meno e ne definiscono le modalità di recuperabilità (ad esempio tramite un impianto di trattamento autorizzato, anche mobile), attraverso dei valori limite previsti per legge. Nel caso in cui il rifiuto non sia idoneo deve essere smaltito in discariche autorizzate a ricevere rifiuti pericolosi.
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Set 26, 2011 4:59 pm

le tue conclusioni NON sono corrette:

il terreno di scavo, fermo restando le caratteristiche analitiche, è sottoprodotto SOLO se il recupero dello stesso avviene ai sensio dell'art. 186 del D.Lgs. 152.

Come sottoprodotto è svincolato dalla normativa dei rifiuti, e non è chiamabile rifiuto.


Il terreno da scavo, in funzione delle caratteristiche chimico-fisico-merceologiche, può essere considerato RIFIUTO RECUPERABILE, recuperabile presso impianti autorizzati in procedura semplificata, e seguire i dettami del Decreto 5 febbraio 1998,
oppure
RIFIUTO RECUPERABILE, recuperabile in impianto autorizzato in procedura ordinaria, in funzione ai dettami specifici riportati in autorizzazione.

Nel caso non si verifichi una delle condizioni sopradescritte, il terreno in questione è SEMPRE rifiuto e deve essere smaltito (non recuperato) secondo le norme vigienti.

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Messaggio  rico_esote Lun Set 26, 2011 6:41 pm

Forse la mia domanda è stata interpretata male.
Vi espongo le mie conclusioni per i casi da 1 a 5 descritti nella domanda principale della discussione.
E chiedo nuovamente l’iter procedurale(in sequenza) per ogni caso preso in analisi:

Progetto edilizio - Escavazione – Analisi chimica – Redazione del progetto di scavi – Richiesta del parere ARPA – Redazione ulteriori documenti (quali???) – Compilazione formulario (caso rifiuti) – Documenti fiscale (DDA) – Registro di carico e scarico – Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)Scavo TRS non contaminate da sito A per semplice movimentazione all'interno del sito stesso (A)
La mia conclusione è:
Esclusione dal regime di rifiuti, libera movimentazione all’interno del sito.

Riferimenti normativi
Art. 185 - Esclusioni dall’ambito di applicazione
“1)Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Scavo TRS non contaminate da sito A per utilizzarle "tal quale" (reinterri,riempimenti, rimodellazioni e rilevati) nel sito B.
La mia conclusione è:
Escludendo tutte le procedure riguardanti VIA AIA potrò movimentare l’escavato senza formulario di identificazione dei rifiuti perché non è da considerarsi come tale.
Esso è sottoprodotto.
Ovviamente in fase di scavo sono rispettati tutti gli obblighi previsti dall’art.186 comma 1
E’ scontato che sia il sitoA che il sitoB abbiano le autorizzazioni previste dalla normativa vigente

Riferimenti normativi:

Articolo 184-bis
Articolo 186

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)Scavo TRS non contaminate da sito A per utilizzarle in un processo industriale (cementificio,impianto produzione laterizi,etc.)
La mia conclusione è:
Potrò movimentare l’escavato senza formulario di identificazione dei rifiuti perché non è da considerarsi come tale.
Se caratteristiche delle terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti per l’introduzione nel processo produttivo ESSO E’ SOTTOPRODOTTO.
L’impianto di utilizzazione che riceve l’escavato ha tutte le autorizzazioni e le capacità recettive.

Riferimenti normativi:
184-bis
185 comma 4
186 comma 1
“L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)Scavo TRS da sito A per smaltimento (CER 170504).
La mia conclusione è:
L’escavato è rifiuto, e verrà gestito come tale.
Viaggia con formulari di identificazione dei rifiuti.

Riferimenti normativi:
Art. 184-ter comma 5
Tutta la normativa riguardate il CER 170504.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)Scavo TRS da sito A per recupero in un apposito impianto(non ho la possibilità di destinarlo ad altro sito)
La mia conclusione è:
Il materiale E’ RECUPERABILE ma non è adatto a soddisfare i requisiti necessari per l'introduzione nel ciclo secondario.
Quindi è considerato rifiuto ….destinato a recupero.
A quel punto l'impianto che riceve la terra e roccia da scavo, per così dire inadatta, dovrà essere giocoforza un impianto di recupero e potrà ugualmente utilizzare le terre e rocce da scavo per cicli secondari.

Riferimenti normativi:
184-ter
185 comma 4
Sentenza della terza Sezione penale della Corte di Cassazione (16 gennaio 2006 n°1414) risultano trattamenti e trasformazioni:
-La riduzione volumetrica per frantumazione
-Il trattamento a calce
-La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
-La vagliatura
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Set 27, 2011 10:54 am

rico_esote ha scritto:Forse la mia domanda è stata interpretata male.
Vi espongo le mie conclusioni per i casi da 1 a 5 descritti nella domanda principale della discussione.
E chiedo nuovamente l’iter procedurale(in sequenza) per ogni caso preso in analisi:

Progetto edilizio - Escavazione – Analisi chimica – Redazione del progetto di scavi – Richiesta del parere ARPA – Redazione ulteriori documenti (quali???) – Compilazione formulario (caso rifiuti) – Documenti fiscale (DDA) – Registro di carico e scarico – Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)Scavo TRS non contaminate da sito A per semplice movimentazione all'interno del sito stesso (A)
La mia conclusione è:
Esclusione dal regime di rifiuti, libera movimentazione all’interno del sito.

Riferimenti normativi
Art. 185 - Esclusioni dall’ambito di applicazione
“1)Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Scavo TRS non contaminate da sito A per utilizzarle "tal quale" (reinterri,riempimenti, rimodellazioni e rilevati) nel sito B.
La mia conclusione è:
Escludendo tutte le procedure riguardanti VIA AIA potrò movimentare l’escavato senza formulario di identificazione dei rifiuti perché non è da considerarsi come tale.
Esso è sottoprodotto.
Ovviamente in fase di scavo sono rispettati tutti gli obblighi previsti dall’art.186 comma 1
E’ scontato che sia il sitoA che il sitoB abbiano le autorizzazioni previste dalla normativa vigente

Riferimenti normativi:

Articolo 184-bis
Articolo 186

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3)Scavo TRS non contaminate da sito A per utilizzarle in un processo industriale (cementificio,impianto produzione laterizi,etc.)
La mia conclusione è:
Potrò movimentare l’escavato senza formulario di identificazione dei rifiuti perché non è da considerarsi come tale.
Se caratteristiche delle terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti per l’introduzione nel processo produttivo ESSO E’ SOTTOPRODOTTO.
L’impianto di utilizzazione che riceve l’escavato ha tutte le autorizzazioni e le capacità recettive.

Riferimenti normativi:
184-bis
185 comma 4
186 comma 1
“L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)Scavo TRS da sito A per smaltimento (CER 170504).
La mia conclusione è:
L’escavato è rifiuto, e verrà gestito come tale.
Viaggia con formulari di identificazione dei rifiuti.

Riferimenti normativi:
Art. 184-ter comma 5
Tutta la normativa riguardate il CER 170504.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)Scavo TRS da sito A per recupero in un apposito impianto(non ho la possibilità di destinarlo ad altro sito)
La mia conclusione è:
Il materiale E’ RECUPERABILE ma non è adatto a soddisfare i requisiti necessari per l'introduzione nel ciclo secondario.
Quindi è considerato rifiuto ….destinato a recupero.
A quel punto l'impianto che riceve la terra e roccia da scavo, per così dire inadatta, dovrà essere giocoforza un impianto di recupero e potrà ugualmente utilizzare le terre e rocce da scavo per cicli secondari.

Riferimenti normativi:
184-ter
185 comma 4
Sentenza della terza Sezione penale della Corte di Cassazione (16 gennaio 2006 n°1414) risultano trattamenti e trasformazioni:
-La riduzione volumetrica per frantumazione
-Il trattamento a calce
-La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
-La vagliatura

punto 1): OK
punto 2): OK
punto 3): non sono d'accordo. inoltre la 152 è stata modificata, e l'art. 183 comma 1 lettera p della nuova stesura riguarda la raccolta differenziata
punto 4): OK
punto 5): OK
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Messaggio  rico_esote Mar Set 27, 2011 11:39 am

CROCIDOLITE ha scritto:
punto 1): OK
punto 2): OK
punto 3): non sono d'accordo. inoltre la 152 è stata modificata, e l'art. 183 comma 1 lettera p della nuova stesura riguarda la raccolta differenziata
punto 4): OK
punto 5): OK

Effettivamente il mio dubbio principale è proprio sul punto 3.
Il prof che mi fa da relatore non è stato in grado di darmi una risposta precisa.
Non ho ricevuto le delucidazioni a cui aspiravo per il semplice motivo che il docente,pur conoscendo le linee generali della normativa, non aveva sufficienti nozioni riguardanti un argomento così variegato.

Ho iniziato la stesura della tesi ma ancora non sono riuscito a darmi una risposta alla domanda:
"Si può fare?Non si può fare?Perchè?
Non si fa perchè, semplicemente, non è prassi o non conviene?"
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Messaggio  TRS CONSULTANTS Mar Set 27, 2011 12:25 pm

rico_esote ha scritto:
CROCIDOLITE ha scritto:
punto 1): OK
punto 2): OK
punto 3): non sono d'accordo. inoltre la 152 è stata modificata, e l'art. 183 comma 1 lettera p della nuova stesura riguarda la raccolta differenziata
punto 4): OK
punto 5): OK

Effettivamente il mio dubbio principale è proprio sul punto 3.
Il prof che mi fa da relatore non è stato in grado di darmi una risposta precisa.
Non ho ricevuto le delucidazioni a cui aspiravo per il semplice motivo che il docente,pur conoscendo le linee generali della normativa, non aveva sufficienti nozioni riguardanti un argomento così variegato.

Ho iniziato la stesura della tesi ma ancora non sono riuscito a darmi una risposta alla domanda:
"Si può fare?Non si può fare?Perchè?
Non si fa perchè, semplicemente, non è prassi o non conviene?"

Ciao, ho letto solo adesso quanto mi hai chiesto. Ti ho inviato una risposta.
Roberto
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Messaggio  Supremoanziano Mar Set 27, 2011 2:38 pm

Quoto crocidolite: o il materiale escavato proviene da una cava allora non è nemmeno un sottoprodotto ma un bene vero e proprio, oppure è rifiuto e come tale va gestito.

Per considerarlo sottoprodotto si devono seguire le procedure antecedentemente e puntualmente descritte.
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Messaggio  rico_esote Mar Set 27, 2011 2:56 pm

TRS CONSULTANTS ha scritto:

Ciao, ho letto solo adesso quanto mi hai chiesto. Ti ho inviato una risposta.
Roberto

Ciao Roberto,ho letto la risposta; grazie delle info.
Ora mi è chiaro che il materiale escavato(non materia prima di cava),qualora venga immesso in ciclo industriale, è rifiuto sottoposto a recupero e non sottoprodotto adibito a riutilizzo.

Per quanto riguarda le lavorazioni avevo tratto le mie conclusioni dal forum stesso dove veniva citato:

Sentenza della terza Sezione penale della Corte di Cassazione (16 gennaio 2006 n°1414) risultano trattamenti e trasformazioni:
-La riduzione volumetrica per frantumazione
-Il trattamento a calce
-La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
-La vagliatura

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Messaggio  BB Mar Set 27, 2011 3:07 pm

Ciao giovane tesista.
Sappi che in veneto è vigente una delibera (DGRV 2424 del 08.08.2008 e s.m.i. http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=208685 ), che permette l'"estromissione" delle TRS dalla disciplina dei rifiuti anche nel tuo famoso caso 3).
La ditta per cui lavoro ha ricevuto dei terreni nell'ambito di questa delibera perchè in sede abbiamo un processo industriale che utilizza normalmente carbonato di calcio ma in alternativa può utilizzare terre "tra A e B" senza che al prodotto finale cambi qualcosa.
Ovviamente erano stati presi accordi ed era stato seguito l'iter previsto nella delibera.
Contattami anche in pvt se hai bisogno di delucidazioni o dell'esempio di un "caso 3" realizzato.
BB
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Messaggio  TRS CONSULTANTS Mar Set 27, 2011 4:44 pm

BB ha scritto:Ciao giovane tesista.
Sappi che in veneto è vigente una delibera (DGRV 2424 del 08.08.2008 e s.m.i. http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=208685 ), che permette l'"estromissione" delle TRS dalla disciplina dei rifiuti anche nel tuo famoso caso 3).
La ditta per cui lavoro ha ricevuto dei terreni nell'ambito di questa delibera perchè in sede abbiamo un processo industriale che utilizza normalmente carbonato di calcio ma in alternativa può utilizzare terre "tra A e B" senza che al prodotto finale cambi qualcosa.
Ovviamente erano stati presi accordi ed era stato seguito l'iter previsto nella delibera.
Contattami anche in pvt se hai bisogno di delucidazioni o dell'esempio di un "caso 3" realizzato.

ALT, ferma tutto! allora la questione è leggermente diversa, almeno da come l'avevo intesa io all'inizio... cerco di fare chiarezza a me per primo e mi scuso con Matteo se non ho capito la sua domanda:
se le TRS sono adoperate in sostituzione del materiale di cava in processi industriali, allora OK, possono essere classificate come sottoprodotti (tale è anche il senso della delibera del Veneto oltre che della norma nazionale).
se le TRS sono inviate ad un processo industriale per un trattamento tale da renderle commerciabili come nuovo materiale (magari da inviare ad un altro processo industriale) allora sono rifiuti e diventano, dopo il trattamento, "materie prime secondarie".
Spero di essere stato più chiaro e mi scuso ancora per non aver capito il senso della domanda.
Roberto
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