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Trasporto cp di batterie da manutentori

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Messaggio  Daniela Bertocchi Gio Set 01, 2011 3:52 pm

Buongiorno a tutti,
ho una domanda da farvi che riguarda i manutentori...
Mi capita il caso di un artigiano elettricista, che lavora per una società in subappalto.
Lui non fa altro che andare nelle varie aziende a sostituire degli accumulatori (al Pb) necessari per alcuni impianti.
E qui nasce il problema delle batterie esaurite.
Io sapevo che i manutentori potevano far risultare come luogo di produzione del rifiuto, la propria sede.
Non dovevano compilare nessun formulario dalla ditta dova ha effettuato la manutenzione alla propria "sede", ma doveva compilare il registro e successivamente sarebbe arrivato lo smaltitore di turno autorizzato a portarle via.
Ora, la PROVINCIA (ente preposto alle sanzioni), dice che non capisce più nulla e non sà rispondermi e mi consiglia di sentire l'Albo dei Gestori di Milano, che mi risponde dicendomi che DEVE ISCRIVERSI NELLA CATEGORIA 5 perchè potrebbe portare più di 30 kg alla volta di batterie esauste...

Ma quale è la verità!? Voi che ne pensate!?
Un bacione e grazie!
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Messaggio  VdT Gio Set 01, 2011 7:17 pm

La verità sta nel mezzo. Io consiglierei al tuo cliente di iscriversi all'albo gestori ambientali nella sezione semplificatissima ossia ai sensi dell'art. 212 comma8. Il problema nasce dal fatto che in quella categoria i rifiuti pericolosi, tra i quali rientrano le batterie al piombo, possono essere trasportati nel limite di 30 Kg giornaliero.
A questo punto il tuo cliente può decidere se optare per la categoria 5 o affidarsi ad un'azienda terza che li fornisca il servizio.

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Messaggio  cirillo Gio Set 01, 2011 11:19 pm

VdT ha scritto:La verità sta nel mezzo. Io consiglierei al tuo cliente di iscriversi all'albo gestori ambientali nella sezione semplificatissima ossia ai sensi dell'art. 212 comma8. Il problema nasce dal fatto che in quella categoria i rifiuti pericolosi, tra i quali rientrano le batterie al piombo, possono essere trasportati nel limite di 30 Kg giornaliero.
A questo punto il tuo cliente può decidere se optare per la categoria 5 o affidarsi ad un'azienda terza che li fornisca il servizio.

Certo è, in questo caso, che non "sfruttando" l'art 266 sui rifiuti derivanti da manutenzione, non può più effettuare il trasporto con destinazione presso la propria sede se non è dotato di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi.
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Messaggio  VdT Ven Set 02, 2011 8:51 am

In moltissimi post precedenti a questo ho sempre sostenuto che avvalersi dell'art. 266 è sempre come giocare sul filo del rasoio. Se non ricordo male proprio in questo forum , ma si trova facilmente online, c'è un articolo dedicato ai rifiuti derivanti da manutenzione dove viene indicato che i rifiuti pericolosi dovrebbero essere trasportati direttamente ad impianto autorizzato e non nel proprio deposito.
Io credo che il legislatore dovrebbe spiegare meglio cosa intende per: " i rifiuti da manutenzione sono da considerarsi come prodotti presso la propria sede" poichè può trarre facilmente in inganno.
Poi ovviamente questa è una mia considerazione

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Messaggio  Supremoanziano Ven Set 02, 2011 9:29 am

Parlavo, più di qualche anno fa, di questo articolo con un funzionario ministeriale chiedendogli la ratio di un dispositivo del genere, facilmente sottoposto ad abusi, e lui, candidamente, ammetteva che sapevano benissimo a cosa andavano incontro, ma era il male minore (sic!) rispetto ad un buon numero di artigiani della manutenzione che avrebbero cessato l'attività.

Che dire... lodevole intenzione, ma forse si poteva provvedere con maggiore perizia.
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Messaggio  cirillo Ven Set 02, 2011 9:53 am

Quoto VdT al 101%; utilizzare l'art. 266 è correre sul filo del rasoio.
L'ho citato solo perchè tale era il riferimento visti i comportamenti adottati dalla Ditta indicata da Daniela Bertocchi.
Tanto più che, in provincia di Venezia (sich!) ritengono che l'art. 266 sia applicabile solo per l'assistenza sanitaria e, per quanto concerne le manuntenzioni, solo quelle derivanti da tale attività (vorrei capire, quindi quali siano).
A questo proposito, però, vorrei segnalare un interessante quanto autorevole commento pubblicato sul sito "dirittoall'ambiente" a firma di:
- Dott. Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/rifiuti_articoli_564.pdf
Anche in diversi editoriali di Paola Ficco si fà riferimento all'uso del 266 per le manutenzioni in genere; solo che gli Enti di Controllo.......
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