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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  Admin Lun Lug 23, 2012 11:17 pm

Le regole ed i sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sostanzialmente si individuano in due modalità: raccolta differenziata selettiva (monomateriale) e raccolta differenziata congiunta (multimateriale).
La raccolta multimateriale prevede da parte del cittadino la separazione dei diversi materiali (vetro, plastica, metalli, etc.) in contenitori adeguati. In seguito tali materiali vengono lavorati in appositi impianti di selezione e quindi inviati alla filiera industriale del recupero.
La raccolta monomateriale, invece prevede la separazione a monte da parte del cittadino dei materiali recuperabili.
Esistono sostanzialmente tre diverse modalità di raccolta.
1) La cosiddetta raccolta del multimateriale leggero: plastica e metalli, e cioè alluminio e acciaio;
2) La raccolta del multimateriale pesante: plastica, vetro e metalli;
3) La raccolta del multimateriale pesante con: vetro e metalli.

La codifica di questo rifiuto, costituito da un miscuglio di imballaggi monomateriali, pone problemi di attribuzione del codice CER.
La Corte UE (Sez. II, 11/12/2008, causa C 387/07) si è, in particolare, espressa sulla questione se possa essere utilizzato il codice Cer 15 01 06 - “imballaggi in materiali misti” per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale ammassati tra loro oppure se tale codice identifichi solo gli imballaggi multimateriali (ovvero gli imballaggi costituiti da componenti autonome di diverso materiale).
Una minotaria linea interpretativa, infatti, sosteneva che, pur ammettendo tale commistione di rifiuti, il codice 15 01 06, corrispondente agli “imballaggi in materiali misti”, può essere assegnato solo agli imballaggi «multimateriali» e non ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

Nel merito la Corte ha stabilito che un imballaggio composto è definito dall’art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 2005/270 come «l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio».
Siffatta definizione di imballaggio composto corrisponde a quella di imballaggio multimateriali. Inoltre nell’elenco allegato alla decisione 2000/532 sono stati attribuiti due codici diversi agli imballaggi multimateriali e gli imballaggi in materiali misti. Ciò lascia dedurre che la nozione di imballaggi in materiali misti non comprende gli imballaggi «multimateriali», ma si applica ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.
Conseguentemente, il codice CER 15 01 06 - “imballaggi in materiali misti” può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.
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Messaggio  zesec Mar Lug 24, 2012 12:05 am

Accipicchia che notizia (e che botta!) che mi hai dato. Ho letto la sentenza tutto d'un fiato e non posso che dire: "ubi maior, minor cessat".
Ho anche visto che all'epoca Ficco ha commentato la sentenza come un'ovvietà. Io, sinceramente, a questo punto non capisco a che diavolo servano gli altri codici che identificano imballaggi monomateriale non mescolati. Si usi solo il 150106 e non ci si facciano più mille questioni su quale CER attribuire, dove mettere gli scatoloni, dove il cellophane, dove le latte vuote, dove i pallet... si faccia un bel mucchio e via andare!
Devo dire che ho risposto senza dubitare della mia convinzione (e resto ancora basito, a differenza di Ficco e altri, di quanto ho letto e appreso). L'unico ricordo che avevo era un contributo di qualche autore importante (forse Santoloci? mah...) ma che non saprei più ritrovare, che spiegava la differenza tra imballaggio in materiale misto e composito. Il mio ricordo è che il secondo, è quel tipo di imballaggio in cui i diversi materiali non sono separabili se non con apposita tecnologia (ad esempio il tetrapak). L'imballaggio in materiali misti, invece, avrebbe dovuto essere quel tipo di rifiuto costituito sì da materiali diversi, ma separabili con facilità o con tecnologie alla portata di tutti: non lo separavi (e restava quindi un imballaggio in materiali misti) perché in questo modo avresti eseguito un trattamento a quel rifiuto e avresti dovuto essere autorizzato.
Però adesso, di tutto questo, non me ne faccio nulla. Resetto e riparto da capo: 150106 senza scrupoli, allora.


Ultima modifica di zesec il Mar Lug 24, 2012 12:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Ho aggiunto un pezzettino dopo averlo riletto, come spesso faccio.)
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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty Re: CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  sueli Mar Lug 24, 2012 10:07 am

mmmm... bel quesito !
solitamente vedo attribuire il 150106 per i conferimenti raggruppati in un unico cassone per plastica, reggia, film di polietilene, pallets rotti, polistirolo, angolari etc...

però attenzione a questo :

Dm Ambiente 2 maggio 2006

Articolo 184, comma 4 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera a della direttiva 75/442/Cee ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce

Attenzione: il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty Re: CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  Gabriele Stefani Mar Lug 24, 2012 10:17 am

sueli ha scritto:però attenzione a questo :
Dm Ambiente 2 maggio 2006
le solite genialate all'italiana! Mad
la corte di conti ha stabilito il CER per lo smaltimento dei coriandoli per pulizia delle deiezioni personali? Mad

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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty Re: CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  sueli Mar Lug 24, 2012 10:25 am

ci staranno lavorando..... suggerirei un paio di nomi per la commissione, anzi molti di più che un paio....

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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty Re: CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  Gabriele Stefani Mar Lug 24, 2012 10:35 am

sueli ha scritto:ci staranno lavorando..... suggerirei un paio di nomi per la commissione, anzi molti di più che un paio....
considerando il rapporto costo/efficacia dei nostri legislatori .. direi che per quanti nomi possano essere scelti .. sarebbero tutti assolumente fin troppo rispettosi!

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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty Re: CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  isamonfroni Mar Lug 24, 2012 1:34 pm

Mio caro Zesec, so di darti un dolore personale ma la Ficco (che per me rimane comunque una commentatrice giuridica di primo livello), non è solo ed esclusivamente la "bocca della verità" e qualche volta (di rado, ma succede) perde delle ottime occasioni per stare zitta..... proprio penchè nell'empireo legislativo nel quale Lei (ed il legislatore beninteso) si muovono l'olezzo della monnezza con la sua diuturna realtà non arrivano.

Non ho letto la sentenza per intero ma solo il sunto postato da Admin, anch'io ne prendo atto e mantengo intatte le tue stesse perplessità. Se posso convenire sull'attribuzione del CER 150106 ad un mucchio selvaggio di bottiglie/lattine/plastiche, quale quello che si rinviene in una campana multimateriale (che peraltro io detesto), resto comunque convinta che presso le aziende lo stoccaggio deve avvenire in modo separato con le varie tipologie separate e con il loro bravo CER separato previsto dalle norme. (così magari ne avranno un vantaggio economico nel recupero).
Per conto mio continuerò ad attribuire il 15.01.06 per esempio ai fiaschi o alle damigiane e il 15.01.05 ai cartoni tetrapack o similari.
Ciao

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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty Re: CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  Gabriele Stefani Mar Lug 24, 2012 1:46 pm

isamonfroni ha scritto:campana multimateriale (che peraltro io detesto)
quoto alla grande: anche questo argomento rientra a pieno titolo in quelle attività dichiarate "ad alto valore ambientale" .. ma che di ambientale, alla fine .. hanno molto poco!

OT: ci rendiamo conto che siamo arrivati al punto che, una azienda operante nel settore ambientale e quotata in borsa, deve falsificare i bilanci ambientali .. per non screditare il valore delle proprie azioni?!? (se dichiarano di aver attivato campagne per la riduzione dei rifiuti --> meno lavoro --> maggiore instabilità azionaria --> perdita di capitale).

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CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi? Empty Re: CER 15 01 06: imbalaggi in materiali misti o misto di imballaggi?

Messaggio  Admin Mar Lug 24, 2012 2:14 pm

Io la penso come te (e non siamo i soli, sulla base di questa interpretazione sono state contestati reati)
Buona memoria: http://sito.dirittoambiente.net/file/polizia_casi_9.pdf
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Messaggio  cirillo Mar Lug 24, 2012 2:35 pm

@Zesec: questo è il contributo cui fai riferimento citando il Santoloci:
http://sito.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_573.pdf

Personalmente ho sempre consigliato la separazione per CER delle varie tipologie di imballaggi non pericolosi e attribuito il CER 15.01.05 a quegli imballaggi multimateriale (compositi) non separabile se non attraverso un trattamento che deve, in quanto tale, essere autorizzato.
Il CER 15.01.06, invece doveva essere riservato ad un "miscuglio" di imballaggi tra loro diversi e, per qualche ragione, non separabili tra loro al momento della produzione (quali ragione? boh! Isa cita la campana e questo esempio, calza; spesso lo troviamo quando avviene la pulizia di un cantiere, più spesso, purtroppo, è utilizzato "alla leggera", tanto....).
Secondo me bisogna ragionare esattamente allo stesso modo di quando, ad esempio, attribuisce il CER 17.01.07 nei casi in cui non è possibile tener separati tra loro il 17.01.01, il 17.01.02 e il 17.01.03.

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Messaggio  zesec Mar Lug 24, 2012 3:27 pm

Sì, grazie. Più probabilmente era l'articolo del 2006 che l'autore (che ha scritto per Santoloci, ma non è Santolci) cita all'inizio di questo nuovo contributo, ma che non trovo.
Mi sembra intelligente la tua posizione che cerca di individuare analogie con altre tipologie di rifiuti. Mi verrebbe da dire, però, che nel corso di una demolizione è naturale che uno ottenga un misto di macerie: non si può dire all'operaio pronto con il suo bel buldozer a demolire un condominio (se non vuoi essere sgozzato) di staccare le piastrelle e metterle da parte, poi il parquet, rimuovere il linoleum, poi le tegole, poi separare i laterizi dal calcestruzzo (magari anche rimuovendo i ferri d'armatura...), le pietre delle soglie, i vetri dei serramenti, ecc... Insomma, il rifuto misto da costruzione e demolizione è un rifiuto che nasce già misto, perché mista è la natura dei beni dei quali ti sei disfato (in questo caso l'edificio) e che non è possibile (in certi casi) separare prima della demolizione.
Se invece hai un ammasso di imballaggi in materiali diversi, vuol dire che qualcuno li ha messi insieme. E allora o questa possibilità non esiste (nel senso che non è legale), o esiste e allora nessuno deve dirmi niente se non ho voglia di separare i miei imballaggi. Perché la pulizia di un cantiere dagli imballaggi si può fare separando gli imballaggi, oppure no. E' questione di tempo e di spazi, proprio come è questione di tempo e di spazi in qualsiasi capannone industriale.
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Messaggio  Admin Mar Lug 24, 2012 3:32 pm

Sì, grazie. Più probabilmente era l'articolo del 2006 che l'autore (che ha scritto per Santoloci, ma non è Santolci) cita all'inizio di questo nuovo contributo, ma che non trovo.
L'ho linkato prima Wink
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