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[TOP] Pneumatici fuori uso

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leviatano3000
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Messaggio  Admin Mar Lug 19, 2011 4:44 pm

Gli pneumatici fuori uso di veicoli quali automobili, autobus, veicoli utilitari, macchine di cantiere, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori, biciclette sono considerati rifiuti ai quali è attribuito il codice CER 16 01 03.
Non sono considerati rifiuti gli pneumatici usati, ossia i c.d. "ricostruibili" se destinati ad un’attività di ricopertura e quelli che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario, cioè il riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale.

Gli pneumatici triturati e gli pneumatici schiacciati, pressati o danneggiati sono da considerarsi rifiuti, indipendentemente dalla profondità del loro profilo.

Recupero degli PFU
L'attività di recupero di PFU può essere svolta anche in "Procedura Semplificata" ex artt 214/216 DLGVO 152/2006 e DM 05/02/98:
10.2 Tipologia: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103].
10.2.1 Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e industria automobilistica.
10.2.2 Caratteristiche del rifiuto: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA <10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.
10.2.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero:
a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3];
b) recupero nella produzione bitumi [R3];
c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3].
10.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate.

Smaltimento in discarica
Dal 16 luglio 2003 non possono più essere conferiti in discarica gli pneumatici interi fuori uso.
Dal 16 luglio 2006 non possono essere più conferiti in discarica materiali usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati. Possono essere ammessi in discarica unicamente i pneumatici per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm.

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[TOP] Pneumatici fuori uso Empty Pneumatici fuori uso e registro carico e scarico.

Messaggio  leviatano3000 Lun Mar 26, 2012 2:56 pm

Ciao a tutti. per prima cosa complimenti per il forum. L'ho conosciuto oggi che snmanettavo su internet per un problema che ho avuto e vorrei chiedervi aiuto.
Sono un gommista e stamani ho ricevuto in officina un controllo dei carabinieri che mi hanno contestato il registro di carico e scarico di rifiuti.
Praticamente io annoto solo i formulari del gestore che viene a ritirare i PFU (pneumatici fuori uso), mentre il maresciallo insiste che devo annotare anche gli pneumatici nuovi quando li acquisto.
Io ritengo che vadano annotati i rifiuti, quindi al massimo dovrei annotare le sostituzioni di PFU che faccio ai clienti.
potete aiutarmi. Grazie mille
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Messaggio  luanap Mar Mar 27, 2012 9:54 am

Il registro di carico/scarico è un registro per i RIFIUTI quindi non si devono registrare gli acquisti dei prodotti nuovi (pneumatici, ma anche olio, filtri, batterie, etc....), ma solo il vecchio che si vuole buttare via.
Non capisco però cosa tu voglia dire
Praticamente io annoto solo i formulari del gestore che viene a ritirare i PFU (pneumatici fuori uso), mentre il maresciallo insiste che devo annotare anche gli pneumatici nuovi quando li acquisto.
Io ritengo che vadano annotati i rifiuti, quindi al massimo dovrei annotare le sostituzioni di PFU che faccio ai clienti.
Non devi annotare solo lo scarico del rifiuto (quindi quando il trasportatore ti rilascia il formulario), ma anche quando produci il rifiuto (operazione di carico), cioè quando sostituisci gli pneumatici!!! Sicuro che il maresciallo non intendesse questo????
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Messaggio  leviatano3000 Mar Mar 27, 2012 10:05 am

Grazie per la risposta, era proprio come immaginavo. Devo annotare sul registro come carico gli pneumatici fuori uso che sostituisco ai clienti e come scarico i formulari che mi rilascia il consorzio quando viene a caricare.
Il maresciallo dei carabinieri, invece, riteneva che si annotassero i nuovi perchè secondo lui gli pneumatici nuovi acquistati servono per sostituire quelli dei clienti fuori uso.
In questo modo non devo annotare quelli dei clienti quando li sostituisco.
Questo modo di operare non lo vedo corretto perchè sul registro, secondo me, vanno annotati solo i rifiuti.
Grazie mille per la risposta.
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Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 2:24 pm

Admin ha scritto:
Gli pneumatici fuori uso di veicoli quali automobili, autobus, veicoli utilitari, macchine di cantiere, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori, biciclette sono considerati rifiuti ai quali è attribuito il codice CER 16 01 03.
Non sono considerati rifiuti gli pneumatici usati, ossia i c.d. "ricostruibili" se destinati ad un’attività di ricopertura e quelli che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario, cioè il riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale.

Gli pneumatici triturati e gli pneumatici schiacciati, pressati o danneggiati sono da considerarsi rifiuti, indipendentemente dalla profondità del loro profilo.
Corte di Cassazione Sentenza 26 giugno 2012, n. 25207
……….. Alla stregua della disciplina dianzi delineata va affermato — pertanto — che, secondo la normativa posta dalla legge n. 179 del 2002 e dal Dm 9 gennaio 2003:
costituiscono sicuramente "rifiuto" gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attività di recupero o smaltimento;
sono invece da considerarsi "non-rifiuto" gli pneumatici usati passibili di ricostruzione vedi Cassazione, Sezione 3, 23.1.2007, n. 8679, ma già Corte Costituzionale, sentenza n. 378 del 30.12.2003) ed essi possono essere compravenduti come beni.….,
deve ritenersi ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti tutti gli pneumatici usati, compresi quelli ricostruibili, e deve altresì ritenersi (contrariamente a quanto affermato da questa 3° Sezione con la sentenza n. 46643/2007) che la ricostruzione dei battistrada degli pneumatici (che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche strutturali) non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mal è stato considerato rifiuto.
Recupero di materia può aversi, invece, attraverso le attività di separazione delle varie componenti degli pneumatici non ricostruibili, ovvero attraverso processi di triturazione e granulazione per l'ottenimento del polverino di gomma (utilizzabile per la produzione di asfalti modificati, per la realizzazione di superfici sportive, nonchè per l'impiego come materiale di isolamento); così come può conseguirsi recupero di energia in cementifici o centrali termoelettriche. Sussiste, infine, il divieto di conferimento in discarica degli pneumatici interi fuori uso, secondo le previsioni del Dlgs n. 36 del 2003, articolo 6, lett. o), e del Dm 3 agosto 2005 (divieto che, per le discariche già autorizzate, è divenuto efficace solo dal 1 gennaio 2010).
Quanto alla individuazione del soggetto sul quale gravi l'onere di classificare lo pneumatico usato come ricostruibile, deve ritenersi che:
— Nelle ipotesi in cui sia manifestamente evidente l'impossibilità di procedere ad una ricostruzione (ad esempio per palesi lacerazioni o deformazioni della carcassa strutturale), il gommista detentore (in seguito all'attività di ricambio per sostituzione sul veicolo) ha l'onere (con le relative responsabilità, anche penali) di conferirlo come rifiuto ad un operatore autorizzato, potendo pure giovarsi delle norme che regolano il deposito temporaneo secondo i limiti temporali e quantitativi fissati dal Dlgs n. 152 del 2006, articolo 183.
In tutti gli altri casi Io pneumatico può essere consegnato, quale merce, al ricostruttore ed a questo spetta la valutazione della idoneità alla ricostruzione mediante le opportune indagini tecniche, a seguito delle quali egli è tenuto ad avviare gli pneumatici fuori uso a recupero dei materiali, a recupero energetico ovvero a smaltimento (nelle forme consentite).Recupero degli PFU
L'attività di recupero di PFU può essere svolta anche in "Procedura Semplificata" ex artt 214/216 DLGVO 152/2006 e DM 05/02/98:
10.2 Tipologia: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103].
10.2.1 Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e industria automobilistica.
10.2.2 Caratteristiche del rifiuto: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA <10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.
10.2.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero:
a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3];
b) recupero nella produzione bitumi [R3];
c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3].
10.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate.

Smaltimento in discarica
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Messaggio  Demetra Lun Apr 08, 2013 1:05 pm

Salve, spero possiate aiutarmi!
un gommista che ha meno di 10 dipendenti e che conferisce a terzi per attività di recupero, i pneumatici sostituiti , che adempimenti deve seguire? Registro? MUD?

Grazie
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Messaggio  silvia79 Lun Apr 08, 2013 11:05 pm

sicuramente puo' non dichiararli sul MUD, deve dichiarare solo i rifiuti pericolosi essendo che ha - di 10 dipendenti.
sui registri ho un vuoto di memoria
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Messaggio  Demetra Mar Apr 09, 2013 11:38 am

Grazie Silvia!
il registo si (by reteambiente)
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