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adempimenti falegnameria

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Messaggio  monibike Mar Lug 19, 2011 9:43 am

ciao a tutti,
una falegnameria che rivende e realizza serramenti, porte e cucine e ritira dal cantiere i serramenti vecchi e porte come si deve comportare? ha meno di 10 dipendenti.
Il registro carico e scarico lo compila.
il formulario deve averlo?
si deve iscrivere al sistri?
ciao Sad
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adempimenti falegnameria Empty ADEMPIMENTI FALEGNAMERIA

Messaggio  crippa ornella Mar Lug 19, 2011 1:09 pm

BENVENUTO NEL FORUM, VISTO LA TUA DOMANDA TI ELENCO VELOCEMENTE ALCUNI ADEMPIMENTI.


UNA FALEGNAMERIA CHE HA FINO A 10 DIPENDENTI COMPRESO I SOCI LAVORATORI (E SI INTENDE SOCI CHE PERCEPISCONO UNO STIPENDIO) E NON PRODUCONO RIFIUTI PERICOLOSI , NON DEVE ISCRIVERSI AL SISTRI.



HA L’OBBLIGO DI AVERE UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI, SUL QUALE VANNO SEGNATI I RIFIUTI PRODOTTI ENTRO IL 10 GG DALLA PRODUZIONE DELLO STESSO .



HA L’OBBLIGO DI SMALTIRE I RIFIUTI UNA VOLTA ALL’ANNO SE NON SUPERA I 10 MC DI RIFIUTI PERICOLOSI E I 20 MC DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.



PER QUANTO RIGUARDA IL RITIRO DEI SERRAMENTI DA CANTIERI NON E’ CONSENTITO, A MENO CHE LA FALEGNAMERIA NON POSSIEDA UN AUTOMEZZO IN CONTO PROPRIO AUTORIZZATO DALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI.



ATTENZIONE:

SE LA FALEGNAMERIA POSSIEDE GIA’ UN AUTOMEZZO AUTORIZZATO NON PUO’ IN OGNI CASO PORTARSI I SERRAMENTI NEL PROPRIO INSEDIAMENTO.

DEVE IN OGNI CASO PARTIRE DAL CANTIERE CON UN FORMULARIO DI TRASPORTO INDICANDO IL DESTINATARIO DEL RIFIUTO E ANDARE A SCARICARE IL RIFIUTO IMMEDIATAMENTE.

BUONA GIORNATA

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Messaggio  cirillo Mar Lug 19, 2011 4:12 pm

Quoto Ornella con una sola precisazione.
Il Deposito temporaneo può arrivare a 30 mc "di cui" 10 mc massimo possono essere di rifiuti pericolosi.
Pertanto se la ditta produce SOLO rifiuti NON PERICOLOSI può avere un deposito fino a 30 mc. per una durata massima di 1 anno.
(es. 0 mc di pericolosi e 30 mc di non pericolosi, oppure 2 mc di pericolosi e max 28 mc. di non perioclosi e così via...).
In alternativa, può optare per uno smaltimento max trimestrale, indipendentemente dal quantitativo in deposito.
Si veda la nuova definizione di deposito temporaneo.
art. 183 - lettera bb): il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
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Messaggio  Hieronymus Mer Lug 20, 2011 9:09 am


Aggiungo un paio di dubbi con cui mi sono scontrata in un caso molto simile:
- i vuoti delle bombolette di silicone, ancorante chimico e schiuma poliuretanica come li trattato? (per me, almeno l'imballaggio vuoto di ancorante è rifiuto pericoloso) ...a meno che non lo si voglia mettere nella pattumiera del privato a cui si sostituiscono/montani i serramenti.
- il conferimento alla discarica comunale delle parti in legno - alluminio - vetro deve essere accompagnato dal FIR...e a questo punto il centro di raccolta non me li ritira più... o sbaglio??


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Messaggio  cirillo Mer Lug 20, 2011 9:25 am

Hieronymus ha scritto:
Aggiungo un paio di dubbi con cui mi sono scontrata in un caso molto simile:
- i vuoti delle bombolette di silicone, ancorante chimico e schiuma poliuretanica come li trattato? (per me, almeno l'imballaggio vuoto di ancorante è rifiuto pericoloso) ...a meno che non lo si voglia mettere nella pattumiera del privato a cui si sostituiscono/montani i serramenti.
- il conferimento alla discarica comunale delle parti in legno - alluminio - vetro deve essere accompagnato dal FIR...e a questo punto il centro di raccolta non me li ritira più... o sbaglio??


Le bombolette di schiuma, silicone ecc... sono da classificare come pericolosi
- 15.01.10 per le siringhe di silicone
- 15.01.11 per le bombolette a pressione
I non pericolosi che citi (legno, vetro, alluminio, ecc...), vanno certamente accompagnati da FIR e la destinazione NON può essere la piazzola comunale.
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Messaggio  Hieronymus Mer Lug 20, 2011 9:46 am

cirillo ha scritto:
I non pericolosi che citi (legno, vetro, alluminio, ecc...), vanno certamente accompagnati da FIR e la destinazione NON può essere la piazzola comunale.

Sono d'accordo. La mia è stata più che altro una "provocazione".
E' la tipica situazione in cui "prima" sono abituati a portare tutto in discarica (e li fanno finta di non capire da dove arriva tutto quel rifiuto??) e "poi" quando gli spieghi dell'esistenza di un permesso al trasporto e di un FIR... si ritrovano a dover stravolgere (anche economicamente) la gestione dei rifiuti...
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Messaggio  monibike Mer Lug 20, 2011 10:44 am

mille grazie delle vs risposte ma se i serramenti che smontano dal cantiere e devono portarli in laboratorio perchè devono sistemarli? non è possibile trasportarli?

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Messaggio  cirillo Mer Lug 20, 2011 10:53 am

Quelli che c'entrano?
Sono "BENI" in riparazione e non "RIFIUTI"
Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A (alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
I serramenti in manutenzione saranno poi riposizionati e continueranno ad essere utilizzati per il motivo per cui sono stati realizzati (e quindi continuano la loro "vita di beni").
Pertanto, il trasporto dal fabbicato dove sono installati alla falegnameria sarà accompagnato da DDT (non certamente da FIR).
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Messaggio  crippa ornella Mer Lug 20, 2011 11:01 am

percheì considerate le siringhe di silicone vuote rifiuto pericoloso?
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Messaggio  monibike Mer Lug 20, 2011 11:01 am

cirillo ha scritto:Quelli che c'entrano?
Sono "BENI" in riparazione e non "RIFIUTI"
Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A (alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
I serramenti in manutenzione saranno poi riposizionati e continueranno ad essere utilizzati per il motivo per cui sono stati realizzati (e quindi continuano la loro "vita di beni").
Pertanto, il trasporto dal fabbicato dove sono installati alla falegnameria sarà accompagnato da DDT (non certamente da FIR).

mi son spiegata male.. Embarassed
nel senso che può essere che alcuni vengano "sistemati" e altri da buttare ma dopo averli visionati e controllati in laboratorio...
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Messaggio  cirillo Mer Lug 20, 2011 11:59 am

mi son spiegata male.. Embarassed
nel senso che può essere che alcuni vengano "sistemati" e altri da buttare ma dopo averli visionati e controllati in laboratorio...[/quote]

Beh, può capitare che, su tanti, per una certa percentuale risulti economicamente non vantaggiosa la riparazione ma, questo, non deve essere un "escamotage" per "portarsi a casa i rifiuti".
Se uno dei serramenti, una volta in falegnameria, non può essere riparato, diventa rifiuto ed essendo stato "prodotto" in sede, và caricato nel registro e tenuto in deposito temporaneo.
Andrà smaltito, nei termini del deposito temporaneo, - art. 183 lettera bb) - accompagnando il trasporto con FIR dalla sede al luogo di destinazione.

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Messaggio  monibike Mer Lug 20, 2011 12:09 pm

cirillo ha scritto:mi son spiegata male.. Embarassed
nel senso che può essere che alcuni vengano "sistemati" e altri da buttare ma dopo averli visionati e controllati in laboratorio...

Beh, può capitare che, su tanti, per una certa percentuale risulti economicamente non vantaggiosa la riparazione ma, questo, non deve essere un "escamotage" per "portarsi a casa i rifiuti".
Se uno dei serramenti, una volta in falegnameria, non può essere riparato, diventa rifiuto ed essendo stato "prodotto" in sede, và caricato nel registro e tenuto in deposito temporaneo.
Andrà smaltito, nei termini del deposito temporaneo, - art. 183 lettera bb) - accompagnando il trasporto con FIR dalla sede al luogo di destinazione.

[/quote]

ok grazie mille
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