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Recupero terreni da sito di bonifica

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Messaggio  FrancyG Ven Lug 15, 2011 9:51 am

Salve a tutti, leggendo e rileggendo l'art.186 mi chiedo se l'impossibilità di recupero per terre provenienti da sito di bonifica si riferisce a terre prodotte da lavori di bonifica in atto o anche semplicemente a degli scavi (per attività di costruzione e demolizione, epr esempio) purchè all'interno di un sito contaminato perimetrato?!?
E poi l'impossibilità di recupero vale oltre che per il ripristino ambientale anche per il recupero di materia in processi industriali, giusto??!?
GRazie mille.
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 15, 2011 10:51 am

In un sito potenzialmente o sicuramente contaminato (quindi dove è in atto una procedura di bonifica ex art 242 del d.lgs. 152/2006) il 186 non si può fare.

Di sicuro ne sono esclusi i terreni escavati proprio nel contesto del progetto di bonifica.......

eventualmente si potrebbe accedere al 186 al termine delle operazioni di bonifica, dopo che la Provincia ha rilasciato l'attestazione di avvenuta bonifica. Però questo si può fare solo se l'intervento di bonifica ha consentito di raggiungere le CSC previste per la destinazione d'uso del sito, perchè se si tratta di una bonifica con analisi del rischio e sono state raggiunte le CSR, la qualità dei suoli è accertata solo per il riutilizzo nello specifico sito e i terreni non possono essere portati fuori e riutilizzati altrove.

Se il sito è molto grande, si può comunque ipotizzare (e verificare con una caratterizzazione approfondita) che non tutte le porzioni di suolo sono contaminate, pertanto questi terreni possono non essere considerati contaminati e gestiti fuori dal regime dei rifiuti (art. 185).

Non capisco per niente il riferimento al recupero........il recupero è una forma di gestione dei rifiuti quindi che c'entra con il 186?

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Messaggio  FrancyG Ven Lug 15, 2011 11:45 am

Se non sbaglio, nel 186 si fa anche riferimento al riutilizzo delle terre al posto dei materiali di cava, richiamando poi la definizione di sottoprodotto...
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 15, 2011 12:33 pm

FrancyG ha scritto:Se non sbaglio, nel 186 si fa anche riferimento al riutilizzo delle terre al posto dei materiali di cava, richiamando poi la definizione di sottoprodotto...

certo, il 186 prevede (se vengono irspettate contemporaneamente tutte le condizioni), che le terre e rocce escavate da un cantiere x possano essere reimpiegate nello stesso o in un altro cantiere per riempimenti, rilevati ecc...
reimpiegate, appunto, al posto dei materiali di cava.
Infatti senza 186 e quindi in regime di rifiuti dovresti scavare e portare a smaltimento/recupero tutto il terreno escavato e poi andarti a comprare il materiale di cava per riempire il buco e fare i rilevati.

ma se ricorrono tutti i presupposti per il 186 non sono più rifiuti e quindi non è formalmente corretto parlare di recupero ma di riutilizzo.

Attenzione che le terre reimpiegate al posto dei materiali di cava devono avere le stesse caratteristiche (chimiche, fisiche, geotecniche ecc...) del materiale di cava oltre ad essere compatibili con il sito di riutilizzo e ciò non è sempre facilissimo.....

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Messaggio  FrancyG Ven Lug 15, 2011 3:46 pm

C'è qcosa che però mi sfugge...fuori dall'art.186 le terre sono rifiuto...supponiamo siano non pericolose: se provengono da sito contaminato le posso portare a ripristino ambientale ?!?
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 15, 2011 4:31 pm

FrancyG ha scritto:C'è qcosa che però mi sfugge...fuori dall'art.186 le terre sono rifiuto...supponiamo siano non pericolose: se provengono da sito contaminato le posso portare a ripristino ambientale ?!?

Fuori dall'art. 186 quindi come rifiuto, per esperienza diretta quasi mai..............
intanto vanno verificate alcune cose:
- se il sito è oggetto di bonifica il destino delle terre escavate dovrebbe stare già nel progetto di bonifica approvato dalla regione competente comprese tutte le eventuali prescrizioni e limiti.
- se il sito è contaminato, ma le tue terre provengono da scavi diversi da quelli inerenti la bonifica (ad esempio scavi edili), a parte l'ovvio stupore e l'incredulità per il fatto che possano averti concesso la licenza edilizia in un sito contaminato prima della bonifica, la situazione da verificare è questa:
1) analisi terre sul tal quale e caratterizzazione rifiuto non pericoloso
2) analisi eluato (test di cessione e verifica rispetto all.III al DM05/02/1998)
3) verifica che tra le prescrizioni del ripristino ambientale prescelto non ci sia l'espresso divieto a ritirare da siti contaminati (quasi sempre c'è).

Giusto per esperienza personale e per logica ti posso dire che se sono terre (non rocce) nei limiti del test di cessione non ci stanno mai (per lo meno per i solidi sospesi).

PS certo che fai delle belle domandone epocali per un forum.................

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Messaggio  FrancyG Ven Lug 15, 2011 4:43 pm

Eh eh...hai ragione...più che delle domande sembrano interrogazioni parlamentari !
Il fatto è che ci sono temi un pò più corposi che non vengono quasi mai affrontati...e, purtroppo x me, io me li ritrovo di fronte spesso e malvolentieri!


Grazie mille, comunque !
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Messaggio  TRS CONSULTANTS Lun Lug 18, 2011 2:53 pm

A tutte le sacrosante "verità" espresse da isamonfroni, aggiungo solo una cosa sul recupero (quindi in regime di rifiuto) delle TRS. In linea teorica, considerato quanto statuito dal DLGS 117/2008 sul riempimento dei vuoti di cava, è possibile recuperare in R10 un'area morfologicamente depressa ma non una'ex area estrattiva. Con le procedure ex art. 186 (TRS come sottoprodotti) invece, le strade sono aperte anche al riempimento dei vuoti di cava.
Sul discorso TRS provenienti da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, starei anche ben attento a capire (con gli enti locali) quale interpretazione danno al termine "sito", ovvero se è tutta l'area perimetrata o no. Nel primo caso, le TRS provenienti da settori eventualmente non contaminati potrebbero non essere autorizzate al riutilizzo come sottoprodotti. Resterebbe sempre la strada del recupero, anche in R5 eventualmente, con i limiti e le procedure conseguenti.
Spero di aveer contribuito ulteriormente al dibattito parlamentare...!
Ciao
Roberto Pizzi
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Messaggio  FrancyG Lun Lug 18, 2011 5:22 pm

Ti ringrazio...comunque anche fuori dall'art186, mi suona male l'idea di fare un ripristino ambientale con terreni da siti contaminati, anche se rifiuti non pericolosi...
FrancyG
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Messaggio  TRS CONSULTANTS Lun Lug 18, 2011 6:49 pm

FrancyG ha scritto:Ti ringrazio...comunque anche fuori dall'art186, mi suona male l'idea di fare un ripristino ambientale con terreni da siti contaminati, anche se rifiuti non pericolosi...

Beh, in effetti, specie in un paese come il nostro, siamo al limite dell'azzardo. Anche se la norma te lo consentirebbe. In linea teorica. La realtà è che i rischi sono talmente elevati che nessuno... s'arrischia!
Roberto
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