Il Wiki di SistriForum
Accumulatori al piombo esausti
Albo Gestori Ambientali, categorie e procedure di iscrizione
Assimilazione dei rifiuti speciali
Classificazione dei rifiuti
Codice CER
Esumazione ed estumulazione, rifiuti da
Etichettatura dei rifiuti
Formulario di identificazione del rifiuto
Imballaggio
Lampade fluorescenti
Perizia dei mezzi di trasporto
Registro di carico e scarico
Responsabile tecnico della gestione rifiuti
Sottoprodotti di origine animale
Spazzamento stradale, rifiuti da
Da Aurora Brancia Oggi a 5:49 pm
» documenti da portare con se
Da marcosperandio Oggi a 5:48 pm
» markettos
Da steffina79 Oggi a 5:46 pm
» Autorizzazione/albo con troppi zeri?
Da mapi68 Oggi a 4:29 pm
» Zombi fino alle prossime elezioni (almeno). Proroga sistri a fine 2013?
Da fabiodafirenze Oggi a 4:20 pm
» peso gonfiato a destino
Da anpachi Oggi a 3:27 pm
» Tariffe consulenti
Da adesposito Oggi a 3:23 pm
» partenza sistri per officine
Da riger Oggi a 2:15 pm
» Selex in Commissione Rifiuti
Da marcosperandio Oggi a 1:56 pm
» Iscrizione a pneumaticifuoriuso.it
Da luanap Oggi a 1:20 pm
» Lana di vetro - Irritante?
Da vento Oggi a 12:26 pm
» tecnologia per recupero traversine ferroviarie
Da Demetrio Oggi a 12:07 pm
» Trasporto vestiti usati
Da Ranx Oggi a 12:05 pm
» trasporto combinato rifiuto e sottoprodotto
Da Demetrio Oggi a 11:46 am
» trasporto cataloghi
Da matix Oggi a 11:23 am
» Trasporto di rifiuti RAEE al centro raccolta
Da Baseballz Oggi a 10:11 am
» Se parte il Sistri...
Da ecomanager Oggi a 9:44 am
» Affidamento in house in deroga all'articolo 4 della legge 148/2011
Da Admin Oggi a 9:20 am
» TRASPORTO DI UNA BOMBOLA GPF PER SMALTIMENTO
Da Lilika Oggi a 8:33 am
» registrazioni sistri di un ecocentro
Da lu_2011 Oggi a 8:07 am
Conserva e condividi l'indirizzo di SISTRI - Forum e tracciabilità rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
Conserva e condividi l'indirizzo di SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti sul tuo sito sociale bookmarking
Decreto correttivo Sistri in dirittura d'arrivo: le regole per l'interoperabilita'
Decreto correttivo Sistri in dirittura d'arrivo: le regole per l'interoperabilita'
- regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra soggetti obbligati e soggetti non ancora obbligati;
- introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
- definizione di “unità operativa”;
- possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
- individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
- attenuazione delle responsabilità del delegato;
- procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
- procedura per rallentamenti del sistema che comportino attese superiori ai tre minuti;
- procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
- modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.

Admin- Amministratore
- Messaggi: 4001
Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 38
Argomenti simili» PROGETTO REGOLE E RISPETTO
» letture per progetto emozioni / regole
» IMMAGINI PER CARTELLONI, SCHEDE, PRESENTAZIONI IN POWER POINT sull'Ed. Convivenza civile- Regole di classe
» Decreto correttivo Sistri in dirittura d'arrivo: le regole per l'interoperabilita'
Decreto correttivo Sistri in dirittura d'arrivo: le regole per l'interoperabilita' :: Commenti
"Fino allo scadere dei termini di cui all’articolo 1 del decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, i soggetti iscritti al SISTRI applicano le seguenti procedure:
a) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che non utilizzano il SISTRI, compilano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampano una copia e la consegnano firmata all’impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di recupero/smaltimento di destinazione. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
b) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che non utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
c) I produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni che non utilizzano il SISTRI qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale che non utilizzano il SISTRI al fine di attestare l'assolvimento della propria responsabilità applicano le procedure di cui all’articolo 188, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni."
Nonostante i problemi, il 1/09/11 si parte lo stesso??
E la revisione??
Verrà presa in considerazione?
Come la storia insegna, non è detto che non ci saranno ulteriori novità.
Admin ha scritto:Questo è il regime transitorio, come regolato da un decreto che è gia alla Corte dei Conti.
Come la storia insegna, non è detto che non ci saranno ulteriori novità.
Scusami se ti faccio queste domande....
Che vuoi dire quando dici "Questo è il regime transitorio"?
Vorrei capire la situazione che direzione sta prendendo....
Comunque, grazie Admin!!!
Produttore non utilizza sistri
Trasportatore non utilizza sistri
Impianto utilizza sistri
il produttore compilerà il FIR e il registro carico-scarico cartaceo. Il trasportatore registro carico-scarico cartaceo. L'impianto caricherà manualmente il FIR sul registro cronologico utilizzando l'opzione "nuovo carico" ( operazione che con sistri attivo verrebbe fatta tramite la funzione "schede da collegare al registro" dopo avere accettato la scheda sistri) e conserverà il FIR. Attendo gentilmente conferme o smentite. Grazie per le risposte.Ciao Costy
Scusami se ti faccio queste domande....
Che vuoi dire quando dici "Questo è il regime transitorio"?
Vorrei capire la situazione che direzione sta prendendo....
Comunque, grazie Admin!!!.
Di nulla.
Significa che si naviga a vista.
Oggi la situzione è quella che conosciamo: partenza a scaglioni dal 1 settembre.
E, se non succede nulla, il periodo dal 1 settembre al 1 gennaio sarà regolato così dal decreto di prossima pubblicazione.
Admin ha scritto:Queste le principali novità che dovrebbero essere introdotte dal decreto di modifica del testo unico Sistri:
- regolamentazione della fase transitoria e delle modalità operative tra soggetti obbligati e soggetti non ancora obbligati;
- introduzione del dispositivo USB per l’interoperabilità e relative procedure;
- definizione di “unità operativa”;
- possibilità di richiedere dispositivi USB aggiuntivi;
- individuazione dei casi in cui è possibile custodire i dispositivi in diversa sede;
- attenuazione delle responsabilità del delegato;
- procedura per l’utilizzo della scheda movimentazione in bianco;
- procedura per rallentamenti del sistema che comportino attese superiori ai tre minuti;
- procedura per cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- procedure per variazioni relative alle aziende di trasporto;
- modalità di aggiornamento, da parte dell’ISPRA, della banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di recupero e smaltimento.
Aspettiamo la pubblicazione.
Admin ha scritto:La bozza di decreto che ho avuto la possibilità di leggere.
Aspettiamo la pubblicazione.
Ciao....Ma se il sistri non funziona ancora bene....come fà a partire il 1° Settembre?...
MARA QUATRANA ha scritto:Admin ha scritto:La bozza di decreto che ho avuto la possibilità di leggere.
Aspettiamo la pubblicazione.
Ciao....Ma se il sistri non funziona ancora bene....come fà a partire il 1° Settembre?...
E' quello che vorremmo sapere tutti..