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Messaggio  laureando Sab Gen 28, 2012 4:49 pm

Buondì,

oggi un cliente mi ha fatto una richiesta che riguardava lo smaltimento dei contenitori vuoti dei toner delle macchine fotocopiatrici e cartucce stampa. Questi contenitori vuoti vengono recuperati così come accade per il gruppo toner delle stampanti o vanno a smaltimento pur essendo di una buona qualità di PET !?
Ora..vengo e mi spiego....Nella sua attività di vendita e assistenza capita spesso che il cliente gli chieda di ritirarsi il barattolo vuoto del toner...,ma lui potrebbe ritirarlo e portarlo in magazzino e poi raggiunto un certo quantitativo avviarli a smaltimento? Ovviamente il tutto avverrebbe con il suo autocarro iscritto all'albo naz gestori rifiuti per il trasporto in conto proprio...ma può raccogliere questi barattoli nel suo magazzino senza nessuna autorizzazione???? scratch
Io ho visto che alcuni rivenditori di pc hanno un eco-box dove raccolgono cartucce e gruppo toner per stampanti....si pottrebbe fare lo stesso con i barattoli vuoti dei toner delle macchine fotocopiatrici???

Come potrebbe risolversi la cosa??
grazie
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Messaggio  REPRINTER Sab Gen 28, 2012 5:39 pm

laureando ha scritto:Buondì,
oggi un cliente mi ha fatto una richiesta che riguardava lo smaltimento dei contenitori vuoti dei toner delle macchine fotocopiatrici e cartucce stampa.

Questi contenitori vuoti vengono recuperati così come accade per il gruppo toner delle stampanti o vanno a smaltimento pur essendo di una buona qualità di PET !?

Ora..vengo e mi spiego....Nella sua attività di vendita e assistenza capita spesso che il cliente gli chieda di ritirarsi il barattolo vuoto del toner...,ma lui potrebbe ritirarlo e portarlo in magazzino e poi raggiunto un certo quantitativo avviarli a smaltimento?

Ovviamente il tutto avverrebbe con il suo autocarro iscritto all'albo naz gestori rifiuti per il trasporto in conto proprio...ma può raccogliere questi barattoli nel suo magazzino senza nessuna autorizzazione???? scratch


Io ho visto che alcuni rivenditori di pc hanno un eco-box dove raccolgono cartucce e gruppo toner per stampanti....si pottrebbe fare lo stesso con i barattoli vuoti dei toner delle macchine fotocopiatrici???

Come potrebbe risolversi la cosa??
grazie


Salve,
prima di tutto spero sia un R.S.N.P.

Poi se è all'interno di un contratto d'assistenza......... alla fornitura di un toner nuovo e alla relativa installazione può ritirare e trasportare un toner esausto (se dotato di 212 c8).

Una volta portato (con relativo FIR) nella sua attività ne diventa il reale produttore e detentore.

Quindi al verificarsi delle "condizioni" lo avvia allo smaltimento o al recupero.

Per i colleghi che hanno un ecobox dipende cosa ne fanno e come?

Se lo usano per i loro rifiuti, per i rifiuti derivanti da manutenzione nessun problema.

Se lo usano per accumulare i toner che derivano da Rifiuto Urbano credo che non abbiamo le necessarie autorizzazioni ne per "stoccarlo" ne per "avviarlo".

Molti prendono sottogamba la questione ma è un grosso rischio.

Saluti
SDR
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Messaggio  laureando Dom Gen 29, 2012 5:10 pm

REPRINTER ha scritto:
laureando ha scritto:Buondì,
oggi un cliente mi ha fatto una richiesta che riguardava lo smaltimento dei contenitori vuoti dei toner delle macchine fotocopiatrici e cartucce stampa.

Questi contenitori vuoti vengono recuperati così come accade per il gruppo toner delle stampanti o vanno a smaltimento pur essendo di una buona qualità di PET !?

Ora..vengo e mi spiego....Nella sua attività di vendita e assistenza capita spesso che il cliente gli chieda di ritirarsi il barattolo vuoto del toner...,ma lui potrebbe ritirarlo e portarlo in magazzino e poi raggiunto un certo quantitativo avviarli a smaltimento?

Ovviamente il tutto avverrebbe con il suo autocarro iscritto all'albo naz gestori rifiuti per il trasporto in conto proprio...ma può raccogliere questi barattoli nel suo magazzino senza nessuna autorizzazione???? scratch


Io ho visto che alcuni rivenditori di pc hanno un eco-box dove raccolgono cartucce e gruppo toner per stampanti....si pottrebbe fare lo stesso con i barattoli vuoti dei toner delle macchine fotocopiatrici???

Come potrebbe risolversi la cosa??
grazie


Salve,
prima di tutto spero sia un R.S.N.P.

Poi se è all'interno di un contratto d'assistenza......... alla fornitura di un toner nuovo e alla relativa installazione può ritirare e trasportare un toner esausto (se dotato di 212 c8).

Una volta portato (con relativo FIR) nella sua attività ne diventa il reale produttore e detentore.

Quindi al verificarsi delle "condizioni" lo avvia allo smaltimento o al recupero.

Per i colleghi che hanno un ecobox dipende cosa ne fanno e come?

Se lo usano per i loro rifiuti, per i rifiuti derivanti da manutenzione nessun problema.

Se lo usano per accumulare i toner che derivano da Rifiuto Urbano credo che non abbiamo le necessarie autorizzazioni ne per "stoccarlo" ne per "avviarlo".

Molti prendono sottogamba la questione ma è un grosso rischio.

Saluti
SDR

Grazie per la risposta...
R.S.N.P. o R.S.P questo è il problema.......!!!!
Vediamo se ho capito bene.....se il mio cliente è dotato di iscrizione ex 212 c. 8 può ritirare il barattolo vuoto dal cliente e trasportarlo con FIR al suo magazzino...può tenerli nel suo magazzino come deposito temporaneo se si tratta di non pericolosi fino a 30mc se invece sono pericolosi PUO' TENERLI ugualmente ma fino a 10mc (ma occorre il reg di C/S)o entro il termine di 3 mesi . Tutto questo quindi può farlo senza alcuna richiesta alla provincia. Ma dato che lavora con più marche di toner(ricoh - samsung etc etc) deve fare le analisi per capire se è pericoloso o meno ad ogni marca di toner?? Nella scheda del produttore non si evince nulla...non so se questo potrebbe catalogarli come non pericolosi anche se ci credo poco...
é giusto il mio ragionamento???
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Messaggio  alessiog Mar Gen 31, 2012 1:41 pm

Beh se ci sono tutte le condizioni descritte penso proprio di si...ritira i toner e raggiunto il limite li smaltisce tramite FIR.
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Messaggio  laureando Mar Gen 31, 2012 2:48 pm

Penso allora di aver capito grazie a tutti....
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Messaggio  Supremoanziano Mar Gen 31, 2012 4:09 pm

Mi dispiace fare da guastafeste ma personalmente la intendo così:

la cartuccia toner è un rifiuto come qualsiasi altro e quindi per il suo recupero vale la procedura prevista per il recupero di un qualsiasi altro rifiuto.

Trasporto art.212 comma 8 = NO. Il rifiuto non è di sua produzione a meno che non abbia un contratto di manutenzione con il cliente. Ma se ha un contratto di manutenzione ci si può appellare all'art.266 comma 4 e quindi niente FIR e tantomeno DDT men che meno autorizzazione per il trasporto c/p. (Vedasi il caso di una nota società multinazionale che produce solvente).

Se il rifiuto non è suo deve procedere ald ottenere dall'Albo Gestori autorizzazione per il trasporto in cat.4 e la sede della sua impresa deve essere autorizzata in R13.

Per quanto riguarda gli ecobox, di solito è l'ente gestore della raccolta pubblica che gestisce lo scatolone perchè presuppone (a mio avviso erroneamente) che tutti i toner siano classificati non pericolosi (diciamo che è vero al 99%) e quindi assimilabili agli urbani conseguentemente può portarli via solo lui.
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Messaggio  zesec Mar Gen 31, 2012 4:14 pm

Supremoanziano ha scritto: Ma se ha un contratto di manutenzione ci si può appellare all'art.266 comma 4 e quindi niente FIR e tantomeno DDT men che meno autorizzazione per il trasporto c/p. (Vedasi il caso di una nota società multinazionale che produce solvente).
E' da tempo che sostengo questa lettura, anche su questo forum. Mi interessa il riferimento al caso della multinazionale dei solventi. Mi dai i riferimenti?
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Messaggio  laureando Mar Gen 31, 2012 4:55 pm

Supremoanziano ha scritto:Mi dispiace fare da guastafeste ma personalmente la intendo così:

la cartuccia toner è un rifiuto come qualsiasi altro e quindi per il suo recupero vale la procedura prevista per il recupero di un qualsiasi altro rifiuto.

Trasporto art.212 comma 8 = NO. Il rifiuto non è di sua produzione a meno che non abbia un contratto di manutenzione con il cliente. Ma se ha un contratto di manutenzione ci si può appellare all'art.266 comma 4 e quindi niente FIR e tantomeno DDT men che meno autorizzazione per il trasporto c/p. (Vedasi il caso di una nota società multinazionale che produce solvente).

Se il rifiuto non è suo deve procedere ald ottenere dall'Albo Gestori autorizzazione per il trasporto in cat.4 e la sede della sua impresa deve essere autorizzata in R13.

Per quanto riguarda gli ecobox, di solito è l'ente gestore della raccolta pubblica che gestisce lo scatolone perchè presuppone (a mio avviso erroneamente) che tutti i toner siano classificati non pericolosi (diciamo che è vero al 99%) e quindi assimilabili agli urbani conseguentemente può portarli via solo lui.

MI sa che la cosa un po complicata...ma a prescindere....un centro di assistenza tecnica che va a sostituire il toner vecchio non diventa produttore di quel toner rifiuto ? e quindi non puo trasportarlo con la sua autorizzazione ex 212 c8, nel suo magazzino dove può avere un deposito temporaneo? Se non sbaglio per gli elettricisti istallatori funziona così?! scratch non vedo differenze..
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Messaggio  Supremoanziano Mar Gen 31, 2012 5:01 pm

@ zesec: hai un mp

@ laureando: se fa attività di manutenzione non serve nè FIR nè DDT nè, chiaramente, autorizzazione al trasporto c/p
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Messaggio  laureando Mar Gen 31, 2012 5:09 pm

Supremoanziano ha scritto:@ zesec: hai un mp

@ laureando: se fa attività di manutenzione non serve nè FIR nè DDT nè, chiaramente, autorizzazione al trasporto c/p


mi spiego meglio.....l'attività in questione vende fotocopiatori e fornisce anche assistenza tecnica, quindi a volte si reca dal cliente e gli sostituisce il barattolo del toner vecchio con quello nuovo. Con alcuni ha un contratto di manutenzione dato che fa anche noleggio di macchinari con altri invece solo a richiesta di sostituzione toner.
Quindi quando sostituisce il toner quello vecchio può portarlo nel suo magazzino e raggiunto il limite di deposito temporaneo avviarlo allo smaltimento??
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Messaggio  laureando Mar Gen 31, 2012 5:24 pm

scratch
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Messaggio  Supremoanziano Mar Gen 31, 2012 5:32 pm

Chiarisco meglio anch'io:

Se il manutentore ha un contratto di manutenzione con il cliente e gli sostituisce il vecchio con il nuovo, il vecchio è un rifiuto che però in virtù del disposto art.266 comma 4 del T.U. si intende (è una fictio iuris) prodotto presso la sede del manutentore. Se ho prodotto un rifiuto presso la mia sede ovviamente non ho un FIR e non ho utilizzato nessuna autorizzazione ex art.212 comma 8 per il trasporto.

Se non ho un contratto di manutenzione allora il vecchio toner (rifiuto) lo devo gestire secondo i dettami del T.U. e cioè: chiamare un trasportatore autorizzato che prelevi il rifiuto, farsi rilasciare il FIR, annotare il carico e lo scarico su registro vidimato.
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Messaggio  Admin Mar Gen 31, 2012 5:35 pm

Quoto.
Naturalmente annoterai su registro solo se sei obbligato alla tenuta.
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Messaggio  REPRINTER Mar Gen 31, 2012 6:43 pm

Supremoanziano ha scritto:Chiarisco meglio anch'io:

Se il manutentore ha un contratto di manutenzione con il cliente e gli sostituisce il vecchio con il nuovo, il vecchio è un rifiuto che però in virtù del disposto art.266 comma 4 del T.U. si intende (è una fictio iuris) prodotto presso la sede del manutentore. Se ho prodotto un rifiuto presso la mia sede ovviamente non ho un FIR e non ho utilizzato nessuna autorizzazione ex art.212 comma 8 per il trasporto.

Se non ho un contratto di manutenzione allora il vecchio toner (rifiuto) lo devo gestire secondo i dettami del T.U. e cioè: chiamare un trasportatore autorizzato che prelevi il rifiuto, farsi rilasciare il FIR, annotare il carico e lo scarico su registro vidimato.




Mi spiace fare il guastafeste.
Anch'io ho detto "se all'interno di un contratto di manutenzione".

In ogni caso è dura spiegare agli organi di controllo che hai sul furgone decine e decine di kg di rifiuti e tutti derivano dalle varie attività svolte nella giornata. Secondo me (ed altri) un verbale te lo prendi e poi ne discuti con il Giudice.

Diverso fare un FIR dove il produttore sei TE MANUTENTORE ma come indirizzo metti l'esatto indirizzo dove hai svolto la manutenzione, trasportatore sei te (art. 212 c8) e il destinatario è la tua sede operativa. (Perchè un manutentore ha una sede operativa vero?)

Altrimenti come la mettiamo con i muratori, l'idraulico, l'elettricista, il falegname?

Si applica lo stesso concetto in quanto "manutentori"???

Beh di sicuro c'è che il muratore se non fà un FIR dalle mie parti non scarica nulla.

Saluti
SDR

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Messaggio  zesec Mar Gen 31, 2012 8:28 pm

REPRINTER ha scritto:
Beh di sicuro c'è che il muratore se non fà un FIR dalle mie parti non scarica nulla.

Saluti
SDR
E' giusto che non scarichi, se per scarico intendi il conferimento presso un impianto. Qui la questione è il tragitto verso la propria sede che, se indicata nel formulario, non potrà recare gli estremi di autorizzazione (perché lì io faccio un deposito temporaneo).
Comunque la risposta dovrebbe essere no fir anche per i falegnami, i muratori, gli idraulici, ecc. se fanno rifiuti da manutenzione.
Poi so che siamo sempre davanti alla questione del rischio della lettura rigida (io direi erronea) da parte dei funzionari provinciali e di chi controlla su strada. L'adozione di ogni cautela, indipendentemente dalla corretta lettura giuridica, è legittima e la capisco.
Però i funzionari provinciali e gli organi di controllo, questo (e altri) forum lo leggono. E allora nelle discussioni mi sembra opportuno sostenere con convinzione questa lettura, perché se nessuno spiega loro la lettura corretta, non ci muoveremo da questo scacco inopportuno e pericoloso.
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Messaggio  laureando Mar Gen 31, 2012 10:44 pm

Non ci sto capendo più niente Rolling Eyes

Allora mettiamo che io faccio assistenza per macchine d'ufficio...mi chiama un azienda che non conosco e mi dice di venire a cambiargli il barattolo del toner...IO vado levo il vecchio e metto il nuovo...il cliente mi chiede di portarmi via il toner vecchio....Come faccio ad esaudire il suo desiderio???? Non sono sempre io che produco il rifiuto?? Anche senza contratto di manutenzione io sono produttore del rifiuto e quindi penso che potrei portare il toner nel mio magazzino....Poi successivamente raggiunto il limite previsto per il deposito temporaneo,chiamo una ditta autorizzata per avviare i miei rifiuti prodotti dalla mia attività di manutenzione..... e la ditta autorizzata mi farà un formulario per questo smaltimento dove IO e la sede della mia azienda siamo il produttore dei rifiuti ?!?!? Rolling Eyes
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Messaggio  laureando Mer Feb 01, 2012 12:28 pm

Leggendo poi il top sistriforum sull'art. 212 ex c 8 :
L’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.
Da qui deriva il mio ragionamento...sbaglio!??
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Messaggio  REPRINTER Mer Feb 01, 2012 12:55 pm

laureando ha scritto:Non ci sto capendo più niente Rolling Eyes

Allora mettiamo che io faccio assistenza per macchine d'ufficio...mi chiama un azienda che non conosco e mi dice di venire a cambiargli il barattolo del toner...IO vado levo il vecchio e metto il nuovo...il cliente mi chiede di portarmi via il toner vecchio....Come faccio ad esaudire il suo desiderio???? Non sono sempre io che produco il rifiuto?? Anche senza contratto di manutenzione io sono produttore del rifiuto e quindi penso che potrei portare il toner nel mio magazzino....Poi successivamente raggiunto il limite previsto per il deposito temporaneo,chiamo una ditta autorizzata per avviare i miei rifiuti prodotti dalla mia attività di manutenzione..... e la ditta autorizzata mi farà un formulario per questo smaltimento dove IO e la sede della mia azienda siamo il produttore dei rifiuti ?!?!? Rolling Eyes



laureando ha scritto:Leggendo poi il top sistriforum sull'art. 212 ex c 8 :
L’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.
Da qui deriva il mio ragionamento...sbaglio!??









Sistri o non Sistri......

Sulla strada ci stanno degli organi preposti al controllo ed a elevare eventuali verbali amministrativi e/o penali nel caso di trasgressione.

Mettiamo il caso che io mi inscrivo all'Albo ex art 212 c8 con meno di 100 euro faccio tutto e sono in regola.

Facciamo che io vidimo un blocco di FIR ed un REGISTRO con "quattro palanche" sono in regola

Facciamo che io mi faccio il mio bravo FIR, quando mi fermano non mi possono verbalizzare (eccesso di prudenza)

Ora sempre per ipotesi..... Facciamo che io senza contratto d'assistenza e con un furgone mi fermano a 200 metri da casa, facciamo che l'organo di controllo mi stà sulle palle oppure lui ha avuto una giornata storta. Facciamo che mi fanno un verbale.

Quanto mi costa difendermi?

Ammesso e non concesso che si possa sposare la teoria

Supremoanziano ha scritto:Chiarisco meglio anch'io:

Se il manutentore ha un contratto di manutenzione con il cliente e gli sostituisce il vecchio con il nuovo, il vecchio è un rifiuto che però in virtù del disposto art.266 comma 4 del T.U. si intende (è una fictio iuris) prodotto presso la sede del manutentore.
Se ho prodotto un rifiuto presso la mia sede ovviamente non ho un FIR e non ho utilizzato nessuna autorizzazione ex art.212 comma 8 per il trasporto.

Se non ho un contratto di manutenzione allora il vecchio toner (rifiuto) lo devo gestire secondo i dettami del T.U. e cioè: chiamare un trasportatore autorizzato che prelevi il rifiuto, farsi rilasciare il FIR, annotare il carico e lo scarico su registro vidimato.



chi lo decide se ho o non ho ragione?

Il giudice vero?

e quanto mi costa un avvocato di quelli bravi che capiscano qualche cosa di reati ambientali?


Io per non sapere ne leggere e ne scrivere e per un eccesso di prudenza consiglio l'art. 212 c8 all'Albo con un FIR compilato in ogni sua parte ad ogni viaggio e contratti di assistenza, manutenzione e smaltimento.

Se il contratto non lo vogliamo registrare che abbia almeno una data certa.

Cari saluti
SDR


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Messaggio  laureando Mer Feb 01, 2012 1:28 pm

REPRINTER ha scritto:
laureando ha scritto:Non ci sto capendo più niente Rolling Eyes

Allora mettiamo che io faccio assistenza per macchine d'ufficio...mi chiama un azienda che non conosco e mi dice di venire a cambiargli il barattolo del toner...IO vado levo il vecchio e metto il nuovo...il cliente mi chiede di portarmi via il toner vecchio....Come faccio ad esaudire il suo desiderio???? Non sono sempre io che produco il rifiuto?? Anche senza contratto di manutenzione io sono produttore del rifiuto e quindi penso che potrei portare il toner nel mio magazzino....Poi successivamente raggiunto il limite previsto per il deposito temporaneo,chiamo una ditta autorizzata per avviare i miei rifiuti prodotti dalla mia attività di manutenzione..... e la ditta autorizzata mi farà un formulario per questo smaltimento dove IO e la sede della mia azienda siamo il produttore dei rifiuti ?!?!? Rolling Eyes



laureando ha scritto:Leggendo poi il top sistriforum sull'art. 212 ex c 8 :
L’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.
Da qui deriva il mio ragionamento...sbaglio!??









Sistri o non Sistri......

Sulla strada ci stanno degli organi preposti al controllo ed a elevare eventuali verbali amministrativi e/o penali nel caso di trasgressione.

Mettiamo il caso che io mi inscrivo all'Albo ex art 212 c8 con meno di 100 euro faccio tutto e sono in regola.

Facciamo che io vidimo un blocco di FIR ed un REGISTRO con "quattro palanche" sono in regola

Facciamo che io mi faccio il mio bravo FIR, quando mi fermano non mi possono verbalizzare (eccesso di prudenza)

Ora sempre per ipotesi..... Facciamo che io senza contratto d'assistenza e con un furgone mi fermano a 200 metri da casa, facciamo che l'organo di controllo mi stà sulle palle oppure lui ha avuto una giornata storta. Facciamo che mi fanno un verbale.

Quanto mi costa difendermi?

Ammesso e non concesso che si possa sposare la teoria

Supremoanziano ha scritto:Chiarisco meglio anch'io:

Se il manutentore ha un contratto di manutenzione con il cliente e gli sostituisce il vecchio con il nuovo, il vecchio è un rifiuto che però in virtù del disposto art.266 comma 4 del T.U. si intende (è una fictio iuris) prodotto presso la sede del manutentore.
Se ho prodotto un rifiuto presso la mia sede ovviamente non ho un FIR e non ho utilizzato nessuna autorizzazione ex art.212 comma 8 per il trasporto.

Se non ho un contratto di manutenzione allora il vecchio toner (rifiuto) lo devo gestire secondo i dettami del T.U. e cioè: chiamare un trasportatore autorizzato che prelevi il rifiuto, farsi rilasciare il FIR, annotare il carico e lo scarico su registro vidimato.



chi lo decide se ho o non ho ragione?

Il giudice vero?

e quanto mi costa un avvocato di quelli bravi che capiscano qualche cosa di reati ambientali?


Io per non sapere ne leggere e ne scrivere e per un eccesso di prudenza consiglio l'art. 212 c8 all'Albo con un FIR compilato in ogni sua parte ad ogni viaggio e contratti di assistenza, manutenzione e smaltimento.

Se il contratto non lo vogliamo registrare che abbia almeno una data certa.

Cari saluti
SDR



Ok...ma come lo compili il FIR??
produttore/detentore ?
destinatario?
trasportatore?

Io sostituisco il toner dal cliente e lo porto nel mio magazzino (che non ha alcuna autorizzazione) e dopo arrivato ai limiti massimi di deposito temporaneo chiamo una ditta autorizzata per trasporto e smaltimento???
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Messaggio  Supremoanziano Mer Feb 01, 2012 3:41 pm

@Reprinter:

Però non chiarisci come lo compili il FIR. Come destinatario chi indichi?
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Messaggio  REPRINTER Mer Feb 01, 2012 7:57 pm

Supremoanziano ha scritto:@Reprinter:

Però non chiarisci come lo compili il FIR. Come destinatario chi indichi?


Se n'è parlato tanto, io consiglio l'eccesso di prudenza.
Se si usa l'art 266 comma 4 il FIR COMPILATO è un di più.
Se invece serve io ce l'ho.

Saluti
SDR




https://www.sistriforum.com/t3425p30-trasporto-in-conto-proprio-rifiuti-da-manutenzione-fir


Re: Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir?

Messaggio Mar23 il Mer Apr 27, 2011 7:55 am
Rilancio la discussione, dato che il TU di recente pubblicazione sembra aver chiarito uno dei principali dubbi che mi assillavano:

Art. 15 Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche

1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita' manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

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Messaggio  silvia79 Mer Feb 01, 2012 11:37 pm

x me il povero manutentore se deve gestire anche il fir il registro di carico e scarico ecc si spara, cambia lavoro

credo che se hai un contratto di manutenzione, hai una fotocopiatrice in conto copia, quindi ti finisce il toner, l'omino ti porta il toner nuovo e si porta via il vecchio in quanto è suo, paghi il costo copia.

Se lo fermano ha in mano la bolla di accompagnamento del toner nuovo

E quante stampanti ti vendono nuove e ti ritirano l'usato in conto riparazione x poi chiamare la ditta specializzata x rottamarla!!!

Il mondo dei rifiuti è una brutta rogna ma mi sembra che x queste cose ci sia troppa esasperazione, è logico che il venditore manutentore x fare bella figura col cliente ritira l'usato che sia la stampante, il pc o il toner.

In Italia bisognerebbe controllare ben altri movimenti di rifiuti, visto che le strade vengono fatte con la munnezza.
Se facciamo 4 passi e guardiamo in alto intorno a noi ci accorgeremmo che nel 2012 siamo ancora circondati da edifici colmi di amianto !!!!
E mi fermo qui ... scusate OT
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Messaggio  laureando Gio Feb 02, 2012 1:49 am

silvia79 ha scritto:x me il povero manutentore se deve gestire anche il fir il registro di carico e scarico ecc si spara, cambia lavoro

credo che se hai un contratto di manutenzione, hai una fotocopiatrice in conto copia, quindi ti finisce il toner, l'omino ti porta il toner nuovo e si porta via il vecchio in quanto è suo, paghi il costo copia.

Se lo fermano ha in mano la bolla di accompagnamento del toner nuovo

E quante stampanti ti vendono nuove e ti ritirano l'usato in conto riparazione x poi chiamare la ditta specializzata x rottamarla!!!

Il mondo dei rifiuti è una brutta rogna ma mi sembra che x queste cose ci sia troppa esasperazione, è logico che il venditore manutentore x fare bella figura col cliente ritira l'usato che sia la stampante, il pc o il toner.

In Italia bisognerebbe controllare ben altri movimenti di rifiuti, visto che le strade vengono fatte con la munnezza.
Se facciamo 4 passi e guardiamo in alto intorno a noi ci accorgeremmo che nel 2012 siamo ancora circondati da edifici colmi di amianto !!!!
E mi fermo qui ... scusate OT



Scusate la mia ignoranza...
non riesaco a capire l'articolo 193 dlgs 3 dicembre 2010 n 205 :
trasporto dei rifiuti.....
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

Ma scusate se un manutentore sostituisce un toner dal cliente deve fare tutto sto casino ?
quindi metterà alla lettera a) la sua ditta e relativo indirizzo dato che è produttore di rifiuti.... b) la tipologia del rifiuto ; lettera c) ???? ma che deve mettere se si porta il toner in magazzino? mica è un impianto lo metterà in deposito temporaneo...... lettera e) sempre la sua azienda???? climb
non capisco...

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Messaggio  harl Gio Feb 02, 2012 9:57 am

se può essere utile alla discussione..

l'azienda che con la quale abbiamo un contratto per il comodato d'uso delle stampanti ci fornisce l'ecobox nel quale collocare il toner esausto (inserito nell'imballo del toner nuovo), su richiesta ritira l'ecobox avvalendosi di ditta autorizzata.
L'imballo del toner fa così parte integrante del rifiuto (cer 08.03.18) limitando eventuali dispersioni di polveri.
Nel FIR noi figuramo come produttori.
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Messaggio  laureando Gio Feb 02, 2012 10:45 am

harl ha scritto:se può essere utile alla discussione..

l'azienda che con la quale abbiamo un contratto per il comodato d'uso delle stampanti ci fornisce l'ecobox nel quale collocare il toner esausto (inserito nell'imballo del toner nuovo), su richiesta ritira l'ecobox avvalendosi di ditta autorizzata.
L'imballo del toner fa così parte integrante del rifiuto (cer 08.03.18) limitando eventuali dispersioni di polveri.
Nel FIR noi figuramo come produttori.

Questa è una altra soluzione a mio avviso corretta...la ditta vi fornisce l'ecobox per il vostro deposito temporaneo,se voi cambiate il toner quindi siete produttori di rifiuti...l'ecobox viene ritirato da ditta autorizzata con FIR, per me potrebbe essere corretto...potrebbe... Chi chiama la ditta autorizzata? voi ? o qualcuno dispone il recupero per conto vostro??
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