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sanzione su un formulario del 03/03/2011

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Messaggio  luckyluke Lun Giu 13, 2011 3:55 pm

Promemoria primo messaggio :

sono mesi che vi seguo e ho cercato di partecipare attivamente a questo interessantissimo forum, e ora vi chiedo lumi su una situazione che mi sembra grottesca.
Premetto che lavoro come dipendente presso un impianto di destinazione che tratta rifiuti liquidi.
la settimana scorsa è arrivato un verbale di contestazione di un'infrazione riguardante un formulario di un carico giunto presso il ns. impianto lo scorso 03/03/2011.
L'infrazione riguarda, nello specifico, la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 "e succ. mod. ed int. ad eccezione di quelle apportate dal D.Lgs. 205/2010". Già questa dicitura mi ha fatto sgranare gli occhi.... Shocked ma come ad eccezione delle modifiche del 205??! Ci facciamo la legge che ci pare?
Ma andiamo avanti. Nello specifico viene contestato a me (identificato come trasgressore, in quanto io ho firmato il formulario nel campo del destinatario) ed alla ditta per cui lavoro (identificato come obbligata in solido) la "notevole discrepanza tra il peso presunto di rifiuti in partenza (kg. 30.000) e il peso di rifiuti a destinazione (kg. 33.300), omessa indicazione del peso lordo e della tara", sanzionata dal disposto di cui all'art. 258 c.4, che corrisponde al trasporto con formulario riportante dati inesatti o incompleti.
Shocked il formulario presentava un peso presunto di 30000 kg (in quanto il produttore non dispone di pesa), la spunta di "peso verificato a destino", ed il peso accertato di 33.300 kg, tramite scontrino di pesa, nel campo del destinatario. Ma cosa altro vogliono?
E poi che abbiamo a che fare noi come destinatari con il lordo e la tara?

Questa cosa mi ha lasciato di stucco, tanto più che il verbale è arrivato sia alla ditta in cui lavoro, che a casa mia... vi lascio immaginare come mi possa sentire a ricevere a casa un verbale di infrazione per 3.100,00 euro, riguardante una cosa che mi sembra follia pura!!
confused affraid
Chiunque vorrà darmi un suo parere, è ben accetto e lo ringrazio fin d'ora.
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Messaggio  luckyluke Lun Giu 13, 2011 10:39 pm

terrò ben presente tutti i vostri consigli e vi ringrazio fin d'ora per le vostre opinioni ed esperienze riferitemi.
Nei prossimi giorni vedremo con l'avvocato dell'azienda come comportarci e quale tipo di documentazione presentare,
Mi riprometto di tenervi aggiornati.
Grazie a tutti.
cheers
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Messaggio  ales Mar Giu 14, 2011 9:52 am

Se oggi - come dovrebbe essere già da tempo - fosse operativo a tutti gli effetti Sistri, ci sarebbe solo la scheda movimentazione, sulla quale non esistono i campi "tara" e "peso lordo".
Ci sarà un motivo se sono gli unici dati relativi al rifiuto che non vengono riportati sulla nuova scheda. O dobbiamo ritenere si tratti di una banale svista?
ales
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Messaggio  Paolo UD Mar Giu 14, 2011 11:15 am

ales ha scritto:Se oggi - come dovrebbe essere già da tempo - fosse operativo a tutti gli effetti Sistri, ci sarebbe solo la scheda movimentazione, sulla quale non esistono i campi "tara" e "peso lordo".
Ci sarà un motivo se sono gli unici dati relativi al rifiuto che non vengono riportati sulla nuova scheda. O dobbiamo ritenere si tratti di una banale svista?
Ma infatti. Tra l'altro lo ritengo un dato formalmente inutile in quanto ricavabile: nel formulario ci sono le targhe dei mezzi e nei libretti viene riportata la tara. Se, come avviene spesso, il produttore non ha la pesa, il produttore dovrebbe semplicemente sommare la tara al peso presunto, ma questo si può fare anche ex-post. Cioè di fatto non garantisce nessuna tutela ambientale farlo prima e non è un dato utile a nessuna contabilizzazione (MUD, registri, fatture ecc ecc).
Tra le decine di migliaia di formulari che ho visto quei campi saranno stati compilati il 10% delle volte.
Ma questa gente non ha nulla da fare? Cioè noi li paghiamo con le nostre tasse e questi si accaniscono sull'aria fritta)? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad


Ultima modifica di Paolo UD il Mar Giu 14, 2011 11:15 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  luna.jack Mar Giu 14, 2011 11:15 am

Scusate l'intromissione!!!
Quando sono andata ad un corso per il "nostro caro Sistri" affraid , dalla platea una persona ha posta un quesito:
- io produttore scarico 1000 kg, con peso da verificare a destino;
- destinatario pesa 900 kg;
Quindi abbiamo la differenza di 100 kg e voleva sapere cosa si poteva fare, se lui produttore doveva modificare o meno le sue schede, la relatrice ha detto assolutamente di no, che doveva lasciare tutto invariato e che sarebbero stati gli organi competenti poi a verificare la differenza. Anzi, ha aggiunto che se noi scarichiamo cartone e quel giorno che arriva il trasportatore piove dobbiamo prenderne nota perchè chiaramente a destino il cartone peserà di più. Infine ho letto da qualche documento che dobbiamo tenere conto di quanto pesa il camion, della benzina e di tante altre cose..... scratch
E dopo aver fatto tutto questo, succede come al nostro lukiluke: una bella sanzione e perfino inviata direttamente a casa!!! jam
Chissà quante ancora di queste storie sentiremo...

Spero veramente che il sistri non entri in funzione perchè temo che storie di questo genere aumenteranno sempre di più solo e unicamente con il fine di fare cassa e non certo per il controllo dei rifiuti pissed

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Messaggio  romontal Mar Giu 14, 2011 1:10 pm

luckyluke ha scritto:sono mesi che vi seguo e ho cercato di partecipare attivamente a questo interessantissimo forum, e ora vi chiedo lumi su una situazione che mi sembra grottesca.
Premetto che lavoro come dipendente presso un impianto di destinazione che tratta rifiuti liquidi.
la settimana scorsa è arrivato un verbale di contestazione di un'infrazione riguardante un formulario di un carico giunto presso il ns. impianto lo scorso 03/03/2011.
L'infrazione riguarda, nello specifico, la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 "e succ. mod. ed int. ad eccezione di quelle apportate dal D.Lgs. 205/2010". Già questa dicitura mi ha fatto sgranare gli occhi.... Shocked ma come ad eccezione delle modifiche del 205??! Ci facciamo la legge che ci pare?
Ma andiamo avanti. Nello specifico viene contestato a me (identificato come trasgressore, in quanto io ho firmato il formulario nel campo del destinatario) ed alla ditta per cui lavoro (identificato come obbligata in solido) la "notevole discrepanza tra il peso presunto di rifiuti in partenza (kg. 30.000) e il peso di rifiuti a destinazione (kg. 33.300), omessa indicazione del peso lordo e della tara", sanzionata dal disposto di cui all'art. 258 c.4, che corrisponde al trasporto con formulario riportante dati inesatti o incompleti.
Shocked il formulario presentava un peso presunto di 30000 kg (in quanto il produttore non dispone di pesa), la spunta di "peso verificato a destino", ed il peso accertato di 33.300 kg, tramite scontrino di pesa, nel campo del destinatario. Ma cosa altro vogliono?
E poi che abbiamo a che fare noi come destinatari con il lordo e la tara?

Questa cosa mi ha lasciato di stucco, tanto più che il verbale è arrivato sia alla ditta in cui lavoro, che a casa mia... vi lascio immaginare come mi possa sentire a ricevere a casa un verbale di infrazione per 3.100,00 euro, riguardante una cosa che mi sembra follia pura!!
confused affraid
Chiunque vorrà darmi un suo parere, è ben accetto e lo ringrazio fin d'ora.
Occorrerebbe innanzitutto conoscere la tipologia dei rifiuti e infatti.
Con riferimento all’indicazione del “peso da verificarsi a destino” và sottolineato che:
occorre indicare sempre la quantità di rifiuti espressa in Kg o in litri
“Nel caso in cui i rifiuti siano invece individuabili in termini di unità numeriche (es. batterie al piombo) , si può indicare il Numero delle unità trasportate” (Circolare 4 agosto 1998, " le quantità vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle "Quantità'" puo' essere espressa indicando anche il numero delle unita' trasportate"; ).
Solo nei casi in cui vi sia la reale impossibilità di misurare con buona precisione il peso del carico è possibile barrare “Peso da verificarsi a destino”. E non è comunque consentito indicare solo “peso da verificarsi a destino” senza barrare il peso iniziale (ciò è stato ribadito peraltro con sent. n. 21781/ 2006 dalla cassazione).
Questa clausola è di ausilio in caso di divergenze tra il peso dichiarato e quello reale; tuttavia in caso di contestazioni è sempre necessario provare una lunga serie di cose al fine di esimere la propria responsabilità.

Poiché infatti la Circolare citata non si esprime sui margini di tolleranza tra il peso iniziale e quello a destinazione, è evidente che ai fini legali non esistono tolleranze e qualunque giudizio al riguardo rimane soltanto una semplice opinione che, come tale, è sempre confutabile e pertanto chi decide di agire in regime di favore deve lui provare che la sua azione è stata comunque corretta .
Pertanto conoscendo la tipologia del rifiuto la citata Circolare potrebbe essere di aiuto laddove, permette dopo aver indicato il peso di contrassegnare la voce “peso da verificarsi a destino”“
………….omissis……………………………
t) alla voce "quantita'", casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino." nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

il termine rispettivamente è fondamentale in quanto chiarisce che l’indicazione di Peso da verificarsi a destino è corretta solo laddove :
• il rifiuto abbia una natura particolare (si pensi ad. ss. ai fanghi essiccati o da essiccare con perdita di umidità e quindi di acqua e quindi di peso) o a solventi evaporabili) ), caso in cui si può avere a ragione variazione di peso. In tali frangenti occorrerà accompagnare il carico da perizia a cura di un tecnico qualificato,
• non vi sia la disponibilità di idoneo sistema di pesatura e quindi si potrebbe verificare una non precisa corrispondenza tra le quantità spedite e quelle arrivate. in questi frangenti occorrerà annotare il peso diverso, riscontrato a destinazione indicandolo nelle annotazioni del registro e del formulario ed informare immediatamente le autorità di controllo. Non volendo adottare questa linea l’azienda deve dotarsi obbligatoriamente di sistemi di pesatura idonei
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Messaggio  luckyluke Mar Giu 14, 2011 2:23 pm

il rifiuto trasportato e smaltito era non pericoloso, liquido, cer 080308 (rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro).
Il produttore aveva indicato un peso di 30.000 kg (senza lordo e tara, in quanto presunto poiché non hanno la possibilità di pesare) e barrato la casella del "peso da verificare a destino".
Dall'esperienza che ho io, non ci vedo nulla di anomalo o di incompleto nella compilazione del formulario in tal modo.
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Messaggio  romontal Mar Giu 14, 2011 4:59 pm

romontal ha scritto:
luckyluke ha scritto:sono mesi che vi seguo e ho cercato di partecipare attivamente a questo interessantissimo forum, e ora vi chiedo lumi su una situazione che mi sembra grottesca.
Premetto che lavoro come dipendente presso un impianto di destinazione che tratta rifiuti liquidi.
la settimana scorsa è arrivato un verbale di contestazione di un'infrazione riguardante un formulario di un carico giunto presso il ns. impianto lo scorso 03/03/2011.
L'infrazione riguarda, nello specifico, la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 "e succ. mod. ed int. ad eccezione di quelle apportate dal D.Lgs. 205/2010". Già questa dicitura mi ha fatto sgranare gli occhi.... Shocked ma come ad eccezione delle modifiche del 205??! Ci facciamo la legge che ci pare?
Ma andiamo avanti. Nello specifico viene contestato a me (identificato come trasgressore, in quanto io ho firmato il formulario nel campo del destinatario) ed alla ditta per cui lavoro (identificato come obbligata in solido) la "notevole discrepanza tra il peso presunto di rifiuti in partenza (kg. 30.000) e il peso di rifiuti a destinazione (kg. 33.300), omessa indicazione del peso lordo e della tara", sanzionata dal disposto di cui all'art. 258 c.4, che corrisponde al trasporto con formulario riportante dati inesatti o incompleti.
Shocked il formulario presentava un peso presunto di 30000 kg (in quanto il produttore non dispone di pesa), la spunta di "peso verificato a destino", ed il peso accertato di 33.300 kg, tramite scontrino di pesa, nel campo del destinatario. Ma cosa altro vogliono?
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Questa cosa mi ha lasciato di stucco, tanto più che il verbale è arrivato sia alla ditta in cui lavoro, che a casa mia... vi lascio immaginare come mi possa sentire a ricevere a casa un verbale di infrazione per 3.100,00 euro, riguardante una cosa che mi sembra follia pura!!
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Chiunque vorrà darmi un suo parere, è ben accetto e lo ringrazio fin d'ora.
Occorrerebbe innanzitutto conoscere la tipologia dei rifiuti e infatti.
Con riferimento all’indicazione del “peso da verificarsi a destino” và sottolineato che:
occorre indicare sempre la quantità di rifiuti espressa in Kg o in litri
“Nel caso in cui i rifiuti siano invece individuabili in termini di unità numeriche (es. batterie al piombo) , si può indicare il Numero delle unità trasportate” (Circolare 4 agosto 1998, " le quantità vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle "Quantità'" puo' essere espressa indicando anche il numero delle unita' trasportate"; ).
Solo nei casi in cui vi sia la reale impossibilità di misurare con buona precisione il peso del carico è possibile barrare “Peso da verificarsi a destino”. E non è comunque consentito indicare solo “peso da verificarsi a destino” senza barrare il peso iniziale (ciò è stato ribadito peraltro con sent. n. 21781/ 2006 dalla cassazione).
Questa clausola è di ausilio in caso di divergenze tra il peso dichiarato e quello reale; tuttavia in caso di contestazioni è sempre necessario provare una lunga serie di cose al fine di esimere la propria responsabilità.

Poiché infatti la Circolare citata non si esprime sui margini di tolleranza tra il peso iniziale e quello a destinazione, è evidente che ai fini legali non esistono tolleranze e qualunque giudizio al riguardo rimane soltanto una semplice opinione che, come tale, è sempre confutabile e pertanto chi decide di agire in regime di favore deve lui provare che la sua azione è stata comunque corretta .
Pertanto conoscendo la tipologia del rifiuto la citata Circolare potrebbe essere di aiuto laddove, permette dopo aver indicato il peso di contrassegnare la voce “peso da verificarsi a destino”“
………….omissis……………………………
t) alla voce "quantita'", casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino." nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

il termine rispettivamente è fondamentale in quanto chiarisce che l’indicazione di Peso da verificarsi a destino è corretta solo laddove :
• il rifiuto abbia una natura particolare (si pensi ad. ss. ai fanghi essiccati o da essiccare con perdita di umidità e quindi di acqua e quindi di peso) o a solventi evaporabili) ), caso in cui si può avere a ragione variazione di peso. In tali frangenti occorrerà accompagnare il carico da perizia a cura di un tecnico qualificato,
• non vi sia la disponibilità di idoneo sistema di pesatura e quindi si potrebbe verificare una non precisa corrispondenza tra le quantità spedite e quelle arrivate. in questi frangenti occorrerà annotare il peso diverso, riscontrato a destinazione indicandolo nelle annotazioni del registro e del formulario ed informare immediatamente le autorità di controllo. Non volendo adottare questa linea l’azienda deve dotarsi obbligatoriamente di sistemi di pesatura idonei
aggiungo in sintesi che:

Da temp o è stato ribadito che Nessun formulario può viaggiare con indicata la sola voce “PESO DA VERIFICARSI A DESTINO”.
Deve necessariamente comparire il PESO INIZIALE PRESUNTO
In questo caso sul registro verrà annotato il peso rilevato (con nota “ da verificarsi a destino” e se questo, al rientro del formulario, risulta variato, il valore sul registro verrà corretto.
La tolleranza + o - 10% del peso a destino da molti proclamata è pura invenzione. Ad esempio nel caso di fanghi che subiscono evaporazione con perdita di peso significativa è stata richiesta in passato documentazione di letteratura tecnica che dimostrasse ciò per poter giustificare gli elevati cali di peso

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sanzione su un formulario del 03/03/2011 - Pagina 2 Empty multa da 3100 euro

Messaggio  drdave Mar Giu 14, 2011 5:15 pm

Facci sapere come andrà a finire!!! Non vorrai mica pagarla vero?
No
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Messaggio  luckyluke Mar Giu 14, 2011 6:46 pm

drdave ha scritto:Facci sapere come andrà a finire!!! Non vorrai mica pagarla vero?
No
ma non se ne parla neanche!!
io e l'azienda stiamo aspettando di vederci con l'avvocato... purtroppo ha preso la varicella e se ne parla tra una settimana almeno.
Comunque, come già detto sarò ben lieto di aggiornarvi sull'andamento.
Grazie a tutti.
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Messaggio  mapi68 Gio Giu 16, 2011 12:17 pm

Ciao Luckyluke!
ho appena letto una sentenza della corte di cassazione che assolve il gestore impianto da ogni responsabilità per il trasporto dei rifiuti presso l'impianto fatto senza formulario..
te la allego.. potrebbe essere utile per la contestazione della sanzione comminata all'azienda in cui lavori e a te
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Messaggio  luckyluke Gio Giu 16, 2011 12:28 pm

mapi68 ha scritto:Ciao Luckyluke!
ho appena letto una sentenza della corte di cassazione che assolve il gestore impianto da ogni responsabilità per il trasporto dei rifiuti presso l'impianto fatto senza formulario..
te la allego.. potrebbe essere utile per la contestazione della sanzione comminata all'azienda in cui lavori e a te
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ti ringrazio! cheers
sto raccogliendo tutte le informazioni utili per farle vedere all'avvocato della ditta.
Grazie ancora. color
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Messaggio  romontal Gio Giu 16, 2011 3:14 pm

luckyluke ha scritto:
mapi68 ha scritto:Ciao Luckyluke!
ho appena letto una sentenza della corte di cassazione che assolve il gestore impianto da ogni responsabilità per il trasporto dei rifiuti presso l'impianto fatto senza formulario..
te la allego.. potrebbe essere utile per la contestazione della sanzione comminata all'azienda in cui lavori e a te
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ti ringrazio! cheers
sto raccogliendo tutte le informazioni utili per farle vedere all'avvocato della ditta.
Grazie ancora. color
premesso che, a meno che la sentenza dicui si parla non sia quella che ho visto, riguarda
il ricevente, in ogni caso essa faràmolto discutere; in proposito:

La confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto Cass. pen. Sez.3 n. 33916 del 20.09.2010
L'art. 52 del d.lgs 22/97 assoggetta a sanzione amministrativa sia “chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'art. 15”, sia colui che “indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”. La responsabilità è dunque attribuita non soltanto al trasportatore, ma anche al produttore dei rifiuti, al quale compete la redazione e sottoscrizione del documento di accompagnamento. Cass. civ. Sez. II, sentenza, n. 21260/2009
La confisca del mezzo va disposta, non solo nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto Cass. pen. Sez.3 n. 33916 del 20.09.2010
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Messaggio  zesec Gio Giu 16, 2011 3:38 pm

romontal ha scritto:premesso che, a meno che la sentenza dicui si parla non sia quella che ho visto, riguarda
il ricevente
Ma lui è il ricevente: è l'impianto.
No?
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Messaggio  luckyluke Gio Giu 16, 2011 3:53 pm

zesec ha scritto:
romontal ha scritto:premesso che, a meno che la sentenza dicui si parla non sia quella che ho visto, riguarda
il ricevente
Ma lui è il ricevente: è l'impianto.
No?
esatto io sono il destinatario. E a me è stata comminata una sanzione per "formulario incompleto o inesatto", facendo riferimento alla discrepanza tra peso in partenza (presunto, e quindi senza lordo e tara) e peso a destino, e inoltre alla mancanza del lordo e della tara.
...in parole povere.
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Messaggio  romontal Gio Giu 16, 2011 4:09 pm

luckyluke ha scritto:
zesec ha scritto:
romontal ha scritto:premesso che, a meno che la sentenza dicui si parla non sia quella che ho visto, riguarda
il ricevente
Ma lui è il ricevente: è l'impianto.
No?
esatto io sono il destinatario. E a me è stata comminata una sanzione per "formulario incompleto o inesatto", facendo riferimento alla discrepanza tra peso in partenza (presunto, e quindi senza lordo e tara) e peso a destino, e inoltre alla mancanza del lordo e della tara.
...in parole povere.

si d'accordo ma al di là del fatto che la sentenza potrebbe non essere condivisa da molti, stante la consolidata giurisprudenza (anche penale) preesistente in materia di FIR, il problema credo sia l'aver firmato per conto del produttore.
aggiungo.
..omissis , nella fattispecie, le violazioni sono state contestate ai sensi degli artt. 55 e 52 del D.lg. 22/97, all'epoca vigenti non difformi da quanto definito nel successivo nel Testo Unico ambientale. …….. la contestazione posta a fondamento del provvedimento impugnato consiste nella mancata compilazione del formulario di trasporto rifiuti, rinvenuto dai verbalizzanti totalmente in bianco. ….la assenza di dati, riportati nel prescritto formulario, costituisce violazione degli artt. 15 e 52 del D.lg. 22/97, a nulla rilevando che il conducente era munito del documento in questione in bianco, atteso che, in ogni caso, tale circostanza elude il principio sancito dalla normativa per il controllo della merce trasportata Trib. Benevento sentenza 21.07.2009

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Messaggio  alessandro Gio Giu 16, 2011 4:24 pm

romontal ha scritto:
luckyluke ha scritto:
zesec ha scritto:
romontal ha scritto:premesso che, a meno che la sentenza dicui si parla non sia quella che ho visto, riguarda
il ricevente
Ma lui è il ricevente: è l'impianto.
No?
esatto io sono il destinatario. E a me è stata comminata una sanzione per "formulario incompleto o inesatto", facendo riferimento alla discrepanza tra peso in partenza (presunto, e quindi senza lordo e tara) e peso a destino, e inoltre alla mancanza del lordo e della tara.
...in parole povere.

si d'accordo ma al di là del fatto che la sentenza potrebbe non essere condivisa da molti, stante la consolidata giurisprudenza (anche penale) preesistente in materia di FIR, il problema credo sia l'aver firmato per conto del produttore.
aggiungo.
..omissis , nella fattispecie, le violazioni sono state contestate ai sensi degli artt. 55 e 52 del D.lg. 22/97, all'epoca vigenti non difformi da quanto definito nel successivo nel Testo Unico ambientale. …….. la contestazione posta a fondamento del provvedimento impugnato consiste nella mancata compilazione del formulario di trasporto rifiuti, rinvenuto dai verbalizzanti totalmente in bianco. ….la assenza di dati, riportati nel prescritto formulario, costituisce violazione degli artt. 15 e 52 del D.lg. 22/97, a nulla rilevando che il conducente era munito del documento in questione in bianco, atteso che, in ogni caso, tale circostanza elude il principio sancito dalla normativa per il controllo della merce trasportata Trib. Benevento sentenza 21.07.2009


Son d'accordo con te nel dire che la sentenza potrebbe anche non essere condivisa da molti vista la normativa lacunosa in essere, ma lucky rimane pur sempre il ricevente. Inoltre, non ha firmato (se male non ho capito) per conto del produttore, ma ha firmato la sua parte di competenza (quinta sezione, punto 11).
Quindi, a meno di sviste del giudice di turno, non dovrebbe aver (troppi) problemi.
Poi, non si sa mai..
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Messaggio  romontal Gio Giu 16, 2011 4:55 pm

alessandro ha scritto:
romontal ha scritto:
luckyluke ha scritto:
zesec ha scritto:
romontal ha scritto:premesso che, a meno che la sentenza dicui si parla non sia quella che ho visto, riguarda
il ricevente
Ma lui è il ricevente: è l'impianto.
No?
esatto io sono il destinatario. E a me è stata comminata una sanzione per "formulario incompleto o inesatto", facendo riferimento alla discrepanza tra peso in partenza (presunto, e quindi senza lordo e tara) e peso a destino, e inoltre alla mancanza del lordo e della tara.
...in parole povere.

si d'accordo ma al di là del fatto che la sentenza potrebbe non essere condivisa da molti, stante la consolidata giurisprudenza (anche penale) preesistente in materia di FIR, il problema credo sia l'aver firmato per conto del produttore.
aggiungo.
..omissis , nella fattispecie, le violazioni sono state contestate ai sensi degli artt. 55 e 52 del D.lg. 22/97, all'epoca vigenti non difformi da quanto definito nel successivo nel Testo Unico ambientale. …….. la contestazione posta a fondamento del provvedimento impugnato consiste nella mancata compilazione del formulario di trasporto rifiuti, rinvenuto dai verbalizzanti totalmente in bianco. ….la assenza di dati, riportati nel prescritto formulario, costituisce violazione degli artt. 15 e 52 del D.lg. 22/97, a nulla rilevando che il conducente era munito del documento in questione in bianco, atteso che, in ogni caso, tale circostanza elude il principio sancito dalla normativa per il controllo della merce trasportata Trib. Benevento sentenza 21.07.2009


Son d'accordo con te nel dire che la sentenza potrebbe anche non essere condivisa da molti vista la normativa lacunosa in essere, ma lucky rimane pur sempre il ricevente. Inoltre, non ha firmato (se male non ho capito) per conto del produttore, ma ha firmato la sua parte di competenza (quinta sezione, punto 11).
Quindi, a meno di sviste del giudice di turno, non dovrebbe aver (troppi) problemi.
Poi, non si sa mai..
spero tanto che il giudice di merito nel fatto in questione non sia d'accordo con quanto da me appreso in questi 30 anni di studio e consulenza in materia ambientale dove spesso le sentenze applicate non si basavano solo su quanto indicato nella norma ritenuta a volte di difficile interpretazione ma su sentenze precedenti:
ecco un sunto in materia di FIR:
La pena ridotta non si applica mai ai rifiuti pericolosi perché per questi è prevista unicamente la sanzione penale e il richiamo all’art. 483 c.p.p.… parifica anche il trattamento sanzionatorio con ciò dimostrando di considerare essenziale e formale ogni prescrizione del formulario…… Cass. Pen. Sez. III, 4/5/2000 n. 1134
Nell’art. 258, comma 4, dlgs. 152/2006 sanzioni per il formulario l’illecito penale o amministrativo è previsto soltanto a carico del trasportatore dei rifiuti, con esclusione dei soggetti che non rivestono la figura di vettore, cioè il mittente (il produttore/detentore) ed il destinatario dei rifiuti (il titolare del sito finale di destinazione della partita dei rifiuti)
Tale linea non è condivisa in molte sentenze che hanno individuato CONCORSO DI COLPA invocando l’art. 110 C.P. per i reati penali e quindi ove trattasi di rifiuti pericolosi, e l’art. 5 legge 689/81 per i reati amministrativi e quindi quando trattasi di rifiuti non pericolosi

Il sistema, prevedendo le 4 copie dei formulari e le relative sottoscrizioni, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità (penali o amministrative) per le eventuali condotte illecite inerenti al viaggio dei rifiuti. Infatti, non bisogna dimenticare che, sebbene formalmente la condotta descritta dall’art. 258, c. 4 sia il “trasporto” dei rifiuti senza formulario o con formulario recante dati incompleti o inesatti, non possono sottrarsi all’art. 110 C.P. né all’art. 5, legge. 689/1981 (concorso di persone nell’ illecito penale e amministrativo);

Queste norme costituiscono il fondamento per la punibilità di condotte che, pur risultando atipiche rispetto alla fattispecie punitiva, tuttavia integrano contributi causalmente agevolatori rispetto alla realizzazione collettiva del fatto illecito
In caso di trasporto di rifiuti senza formulario, il produttore ed il destinatario finale non realizzano la condotta tipica del vettore richiamata dall’articolo 258, comma 4, dlgs. 152/2006; eppure, affidando, inviando e ricevendo la partita di rifiuti, apportano un contributo causalmente agevolatore alla realizzazione collettiva del fatto illecito e, pertanto, possono rispondere a titolo di concorso nel reato o nell’illecito amministrativo.
Ad esempio, è evidente che, se il destinatario finale rifiuta il carico di rifiuti in quanto accompagnato da un formulario incompleto (es. mancata indicazione della quantità o della tipologia dei rifiuti trasportati), il viaggio illecito dei rifiuti non può di fatto arrivare a compimento
Se invece il DESTINATARIO accetta la partita di rifiuti con formulario identificativo contenente dati incompleti e sottoscrive il relativo formulario, apporta un contributo non conforme alla condotta descritta dall’articolo 258, comma 4, ma senza il quale il viaggio illecito dei rifiuti non si sarebbe mai perfezionato; Di conseguenza i l destinatario, una volta sottoscritto FIR risponde del reato o illecito amministrativo a titolo di concorso.
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Messaggio  alessandro Gio Giu 16, 2011 5:12 pm

Ok. Le motivazioni che hai esposto sono esatte. Ma sarai d'accordo con me nel dire che certi tecnicismi (ripeto, stante la normativa attuale) non dovrebbero, ripeto dovrebbero, esser tenuti in considerazione dall'organo di controllo.
Nel caso specifico, si parla di un peso stimato alla partenza di cui il destinatario NON può oggettivamente saperne l'entità; se poi, mi dici che il destino del caso ha firmato un formulario in cui non era presente la tara del mezzo....allora hai ragione appieno, dovrebbero sanzionare tutti (o quasi) i trasportatori!
Per me l'organo di vigilanza ha solo fatto una semplice cappella (scusate il termine) che finirà solo con tanti soldi spesi per la difesa e tante ovvie preoccupazioni per la ditta.
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Messaggio  luckyluke Gio Giu 16, 2011 5:22 pm

alcuni post fa, la gentilissima MAPI68 mi aveva segnalato una sentenza molto recente, che invece va esattamente nella direzione opposta a quanto da te indicato, romotal (anche se in effetti anche io sapevo che spesso vengono sanzionati tutti i soggetti della filiera). Provo a riassumerla:

CASS. CIV. SEZ. VI, ORD., 20-05-2011, N. 11160

Trasporto senza formulario non ne risponde l’impianto in concorso.

.....ritenuto che il ricorso, deducente nell'unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. sopra citati, nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 5, si palesi fondato, in quanto:
a) la condotta prevista e punita nella fattispecie di illecito contestala consiste nel trasportare rifiuti senza il prescritto formulario,ovvero indicando in quest'ultimo dati incompleti o inesatti, sicchè risulta evidente la non sussumibilità della fattispecie concreta, costituita dall'omessa compilazione del formulario all'atto della ricezione dei rifiuti, in quella legale, con conseguente evidente forzatura, da parte dei giudici di merito, del principio di tipicità dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1;
b) nè configurarle appare il concorso, ex art. 5 L. cit., nell'illecito de quo, direttamente e materialmente commesso dalle imprese esercenti il trasporto, considerato che l'apporto agevolativo della condotta tipica avrebbe dovuto precederla o, al più, svolgersi contemporaneamente alla stessa, e non anche, come nella specie in cui non risulta accertato un preventivo accordo al riguardo, concretarsi in un comportamento successivo alla stessa;
per le suesposte considerazioni si propone l'accoglimento del ricorso"...
...
IL rilievo è in fondato, poi che la citata pronunzia n. 20862/09 di questa Corte attiene a condotta, quella del produttore - mittente, antecedente, ma in relazione causale con il trasporto, mentre le rimanenti (Cass. nn. 1876/00, 9837/01, 20696/06) nella quali si evidenzia l'analogia concettuale tra il concorso nell'illecito amministrativo, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 5, e quello nel reato, previsto dall'art. 110 c.p., non è di apporto alla tesi sostenuta, secondo cui anche una azione o omissione verificatasi ex post, dopo il compimento di quella tipica, costituita dal trasporto dei rifiuti senza aver compilato il prescritto formulario, potrebbe integrare gli estremi del concorso.
Gli elementi di quest'ultimo, invero, secondo la dottrina penalistica e la conforme giurisprudenza, sono costituiti:
a) da una pluralità di agenti; b) dalla realizzazione da parte di almeno uno di essi
dell'elemento oggettivo dell'illecito; c) da un contributo causale alla verificazione del fatto; d) dalla volontà di cooperare alla commissione dell'illecito.
...
Esclusa, perchè non risulta accertatale comunque contestata, un'ipotesi di concorso morale agevolativo, che avrebbe potuto configurarsi nell'ipotesi di un previo accordo con i produttori - mittenti e con i trasportatori, coinvolgente anche la destinataria, l'operato di quest'ultima, non omissivo (dacchè l'obbligo di compilazione del formulario non incombeva sulla medesima, tenuta solo a controfirmarlo), ma commissivo (in quanto consistito nell'aver ricevuto i rifiuti, sebbene non accompagnati dal documento identificativo), in quanto avvenuto dopo l'esaurimento della condotta tipica, costituita dal trasporto irregolare, costituiva un posi factum non sanzionabile (non conoscendo la normativa generale di cui alla L. n. 689 del 1981, nè quella speciale contenuta nel
D.Lgs. n. 22 del 1997, figure di illecito amministrativo analoghe a quelle, penalistiche, di
favoreggiamento).
La sentenza impugnatale a tale evidente lacuna normativa (costituita dall'assenza di alcuna sanzione alla mancata osservanza degli obblighi di controllo dell'avvenuto trasporto previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 2) ha ritenuto di ovviare,sulla base di un' interpretazione finalistica dell'art. 52, comma 2, chiaramente esorbitante dal principio di legalità previsto dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, va conclusivamente cassata senza rinvio.
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Messaggio  Bomezio Lun Lug 18, 2011 4:57 pm

mapi68 ha scritto:Ciao Luckyluke!
ho appena letto una sentenza della corte di cassazione che assolve il gestore impianto da ogni responsabilità per il trasporto dei rifiuti presso l'impianto fatto senza formulario..
te la allego.. potrebbe essere utile per la contestazione della sanzione comminata all'azienda in cui lavori e a te
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Ciao mapi non riesco ad aprire il link di focusambiente in quanto mi manca la registrazione, che peraltro non riesco a fare dal sito, non è che hai il testo completo della sentenza dato che sul web sembra introvabile: sito cassazione, dea giuridica, juris data jure, ecc.
Grazie mille

ps: anche in mp
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Messaggio  Bomezio Lun Lug 18, 2011 5:05 pm

luckyluke ha scritto:sono mesi che vi seguo e ho cercato di partecipare attivamente a questo interessantissimo forum, e ora vi chiedo lumi su una situazione che mi sembra grottesca.
Premetto che lavoro come dipendente presso un impianto di destinazione che tratta rifiuti liquidi.
la settimana scorsa è arrivato un verbale di contestazione di un'infrazione riguardante un formulario di un carico giunto presso il ns. impianto lo scorso 03/03/2011.
L'infrazione riguarda, nello specifico, la violazione dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 "e succ. mod. ed int. ad eccezione di quelle apportate dal D.Lgs. 205/2010". Già questa dicitura mi ha fatto sgranare gli occhi.... Shocked ma come ad eccezione delle modifiche del 205??! Ci facciamo la legge che ci pare?
Ma andiamo avanti. Nello specifico viene contestato a me (identificato come trasgressore, in quanto io ho firmato il formulario nel campo del destinatario) ed alla ditta per cui lavoro (identificato come obbligata in solido) la "notevole discrepanza tra il peso presunto di rifiuti in partenza (kg. 30.000) e il peso di rifiuti a destinazione (kg. 33.300), omessa indicazione del peso lordo e della tara", sanzionata dal disposto di cui all'art. 258 c.4, che corrisponde al trasporto con formulario riportante dati inesatti o incompleti.
Shocked il formulario presentava un peso presunto di 30000 kg (in quanto il produttore non dispone di pesa), la spunta di "peso verificato a destino", ed il peso accertato di 33.300 kg, tramite scontrino di pesa, nel campo del destinatario. Ma cosa altro vogliono?
E poi che abbiamo a che fare noi come destinatari con il lordo e la tara?

Questa cosa mi ha lasciato di stucco, tanto più che il verbale è arrivato sia alla ditta in cui lavoro, che a casa mia... vi lascio immaginare come mi possa sentire a ricevere a casa un verbale di infrazione per 3.100,00 euro, riguardante una cosa che mi sembra follia pura!!
confused affraid
Chiunque vorrà darmi un suo parere, è ben accetto e lo ringrazio fin d'ora.

A mio avviso il verbale presenta un vizio di forma che lo rende nullo in quanto, a meno di una delega scritta a te fatta dal legale rappresentante della ditta, da te accettata e a cui doveva essere data idonea pubblicità, il trasgressore è il legale rappresentante; gli accertatori hanno pertanto sbagliato ad individuare il trasgressore; il verbale è nullo anche nei confronti dell'obbligato in solido in quanto non essendo stato correttamente individuato il trasgressore gli è impedita la possibilità di rivalersi nei confronti di qualcuno qualora intendesse pagare in vece del trasgressore.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao
Bomezio
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Messaggio  luckyluke Lun Lug 18, 2011 5:10 pm

Bomezio ha scritto:
mapi68 ha scritto:Ciao Luckyluke!
ho appena letto una sentenza della corte di cassazione che assolve il gestore impianto da ogni responsabilità per il trasporto dei rifiuti presso l'impianto fatto senza formulario..
te la allego.. potrebbe essere utile per la contestazione della sanzione comminata all'azienda in cui lavori e a te
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Ciao mapi non riesco ad aprire il link di focusambiente in quanto mi manca la registrazione, che peraltro non riesco a fare dal sito, non è che hai il testo completo della sentenza dato che sul web sembra introvabile: sito cassazione, dea giuridica, juris data jure, ecc.
Grazie mille

ps: anche in mp

il riferimento è questo:
CASS. CIV. SEZ. VI, ORD., 20-05-2011, N. 11160

uno stralcio sintetico lo trovi nel post precedente al tuo, che ho fatto io.
Ciao.
luckyluke
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Messaggio  Bomezio Mar Lug 19, 2011 8:41 am

il riferimento è questo:
CASS. CIV. SEZ. VI, ORD., 20-05-2011, N. 11160

uno stralcio sintetico lo trovi nel post precedente al tuo, che ho fatto io.
Ciao.

grazie mille per il tuo sunto, che ho già stampato, ma è che anche con i riferimenti che avevi inserito nel tuo post precedente non sono riuscito a trovare il testo completo della sentenza, se hai una dritta ti ringrazio.
Ciao e buona giornata
Bomezio
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Messaggio  luckyluke Mar Lug 19, 2011 9:40 am

Bomezio ha scritto:
il riferimento è questo:
CASS. CIV. SEZ. VI, ORD., 20-05-2011, N. 11160

uno stralcio sintetico lo trovi nel post precedente al tuo, che ho fatto io.
Ciao.

grazie mille per il tuo sunto, che ho già stampato, ma è che anche con i riferimenti che avevi inserito nel tuo post precedente non sono riuscito a trovare il testo completo della sentenza, se hai una dritta ti ringrazio.
Ciao e buona giornata
ti ho mandato un mp
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Messaggio  romontal Mar Lug 19, 2011 1:23 pm

luckyluke ha scritto:alcuni post fa, la gentilissima MAPI68 mi aveva segnalato una sentenza molto recente, che invece va esattamente nella direzione opposta a quanto da te indicato, romotal (anche se in effetti anche io sapevo che spesso vengono sanzionati tutti i soggetti della filiera). Provo a riassumerla:

CASS. CIV. SEZ. VI, ORD., 20-05-2011, N. 11160

Trasporto senza formulario non ne risponde l’impianto in concorso.

.....ritenuto che il ricorso, deducente nell'unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. sopra citati, nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 5, si palesi fondato, in quanto:
a) la condotta prevista e punita nella fattispecie di illecito contestala consiste nel trasportare rifiuti senza il prescritto formulario,ovvero indicando in quest'ultimo dati incompleti o inesatti, sicchè risulta evidente la non sussumibilità della fattispecie concreta, costituita dall'omessa compilazione del formulario all'atto della ricezione dei rifiuti, in quella legale, con conseguente evidente forzatura, da parte dei giudici di merito, del principio di tipicità dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1;
b) nè configurarle appare il concorso, ex art. 5 L. cit., nell'illecito de quo, direttamente e materialmente commesso dalle imprese esercenti il trasporto, considerato che l'apporto agevolativo della condotta tipica avrebbe dovuto precederla o, al più, svolgersi contemporaneamente alla stessa, e non anche, come nella specie in cui non risulta accertato un preventivo accordo al riguardo, concretarsi in un comportamento successivo alla stessa;
per le suesposte considerazioni si propone l'accoglimento del ricorso"...
...
IL rilievo è in fondato, poi che la citata pronunzia n. 20862/09 di questa Corte attiene a condotta, quella del produttore - mittente, antecedente, ma in relazione causale con il trasporto, mentre le rimanenti (Cass. nn. 1876/00, 9837/01, 20696/06) nella quali si evidenzia l'analogia concettuale tra il concorso nell'illecito amministrativo, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 5, e quello nel reato, previsto dall'art. 110 c.p., non è di apporto alla tesi sostenuta, secondo cui anche una azione o omissione verificatasi ex post, dopo il compimento di quella tipica, costituita dal trasporto dei rifiuti senza aver compilato il prescritto formulario, potrebbe integrare gli estremi del concorso.
Gli elementi di quest'ultimo, invero, secondo la dottrina penalistica e la conforme giurisprudenza, sono costituiti:
a) da una pluralità di agenti; b) dalla realizzazione da parte di almeno uno di essi
dell'elemento oggettivo dell'illecito; c) da un contributo causale alla verificazione del fatto; d) dalla volontà di cooperare alla commissione dell'illecito.
...
Esclusa, perchè non risulta accertatale comunque contestata, un'ipotesi di concorso morale agevolativo, che avrebbe potuto configurarsi nell'ipotesi di un previo accordo con i produttori - mittenti e con i trasportatori, coinvolgente anche la destinataria, l'operato di quest'ultima, non omissivo (dacchè l'obbligo di compilazione del formulario non incombeva sulla medesima, tenuta solo a controfirmarlo), ma commissivo (in quanto consistito nell'aver ricevuto i rifiuti, sebbene non accompagnati dal documento identificativo), in quanto avvenuto dopo l'esaurimento della condotta tipica, costituita dal trasporto irregolare, costituiva un posi factum non sanzionabile (non conoscendo la normativa generale di cui alla L. n. 689 del 1981, nè quella speciale contenuta nel
D.Lgs. n. 22 del 1997, figure di illecito amministrativo analoghe a quelle, penalistiche, di
favoreggiamento).
La sentenza impugnatale a tale evidente lacuna normativa (costituita dall'assenza di alcuna sanzione alla mancata osservanza degli obblighi di controllo dell'avvenuto trasporto previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 2) ha ritenuto di ovviare,sulla base di un' interpretazione finalistica dell'art. 52, comma 2, chiaramente esorbitante dal principio di legalità previsto dettato dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, va conclusivamente cassata senza rinvio.

Deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:
datato e firmato su tutti e 4 gli esemplari dal detentore dei rifiuti;
 controfirmato su tutti e 4 gli esemplari dal trasportatore;

 la prima copia resta al detentore;
 le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Di queste:
• UNA copia resta al destinatario;
• DUE copie sono acquisite dal trasportatore. Di queste:
• UNA copia resta al trasportatore;
• UNA copia viene inviata dal trasportatore al detentore originale
(che così resterà in possesso di due copie del formulario) entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento**
Il trasportatore non può uscire dall’impianto di destinazione senza
formulario anche qualora il destinatario lo trattenga per le analisi

dopo i tre mesi la mancata ricezione và segnalata alla Provincia
Cassazione penale aprile 2000
In via di principio il trasporto di rifiuti pericolosi è assoggettato dalla legge (artt. 15 e 52, comma 3 del Dlgs. 22/1997) a particolari cautele: occorre un preciso formulario di identificazione, che consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto pericoloso, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari).Il legislatore è preoccupato di evitare che, nel momento dinamico e delicato del trasporto dei rifiuti pericolosi, possano verificarsi abbandoni brutali nell'ambiente o destinazioni comunque incontrollate, incompatibili con un corretto smaltimento di questi. In mancanza di formulario
o di sua incompletezza od inesattezza è previsto un sistema sanzionatorio differenziato
- sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi;
- sanzione penale per i rifiuti pericolosi - siano essi urbani o speciali -.
In caso di rifiuti pericolosi si ravvisa il reato di cui agli artt. 52, comma 3 del Dlgs. 22/97 e 483 c.p.p

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