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Proposte di emendamenti al "decreto sviluppo" del 7 giugno

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080611

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Proposte di emendamenti al "decreto sviluppo" del 7 giugno Empty Proposte di emendamenti al "decreto sviluppo" del 7 giugno




Queste Proposte emendative al DL 70/11: "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", riguardanti la gestione dei rifiuti, presentate ieri nelle commissioni V e VI della Camera:

"6. 126.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2010, le parole: «è prorogato al 31 maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato al 1 giugno 2012».

*6. 127.Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2010, le parole: «è prorogato al 31 maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato al 1 giugno 2012».

*6. 140.Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Dal Lago, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.

6. 138.Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio, la data di integrale operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti non può essere antecedente al 1 giugno 2012. Fino a tale data, i soggetti che aderiscono su base volontaria al sistema medesimo rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contributo annuale eventualmente versato è valido per il primo anno di integrale ed effettiva operatività del sistema».

6. 139.Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Dal Lago, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:
Art. 188-ter.
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri).
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;
b) i commercianti e gli intermediari di rifiuti speciali pericolosi;
c) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali pericolosi per conto dei consorziati;
d) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;
e) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 25, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall'armatore o noleggiatore medesimi;
f) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
2. Chiunque non sia obbligato ad aderire ai sensi del comma 1. può aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria.
3. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da Parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.
6. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
7. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a).
9. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.
10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare provvede alle opportune modifiche del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6. 141.Togni, Lanzarin, Guido Dussin, Dal Lago, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 187, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
2) all'articolo 216-bis il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
3) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Sia la fase di produzione, comprensiva anche del percorso di raccolta, sia il trasporto di tali rifiuti dovrà essere accompagnato da un'unica scheda Sistri in bianco per automezzo e per percorso di raccolta da definire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tale caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»

6. 61. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:
«5. Le previsioni di cui ai commi 1, lettera b) e c), e 4 del presente articolo, si interpretano, in modo autentico, come comprensive delle matrici materiali di riporto di cui al decreto ministeriale 471 del 1999 e all'allegato II alla parte IV, del presente decreto legislativo».
6. 83. Bernardo, Toccafondi, Vella.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 8. Vignali, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 48. Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 53. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.
* 6. 89. Del Tenno.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 205, le parole: «e b)» sono soppresse.".

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