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[TOP] Accumulatori al piombo esausti

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[TOP] Accumulatori al piombo esausti

Messaggio  Admin il Mar Giu 07, 2011 5:27 pm



Gli accumulatori o batterie al piombo esausti, di cui un detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi costituiscono rifiuti e sono identificati, a seconda dell’origine, con due diversi CER:

16.06.01*, se di origine speciale;
20.01.33*, se di origine urbana.

Gli accumulatori o batterie al piombo esausti sono caratterizzati da alcuni rischi legati all’acido solforico e al piombo contenuto. Generalmente, vengono classificati come rifiuti pericolosi a rischio di nocività, corrosività ed ecotossicità, ovvero solitamente caratterizzati da frasi di pericolo H5 (o H6), H8, H14.

APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA ADR

L’accordo ADR identifica le batterie con il numero ONU 2794 "accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido acido". A questa rubrica è collegata la Disposizione Speciale n. 598 del capitolo 3.3 dell’ADR che esenta dall’applicazione dell’ADR se ricorrono le seguenti condizioni:

"a) Gli accumulatori nuovi, quando:

siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;
siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d’impilamento, per esempio su palette;
non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d’alcali o acidi;
siano protetti contro i cortocircuiti.

b) Gli accumulatori usati, quando:

non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;
siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su palette;
gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d’alcali o acidi;
siano protetti contro i cortocircuiti".


Se tali condizioni non sono soddisfatte il trasporto degli accumulatori usati deve essere sottoposto alle prescrizioni della sottosezione 1.1.3.6 o all’ADR pieno a seconda dei quantitativi caricati e trasportati.

Bozza da completare


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SANZIONI DECRETO 20, 24/01/2011 SOSTANZA ASSORBENTI PER BATTERIE AL PIOMBO

Messaggio  MICHELA77 il Lun Lug 25, 2011 10:20 am

Qualcuno sa indicarmi il sistema sanzionatorio nel caso in cui ad un controllo non sia presente quanto disciplinato dalla normativa in essere ?

MICHELA77
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SANZIONI DECRETO 20, 24/01/2011 SOSTANZA ASSORBENTI PER BATTERIE AL PIOMBO

Messaggio  NEXT il Gio Ago 11, 2011 9:31 am

Ciao Michela,
mi facevo la stessa domanda e dato che il Dm n. 20 del 2011 non individua sanzioni, secondo me, nel caso in cui dallo sversamento di sostanze inquinanti siano causati danni all'ambiente si potrà incorrere a sanzioni previste per questo illecito.


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