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Messaggio  stefanofi Gio Mag 12, 2011 11:28 pm

Buona sera a tutti, prima di tutto complimenti per il forum. Scrivo a nome di 2 amici che vogliono aprire il commercio ambulante di beni ferrosi. Mi sono informato in internet e facendo diverse telefonate, avrei bisogno gentilmente di avere delle conferme, visto che le risposte ricevute non sono tutte uguali.
In primis, ho letto che n quanto commercianti ambulanti sono esonerati dall'iscrizione all'Albo gestione, dal compilare il formulario, dall'obbligo del MUD. Premesso questo, che credo sia giusto, vorrei sapere se i vari passaggi di seguito sono giusti:
1) Ritiro di merce presso privati:un documento in cui risulta che il Signor X ha dato (per esempio) 10 scaffali di ferro alla ditta Y. In questo caso se il privato dovesse esser pagato, non potendo emettere fattura, a un punto di vista contabile quale e' il procedimento?
2)Acquisto di merce da ditte:e' comprovato dal DTT (per esempio ditte che vendono scaffali usati) e successivamente dalla fattura;
3) Consegna dei rifiuti al disfacimento: non essendo obbligati ad avere il formulario, va fatto qualche documento alternativo?Tra l'altro un disfacimento vuole per forza il formulario:teoricamente potrebbero annotarsi gli estremi dell'avvenuta iscrizione al commercio ambulante e al Registro Imprese?
4)Un disfacimento ha detto che gli darebbe molto lavoro se loro portano via pure rifiuti (esempio cartone, carta legno). Per portare questo tipo di rifiuti basta aggiungerle il codice al Registro Imprese quando viene aperta l'attivita' o ci sono altri obblighi tipo la tenuta di altri registri ecc.?E' compatibile con il commercio ambulante?
5) Hanno trovato una ditta che ha tantissime gomme d'auto usate che non sono vendute. Qualche discarica le puo' raccogliere e loro venderle?Solito discorso:con l'aggiunta del codice nel momento in cui viene aperta la posizione al Registro Imprese, posso prenderle e trasportarle, sempre in esenzione di formulario o ci sono altri obblighi?

Ringrazio anticipatamente tutti quelli che risponderanno.

Ciao

Stefano
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Messaggio  stefanofi Ven Mag 13, 2011 12:43 pm

stefanofi ha scritto:Buona sera a tutti, prima di tutto complimenti per il forum. Scrivo a nome di 2 amici che vogliono aprire il commercio ambulante di beni ferrosi. Mi sono informato in internet e facendo diverse telefonate, avrei bisogno gentilmente di avere delle conferme, visto che le risposte ricevute non sono tutte uguali.
In primis, ho letto che n quanto commercianti ambulanti sono esonerati dall'iscrizione all'Albo gestione, dal compilare il formulario, dall'obbligo del MUD. Premesso questo, che credo sia giusto, vorrei sapere se i vari passaggi di seguito sono giusti:
1) Ritiro di merce presso privati:un documento in cui risulta che il Signor X ha dato (per esempio) 10 scaffali di ferro alla ditta Y. In questo caso se il privato dovesse esser pagato, non potendo emettere fattura, a un punto di vista contabile quale e' il procedimento?
2)Acquisto di merce da ditte:e' comprovato dal DTT (per esempio ditte che vendono scaffali usati) e successivamente dalla fattura;
3) Consegna dei rifiuti al disfacimento: non essendo obbligati ad avere il formulario, va fatto qualche documento alternativo?Tra l'altro un disfacimento vuole per forza il formulario:teoricamente potrebbero annotarsi gli estremi dell'avvenuta iscrizione al commercio ambulante e al Registro Imprese?
4)Un disfacimento ha detto che gli darebbe molto lavoro se loro portano via pure rifiuti (esempio cartone, carta legno). Per portare questo tipo di rifiuti basta aggiungerle il codice al Registro Imprese quando viene aperta l'attivita' o ci sono altri obblighi tipo la tenuta di altri registri ecc.?E' compatibile con il commercio ambulante?
5) Hanno trovato una ditta che ha tantissime gomme d'auto usate che non sono vendute. Qualche discarica le puo' raccogliere e loro venderle?Solito discorso:con l'aggiunta del codice nel momento in cui viene aperta la posizione al Registro Imprese, posso prenderle e trasportarle, sempre in esenzione di formulario o ci sono altri obblighi?

Ringrazio anticipatamente tutti quelli che risponderanno.

Ciao
Stefano

Qualcuno mi puo' rispondere per favore?Grazie
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Messaggio  paolo valvo Ven Mag 13, 2011 12:59 pm

non è così semplice.... io eviterei di parlare di rifiuti, sempre e comunque, quindi di disfacimenti...
i codici di cui parli, ne basta uno ed è quello relativo ad i materiali usati non classificati altrimenti.
poi provincia che vai usanza che trovi...
nel caso di consegna ad impianto dovrebbero rilasciate una fattura....
ti consiglio di approfondire l'argomento ci sono vari post sul forum ->ricerca: ambulanti
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Messaggio  pastorenomade Ven Mag 13, 2011 1:13 pm

Qui c'è qualcosa

http://sistri.forumattivo.com/t4783-ambulante-che-raccoglie-ferro?highlight=ambulante

In merito agli adempimenti ambientali, la sentenza riportata chiarisce alcuni punti, non tutti secondo me. Verifica la normativa regionale sul commercio ambulante.

Quanto agli aspetti fiscali e dintorni, non so, anzi sono interessato anch'io.
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Messaggio  stefanofi Ven Mag 13, 2011 11:02 pm

Grazie delle risposte. Ho parlato con il responsabile della polizia ambientale e in pratica ha confermato quello che sapevo: per i commercianti ambulanti non importa del formulario. Quando pero' gli ho fatto presente che una disfacimento lo vuole mi ha detto che se e' necessario per loro, di farlo pure anche se non ci sono obblighi.
Riguardo al campo fiscale, allora funziona cosi':se si acquista da privati (persone fisiche non titolari di partita IVA) un foglio in cui viene scritto le generalita' di entrambi, cosa vendono e il prezzo. Successivamente il commerciante deve fare reverse charge. Questo l'ho trovato confermato su piu' forum.

Oggi un disfacimento ha detto che darebbe molto ferro ma in cambio dovrebbe esser portato via pure cartone e legno. Ovviamente in quanto ambulante puo' esser portato via senza formulario ma con una semplice dichiarazione, ma per questi 2 tipi di materiali, c'e' da iscriversi in qualche albo?





pastorenomade ha scritto:Qui c'è qualcosa

http://sistri.forumattivo.com/t4783-ambulante-che-raccoglie-ferro?highlight=ambulante

In merito agli adempimenti ambientali, la sentenza riportata chiarisce alcuni punti, non tutti secondo me. Verifica la normativa regionale sul commercio ambulante.

Quanto agli aspetti fiscali e dintorni, non so, anzi sono interessato anch'io.
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Messaggio  pastorenomade Sab Mag 14, 2011 9:25 am

Scusa, toglimi una curiosità: ma questa persona è iscritta alla CCIAA come commerciante ambulante di rottami ferrosi ed ha la licenza comunale per il commercio di rottami ferrosi? Perchè io ho capito che questi sono i 2 requisiti necessari previsti dall'art. 266 c. 5 per i "soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

Quanto al legno e alla carta, essendo gli ambulanti esclusi dai principali adempimenti amministrativi sui rifiuti - 1) Catasto rifiuti, 2) Registro di carico e scarico, 3) Formulario rifiuti, - 4) Albo Nazionale Gestori Ambientali - sommariamente direi che sembrano svincolati da ogni obbligo in materia ambientale e dunque possono commerciare sempre e comunque ma "limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio". Pertanto, dovrebbe risultare nella licenza che anche carta e legno sono oggetto del loro commercio.

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Messaggio  stefanofi Sab Mag 14, 2011 10:32 am

No non e' iscritta, infatti sto perfezionando l'iscrizione. Vedi, la buona notizia e' questa:la licenza amministrativa, come mi ha detto l'impiegato del comune ne esistono 2:commercio ambulante prodotti alimentari e commercio ambulante prodotti non alimentari. Ovvio rientra nella seconda. Per sapere quali sono i beni che formano oggetto dell'attività in sede di compilazione dei dati per la CCIAA basta specificarli nei vari codici.Quindi se per esempio io li abilito pure al commercio ambulante di legno e di carta e' ovvio che sono nell'oggetto dell'attivita' propria e quindi conforme alla legge.
Vedi a differenza di tantissimi anni fa, e mi ricordo perche' mio padre aveva un negozio e quindi aveva dovuto chiedere la licenza al comune, dove la licenza era per certe tabelle, oggi mi hanno detto c'e' commercio ambulante prodotti alimentari e non.

Volevo chiedere una cosa:mentre il ferro e altri prodotti ferrosi li pagano, sai mica se esistono discariche che pagano pure i rifiuti di carta cartone e legno che pagano?




pastorenomade ha scritto:Scusa, toglimi una curiosità: ma questa persona è iscritta alla CCIAA come commerciante ambulante di rottami ferrosi ed ha la licenza comunale per il commercio di rottami ferrosi? Perchè io ho capito che questi sono i 2 requisiti necessari previsti dall'art. 266 c. 5 per i "soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

Quanto al legno e alla carta, essendo gli ambulanti esclusi dai principali adempimenti amministrativi sui rifiuti - 1) Catasto rifiuti, 2) Registro di carico e scarico, 3) Formulario rifiuti, - 4) Albo Nazionale Gestori Ambientali - sommariamente direi che sembrano svincolati da ogni obbligo in materia ambientale e dunque possono commerciare sempre e comunque ma "limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio". Pertanto, dovrebbe risultare nella licenza che anche carta e legno sono oggetto del loro commercio.

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Messaggio  pastorenomade Sab Mag 14, 2011 10:43 am

Quindi, l'"oggetto del loro commercio" si desume dalla iscrizione alla CCIAA e non dalla licenza comunale.

Legno carta e ferro essendo materiali riutilizzabili vanno a finire in impianti di recupero e non in discarica (lascia stare il disfacimento Wink ).

Essendo un commercio, c'è un mercato quindi c'è chi paga (più o meno) e chi non paga. Ma se glieli porta lui trova facilmente chi lo pagherà.

Però la massima di questa sentenza contraddice quello che dici tu. Il Tribunale pretenderebbe che anche il Comune rilasci una licenza specifica.

Tribunale S. Maria Capua Vetere - Sez. Caserta sent. 17 settembre 2009
Pres. Piccirillo Est. Piccirillo Imp. Politi

Sussiste il reato di cui all'art. 6, lett. d,n. 1 e 2, Dl 172/08 conv. in L. 210/08 e non trova applicazione l'art. 266, co. 5, TU nel caso in cui il soggetto sia in possesso del solo certificato di iscrizione alla CCIAA e del relativo certificato di attribuzione di partita IVA recante la dicitura "commerciante di rottami in ferro" non essendo sufficiente, per l'applicabilità della clausola di esclusione predetta, l'autorizzazione al "commercio di cose usate" rilasciata dalComune di residenza dell'imputato.


TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA
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Messaggio  paolo valvo Sab Mag 14, 2011 11:12 am

l'imputato inoltre stava raccogliendo rifiuti da una zona dove sovente vengono abbandonati...:cyclops:
quindi a mio parere(che vale quanto una scritta sul muro della metro), oltre alla licenza comunale ed all'iscrizione in cciaa, deve essere chiaro che si tratta di commercio di cose usate e non di rifiuti. No
raccolta trasporto e trattamento rifiuti sono normati da leggi ben precise e prevedono iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali,nelle specifiche categorie.
Il commercio di cose usate è ben altra situazione.
Se poi quetste cose usate si decide di portarle in impianti di recupero della materia per venderle, verra rilasciato dall'impianto una ricevuta di accuisto e mai avvenga un trasorto accompagnato da FIR per gli "ambulanti", sarebbe un'auto denuncia pirat

aspetto la vostra opinione...
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Messaggio  stefanofi Sab Mag 14, 2011 2:24 pm

Concordo con te..mi sono espresso male e mi scuso:l'autorizzazione in CCIAA e' per commercio ambulante materiale ferroso. Poi se loro decidono di portarli in impianti per recupero materiali invece che venderli a mercati non c'entra.

Riguardo al formulario, la legge lo prevede che non e' obbligatorio averlo. Infatti che l'articolo 266 comma 5 della legge 152/06 dice che e disposizioni relative agli articoli 189 (obbligo MUD); 190 (obbligo registro rifiuti); 193 (formulario) e 212 (iscrizione albo nazionale gestione ambienti) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Comunque la cosa assurda e' che nonostante abbia portato a un impianto il testo della legge da cui si deduce bene che non hanno obbligo di formulario, loro hanno detto che se non hanno il formulario non lo accettano...cose a urlo!

Come mi pare di aver scritto il Responsabile della Polizia Ambientale di Firenze mi ha detto che il problema e' questo va bene usare anche il formulario, e quindi il problema sarebbe risolto. A questo punto mi sorgono 2 dubbi:

1) Voi lo portereste in CCIAA a vidimarlo o lo usereste senza vidimazione?In pratica, non essendo obbligati, servirebbe giusto come prova per dimostrare da dove viene il materiale e dove e' destinato;

2) Se invece acquistassero da una ditta per esempio degli scaffali in ferro (e quindi regolare Documento di Trasporto), va emesso poi il formulario da quando partono dal loro domicilio fino all'impianto di rifiuto, dove produttore e trasportatore sarebbero la stessa persona?Secondo me si

Vorrei sapere che ne pensate



paolo valvo ha scritto:l'imputato inoltre stava raccogliendo rifiuti da una zona dove sovente vengono abbandonati...:cyclops:
quindi a mio parere(che vale quanto una scritta sul muro della metro), oltre alla licenza comunale ed all'iscrizione in cciaa, deve essere chiaro che si tratta di commercio di cose usate e non di rifiuti. No
raccolta trasporto e trattamento rifiuti sono normati da leggi ben precise e prevedono iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali,nelle specifiche categorie.
Il commercio di cose usate è ben altra situazione.
Se poi quetste cose usate si decide di portarle in impianti di recupero della materia per venderle, verra rilasciato dall'impianto una ricevuta di accuisto e mai avvenga un trasorto accompagnato da FIR per gli "ambulanti", sarebbe un'auto denuncia pirat

aspetto la vostra opinione...
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Messaggio  pastorenomade Sab Mag 14, 2011 2:51 pm

X stefanofi

Il vecchio detto recita:"Lega l'asino dove vuole il padrone". E visto che anche la polizia locale concorda, fagli stò formulario vidimato (altrimenti l'impianto di recupero non te lo accetta). Al posto del ddt visto che il formulario è un documento di trasporto. Comunque la situazione non è affatto lineare: sei esonerato ma viaggi col fir Neutral

ps - che tipo di licenza comunale hai? quella per commercio ambulante di prodotti non alimentari o più "specifica"?
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Messaggio  stefanofi Sab Mag 14, 2011 3:09 pm

Il tuo vecchio detto mi sa ha proprio ragione...Guarda il DDT lo emettono le eventuali ditte che venderebbero a noi tipo scaffali di ferro e poi noi si farebbe il FIR per portarlo alla discarica. Grazie per il consiglio del formulario vidimato. Quello che c'e' di bello e' che siamo esentati dalla tenuta del registro di carico e scarico

Licenza?e' una cosa semplice e fantastica. Ti spiego. Prima di tutto ne esistono 2:commercio ambulante di prodotti non alimentari e commercio ambulante di prodotti alimentari. Ovvio a noi interessa la prima. Devi avere i soliti requisiti, pagare € 40,00 presentare una domanda e te la rilasciano subito senza nessun obbligo di aver fatto corsi o altro (quando sono andato all'ufficio, l'impiegato mi ha detto:scusa ma sono extracomunitari questi tuoi amici?sai ne capitano tanti...) tanto che infatti ce ne sono tantissimi, e me lo hanno detto pure a un disfacimento. Inoltre devi scegliere se di tipo A o di tipo B.
Con quella di tipo B) puoi fare il commercio in tutte le fiere, nei mercati e commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale (della serie potrei andare a raccogliere nelle case di abitanti del trentino alto adige piuttosto che in sicilia. Unico vincolo certi comuni non vogliono che si entri nel centro storico.
Buono direi ti pare?





quote="pastorenomade"]X stefanofi

Il vecchio detto recita:"Lega l'asino dove vuole il padrone". E visto che anche la polizia locale concorda, fagli stò formulario vidimato (altrimenti l'impianto di recupero non te lo accetta). Al posto del ddt visto che il formulario è un documento di trasporto. Comunque la situazione non è affatto lineare: sei esonerato ma viaggi col fir Neutral

ps - che tipo di licenza comunale hai? quella per commercio ambulante di prodotti non alimentari o più "specifica"?[/quote]
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Messaggio  pastorenomade Sab Mag 14, 2011 3:22 pm

Essendo consulente di un paio di impianto di disfacimento (lo proporrei al ministero al posto di recupero Laughing ) di rottami questo post mi è stato utile. Anche se da loro è rarissimo vedere ambulanti (si vedono più spesso ladri di rame).

Comunque mi sembra la tipica situazioneall'italiana, confusione e irrazionalità la fanno da padrone.

ciao e buon we
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Messaggio  stefanofi Sab Mag 14, 2011 9:42 pm

Guarda ti dico che nel disfacimento dove sono stato a parlare mi hanno detto che vengono tantissimi ambulanti...

Vuoi ridere?Il responsabile della polizia ambientale, dopo tutte le notizie e riferimenti di legge che gli ho detto, mi ha chiesto da quanti anni facevo questo lavoro...e alla risposta che gli ho dato, ossia notizie prese da internet e da telefonate ecc. e' rimasto senza parole





pastorenomade ha scritto:Essendo consulente di un paio di impianto di disfacimento (lo proporrei al ministero al posto di recupero Laughing ) di rottami questo post mi è stato utile. Anche se da loro è rarissimo vedere ambulanti (si vedono più spesso ladri di rame).

Comunque mi sembra la tipica situazioneall'italiana, confusione e irrazionalità la fanno da padrone.

ciao e buon we
Very Happy Very Happy Very Happy
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