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Messaggio  Admin Mer Mag 11, 2011 8:51 am

Il trasporto di merci pericolose DEVE essere effettuato rispettando le disposizioni previste da ADR (strada), RID (ferrovia), ADN (vie di navigazione interna) Codice IMDG (mare), Technical Instructions ICAO - Dangerous Goods Regulations IATA (aereo). Traduzioni in italiano disponibili per ADR, RID, Codice IMDG.

I rifiuti sono merci pericolose ai fini del trasporto se rispondono ai criteri di classificazione della normativa sul trasporto: un rifiuto pericoloso ai sensi del DLgs 152/2006 NON è necessariamente una merce pericolosa ai fini del trasporto e viceversa.
Nel trasporto di merci pericolose non esistono (tranne poche eccezioni) norme particolari per i rifiuti: i rifiuti sono considerati come una qualunque soluzione o miscela.
La responsabilità della classificazione delle merci (compresi i rifiuti) pericolose è dello speditore (che in genere coincide col produttore) e NON del caricatore o del trasportatore. Lo speditore DEVE, oltre ad avere altre responsabilità, provvedere a predisporre il documento di trasporto (che può essere un documento utilizzato per altre ragioni, purché vi siano riportate le informazioni richieste)
Tranne i previsti casi di esenzione, chi spedisce, carica, trasporta, scarica, ecc. merci (compresi i rifiuti) pericolose DEVE avvalersi di un Consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose che abbia superato l’apposito esame.

Esenzioni dall’obbligo di avere il consulente per la sicurezza al trasporto

Chi ha a che fare col trasporto (speditore, imballatore, caricatore, trasportatore, ecc.) di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'ADR/RID/ADN deve avere il consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose.

E' prevista l'ESENZIONE da tale obbligo per:
a) trasporto di rifiuti pericolosi qualora le quantità massime per unità di trasporto siano inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR
b) trasporto di quantità limitate (capitolo 3.4 dell'ADR)
c) trasporto di quantità esenti (capitolo 3.5 dell'ADR): ma non è certo il caso dei rifiuti !
d) trasporto di rifiuti pericolosi classificati nella categoria di trasporto 3 (vedi colonna 2 della tabella 1.1.3.6.3), a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, e comunicazione preventiva al Ministero.

Classificazione dei rifiuti ai fini del trasporto di merci pericolose
dal paragrafo 2.1.3.5.5 dell’ADR:

Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente1.

Marcatura ed etichettatura ADR dei colli contenenti rifiuti pericolosi

Su ogni collo contenenti rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell’ADR devono essere riportati in modo chiaro e indelebile:
a) il numero ONU corrispondente ai rifiuti contenuti, preceduto dalle lettere “UN”
b) altre informazioni (come la designazione ufficiale di trasporto) per classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas), classe 7 (radioattivi)
c) il marchio di cui al paragrafo 5.2.1.8.3 per i rifiuti classificati come pericolosi per l’ambiente secondo i criteri ADR
d) le frecce di orientamento di cui alla sottosezione 5.2.1.9 per gli imballaggi combinati aventi imballaggi interni contenenti liquidi, gli imballaggi unici muniti di sfiato e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati
e) le etichette (indicate per ogni numero ONU nella colonna 5 della lista delle merci pericolose) conformi a quanto previsto nella sezione 5.2.2

Normativa ADR sui veicoli

SOLO i veicoli che trasportano:
- esplosivi
- merci pericolose in cisterna
devono essere specificamente autorizzati, anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni costruttive specificate nel capitolo 9.

Tutti gli altri veicoli che trasportano merci (compresi i rifiuti) pericolose (immatricolati dopo una certa data e con una massa massima trasportabile superiore ad un certo valore) devono soltanto rispettare alcune disposizioni relative all’equipaggiamento di frenatura ed al limitatore di velocità.

1 Una tale legislazione è, per esempio, la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE, la quale stabilisce una lista dei rifiuti in applicazione dell’articolo 1, punto a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE del parlamento europeo e del Consiglio (G.U. delle Comunità europee N° L 114 del 27 aprile 2006, p.9)) e la Decisione 94/904/CE del Consiglio, la quale stabilisce una lista dei rifiuti pericolosi in applicazione dell‟articolo 1,punto 4, della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (G.U. delle Comunità europee N° L 226 del 6 settembre 2000.

Bozza da completare


Ultima modifica di Admin il Gio Giu 23, 2011 7:23 pm - modificato 4 volte.
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Messaggio  homer Mer Mag 11, 2011 10:09 am

Concordo su tutto, tranne una cosa (su cui aspetto l'intervento dei veri esperti), in base alla lettura sia dell'art 11 del D. 35/2010 sia della sezione 1.8.3 ADR, sia della definizione di "trasporto" sempre dell'ADR, non credo che la figura dello speditore sia destinataria dell'obbligo di nomina del consulente (che poi gli serva comunque per potere classificare bene la merce da trasportare è un'altra cosa), se invece, come spesso accade, imballa, riempie etc la cosa ovviamente cambia. Se ho torto, allora mi si apre un mercato enorme e posso cambiare lavoro.
A presto
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Messaggio  Admin Mer Mag 11, 2011 10:13 am

Ciao homer Very Happy

sto raccogliendo le informazioni sparse sul forum in discussioni [TOP].
Per queste mi sono riferito in particolare a questa: https://www.sistriforum.com/t5399p15-rifiuto-prodotto-e-adr#42568
Naturalmente il dibattito è sempre aperto e la voce suscettibile di aggiornamenti.
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Messaggio  homer Mer Mag 11, 2011 10:20 am

è un'ottima idea
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Messaggio  Admin Mer Mag 11, 2011 10:26 am

Le trovi tutte qui: https://www.sistriforum.com/t5298-novita-le-discussioni-top#41323
I tuoi contributi ci aiuteranno senz'altro a migliorarle.
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Messaggio  benassaisergio Mer Mag 11, 2011 11:35 am

Per quanto riguarda lo speditore:

A) Gli obblighi dello speditore

1) Lo speditore (sezione 1.4.2.1 dell'ADR) non deve solo provvedere alla classificazione delle merci, ma deve anche provvedere a scegliere gli imballaggi e le cisterne appropriate, a predisporre il documento di trasporto, ecc. Inoltre, se per imballo, carico, riempimento, ecc., fa ricorso ad altri operatori, deve comunque prendere le misure necessarie per garantire che la spedizione sia conforme all'ADR.
2) Le persone impiegate presso gli speditori devono (capitolo 1.3 dell'ADR) ricevere un'adeguata formazione)
3) Lo speditore di merci pericolose ad alto rischio deve (sottosezione 1.10.3.2 dell'ADR) adottare un piano di security

Non mi sembra facile ottemperare a quanto sopra senza l'apporto di un consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose

B) Cosa dice la normativa

1) Ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti deve (paragrafo 1.8.3.1 dell'ADR) nominare un consulente per la sicurezza.

A me sembra che una spedizione di merci pericolose sia un'attività che comporta un trasporto di merci pericolose.

2) Fra i compiti del consulente (paragrafo 1.8.3.3 dell'ADR) vi è quello di esaminare le procedure per l'identificazione delle merci pericolose trasportate. E l'identificazione delle merci è compito dello speditore.

Se lo speditore non avesse l'obbligo di nomina del consulente, il compito di cui sopra non risulterebbe "appropriato".

C) Un esempio

Se si ritenesse che non sussista l'obbligo di nomina del consulente per uno speditore che non provvede ad imballare, caricare colli e riempire cisterne, si potrebbe concludere che una raffineria, che abbia affidato ad altre aziende il compito di riempire le cisterne che trasporteranno i propri prodotti petroliferi, non ha l'obbligo di nomina del consulente.

Forse l'ENI sarebbe contenta, ma non mi sembra che questo vada a favore della sicurezza.

Naturalmente quanto sopra è solo la mia opinione.

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Messaggio  Admin Ven Giu 10, 2011 8:08 am

Voce completamente revisionata grazie al contributo dell'ing. Benassai. Ok
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Messaggio  homer Ven Giu 24, 2011 11:16 am

Gli interventi di Benassai sono sempre di qualità, dobbiamo essergli tutti grati. La mia "lettura" diversa sullo speditore deriva dalla lettura incrociata delle definizioni attuali di spedizione e di trasporto. Sarebbe facilmente risolvibile inserendo nell'1.8.3.1 qualcosa come "chiunque spedisce..."
Approfitto per un'altra osservazione:
il 2.2.9.1.10.4.6.5 non è proprio di facile comprensione, ma stando a certi emendamenti presenti alla camera (AC 4059 inerenti l'attribuzione dell'H14 ai rifiuti) a mio avviso potrebbe trasformarsi nella possibilità di NON mettere più H14. (comunque su H14 imminenti novità in arrivo!!)
Infine: ma il 2.1.3.5.5 si può utilizzare ad esempio per UN 3077 o UN 3082 cui è attribuito dolo i terzo P.G.?
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Messaggio  homer Ven Giu 24, 2011 11:17 am

chiedo scusa per gli errori di digitazione.
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Messaggio  benassaisergio Ven Giu 24, 2011 5:01 pm

x homer:
1) per quanto riguarda 1.8.3.1, se si ritiene utile precisare gli obblighi dello speditore, basta presentare una proposta al Joint Meeting ADR/RID/ADN, attraverso la delegazione italiana (l'ing. Simoni del ministero infrastrutture e trasporti è un riferiemento): sarebbe utiloe presentare la proposta già in lingua inglese (o francese o russo, se si preferisce). Vedi ad esempio le varie proproste già presentate su:
http://live.unece.org/trans/danger/danger_last_added.html
2) non mi è chiaro cosa non è chiaro in 2.2.9.1.10.4.6.5 (dice solo che, se noi hanno in formazioni, si deve apporre una certa dicitura). Quello che dice AC 4059 sull'attribuzione di H14 non loso, ma non sono sicuro che abbia qualche perinenza con l'ADR, fatto salvo quanto detto al 2.2.9.1.10.5 (ma il riferimento è alle norme europee, non nazionali)
3) secondo me il 2.1.3.5.5 non esclude la possibilità di classificare in III gruppo di imballaggio (ma naturalmente dovrà essere "dimostrato" che le proprietà del rifiuti non corrispondono al gruppo I o II): comunque sono d'accordo che quanto detto qui non è chiarissimo
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Messaggio  benassaisergio Ven Giu 24, 2011 5:03 pm

acc. come homer devo scusarmi per gli errori di digitazione
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Messaggio  lauramantova Mer Lug 27, 2011 9:49 pm

Salve,
vi ringrazio per le dettagliate spiegazioni,ma non ho trovato riferimenti nel forum in merito ad un mio dubbio:
se un semplice meccanico o un commerciante trasporta dal negozio al cliente o viceversa con i propri mezzi (con licenza al trasporto cose se necessaria in base alla massa del veicolo) delle batterie al piombo per veicoli nuove, deve attuare le disposizioni dell'ADR? e se sono batterie in valutazione di rigenerazione?

E' chiaro che è necessario l'ADR per le batterie che sono allo stato di rifiuto e quindi il loro trasporto segue le generali regole dei rifiuti.

Grazie delle vostre risposte
Laura
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Messaggio  benassaisergio Mer Lug 27, 2011 10:21 pm

vedi disposizione speciale 598 dell'ADR
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Messaggio  Admin Gio Lug 28, 2011 8:08 am

vedi disposizione speciale 598 dell'ADR
E' riportata qui: https://www.sistriforum.com/t6192-top-accumulatori-al-piombo-esausti
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Messaggio  marcosperandio Gio Set 15, 2011 3:02 pm

Novità dalla newsletter di Assolombarda.

* ADR: accordi multilaterali firmati dall'Italia, M231 e M237
L'Italia ha sottoscritto due nuovi accordi multilaterali:
- M 231, anticipazione di disposizioni per alcune sostanze chimiche sotto pressione;
- M 237, recipienti a pressione di importazione USA.
* ADR: chiarimenti sui materiali per la costruzione di cisterne
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia di acciai austenitici inossidabili da utilizzare per la costruzione di cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada adottando gli spessori minimi prescritti nella tabella del punto 6.8.2.1.19 dell'ADR.
* ADR - Formazione professionale dei conducenti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 2011.
* RID - Accordi multilaterali firmati dall'Italia: 1/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011 e 7/2011
L'Italia ha sottoscritto cinque nuovi accordi multilaterali:
- 1/2011 sui mezzi di salvataggio;
- 3/2011 su sostanze chimiche in recipienti a pressione;
- 4/2011 sui recipienti a pressione;
- 5/2011 sugli olii combustibili;
- 7/2011 sulle cisterne.

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Messaggio  benassaisergio Gio Set 15, 2011 10:19 pm

Niente in contrario ... ma ... devo "postare" qui tutte le news di Orangeproject ?
Lo dico solo perché tutte le news sopra riportate erano "ovviamente" già da tempo presenti su sito di Orangeproject.
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Messaggio  annariri Mar Feb 07, 2012 5:48 pm

Buon pomeriggio a tutti
Pongo un quesito da perfetta ignorante in materia ADR: come posso ricondurre un codice Cer al numero ONU di riferimento?
Esempio: con il cer (pericolosi) "13 02 04 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorulati" a quale numero ONU posso riferirmi? C'è una tabella (o similari)? Grazie mille
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Messaggio  Greta1978 Mar Feb 07, 2012 5:53 pm

Cara Anna fai una domanda da 1mln di euro...
Purtroppo non c'è alcuna tabella che colleghi un codice CER ad un numero ONU: quelle che ci sono in giro non sono ufficiali, sono solo tentativi e non sempre vanno bene.
La normativa sui rifiuti e la norma ADR hanno criteri diversi per la classificazione.

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Messaggio  annariri Mar Feb 07, 2012 6:02 pm

Greta1978 ha scritto:Cara Anna fai una domanda da 1mln di euro...
Purtroppo non c'è alcuna tabella che colleghi un codice CER ad un numero ONU: quelle che ci sono in giro non sono ufficiali, sono solo tentativi e non sempre vanno bene.
La normativa sui rifiuti e la norma ADR hanno criteri diversi per la classificazione.
Che velocità!! grazie, ovviamente per avermi risposto. Ho provato a guardare la tabella B (indice alfabetico delle materie ed oggetto dell'adr) della parte 3 - lista delle merci pericolose dell'Accordo ADR: ci sono decine di olii, ma nessuno che (a mio parere) possa accomunare al 13 02 04 (tanto per dirne uno). Io ho bisogno di sapere se i codici Cer che una mia ditta deve trasportare (pulizia strade in seguito ad incidenti stradali) sono compatibili con il codice cisterna L4AH + S4AH e pare che senza la corrispondenza con i numeri Onu, non si riesca a dedurlo.
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Messaggio  tfrab Mar Feb 07, 2012 6:25 pm

annariri ha scritto:Io ho bisogno di sapere se i codici Cer che una mia ditta deve trasportare (pulizia strade in seguito ad incidenti stradali) sono compatibili con il codice cisterna L4AH + S4AH e pare che senza la corrispondenza con i numeri Onu, non si riesca a dedurlo.

In teoria dovrebbe essere lo speditore a classificare la merce, poi lui ti dice se è in ADR, con quale nr ONU, e tu puoi fare queste verifiche.
L'alternativa pratica è avere le schede delle materie prime e la conoscenza del ciclo produttivo
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Messaggio  homer Mar Feb 07, 2012 6:47 pm

Cara annariri, non dovresti fare queste domande perchè dovresti avere fatto la formazione obbligatoria imposta dall'ADR, se l'avessi fatta avresti capito che tabelle come dici tu (ne esistono, purtroppo) non si possono fare per i motivi che greta ha sintetizzato. Fai però bene a farla perché evidentemente ti hanno scaricato un problema che tu cerchi di risolvere velocemente, allora è qualcun'altro che non ha fatto la formazione obbligatoria.......
La questione che poni però mi stimola: "pulizia stradale a seguito di incidente stradale", direi che si tratta di una situazione di emergenza. Se è così ai sensi dell'1.1.3.1. d è esente ADR......... e si chide le questione
Come si possa fare la pulizia stradale e poi raccogliere la risulta in cisterna (senza un pozzetto di raccolta) mi risulta difficile da capire, come si possa dire che questa stessa risulta sia olio, mah.... Fammi capire meglio
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Messaggio  annariri Mar Feb 07, 2012 6:57 pm

tfrab ha scritto:
annariri ha scritto:Io ho bisogno di sapere se i codici Cer che una mia ditta deve trasportare (pulizia strade in seguito ad incidenti stradali) sono compatibili con il codice cisterna L4AH + S4AH e pare che senza la corrispondenza con i numeri Onu, non si riesca a dedurlo.

In teoria dovrebbe essere lo speditore a classificare la merce, poi lui ti dice se è in ADR, con quale nr ONU, e tu puoi fare queste verifiche.
L'alternativa pratica è avere le schede delle materie prime e la conoscenza del ciclo produttivo
Il problema è che la mia ditta non ha uno "speditore". Si tratta in pratica di una sorta di "carroattrezzi" sul quale vengono caricate parti solide di veicoli incidentati che hanno sporcato la strada dopo il verificarsi di un incidente. Non si tratta di veicoli fuori uso, ma di quelle parti di veicoli che si sono staccate in seguito agli urti e soprattutto, riguardo ai pericolosi, si tratta di liquidi (benzina, olio motore) che si sono riversati sul manto stradale e che vengono aspirate tramite una cisterna attrezzata. Non abbiamo dunque speditore (sono le autostrade o le forze dell'ordine che chiamano il mio cliente per l'intervento), nè si è in grado di far analizzare preventivamente il rifiuto pericoloso, data la tempestività con cui è richiesto l'intervento.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Feb 07, 2012 7:02 pm

annariri ha scritto:
tfrab ha scritto:
annariri ha scritto:Io ho bisogno di sapere se i codici Cer che una mia ditta deve trasportare (pulizia strade in seguito ad incidenti stradali) sono compatibili con il codice cisterna L4AH + S4AH e pare che senza la corrispondenza con i numeri Onu, non si riesca a dedurlo.

In teoria dovrebbe essere lo speditore a classificare la merce, poi lui ti dice se è in ADR, con quale nr ONU, e tu puoi fare queste verifiche.
L'alternativa pratica è avere le schede delle materie prime e la conoscenza del ciclo produttivo
Il problema è che la mia ditta non ha uno "speditore". Si tratta in pratica di una sorta di "carroattrezzi" sul quale vengono caricate parti solide di veicoli incidentati che hanno sporcato la strada dopo il verificarsi di un incidente. Non si tratta di veicoli fuori uso, ma di quelle parti di veicoli che si sono staccate in seguito agli urti e soprattutto, riguardo ai pericolosi, si tratta di liquidi (benzina, olio motore) che si sono riversati sul manto stradale e che vengono aspirate tramite una cisterna attrezzata. Non abbiamo dunque speditore (sono le autostrade o le forze dell'ordine che chiamano il mio cliente per l'intervento), nè si è in grado di far analizzare preventivamente il rifiuto pericoloso, data la tempestività con cui è richiesto l'intervento.

Annari, non è che la tua ditta non ha uno speditore: è lo speditore, nonchè produttore di rifiuti ( a parte il caso in cui nel contratto di affidamento del servizio da parte del gestore della rete stradale non sia disposto diversamente).
per il resto quoto Homer sul 1.1.3.1
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Messaggio  annariri Mar Feb 07, 2012 7:31 pm

CROCIDOLITE ha scritto:
annariri ha scritto:
tfrab ha scritto:
annariri ha scritto:Io ho bisogno di sapere se i codici Cer che una mia ditta deve trasportare (pulizia strade in seguito ad incidenti stradali) sono compatibili con il codice cisterna L4AH + S4AH e pare che senza la corrispondenza con i numeri Onu, non si riesca a dedurlo.

In teoria dovrebbe essere lo speditore a classificare la merce, poi lui ti dice se è in ADR, con quale nr ONU, e tu puoi fare queste verifiche.
L'alternativa pratica è avere le schede delle materie prime e la conoscenza del ciclo produttivo
Il problema è che la mia ditta non ha uno "speditore". Si tratta in pratica di una sorta di "carroattrezzi" sul quale vengono caricate parti solide di veicoli incidentati che hanno sporcato la strada dopo il verificarsi di un incidente. Non si tratta di veicoli fuori uso, ma di quelle parti di veicoli che si sono staccate in seguito agli urti e soprattutto, riguardo ai pericolosi, si tratta di liquidi (benzina, olio motore) che si sono riversati sul manto stradale e che vengono aspirate tramite una cisterna attrezzata. Non abbiamo dunque speditore (sono le autostrade o le forze dell'ordine che chiamano il mio cliente per l'intervento), nè si è in grado di far analizzare preventivamente il rifiuto pericoloso, data la tempestività con cui è richiesto l'intervento.

Annari, non è che la tua ditta non ha uno speditore: è lo speditore, nonchè produttore di rifiuti ( a parte il caso in cui nel contratto di affidamento del servizio da parte del gestore della rete stradale non sia disposto diversamente).
per il resto quoto Homer sul 1.1.3.1
Grazie a tutti voi che mi avete risposto. Sono andata a vedermi la parte delle esenzioni 1.1.3.1 e..avete centrato la situazione: esente da ADR (per fortuna dico io)
avete ragione anche per le ulteriori osservazioni legate alla formazione, che nel mio caso è assente. Preciso però che i miei clienti sono tutti autotrasportatori che lavorano in cat. 4, questo caso è l'unico. Mi sto interessando per iscriverli in cat. 5 e quando mi hanno detto dei loro pericolosi in ADR, la prima cosa che ho chiesto è se avessero un consulente che li segue, dato che per me è arabo. Grazie dei vostri preziosi suggerimenti, come sempre utilissimi
annariri
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Messaggio  angel Mar Feb 07, 2012 7:36 pm

Ma se un produttore è sprovvisto di consulente ed effettua eventuali viaggi in adr in quale sanzione incorre?
angel
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