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rifiuto prodotto e ADR

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Messaggio  mirkobassa Lun Mag 09, 2011 6:49 pm

salve a tutti,
una domanda per voi semplicissima ma che a me sta facendo perdere il sonno:
1) come faccio a sapere se i rifiuti (pericolosi) che io produco devono viaggiare in ADR? c'è un tabella con i codici cer che devono viaggiare in ADR o una legge che mi dice che quel rifiuto viaggia in ADR? ho provato a chiedere alla mia camera di commercio ma non mi hanno saputo rispondere;

2) durante la stessa visita di controllo le autorità mi hanno chiesto: conosci i principali tipi di rischio? ed io pale

3) ed infine: sai che esiste il divieto di carico in uno stesso veicolo di più rifiuti? ed io pale

il mio consulente non ha saputo dare una risposta a queste domande, ora quando ritorneranno tra quindici giorni vorranno una risposta.
cosa dico? pant

help me please.

grazie a tutti per la vostra serietà.
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Messaggio  VdT Lun Mag 09, 2011 7:00 pm

Punto primo, i rifiuti che vanno in ADR dovrebbe dirteli il tuo consulente ADR, o in alternativa puoi iniziare a studiare l'ADR.
Punto secondo: i principali tipi di rischio legati a cosa? Sicurezza sul lavoro? o sui rifiuti? e riferiti a quali rifiuti in particolare?
Punto terzo: che io sappia il divieto di carico sullo stesso veicolo di diverse tipologie di riifuti è legato alla possibilità che reagiscano tra di loro. Ovviamente se si tratta di inerti il problema decade. Se invece si fa riferimento ai codici CER o nel caso di microraccolta a più produttori il problema non credo sussista se sei in grado di mantenere separati i rifiuti. Io almeno cerco sempre di convincere il nostro autista a separare i rifiuti in funzione della pericolosità e dei produttori quando ritiriamo.
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Messaggio  mirkobassa Lun Mag 09, 2011 7:23 pm

VdT ha scritto:Punto primo, i rifiuti che vanno in ADR dovrebbe dirteli il tuo consulente ADR, o in alternativa puoi iniziare a studiare l'ADR.
Punto secondo: i principali tipi di rischio legati a cosa? Sicurezza sul lavoro? o sui rifiuti? e riferiti a quali rifiuti in particolare?
ho già chiesto al mio consulente ma non conosce l ADR e chiedendo un pò in giro nessuno sa darmi un aiuto (ma è così difficile trovare un consulente ADR?). per quanto riguarda i rischi credo si riferissero ai rifiuti anche perchè hanno controllato solo quelli.
come faccio a studiare l'ADR? dove la trovo? comunque grazie per l'aiuto.
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Messaggio  giampy Lun Mag 09, 2011 7:29 pm

sto studiando l'ADR proprio da oggi.
1) mi sembra di capire che dovresti iniziare ad individuare le classi di pericolo,e da li risalire al tuo rifiuto con numero ONU compreso;
2)per quanto riguarda i rischi forse si riferisce ai rischi che la movimentazione dei rifiuti può causare. lo speditore ha particolari obblighi da osservare;
3) forse si riferivano al divieto di miscelazione dei rifiuti, con relativa etichettatura (punto 5.3 della norma ADR).

aspetta conferma da qualcun altro più esperto sull'ADR.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Mag 09, 2011 7:42 pm

mirkobassa ha scritto:salve a tutti,
una domanda per voi semplicissima ma che a me sta facendo perdere il sonno:
1) come faccio a sapere se i rifiuti (pericolosi) che io produco devono viaggiare in ADR? c'è un tabella con i codici cer che devono viaggiare in ADR o una legge che mi dice che quel rifiuto viaggia in ADR?
Taglia la testa al toro: se produci rif peric allora qualcuno te li classifica attraverso un'analisi chimica (se no come le dai le caratt di peric "H" ?)
Allora a chi ti fa l'analisi e magari ti da il CER (dopo aver ascoltato da te il processo che lo genera) chiedi anche di indicarti il nr. ONU, il gruppo di imballaggio, event. sostanze da indicare per disp part 274 (n.a.s), etichettatura e marcatura varia bounce

mirkobassa ha scritto:chiedendo un pò in giro nessuno sa darmi un aiuto (ma è così difficile trovare un consulente ADR?)
no, è facile: metti su google tra virgolette "registro consulenti DGSA" cheers
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Messaggio  benassaisergio Lun Mag 09, 2011 7:46 pm

Chi spedisce rifiuti classificati come pericolosi dall'ADR DEVE (salvo i casi di esenzione previsti) avere il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

Non eiste alcuna corrispondenza tra codici CER e classificazione ADR (i codici sono basati sull'origine) e non c'è neppure una sempre univoca corrispondenza fra codici H e classificazione ADR: per questo ci vuole il consulente ADR !

Non eiste alcun elenco ufficiale dei consulenti ADR.
Se può essere d'aiuto, le sto inviando un MP col riferimento alla pagina web di un sito (che non posso pubblicizzare qui) che contiene qualche decina di nomi di consulenti ADR
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Messaggio  giampy Lun Mag 09, 2011 7:58 pm

benassaisergio ha scritto:[color=black]Chi spedisce rifiuti classificati come pericolosi dall'ADR DEVE (salvo i casi di esenzione previsti) avere il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose.
ti riferisci al DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000)?
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Messaggio  giampy Lun Mag 09, 2011 8:09 pm

giampy ha scritto:
benassaisergio ha scritto:[color=black]Chi spedisce rifiuti classificati come pericolosi dall'ADR DEVE (salvo i casi di esenzione previsti) avere il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose.
ti riferisci al DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000)?
abrogato dal DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n.35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (10G0049)
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Messaggio  benassaisergio Lun Mag 09, 2011 8:57 pm

Per Giampy:
Il DLgs 35/2010 non ha abrogato il DLgs 40/2000: vedi art. 11, comma 14 del DLgs 35/2010.
Comunque mi sembra che il problema di Mirkobassa sia di carattere più generale.

Un commento anche per Vaghestelledellorsa:
Da alcuni certificati rilasciati dai laboratori di analisi ho riscontrato classificazioni secondo l'ADR estremamente fantasiose ed assurde.
Quindi insisto nella necessità di rivolgersi ad un consulente ADR (sperando che sappia il suo mestiiere !)
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Messaggio  zesec Lun Mag 09, 2011 11:52 pm

benassaisergio ha scritto:Chi spedisce rifiuti classificati come pericolosi dall'ADR DEVE (salvo i casi di esenzione previsti) avere il consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

Approfitto della presenza in questa discussione di benassaisergio per approfondire la questione relativa all'obbligatorietà della nomina di chi spedisce rifiuti in ADR (e quindi del produttore). Ammetto da subito la mia ignoranza e impreparazione in ADR: migliorerò.
Purtroppo la risposta l'hai già scritta (e io l'ho quotata), ma ritengo utile che i produttori, e in generale chi si occupa di rifiuti, prendano atto di questa lettura (che non contesto, ma mi spaventa e mi rende perplesso per il numero di soggetti che coinvolge) e si esprimano su questa cosa.

Premetto che ho usato e userò il "tu", anche se in un eventuale incontro di persona userei forme di doveroso rispetto. Ma qui siamo sul forum, e si gioca così.

Qualche mese fa ho avuto la fortuna, assieme a Greta1978 (che ringrazio ancora per il passaggio in uscita da Padova), di frequentare un "Vostro" corso in materia di classificazione rifiuti pericolosi e ADR, nel quale ha insegnato il tuo collega e Presidente, ing. Villa (preparato e piacevole da ascoltare). Soldi in formazione ben spesi.
Il corso verteva più su classificazione ADR che su adempimenti generali, ma ho potuto inviare un quesito sull'obbligo di nomina del consulente ADR al quale la redazione del corso e lo stesso ing. Villa hanno risposto in tempi brevissimi (anche questo è indicatore di serietà del corso).
Per comodità incollo di seguito la parte del quesito che qui interessa:
Lo speditore di merci pericolose deve nominare un consulente anche se non esegue materialmente il carico e l'imballaggio? Se sì, quest'obbligo è stato inserito con l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 35/2010 o esisteva un obbligo (sanzionato, intendo) anche prima, magari derivante dall'applicazione del D.Lgs. 40/2000 o da altra norma?
Ciò che mi confonde è la formulazione dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 35/2010. Prima, infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 40/2000 stabiliva chiaramente che gli obblighi riguardavano le "imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti". E questa formulazione mi sembra limitare gli obblighi a coloro che eseguono materialmente il trasporto ed il carico (non anche a coloro che lo dispongono/commissionano). Fatti salvi, ovviamente, gli obblighi dell'accordo ADR (la cui violazione, però, non mi sembra sanzionata da norma di diritto interno).
Oggi, l'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 35/2010 mi dice che "Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza." E mi chiedo: perché adesso ridefiniscono così l'ambito di applicazione di quest'obbligo? Perchè se io produco rifiuti non effettuo necessariamente operazioni di carico o trasporto (vedi definizione D.Lgs. 40/200), ma la mia attività comporta questo tipo di operazioni.


Ovviamente non è corretto chi io incolli la risposta, ma il senso generale posso riportarlo: sì, tutti i produttori di rifiuti che spediscono in ADR hanno l'obbligo di nomina del consulente ADR (anzi: adesso è più chiaro ma l'obbligo era implicito anche nel D.Lgs. 40/2000).

Adesso incollo la domanda ulteriore che ho inviato dopo questa prima risposta:
L'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 35/2010 prevede l'individuazione delle condizioni per l'esonero dalla nomina del consulente ADR con un apposito provvedimento amministrativo. Il comma 14 dello stesso articolo fa salve le disposizioni attuative del D.Lgs. n. 40/2000 nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4. L'esenzione dalla nomina dei consulenti ADR è quindi ancora disciplinata dal Decreto Min. Trasporti e Navigazione 4 luglio 2000. In base a questa disposizione l'esenzione per i produttori opera alle condizioni di cui all'art. 2 comma 1: 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 tonnellate (immagino spedite, non verificate a destino). Quindi tutti i produttori di rifiuti pericolosi, obbligati alla spedizione in ADR, qualora non rispettino queste condizioni sono tenuti alla nomina del consulente.
Dico bene?


La risposta è sì (se la categoria di trasporto ADR è la 3, altrimenti non opera nemmeno l'esenzione).

Ecco: da questo deriva che tutti i produttori di rifiuti pericolosi che sono obbligati alla spedizione in ADR (e sono davvero tanti, quasi tutti!) hanno l'obbligo di nominare un consulente ADR o, se ne ricorrono i presupposti, possono comunicare l'esenzione. Tutti coloro che non lo fanno sono soggetti ad un sanzione (fino a 36.000 euro, se non ricordo male).
Domanda per sergiobenassai: è così?
Domanda per i produttori di rifiuti pericolosi in ADR: avete tutti un consulente ADR o sostenete letture diverse? O rischiate?
Domanda per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi in ADR: avete comunicato al Ministero dei trasporti che intendete avvalervi dell'esenzione? Tutti? Anche quelli che hanno un solo formulario con su scritto ADR (e sicuramente dal trasportatore, senza pensarci su tanto...)?
A me sembra distante dalla realtà della totalità dei produttori di rifiuti pericolosi (soprattutto dei piccoli).
Domanda per me: non ho capito niente io?
Grazie a sergiobenassai dell'eventuale ulteriore contributo, agli altri consulenti/esperti ADR e ai produttori di rifiuti pericolosi in ADR che mi vorranno dire come si organizzano (o come non si organizzano).
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Messaggio  mirkobassa Mar Mag 10, 2011 8:33 am

vi dispiace se facciamo un esempio pratico? facciamo l'esempio di un soggetto che produce imballaggi contenenti vernici.
se non supero 180 tonnellate l'anno sono esente dalla normativa ADR?
ma non mi è chiaro come il consulente possa fare la classificazione senza le analisi (in generale le analisi dovrebbero dare una risposta sulle classi di pericolosità ed i loro livelli).
ed infine: sono in vigore sia il 40/2000 ed il 35/2010?



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Messaggio  benassaisergio Mar Mag 10, 2011 10:43 am

Chi ha a che fare col trasporto (speditore, imballatore, caricatore, trasportatore, ecc.) di rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'ADR (siano essi classificati come pericolosi o non pericolosi ai sensi dellla normativa ambientale) DEVE avere il consulente per la sicurezza al trasporto di merci pericolose.
E' prevista l'ESENZIONE da tale obbligo per:
a) trasporto di rifiuti pericolosi qualora le quantità massime per unità di trasporto siano inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR
b) trasporto di quantità limitate (capitolo 3.4 dell'ADR)
c) trasporto di quantità esenti (capitolo 3.5 dell'ADR): ma non è certo il caso dei rifiuti !
d) trasporto di rifiuti pericolosi classificati nella categoria di trasporto 3 (vedi colonna 2 della tabella 1.1.3.6.3), a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, e comunicazione preventiva al Ministero (per mirkobasssa: tutte le condizioni vanno rispettate, non solo 180 tonnellate/anno, ma anche gli altri limiti e, naturalmente, solo se le vernici sono gruppo di imballaggio III)

Per la classificazione rimando comunque alle sezioni 2.1.2 e 2.1.3 dell'ADR (segnalo in particolare il paragrafo 2.1.3.5.5), che non richiedono esplicitamente analisi di laboratorio.

Infine: ovviamente il DLgs 35/2010 è in vigore e, ai sensi dell'articolo 11 di tale DLgs, vige ancora il DLgs 40/2000
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Messaggio  zesec Mar Mag 10, 2011 4:11 pm

Ringrazio per l'intervento chiarificatore.
Chiedo spiegazione in relazione all'esenzione per quantità limitate (capitolo 3.4 dell'ADR). Io ho capito che il 3.4.1 prevede l'esenzione dagli obblighi ADR, facendo tuttavia salve alcune disposizioni tra cui quelle contenute nel capitolo 1.8 dell'ADR (che contiene gli obblighi di nomina del consulente). Non è così?
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Messaggio  benassaisergio Mar Mag 10, 2011 6:11 pm

No, non è così.
Il paragrafo 3.4.1 dell'ADR dice che le quantità limitate sono esenti dall'ADR ad eccezione delle disposizioni pertinenti di ... capitolo 1.8 ....

Va sottolineato l'aggettivo "pertinenti" !

Infatti al paragrafo 1.8.3.2 si dice che le Autorità competenti possono esentare dall'obbligo del consulente le attività indicate nel capitolo 3.4.
E il DLgs 40/2000, articolo 3, comma 6, lettera a) esenta dall'obbligo i trasporti di cui al marginale 10010 (ADR 1999), cioè i trasporti in quantità limitate (capitolo 3.4 dell'ADR 2011).
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Messaggio  Greta1978 Mar Mag 10, 2011 6:22 pm

Caro Zesec (il passaggio è stato un piacere),
ci sono 2 tipi di esenzione per l'ADR. Quella secondo l'1.1.3.6 che è l'esenzione per unità di trasporto (ed è detta "esenzione parziale") e quella che citi tu secondo il 3.4 che è relativa all'imballaggio (ed è detta "esenzione totale").
Quando parli di cap.3.4 parli di esenzione per imballaggio in quantità limitate: queste quantità sono veramente irrisorie, si parla di qtà che variano ad esempio da 25 ml a 5 lt, da 1 a 6 kg, per imballi combinati. In questo caso potresti per assurdo avere un bilico esente, se tutti i colli rispettano tali quantità.
In questo caso devi soltanto rispettare il tipo di imballo e la sua identificazione.
L'1.1.3.6 invece ti dice la quantità massima per il veicolo, per essere esentato da alcune parti dell'ADR.

Vedo che nel frattempo l'Ing. Benassai (mooolto più preparato di me) ti ha anche già dato la risposta sul consulente, quindi al momento mi fermo qui...
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Messaggio  zesec Mar Mag 10, 2011 10:08 pm

Avrete capito che io e l'ADR non ci pigliamo proprio. Per adesso, ma prima o poi qualcosa capirò!
Come controprova del fatto che nonostante il Vostro prezioso aiuto, probabilmente non sto ancora muovendo i primi passi nella direzione giusta, vi faccio un esempio di quello che ho o non ho capito.
Esempio:
Produco e spedisco olio esausto minerale.
Intanto dico UN 3082 (e speriamo fin qui di esserci).
Mando via 800 litri.
Sono oltre i limiti di esenzione per imballaggio in quantità limitate a meno che non suddivido tutto in 160 imballaggi da 5 litri (difficile...).
Sono dentro i limiti delle quantità massime per unità di trasporto perché UN 3082 è in categoria 3, il cui limite è 1.000 litri.
A quel punto indico SI nella casella ADR del formulario (perché si tratta di esenzione parziale), riportando tutti i dati che la norma mi chiede: numero ONU, classe, ecc.
Ma non ho l'obbligo di nomina del consulente ADR ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 40/2000 (che sopravviverebbe al D.Lgs. 35/2010).
A questo punto non mi devo preoccupare della comuniazione al Dipartimento dei Trasporti, poiché non ho sfruttato l'esenzione di cui all'art. 1 lett. b) del Decreto 4 luglio 2000, ma un'altra esenzione.

Sono pronto: bastonate pure. Me lo merito. Ma proprio non mi va giù questa parte (importante) della materia.

Chiedo ancora: mettiamo caso che mando via una merce pericolosa (rifiuto) in esenzione totale per imballaggio in quantità limitate (ADR 3.4), devo sempre spuntare SI sul formulario, visto che alcune prescrizioni ADR (a cominciare dalla classificazione) comunque permangono?
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Messaggio  benassaisergio Mar Mag 10, 2011 11:05 pm

x zesec

Se i miei neuroni (data sia la tarda ora che la tarda età) non mi tradiscono, mi sembra proprio che hai capito bene.
Quindi è corretto quello che dici.

Ma sul classificare l'olio esausto minerale come UN 3982 sono stati immessi in rete miliardi di miliardi di bytes: quindi su questo, per il momento, glisso.
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Messaggio  zesec Mar Mag 10, 2011 11:19 pm

Grazie. Vado a dormire (assieme al mio neurone, unico rimasto nell'imballaggio) molto più sollevato.
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Messaggio  Greta1978 Mer Mag 11, 2011 8:29 am

Complimenti per essere riusciti a ragionare sull'ADR alle 11 di sera... tanto di cappello!

Buona giornata
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Messaggio  homer Mer Mag 11, 2011 9:51 am


@marcobassa
1) Non comprare libri con tabelle codice CER= numero ONU: sono sbagliati e fuorvianti; leggi il post dell'admin sul tema; la formazione sull'ADR è obbligatoria: almeno frequenta un corso ce ne sono di validi in giro; trovati un consulente ADR che capisca di rifiuti (sono ben pochi!)
2) domanda non chiara, il riferimento dovrebbe essere quello alla valutazione dei rischi D.lgs 81/2008 (che si applica anche ai rifiuti, sia chiaro!), in particolare potrebbero intendere il rischio chimico
3) idiozia; naturalmente i rifiuti devono essere distinti, etichettati etc, ognuno col suo formulario.
in che zona sei e che rifiuti produci?
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Messaggio  mirkobassa Mer Mag 11, 2011 12:07 pm

benassaisergio ha scritto: a condizione che si tratti di trasporti occasionali e cioè: 180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese
qual'è il punto della norma in cui si parla di queste quantità? l'ADR è molto complessa.

Inoltre la norma dice: "L'assegnazione di una merce pericolosa ad una classe e ad un gruppo d'imballaggio si effettua secondo i criteri enunciati nella stessa sottosezione 2.2.x.1." cosa sta a significare quella x?

le batterie delle auto le classifichereste in classe 6.1?

mi sto informando sui corsi, posso seguire un corso solo sulla classe che mi interessa o devo farlo su tutte? grazieeee.
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Messaggio  benassaisergio Mer Mag 11, 2011 12:24 pm

1) I quantitativi che definiscono i trasporti occasionali sono contenuti nel DM 4 luglio 2000 (in applicazione del paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR)

2) la x è il numero della classe di pericolosità. Es: se si tratta di un liquido infiammabile la sottosezione da consultare è 2.2.3.1

3) le batterie auto sono in classe 8

P.S. Non posso però tenere un corso ADR su questo sito !!!! Very Happy
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Messaggio  mirkobassa Mer Mag 11, 2011 12:29 pm

benassaisergio ha scritto:1) I quantitativi che definiscono i trasporti occasionali sono contenuti nel DM 4 luglio 2000 (in applicazione del paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR)

2) la x è il numero della classe di pericolosità. Es: se si tratta di un liquido infiammabile la sottosezione da consultare è 2.2.3.1

3) le batterie auto sono in classe 8

P.S. Non posso però tenere un corso ADR su questo sito !!!! Very Happy
grazie per la gentilezza e la prontezza delle risposte, ora mi è più chiaro. mi sembra di capire che le autofficine dovrebbero quindi avere un consulente ADR, o sbaglio?
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Messaggio  benassaisergio Mer Mag 11, 2011 12:37 pm

Bisognerebbe sapere quali e quanti rifiuti producono,se sono in esenzione o meno, ecc.

Ma, come ho detto, non sto tenendo un corso ADR !


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Messaggio  Luca26 Mer Mag 11, 2011 1:44 pm

Potreste consigliare quali sono i regolamenti, decreti etc che disciplinano ad oggi l'ADR? immagino non sia semplice.. comunque grazie Smile
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